IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nella  causa  n. 8558/06 R.G.
promossa  da  Mannironi Raffaele nei confronti del Prefetto di Reggio
Emilia  avente  ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di
pace di Reggio Emilia n. 2145/06 del 22 novembre 2006;
   Il giudice, esaminati gli atti del fascicolo;
   Rilevato che Mannironi Raffaele ha adito questo tribunale con atto
di citazione in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa
dal  Giudice di pace di Reggio Emilia nel procedimento di opposizione
ad  ordinanza-ingiunzione  ex  artt. 22 e ss. della legge 24 novembre
1981, n. 689;
   Rilevato  che  la  possibilita' di proporre appello nei giudizi di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art.
27,   comma  50  -  «alle  ordinanze  pronunciate  ed  alle  sentenze
pubblicate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»),  il  quale  ha  abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della
legge  24  novembre  1981,  n. 689  (che  statuiva:  «La  sentenza e'
inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»);
   Rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40  («Modifiche  al  codice  di  procedura  civile  in  materia di
processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di arbitrato, a
norma  dell'articolo  1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80»)
e'   stata   delegata  dalla  legge  n. 80  del  14  maggio  2005  e,
segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4;
   Ritenuto  che  l'abrogazione  dell'ultimo comma dell'art. 23 della
legge  24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione,
atteso  che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni
al  codice  di  procedura  civile  e  per disciplinare il processo di
cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80);
   Ritenuto   che   la  predetta  abrogazione  non  rientri,  nemmeno
implicitamente,  nei  principi  e  nei  criteri  direttivi forniti al
legislatore  delegato,  il  quale  -  come  recita l'art. 1, comma 3,
lettera  a)  della  legge  14  maggio 2005, n. 80 - era investito del
potere   di  modificare  esclusivamente  il  processo  nel  grado  di
legittimita'  e,  al  piu',  «la  non  ricorribilita' immediata delle
sentenze   che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire  il
giudizio»     (fattispecie     estranea     e     non    assimilabile
all'inappellabilita'  delle pronunzie nei procedimenti di opposizione
ad ordinanza-ingiunzione);
   Ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40  -  nella  parte  in  cui e' stata abrogata
l'inappellabilita'   delle   sentenze   -  appaia  costituzionalmente
illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77
primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»);
   Ritenuto  che  la questione di legittimita' costituzionale non sia
manifestamente  infondata,  che  sia  rilevante nel presente giudizio
(dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa
ammissibilita'  dell'appello  proposto) e che debba essere, pertanto,
sollevata ex officio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale;