Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 15 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 2 del 31 dicembre 2007 recante «Integrazione del piano regionale dei rifiuti». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2007, con cui la Regione Calabria stabilisce la sospensione temporanea della disposizione contenuta nel Piano di gestione dei rifiuti della regione, che prevede il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Nel caso in esame, si verte su ambiti attinenti la competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» e «protezione civile», ai sensi dell' art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, per i profili che attengono il governo del territorio e la protezione civile, le regioni sono chiamate a disciplinare la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale. Tali principi fondamentali, per quanto concerne la materia «protezione civile», sono contenuti nella legge n. 225/1992 in cui il legislatore statale ha stabilito il riparto di competenze e responsabilita' tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle differenti tipologie di eventi che possono venire in rilievo. In particolare lo Stato, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 225/1992, ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. L'esercizio di questi poteri - come e' stato specificato dalla normativa successivamente intervenuta - deve avvenire d'intesa con le regioni interessate, sulla base di quanto disposto dall'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' dall'art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401. Per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza possono essere adottate ordinanze -- anche da parte di Commissari delegati (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992; sentenza n. 418 del 1992) - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (art. 5, comma 2, della stessa legge n. 225 del 1992). Appare opportuno, inoltre, sottolineare che l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 112 del 1998 ha chiarito che tali funzioni hanno rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarieta', coordinamento e direzione, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire attraverso la legge regionale, cosi' come statuito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 82 del 2006. In attuazione della normativa sin qui richiamata e, in particolare, dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, con d.P.C.m. 12 settembre 1997 e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria, a causa della crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prorogato da ultimo al 31 ottobre 2007. Si segnala che il Commissario straordinario delegato, durante lo Stato di emergenza, ha disposto, con ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007, l'approvazione e la pubblicazione del piano regionale dei rifiuti, che prevede anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Con la legge regionale in esame, la regione stabilisce la sospensione temporanea di tale previsione, esautorando in concreto gli interventi che il Commissario ha provveduto a porre in essere. Si tratta di una norma che ripropone in toto una disposizione (art. 14, comma 5 della legge regionale n. 13/2005) dichiarata non conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 284/2006 in quanto in contrasto con i principi fondamentali, di cui alla legge n. 225/1992 e quindi in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. In ultimo, si evidenzia il fatto che e' intervenuta a disciplinare l'assetto dello stato di emergenza ambientale della Regione Calabria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2008, n. 3645, che, allo scopo di assicurare il superamento delle criticita' rilevate nel settore della gestione dei rifiuti, predispone il perdurare delle potesta' attribuite al Commissario delegato, nonostante la conclusione dello stato di emergenza, per il completamento entro e non oltre il 30 giugno 2008 di tutte le iniziative ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso di attuazione. A fronte di tali premesse e' censurabile l'art. 1 del provvedimento in esame con cui la regione ha sospeso gli effetti dell'ordinanza del Commissario delegato, bloccando temporaneamente la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro ivi prevista e ritenuta dal Governo necessaria per fronteggiare la situazione di crisi. Tale illegittima sospensione e' stata disposta fino all'espletamento delle verifiche di compatibilita' ambientale, economica e tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino al pronunciamento di merito della stessa. Nella pratica sine die. Tale disposizione, derogando a quanto previsto nell'ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007, viola i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225/1992, con cui e' stato autorizzato in via provvisoria l'esercizio di poteri di ordinanza del Commissario delegato. Infatti, «le regioni non hanno alcun potere straordinario o derogatorio della legislazione in vigore, ne' tantomeno sono legittimate a paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente indirizzati a fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale ancora in atto», come statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (in particolare si vedano le sentenze n. 2/2006 e n. 284/2006), e come confermato dall'ordinanza P.C.m. 22 gennaio 2008, n. 3645. Ne' vale la considerazione che la sospensione e' resa necessaria per consentire la verifica di compatibilita' ambientale. Infatti, tale verifica si inquadra nel corretto (e gia' svolto) iter procedimentale propedeutico alla realizzazione dell'opera e non legittima la regione a sospendere autoritativamente gli effetti prodotti dall'ordinanza commissariale. La violazione dei principi fondamentali, di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992 determina, quindi, la violazione dell'art. 117, 3° comma, Cost. che impone al legislatore regionale il rispetto dei parametri definiti dalla legislazione statale. In proposito, si deve rilevare che le previsioni contemplate nell'art. 5 della legge su citata sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicche' deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», cosi' come confermato dal giudice costituzionale nelle sentenze n. 327/2003, n. 82/2006 e n. 284/2006.