Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6
della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in
materia  di  discipline  bio-naturali  del  benessere),  promosso con
ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei ministri notificato il 20
novembre  2006,  depositato  in  cancelleria  il  30  novembre 2006 e
iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2006.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  2008  il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
   Uditi  l'avvocato dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita Ciavarra per
la Regione Piemonte.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  20 novembre 2006 alla Regione
Piemonte  nella  persona  del  Presidente  pro  tempore  della Giunta
regionale e, quindi, tempestivamente depositato presso la cancelleria
della Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dalla  Avvocatura  generale dello Stato, ha
sollevato,    in    via   principale,   questione   di   legittimita'
costituzionale  degli  artt.  2,  3,  5 e 6 della legge della Regione
Piemonte  18  settembre  2006,  n. 32 (Norme in materia di discipline
bio-naturali  del  benessere),  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale
della Regione del 21 settembre 2006.
   Nell'atto   introduttivo  del  giudizio,  la  Avvocatura  erariale
osserva  che  il  legislatore  regionale,  pur non avendo individuato
esplicitamente  la  attivita' che intende regolamentare, ha ecceduto,
tuttavia,  i  limiti  di  competenza legislativa concorrente, sanciti
dall'art.  117,  terzo comma, della Costituzione, nella materia delle
professioni.
   1.1. - In particolare, le censure hanno ad oggetto:
     a)  l'art. 2, il quale individua le «discipline bio-naturali del
benessere»  nelle  pratiche e tecniche naturali, non sanitarie, volte
al  raggiungimento, miglioramento o conservazione del benessere della
persona;
     b) l'art. 3, il quale definisce il percorso formativo per essere
riconosciuti operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;
     c)  gli  artt.  5 e 6 che dispongono la istituzione di un elenco
regionale  delle  discipline bio-naturali, diviso in due sezioni - la
prima  relativa  alle  «agenzie formative» e la seconda relativa agli
«operatori»  -  che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di
stabilire,  sentito  un  apposito  Comitato regionale ed a seguito di
deliberazione  consiliare, i requisiti richiesti per l'inserimento in
detto elenco.
   Le
disposizioni  impugnate,  ad  avviso  di  parte  ricorrente,  sono in
contrasto  col  principio  fondamentale,  piu'  volte affermato dalla
Corte costituzionale, secondo il quale e' riservata alla legislazione
statale  la  individuazione  delle figure professionali, dei relativi
profili,   percorsi   formativi   e   titoli  abilitanti  nonche'  la
istituzione di albi, ordini e registri.
   1.2  - Nessun rilievo ha, per il ricorrente, il fatto che la legge
precisi  che  le  discipline in questione non sono volte alla cura di
specifiche  patologie  e  che  colui  che  le  pratica non «rivest[a]
rilievo di carattere sanitario» ne' prescriva farmaci. Le espressioni
legislative  utilizzate,  infatti, avrebbero un contenuto cosi' ampio
che esse potrebbero riguardare attivita' curative che, essendo ancora
prive  sia  di  obiettive  evidenze  scientifiche  che  di  riscontri
empirici, non forniscono assicurazioni sulla loro innocuita'.
   Peraltro,  la  riserva  allo Stato della competenza legislativa in
materia  di  principi  generali riguardo alle professioni non sarebbe
riferibile solo alle professioni sanitarie ma, come evidenziato anche
dal  decreto  legislativo  2  febbraio  2006, n. 30 (Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1
della  legge  5  giugno  2003,  n. 131),  si  riferirebbe  a tutte le
professioni.
   Ricordato  che la Corte gia' ha dichiarato, con le sentenze n. 353
del 2003 e n. 424 del 2005, la illegittimita' costituzionale di altre
due  leggi  della  Regione Piemonte riguardanti la stessa materia, il
ricorrente  osserva  come,  dato  lo stretto vincolo esistente fra le
disposizioni  direttamente  impugnate  ed il restante contenuto della
legge    regionale    n. 32    del    2006,   la   dichiarazione   di
incostituzionalita'   delle  prime  debba  essere  estesa,  ai  sensi
dell'art.   27   della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul funzionamento della Corte costituzionale), anche
alle seconde.
   2. - Con atto del 12 dicembre 2006, resiste in giudizio la Regione
Piemonte concludendo per il rigetto del ricorso.
   Affermato che la materia oggetto della legge impugnata rientra fra
quelle  che,  ai  sensi  dell'art.  117,  commi terzo e quarto, della
Costituzione,  sono  di  competenza  regionale,  la Regione rileva la
contraddittorieta'  del  fatto che lo Stato non abbia impugnato altre
leggi  regionali,  tuttora vigenti, di contenuto analogo a quella ora
in discussione.
   Aggiunge  che,  dopo  aver  enunciato il contrasto con l'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, il ricorrente non individua in quali
norme statali sarebbe rinvenibile il principio generale che si assume
violato.
   Ad avviso della Regione Piemonte la legge censurata e', invece, in
linea  con i principi contenuti nel d.lgs. n. 30 del 2006 e non viola
il  regime delle competenze legislative esistente nelle materie della
tutela  della  salute,  della  istruzione e formazione professionale,
dell'assistenza sociale e delle attivita' artigianali.
   2.1.  -  Successivamente - peraltro oltre il termine a questo fine
fissato  dall'art.  10  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla  Corte  costituzionale  -  la  Regione ha depositato una memoria
illustrativa    nella   quale,   dopo   aver   ulteriormente   svolto
argomentazioni  gia' contenute nell'atto del 12 dicembre, insiste per
il rigetto del ricorso.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Governo  ha  sollevato, in via principale, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della
Regione  Piemonte  18  settembre  2006,  n. 32  (Norme  in materia di
discipline  bio-naturali del benessere), chiedendo, altresi', che gli
effetti  della  pronunzia  di  illegittimita'  siano  estesi,  in via
consequenziale,  anche  alle  restanti  disposizioni  di  detta legge
regionale.
   Ad  avviso  del  ricorrente,  in  particolare,  la legge impugnata
sarebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
in  quanto  eccederebbe  i  limiti  della  competenza regionale nella
materia,  di  legislazione concorrente, delle professioni, violando i
principi fondamentali previsti dalla normativa statale.
   2. - La questione e' fondata.
   2.1.  -  Piu'  volte  questa  Corte,  chiamata  a scrutinare - con
riferimento  alla  dedotta  violazione  del  riparto di competenze in
materia  di  professioni previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost. -
la   legittimita'   costituzionale   di   leggi   regionali  volte  a
disciplinare  l'ordinamento di cosiddette «professioni emergenti», ha
precisato  che  «la  potesta'  legislativa  regionale  nella  materia
concorrente  delle  professioni  deve rispettare il principio secondo
cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i relativi
profili  e  titoli  abilitanti,  e'  riservata,  per il suo carattere
necessariamente  unitario,  allo  Stato,  rientrando nella competenza
delle  Regioni  la  disciplina  di  quegli aspetti che presentano uno
specifico  collegamento  con la realta' regionale. Tale principio, al
di  la'  della  particolare  attuazione ad opera dei singoli precetti
normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile
dalla  legge  regionale  [...].  Da cio' deriva che non e' nei poteri
delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenze n. 300
e  n. 57  del  2007,  n. 424  e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal
fine,  che  esse  rientrino  o  meno  nell'ambito sanitario (sentenza
n. 355 del 2005).
   A  tale  considerazione,  di  carattere  generale, questa Corte ha
aggiunto,  quale  indice  sintomatico  della istituzione di una nuova
professione,  quello costituito dalla previsione di appositi elenchi,
disciplinati  dalla Regione, connessi allo svolgimento dell'attivita'
che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti, affermato
che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle
condizioni  per  l'iscrizione  ad  esso  hanno,  gia' di per se', una
funzione  individuatrice  della professione, preclusa alla competenza
regionale»  (sentenze  n. 300  e  n. 57  del 2007 e n. 355 del 2005),
anche  prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro
si  ponga  come  condizione  necessaria  ai fini dell'esercizio della
attivita' da esso contemplata.
   2.2.  -  Applicando  tali  principi  al caso in questione, si deve
rilevare  come la legge censurata si caratterizzi sia per individuare
un   determinato   percorso   di  formazione  professionale  ai  fini
dell'accesso   all'esercizio   delle   «discipline  bio-naturali  del
benessere» (come dispone l'art. 3), sia per prevedere (all'art. 6) la
istituzione di un «elenco regionale delle discipline bio-naturali del
benessere»,  articolato  in  due  sezioni nelle quali possono essere,
rispettivamente,  iscritti, previa dimostrazione dello svolgimento di
documentata  attivita' per almeno un triennio, gli enti preposti alla
formazione  degli  operatori  e,  a  seguito  della dimostrazione del
possesso  di  apposito  attestato  di qualifica, gli operatori stessi
suddivisi in «sottosezioni relative ad ogni specializzazione».
   Il carattere non ancora compiutamente definito dei contenuti delle
suddette   «discipline   bio-naturali  del  benessere»  non  viene  a
modificare  le  conclusioni cui questa Corte gia' e' pervenuta con la
sentenza n. 424 del 2005, relativa alla precedente legge regionale 31
maggio  2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali),
della  medesima Regione avente analogo oggetto, posto che e' comunque
sempre  rimesso  ai meccanismi procedurali previsti dagli artt. 5 e 6
della  legge  censurata  (e  cioe'  ad  una  decisione  della  Giunta
regionale,   sentito   il   Comitato   regionale  per  le  discipline
bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del Consiglio
regionale)   riempire   i   contenuti  lasciati  parzialmente  aperti
dall'art.   2.  Il  disposto  di  tale  articolo  e',  infatti,  gia'
sufficiente   per   evidenziare   che   viene   istituita  una  nuova
professione,  nonostante  che  dai  principi  fondamentali ricavabili
dalla  legislazione  statale «non si [tragga alcuno] spunto che possa
consentire  iniziative  legislative  nell'ambito  cui si riferisce la
legge impugnata» (sentenza n. 424 del 2005).
   Non  vi  e', quindi, alcun dubbio che, per effetto delle ricordate
previsioni  legislative,  la censurata legge regionale n. 32 del 2006
della  Regione  Piemonte  abbia  quella funzione individuatrice della
nuova professione che, in base ai principi sopra esposti, e', invece,
inibita alla potesta' legislativa regionale, travalicandone i limiti.
   3. - Nessun rilievo puo' avere l'argomento difensivo, svolto dalla
resistente  Regione,  in  ordine  al  fatto che sussisterebbero altri
esempi,   nell'ambito  della  legislazione  di  altre  Regioni  -  in
particolare le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana - di testi
normativi  il  cui contenuto sarebbe sostanzialmente analogo a quello
ora  impugnato  e  sul quale il Governo non ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale.
   Sul punto basti ricordare, senza che sia necessario effettuare una
specifica  esegesi  delle  leggi  regionali  indicate  dalla  Regione
Piemonte  al  fine  di verificare la sussistenza o meno delle dedotte
coincidenze normative, che nei giudizi di legittimita' costituzionale
in  via  principale  - data la loro natura dispositiva caratterizzata
anche  dall'esistenza di precisi termini per la proposizione - non e'
lecito  inferire, anche nell'ipotesi di mancata impugnazione da parte
del  soggetto  a  cio'  legittimato  di  altri  atti aventi lo stesso
contenuto,   ne'   la   rinunzia   all'impugnazione  di  disposizioni
legislative   analoghe  o,  addirittura,  uguali,  ne',  tanto  meno,
qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri
costituzionali.
   4.  -  Alla  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni  della  legge  regionale  del  Piemonte  n. 32  del 2006
direttamente  impugnate  dal Governo, consegue, stante l'inscindibile
connessione  che  le  lega  alle  rimanenti  - tale che, senza queste
ultime,  le medesime restano prive di specifica autonomia normativa -
la  estensione  degli  effetti  della  presente  pronunzia anche alle
restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale.