IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2536/2007
proposto da Lauro Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio
Linzola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
via Hoepli n. 3,
   Contro  il  Comune  di Milano, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonella
Fraschini,  Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna
Maria  Pavin  e  Maria  Sorrenti,  ed elettivamente domicilato presso
Avvocatura  comunale  in  Milano,  via  della  Guastalla  n. 8  e nei
confronti  del  Condominio  di  via  Negroli 23 in Milano, in persona
dell'amministratore  pro  tempore,  non  costituito  in giudizio, per
l'annullamento  del provvedimento datato 9 ottobre 2007, con il quale
il  Comune  di  Milano  ha  vietato  alla  ricorrente  di  esercitare
l'attivita'  di  bed  & breakfast presso la sua abitazione di via
Negroli  23, di cui alla denuncia di inizio attivita' presentata l'l1
settembre  2006  e per la condanna al risarcimento dei danni sofferti
dalla ricorrente;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
   Vista la memoria difensiva depositata in giudizio da quest'ultimo;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  camera di consiglio del 18 dicembre 2007, relatore il
primo referendario Gianiuca Bellucci, i difensori delle parti come da
verbale;
   Vista   l'ordinanza   di   accoglimento   a  termine  dell'istanza
cautelare,  relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione
ad  esito  della  predetta  camera  di  consiglio in riferimento alla
questione di costituzionalita';
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   La  ricorrente ha presentato in data 11 settembre 2006 denuncia di
inizio   attivita'  per  l'apertura  di  un'attivita'  di  bed  &
breakfast nel proprio appartamento.
   Eseguito  in  data 30 ottobre 2006 l'invito del Comune di Milano a
produrre  entro  30  giorni  copia  della  necessaria  autorizzazione
condominiale,  secondo  quanto  statuisce  l'art.  16-bis  della  l.r
n. 12/1997  (poi  sostituito  dall'art.  45,  comma  4,  della  legge
regionale n. 15 del 16 luglio 2007).
   Tale  autorizzazione  non  e'  pero'  stata ottenuta, in quanto la
questione,  posta  all'ordine  del giorno dell'assemblea condominiale
del 15 giugno 2006, e' stata ivi discussa ma non votata.
   Nonostante il regolamento condominiale non precluda il servizio di
bed & breakfast (documento n 6 allegato al ricorso), il Comune ha
vietato   l'esercizio   dell'attivita'   oggetto  della  d.i.a.,  con
provvedimento  del  9  ottobre  2007  notificato  il 26 ottobre 2007,
avverso il quale la ricorrente e' insorta deducendo:
     1) eccesso di potere per travisamento;
     2)  violazione  dell'art.  117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione;
     3)   violazione  degli  artt.  3  e  42,  secondo  comma,  della
Costituzione;
     4)  violazione  dell'art  3  della  Costituzione, violazione del
principio di uguaglianza e di ragionevolezza;
     5) violazione dell'art.3 della Costituzione sotto altro profilo.
   Alla  Camera di consiglio del 18 dicembre 2007 questo tribunale ha
accolto   a   termine,   ovvero   sino  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale  sulla  questione  oggetto  della  presente ordinanza,
l'istanza   cautelare   introdotta  con  il  ricorso,  ritenendo  non
manifestamente infondata, nei sensi di seguito specificati, questioni
di  costituzionalita'  relative  all'art.  45  della  legge regionale
n. 15/2007.
                            D i r i t t o
   La  norma  sospettata di incostituzionalita', che assume rilevanza
nella  vertenza  in  esame,  riguarda l'art. 45 della l.r. n. 15/2007
(che  sostituisce l'analogo art. 16-bis della l.r. n. 12/1997), nella
parte  in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale
lo svolgimento dell'attivita' di«bed & breakfast» in appartamenti
situati in edifici condominiali.
   Le   norme   costituzionali  di  cui  si  sospetta  la  violazione
riguardano l'art 117, secondo comma, lettera l), e l'art. 3.
   La  questione  e'  rilevante  in  quanto l'atto impugnato si fonda
sulla  riscontrata  mancanza  di  assenso  condominiale  previsto dal
citato  art.  45 della l.r. n. l5/2007, il quale legittima il divieto
opposto   alla   ricorrente  dal  Comune  di  Milano,  nonostante  il
regolamento  del  condominio interessato non impedisca lo svolgimento
dell'attivita'   prospettata   dalla   parte   istante   (vedasi   la
dichiarazione  sottoscritta  dall'amministratrice condomniale in data
19 luglio 2006. documento n. 6 depositato in giudizio contestualmente
all'impugnativa).
   Cio' premesso sotto l'aspetto della rilevanza, il Collegio ritiene
innanzitutto  di  evidenziare,  quanto al profilo della non manifesta
infondatezza,  la  sospetta  violazione dell'art; 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione.
   Invero,  l'art.45,  comma  4,  della  l.r.  n. 15/2007, prevedendo
l'obbligo   dell'approvazione   dell'assemblea   dei   condomini  per
l'esercizio  di  attivita'  non comportante mutamento di destinazione
d'uso,  integra  la  disciplina  codicistica  e  si  ingerisce  nella
disciplina di rapporti condominiali tra privati, i quali, costituendo
materia  di  ordinamento  civile,  sono  riservati  alla legislazione
esclusiva   dello  Stato,  sottratti  all'intervento  disciplinatorio
regionale    dall'art.   117,   secondo   comma,   letteral),   della
Costituzione.
   L'ordinamento del diritto privato limita la legislazione regionale
onde  assicurare a livello nazionale uniformita' di trattamento per i
rapporti  tra  privati,  ed  e'  quindi sotto tale profilo funzionale
all'esigenza di rispetto del principio di uguaglianza.
   Ne  deriva  che  la norma regionale in argomento collide anche con
1'art.3 della Costituzione.
   Sotto  altro aspetto occorre considerare che la legge regionale in
questione   assoggetta   al   permesso   dell'assemblea  condominiale
l'attivita' di «bed & breakfast» (art. 45) ma non anche quella di
affittacamere (artt. 41 e 42).
   Poiche'  la  prima  e' esercitata in non piu' di tre stanze con un
massimo  di sei posti letto e prevede un servizio di alloggio e prima
colazione,  mentre la seconda prevede la fornitura di alloggio in non
piu' di sei camere con al massimo dodici posti letto, appare evidente
che   si  tratta  di  servizi  assimillabili,  anzi,  l'attivita'  di
affittacamere,  ammettendo  un  maggior  numero  di posti letto, puo'
essere rivolta ad una clientela piu' ampia.
   Orbene,  e  irragionevole  prevedere  per il servizio di bed &
breakfast l'approvazione dell'assemblea condominiale quando invece la
stessa assemblea non e chiamata a pronunciarsi m caso di insediamento
di    servizio   di   affittacamere   La   contraddittorieta'   della
regolamentazione  regionale  si  riflette m una palese violazione del
principio  di  uguaglianza per disparita di trattamento di situazioni
sostanzialmente   uguali   o   analoghe,   venendo  a  riservarsi  un
trattamento   deteriore   per   un'attivita'  (quella  di  bed  &
breakfast)  non  dissimile  o  addirittura meno invasiva di quella di
affittacamere.
   La  palese  disparita  di  trattamento  si  traduce  quindi  nella
violazione  dell'art  3 della Costituzione, il quale impone che siano
disciplinate m maniera uguale o analoga situazioni che, come nel caso
di specie, risultano avere caratteristiche simili.
   In   conclusione,   il   tribunale   ritiene   rilevante   e   non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  45,  comma 4, della l.r .n. 15/2007, per contrasto con gli
artt.  3  e 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, nella
parte  in  cui  prevede  la  previa  approvazione  dell'assemblea dei
condomini.