Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge
della  Regione  Campania  7  febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di
difesa  del  suolo  - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e
successive  modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza del
5  aprile  2006  dal  Consiglio  di  Stato sul ricorso proposto dalla
Regione  Campania ed altro nei confronti di Polito Vincenzo ed altri,
iscritta al n. 689 del registro ordinanze del 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  n. 6, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
   Uito  nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  2008  il  Giudice
relatore Sabino Cassese;
   Uito l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
   Ritenuto  che  il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con
ordinanza  del  5  aprile 2006 ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  13  della  legge  della Regione Campania 7
febbraio  1994,  n. 8  (Norme  in  materia  di  difesa  del  suolo  -
Attuazione   della   legge   18  maggio  1989,  n. 183  e  successive
modificazioni  e  integrazioni),  in  riferimento  all'art.  97 della
Costituzione;
     che  la  disposizione  impugnata stabilisce che il funzionamento
dei  bacini  interregionali  dei  fiumi  Sele,  Fortore  e  Ofanto e'
regolato  dalle intese interregionali di cui al comma 2 dell'articolo
15 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
     che  il Collegio rimettente riferisce che dinanzi a esso pendono
due  giudizi  di  appello per la riforma della sentenza del Tribunale
amministrativo  regionale  della  Campania,  sede di Napoli, 2 luglio
2004,  n. 9871,  con  la  quale  e' stata annullata la delibera della
Giunta  regionale  della  Campania  5 dicembre 2003, n. 3570, recante
approvazione  dell'avviso  pubblico  di  selezione  per  soli  titoli
riservato ai dirigenti in servizio presso la Regione Campania, per la
copertura  del  posto di segretario generale dell'Autorita' di Bacino
del  fiume Sele, nella quale il Tribunale amministrativo regionale ha
ravvisato  un  contrasto con la disciplina normativa primaria e con i
principi   piu'   volte   enunciati   da  questa  Corte  in  tema  di
illegittimita'  di  concorsi  riservati al solo personale in servizio
presso l'ente che bandisce la procedura concorsuale;
     che  il  Collegio  osserva  che  il  giudice  di  primo grado ha
ritenuto  illegittimo il «bando di concorso», in quanto esso consente
la  partecipazione  ai  soli dirigenti della Regione Campania, ma che
questa  limitazione  e'  prevista dall'intesa interregionale conclusa
tra  le  Regioni  Campania  e  Basilicata  e  recepita con delibera 2
febbraio  1992,  n. 306,  della  Regione  Campania  e 30 luglio 1991,
n. 307, della Regione Basilicata;
     che, secondo il giudice a quo, l'intesa regionale, non impugnata
nel  giudizio  pendente  dinanzi  a  esso, trova ancora applicazione,
anche  in  forza della norma della quale viene sollevata questione di
legittimita'  costituzionale,  e  non  puo'  essere  disapplicata dal
giudice  amministrativo  «in quanto la fonte normativa della norma in
esame  appare  novata  dall'intervento del legislatore regionale che,
con  il  citato  articolo  13  della legge n. 8 del 1994 [...] ha, in
effetti,  legificato  la  disciplina in esso contenuta, che non puo',
pertanto,  essere  disapplicata.  [...] E, in particolare, per quanto
qui  interessa,  ha  legificato  le  previsioni normative di cui agli
articoli  8  e  12  della  predetta  convenzione  interregionale  che
riservano  il  posto  di segretario generale dell'Autorita' di bacino
interregionale  del  fiume  Sele a funzionari dirigenti della Regione
Campania»;
     che,  secondo il Collegio rimettente, la norma censurata, avendo
legificato  l'art.  8  della  convenzione  tra  le Regioni Campania e
Basilicata,  laddove e' previsto che il responsabile della segreteria
tecnico-operativa  dell'Autorita'  di bacino interregionale del fiume
Sele  venga  nominato,  dal  Comitato  istituzionale, tra i dirigenti
della  Regione  Campania,  e  l'art.  12,  comma 2, della convenzione
stessa,  che  ha  pure previsto che la figura del segretario generale
venga  scelta tra i funzionari regionali, appare lesiva dell'articolo
97 della Costituzione;
     che,  per  quanto  riguarda  la  non  manifesta infondatezza, il
Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha
riconosciuto  nel  pubblico concorso la forma generale e ordinaria di
reclutamento  dei dipendenti pubblici, alla quale puo' derogarsi solo
in  presenza di peculiari situazioni giustificatrici e che puo' dirsi
rispettata  solo  qualora  le  selezioni  non siano caratterizzate da
arbitrarie   e   irragionevoli  forme  di  restrizione  dei  soggetti
legittimati a parteciparvi;
     che,  per  quanto  riguarda  la  rilevanza  della  questione, il
rimettente    osserva   che   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale  della disciplina in esame porterebbe all'accoglimento
dell'originario   ricorso,   volto  all'annullamento  dell'avviso  di
selezione per il conferimento dell'incarico in questione;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Regione
Campania,  appellante  in  uno dei giudizi a quibus, chiedendo che la
questione  venga  dichiarata  manifestamente inammissibile, in quanto
sollevata  nei  confronti  di una norma non avente forza di legge, o,
comunque,  manifestamente  infondata, in quanto nel caso in esame non
vi  e'  assunzione  di  personale  nella pubblica amministrazione, ma
conferimento di un incarico temporaneo per lo svolgimento di funzioni
dirigenziali.
   Considerato  che  la  questione  sollevata  attiene a disposizioni
contenute  in  un'intesa interregionale, come tale priva di valore di
legge, e alla quale e' interamente riconducibile la scelta secondo la
quale, da un lato, il responsabile della segreteria tecnico operativa
dell'Autorita' di bacino viene nominato tra i dirigenti della Regione
Campania,   e,   dall'altro,  il  segretario  generale  della  stessa
Autorita' viene scelto tra i funzionari regionali;
     che  la  tesi  del  rimettente,  secondo  la  quale  la relativa
previsione  dell'intesa  e'  stata  «legificata»  dalla  disposizione
impugnata, non e' condivisibile, in quanto implicherebbe, da un lato,
che  ogni  difetto  dell'intesa  si  tradurrebbe in un'illegittimita'
costituzionale  della  legge  e,  dall'altro, che, una volta conclusa
un'intesa,  le  Regioni  contraenti  avrebbero  perso  il  potere  di
modificarla,  perche'  il  loro  contenuto  sarebbe  stato legificato
unilateralmente dalla legge emanata da una di esse;
     che,   del   resto,  tra  la  disposizione  impugnata  e  quella
dell'intesa  interregionale  manca  il  rapporto  di  integrazione  e
specificazione  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
consente   l'impugnazione   delle   disposizioni   legislative,  come
specificate  da  quelle  di  rango  subordinato  (sentenza n. 389 del
2004);
     che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.