IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede, premesso che: il sig. Carfagno , raggiunto da un verbale di contestazione per la violazione dell'art. 173 codice della strada, ha proposto ricorso al Giudice di pace di Genova ex art. 22, legge n. 689/1981; con ordinanza 4 maggio 2006 il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile sul presupposto dell'intervenuto pagamento della sanzione; il Carfagno ha ora proposto «ricorso in appello» nanti questo tribunale, avverso tale ordinanza, negando l'assunto posto a base del provvedimento e contestando la sussistenza del tatto addebitatogli; preliminarmente, l'Avvocatura del Comune di Genova ha sollevato la questione di costituzionalita' dell'art. 26, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, deducendo l'eccesso di delega in cui sarebbe incorso il Governo e la violazione dell'art. 76 Cost. O s s e r v a Con l'art. 1, comma 2, legge n. 80/2005, il Parlamento aveva delegato il Governo «ad adottare un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile» prevedendo, al successivo comma 3 che il Governo si sarebbe attenuto ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identita' dei motivi del ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo del ricorso si chiuda, a pena di inammissibilita' dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva del ricorso avverso le prime e la previsione della riserva del ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottava comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilita' della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilita' del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo con tra le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza. La delega prevedeva poi, al punto successivo, che il Governo provvedesse a: b) riformare in senso «razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato» dettando, come logico, anche per tale materia, i criteri da seguire. Dall'esame delle disposizioni surriferite, non risulta affatto che la legge n. 80/2005 riguardasse, neppure implicitamente, la riforma del regime delle impugnazioni delle ordinanze e delle sentenze emesse ex legge n. 689/1981. Invece, il decreto legislativo n. 40/2006, nelle sue «Disposizioni finali», ha previsto all'art. 26 le «Modifiche all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689», cosi statuendo: «1) All'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quinto comma le parole «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente «appellabile» b) l'ultimo comma e' abrogato. Si e' cosi' introdotta la possibilita' dell'appello, sia avverso l'ordinanza che chiude l'udienza in cui non sia comparso il ricorrente, sia avverso la sentenza del giudice di pace, prima escluso, poiche' il comma abrogato recitava: «La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione» e, cio', senza indicare, in nessun modo se l'appello debba svolgersi con il rito propria della legge n. 689/1981, ovvero secondo il rito ordinario. Del tutto irrisolto e' quindi il problema della modalita' di instaurazione di questo giudizio di secondo grado con rischio di oneri a carico dello Stato laddove si dovesse, in via di interpretazione, ritenere preferibile la tesi dell'introduzione con ricorso, con notifiche a cura della cancelleria, come previsto dalla legge n. 689/1981, piuttosto che con citazione. Non solo, ma in tal modo e' stato introdotto un secondo grado di giurisdizione devolutivo anche nel merito, in un settore per il quale, per scelta del Legislatore era espressamente prevista l'impugnazione per soli vizi di legittimita' nanti la Cassazione. Atteso che la potesta' legislativa ex art. 76 Cost., puo' essere esercitata dal Governo entro gli oggetti definiti e nel limite dei criteri direttivi segnati dalla legge delega, nel caso in esame, tali limiti paiono essere stati superati poiche' l'oggetto della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, non pare comprendesse anche la riforma cosi' attuata. Nel presente caso l'ordinanza d'inammissibilita' del ricorso e' stata emessa dal giudice di pace ex art. 22, legge n. 689/1981 in relazione all'art. 204-bis codice della strada, sul presupposto dell'avvenuto pagamento della sanzione, e non gia' ex art. 23, quinto comma, legge n. 689/1981, all'esito dell'udienza. Non pare, tuttavia, lecito ritenere che, a fronte della riforma introdotta dal Legislatore delegato, solo per tale ipotesi possa perdurare il diverso regime previgente della sola ricorribilita' per cassazione, trattandosi sempre di un provvedimento emesso in forza della legge n. 689/1981, senz'altro da impugnarsi con lo stesso mezzo di cui all'art. 26, d.lgs. n. 40/2006. Anche in tal caso, quindi, si profila un dubbio di costituzionalita' e la questione posta dall'Avvocatura del Comune di Genova appare quindi rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata. Da cio' consegue la necessita' di una pronuncia della Corte costituzionale, ex legge 9 febbraio 1948, n. 1, nonche' la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa delle sue statuizioni.