Sentenza
nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'articolo 104, comma
1,  del  r.d.  27  luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  sanitarie),  come  sostituito dall'art. 2 della legge 8
novembre  1991,  n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico),
promossi  con  ordinanze  del  22 giugno (nn. 3 ordd.) e del 5 luglio
(nn.  2  ordd.)  2006  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  del
Friuli-Venezia  Giulia rispettivamente iscritte ai nn. 537, 538 e 539
del registro ordinanze 2006 e ai nn. 196 e 197 del registro ordinanze
2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª
serie  speciale, dell'anno 2006 e n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno
2007.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  del  Comune  di  Maniago  e di
Collovini  Giulio  nonche'  gli  atti di intervento della Federfarma,
Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;
   Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 e nella camera di
consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo;
   Uditi  gli avvocati Massimo Luciani per la Federfarma, Federazione
Nazionale  Unitaria  dei Titolari di Farmacia Italiani, Claudio Duchi
per Collovini Giulio e Beniamino Caravita di Toritto per il Comune di
Maniago.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Con ordinanza del 5 luglio 2006, pervenuta a questa Corte il
23   ottobre   2006   (reg.  ord.  n. 196  del  2007),  il  Tribunale
amministrativo  per  la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato in
via  incidentale  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
104,  comma  1,  del  r.d.  27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie), come sostituito dall'art. 2 della
legge  8  novembre  1991,  n. 362  (Norme  di  riordino  del  settore
farmaceutico),  nella parte in cui vi si subordinerebbe l'apertura di
una   sede   farmaceutica  in  deroga  al  criterio  demografico  «al
verificarsi  soltanto  di  presupposti  oggettivi quali quelli legati
alle  condizioni  topografiche e di viabilita», in relazione all'art.
32 della Costituzione.
   1.1.  -  Il  rimettente  premette  di essere investito del ricorso
promosso avverso la delibera con cui e' stata istituita, in deroga al
criterio  demografico previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968,
n. 475  (Norme  concernenti il servizio farmaceutico), una nuova sede
farmaceutica  in  localita'  Villotta:  tale  ricorso,  a  parere del
giudice  a  quo,  meriterebbe di venire accolto, poiche' la localita'
Villotta  «e' collegata con il capoluogo da strade ampie veloci ed e'
servita da un servizio pubblico di autobus».
   Sarebbe  pertanto  palese  l'insussistenza  delle  condizioni  «di
natura  esclusivamente oggettiva», in presenza delle quali e' ammesso
ricorrere al derogatorio criterio topografico, in sede di istituzione
della  sede  farmaceutica,  pur a riconoscere la «ampiezza del potere
discrezionale»  attribuito  dalla  legge  all'Amministrazione in tale
apprezzamento: la disposizione impugnata esigerebbe, infatti, «che le
condizioni  topografiche  e  di  viabilita'  siano  tali  da  rendere
difficoltoso  in  modo  significativo  ed  eccezionale per gli utenti
percorrere gli almeno 3000 metri di distanza previsti per raggiungere
la farmacia piu' vicina».
   Al  contrario,  lo  sviluppo delle vie di comunicazione e la larga
diffusione   dei   veicoli   privati  renderebbe  oggi  «estremamente
difficile,  se  non impossibile» giustificare l'istituzione in deroga
di nuove farmacie.
   Il  giudice  a  quo ritiene, alla luce di questo rilievo, che tale
assetto   normativo  contrasti  con  l'art.  32  della  Costituzione,
giacche'  esso,  precludendo  l'istituzione  di  farmacie nei casi di
agevole  collegamento viario con le sedi gia' operanti, trascurerebbe
le   esigenze  di  quella  «pur  esigua  minoranza  di  residenti  da
individuarsi  nelle  fasce estreme di eta» che avrebbe difficolta' ad
accedere al servizio, «non potendo disporre del mezzo privato o anche
di quello pubblico» per raggiunge la farmacia.
   In  particolare, la sentenza n. 4 del 1996 di questa Corte avrebbe
gia'  riconosciuto  che  i  criteri  normativi di distribuzione delle
farmacie  sono  finalizzati  ad  assicurare  la  tutela della salute,
quando   invece   la   norma   oggetto,   omettendo  di  assumere  in
considerazione le esigenze di «anziani e giovanissimi», risponderebbe
a   mere  finalita'  di  protezione  degli  interessi  economici  dei
farmacisti,   «proteggendoli   dalla   concorrenza»:   invano  l'atto
impugnato avrebbe inteso rispondere alle necessita' di tali categorie
di  utenti,  posto che la norma oggetto, a parere del rimettente, non
consentirebbe tale esito interpretativo.
   Per  tali  motivi  il  giudice  a  quo  chiede la dichiarazione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  104,  comma  1,  del  r.d.
n. 1265  del  1934,  nella  parte in cui tale disposizione condiziona
l'apertura  di  farmacie  in  deroga  alla  ricorrenza  «soltanto  di
presupposti  oggettivi  quali  sono  quelli  legati  alle  condizioni
topografiche e di viabilita».
   1.2.  -  Si  e'  costituito  in giudizio innanzi a questa Corte il
dott.  Giulio Collovini, gia' parte del processo a quo, chiedendo che
la  questione  di  costituzionalita' sollevata dal TAR Friuli-Venezia
Giulia sia dichiarata infondata.
   A  parere  della  parte,  la distribuzione secondo pianta organica
delle  farmacie  costituisce  lo  strumento  con  cui  il legislatore
persegue  «l'interesse  pubblico alla miglior assistenza farmaceutica
attraverso  il  mezzo del contingentamento degli esercizi», posto che
non  sarebbe «ragionevolmente possibile pensare di garantirla a tutti
secondo  esigenze  di comodita' personale»: il contingentamento delle
farmacie  ne assicurerebbe la distribuzione capillare sul territorio,
poiche'  la  garanzia  di «un bacino adeguato d'utenza» consentirebbe
l'apertura  di  sedi  in  localita' che sarebbero altrimenti ritenute
scarsamente appetibili.
   2.  - Con separata ordinanza del 5 luglio 2006, pervenuta a questa
Corte  il  23  ottobre  2006 (reg. ord. n. 197 del 2007), il medesimo
rimettente   ha   sollevato   analoga   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  104,  comma  1,  del  r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265, in relazione all'art. 32 della Costituzione;
   2.1.  -  In  tal  caso,  il  TAR, investito di un ricorso proposto
avverso  l'istituzione  di  una  nuova sede farmaceutica in localita'
Campagna  e  Dandolo,  frazioni  del  Comune  di  Maniago,  alla luce
dell'agevole  collegamento  viario  tra  dette  frazioni  e  la  sede
farmaceutica   gia'  operante,  conclude  per  l'insussistenza  delle
concrete condizioni previste dalla legge ai fini dell'apertura di una
farmacia   «in   deroga»,  e  solleva  la  conseguente  questione  di
costituzionalita'  sulla  base di considerazioni del tutto analoghe a
quelle gia' svolte nella precedente ordinanza.
   2.2.  -  Si  e'  costituito in giudizio il Comune di Maniago, gia'
parte   del  processo  principale,  rilevando  che  la  questione  di
costituzionalita'  si  baserebbe  su un'erronea interpretazione della
norma impugnata.
   Infatti,  l'art.  104,  comma  1,  del  r.d.  n. 1265 del 1934 non
condizionerebbe l'istituzione di una farmacia «in deroga» ad una mera
verifica  circa lo stato della viabilita', ma esigerebbe che esso sia
valutato  in  rapporto  alle  «particolari  necessita'  di assistenza
farmaceutica  di  un  certo  nucleo  abitativo»,  per  queste  ultime
intendendosi,   tra   l'altro,   «il  numero  di  abitanti  dell'area
considerata  e la percentuale di anziani e di persone che normalmente
non siano dotate di mezzi di trasporto di proprieta».
   Solo  una siffatta interpretazione adeguatrice della norma oggetto
sarebbe  conforme  all'art.  32  Cost., e consentirebbe di dichiarare
infondata la questione di costituzionalita', secondo quanto richiesto
in via principale dalla parte.
   Qualora  invece  questa Corte dovesse accedere all'interpretazione
«restrittiva»  adottata  dal  giudice  a  quo, il Comune conclude per
l'accoglimento  della  questione, giacche' ne sarebbe leso il diritto
alla salute.
   3.  -  Con  altra ordinanza del 22 giugno 2006, pervenuta a questa
Corte  il  25  ottobre 2006 (reg. ord. n. 537 del 2007), il Tribunale
amministrativo  per  la  regione  Friuli-Venezia Giulia ha nuovamente
sollevato  analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art.
104,  comma  1,  del  r.d.  27  luglio 1934, n. 1265, come sostituito
dall'art.  2  della  legge  8  novembre  1991,  n. 362,  in relazione
all'art. 32 della Costituzione.
   3.1.  -  Il  rimettente premette di essere investito di un ricorso
avverso  la  delibera  di  istituzione di una farmacia «in deroga» in
localita'  Campagna  e  Dandolo,  frazioni  del  Comune di Maniago, e
svolge  considerazioni  del  tutto  analoghe a quelle gia' sviluppate
nella precedenza ordinanza.
   3.2.  -  Si  e' costituito in giudizio il Comune di Maniago, parte
del  processo  principale,  svolgendo  le  medesime  argomentazioni e
assumendo  le  medesime  conclusioni  formulate  in  occasione  della
precedente ordinanza.
   4. - Con ordinanza del 22 giugno 2006, pervenuta a questa Corte il
25  ottobre  2006 (reg. ord. n. 538 del 2007), il medesimo rimettente
ha   nuovamente   sollevato   analoga   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  104,  comma  1,  del  r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265, in relazione all'art. 32 della Costituzione.
   4.1. - Il TAR premette di dover conoscere dell'impugnativa rivolta
avverso  la  delibera  di  istituzione di una farmacia «in deroga» in
localita' Tamai, frazione del Comune di Brugnera.
   Il  giudice  a quo, alla luce dell'agevole collegamento viario tra
detta  frazione  e  la  sede farmaceutica gia' operante, conclude per
l'insussistenza  delle  concrete  condizioni  previste dalla legge ai
fini  dell'apertura  di  una  farmacia  «in  deroga»,  e  solleva  la
questione di costituzionalita' sulla base di considerazioni del tutto
analoghe a quelle gia' svolte nelle precedenti ordinanze.
   5. - Con ordinanza del 22 giugno 2006, pervenuta a questa Corte il
25   ottobre   2006   (reg.  ord.  n. 539  del  2007),  il  Tribunale
amministrativo  per  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia ha sollevato
analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 104, comma
1,  del  r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, in relazione all'art. 32 della
Costituzione.
   5.1.  -  Il  rimettente premette di essere investito di un ricorso
avverso  la  medesima  delibera  di  istituzione  di una farmacia «in
deroga» in localita' Tamai, frazione del Comune di Brugnera, e svolge
considerazioni  del  tutto  analoghe  a  quelle gia' sviluppate nella
precedenza ordinanza.
   6.  -  In  tutti  i giudizi e' intervenuta Federfarma, Federazione
nazionale  unitaria  dei  titolari  di  farmacie italiani, chiedendo,
previa  declaratoria di ammissibilita' del proprio intervento, che la
questione   sia   dichiarata   manifestamente   inammissibile  o,  in
subordine, manifestamente infondata.
   7.  - Nelle more dei giudizi hanno depositato memorie, in ciascuno
dei  procedimenti ove si sono costituiti o sono intervenuti, il dott.
Collovini,  il  Comune  di  Maniago  e  Federfarma,  insistendo sulle
conclusioni gia' rassegnate.
   A  parere  del  dott. Collovini, non vi sarebbe corrispondenza tra
l'accoglimento della questione ed il soddisfacimento del diritto alla
salute  come  prospettato dal rimettente, giacche', una volta rimosso
il  limite  costituito dalle condizioni topografiche e di viabilita',
residuerebbe comunque l'ulteriore limite della distanza richiesta tra
sedi farmaceutiche.
   Secondo il Comune di Maniago, la norma impugnata conserverebbe poi
il   suo  «particolare  significato»  di  autorizzare  l'apertura  di
farmacie  nei  Comuni  piu'  distanti  dai  centri urbani, se posta a
confronto  con  l'art.  5  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  4  agosto  2006, n. 248
(Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006,
n. 223,  recante  disposizioni  urgenti  per  il rilancio economico e
sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione   fiscale),  che  avrebbe  in  fatto  invece  rafforzato
l'offerta  di  farmaci nelle aree piu' popolose, ove si concentrano i
grandi centri commerciali.
                       Considerato in diritto
   1.   -  Con  cinque  ordinanze  di  analogo  tenore  il  Tribunale
amministrativo  per  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  dubita,  in
relazione   all'art.   32   della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale  dell'art.  104,  comma  1,  del  r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265  (Approvazione  del  testo unico delle leggi sanitarie), come
sostituito  dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di
riordino  del settore farmaceutico), nella parte in cui, subordinando
l'istituzione  di  farmacie  in  deroga alla sussistenza di obiettive
condizioni  topografiche  e  di viabilita', lederebbe il diritto alla
salute delle «fasce piu' deboli, seppur minoritarie, degli utenti del
servizio»,  per  le quali sarebbe in ogni caso difficoltoso l'accesso
alla sede farmaceutica.
   La  disposizione  censurata  stabilisce  infatti  che,  in  deroga
all'ordinario  criterio  demografico  sancito dall'art. 1 della legge
n. 475 del 1968, possa essere istituita una nuova farmacia nei Comuni
fino  a  12.500  abitanti,  quando lo richiedono particolari esigenze
dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche
e  di  viabilita',  purche'  sia  osservato  un limite di distanza di
almeno 3.000 metri dalle sedi gia' operanti.
   Nei giudizi a quibus le impugnate delibere di istituzione di nuove
farmacie   sarebbero,   a   parere   del  rimettente,  meritevoli  di
annullamento,  giacche'  il  collegamento  viario  dovrebbe reputarsi
viceversa agevole.
   Tuttavia,  il  giudice a quo ritiene costituzionalmente necessaria
la  rimozione di tale limite «obiettivo», affinche' l'Amministrazione
possa  valutare e soddisfare le esigenze di «anziani e giovanissimi»,
consentendo  l'apertura  di  farmacie ogni volta che esse non possano
venire  comunque assicurate, nonostante la disponibilita' di adeguati
mezzi di collegamento.
   In  caso  contrario,  la  norma  impugnata  apparirebbe  meramente
finalizzata  alla  sola  protezione  degli  «interessi economici» dei
farmacisti, in danno del diritto alla salute dell'individuo.
   2.  -  In  via  preliminare,  va  osservato  che  la  questione di
costituzionalita'  in  tal  modo  formulata  e'  identica  in tutti i
giudizi  promossi  innanzi  a  questa Corte, sicche' essi meritano di
venire riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.
   3.  -  Sempre  in  via  preliminare va ribadita l'inammissibilita'
degli   interventi  spiegati  da  Federfarma,  Federazione  nazionale
unitaria dei titolari di farmacie italiani, gia' disposta all'udienza
pubblica  con  ordinanza allegata, posto che tale associazione non e'
parte di alcuno dei giudizi a quibus.
   4. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   Questa   Corte   ha   gia'   avuto   modo   di  affermare  che  il
contingentamento  delle farmacie e' volto ad «assicurare ai cittadini
la   continuita'  territoriale  e  temporale  del  servizio  ed  agli
esercenti  un determinato bacino d'utenza» (sentenza n. 27 del 2003).
La  sintesi  tra  siffatte  esigenze  e'  affidata  alle  scelte  non
irragionevoli  del  legislatore,  in  modo che siano garantiti sia un
adeguato  ambito  di  operativita' alle farmacie in attivita', sia la
piena efficienza a favore degli utenti del servizio farmaceutico.
   Sotto  tale  profilo, la disposizione oggetto di censura introduce
per  i  Comuni  con  minore  popolazione la possibilita' di istituire
nuove  sedi  farmaceutiche,  ove  si  constati  l'insufficienza delle
farmacie    istituite   in   applicazione   dell'ordinario   criterio
demografico,  tramite  un  apprezzamento  concreto  delle esigenze di
assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei
luoghi.
   Se,   infatti,   il   diritto   alla   salute,  costituzionalmente
riconosciuto  dall'art. 32 della Costituzione, non comporta l'obbligo
per  il  legislatore  di  rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva
all'istituzione   di   farmacie,   al   contrario   ne  legittima  la
programmazione  allo  scopo  «di  garantire la piu' ampia e razionale
copertura  di  tutto  il  territorio  nell'interesse della salute dei
cittadini»  (sentenza  n. 4  del  1996,  che - diversamente da quanto
eccepito  dal  rimettente  -  ha  gia'  valutato la conformita' della
disposizione   impugnata   anche   con  riguardo  all'art.  32  della
Costituzione).
   In  tale  prospettiva,  non appare manifestamente irragionevole la
scelta  di  subordinare l'apertura di farmacie, in deroga al criterio
demografico,  all'accertamento di alcune condizioni topografiche e di
viabilita'  che,  malgrado tutte le trasformazioni della viabilita' e
dei  mezzi di trasporto, rendano difficili o limitino l'accesso delle
popolazioni interessate alle sedi farmaceutiche gia' operanti.
   Infatti  - contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice a
quo - la norma oggetto di censura permette di considerare le esigenze
sanitarie  dei  gruppi  sociali residenti nelle localita' periferiche
del  comune  interessato.  Tale  interpretazione  della  disposizione
impugnata,  largamente diffusa nella giurisprudenza, e' conforme alla
stessa  lettera  della  norma,  nella  parte  in cui essa richiede di
valutare  le  particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica della
popolazione   «in   rapporto»   alle  condizioni  topografiche  e  di
viabilita'.