IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Visti gli atti relativi al procedimento penale n. 221/07 G.i.p. nei confronti di R.D., indagata del reato di cui all'art. 660 C.P. perche' telefonando per biasimevoli motivi alla utenza e proferendo il 17 marzo 2006 le parole «Francesco stai con l'amante ...t'ho beccato perche' mi hai fatto questo Francesco ...» ed il 22 marzo 2006 le parole «hai vinto una scopata ... io lavoro in una casa squillo» recava molestia e disturbo ai coniugi C.F. e R. M. In Monsampolo del Tronto (AP) il 17 marzo 2006 ed il 22 marzo 2006. Il g.i.p. rilevato che in data 21 marzo 2007 il p.m. chiedeva pronunziarsi sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'indagata R.D., nei confronti della quale pende procedimento in relazione al reato p. e p. dall'art. 660 c.p.; rilevato che al fascicolo vi e' lettera del difensore della PO, che evidenzia la avvenuta remissione di querela (antecedentemente, anche se ad abundantiam, proposta); rilevato che tale atto dovrebbe considerarsi irrilevante, attesa la procedibilita' officiosa del reato; O s s e r v a Ritiene questo G.i.p. la possibile incostituzionalita' dell'art. 660 c.p., la' ove prevede la procedibilita' di ufficio nei confronti dell'autore dei fatti reato da tale norma contemplati, e cio' in particolare anche qualora le condotte poste in essere non siano suscettibili di riverberarsi in danno o molestia di un numero indeterminato di persone ma si rivelino indirizzate (solo) a soggetto ben definito e determinato. Devesi, infatti, rilevare che: 1) Reati di maggiore lesivita' (come desumibile dalla classificazione nella piu' grave categoria dei delitti e dal piu' severo trattamento sanzionatorio, v. ad es. art. 582 comma secondo, c.p. art. 594, 595 c.p.) sono procedibili solo ad istanza di parte, con disciplina chiaramente ben piu' favorevole al reo; 2) Ove ratio della norma sia «tutelare la tranquillita' pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa 1'astratta possibilita' di reazione (da parte della persona offesa NDR)» - v. Cass. n. 11208/94; Cass. 20 aprile 1988 Telesca; Cass. 25045/2002 - tale intento si rivela, ad avviso di chi scrive, privo di qualsivoglia capacita' specificante in ordine alle condotte contemplate dall'att. 660 c.p. rispetto ad altre fattispecie procedibili a querela. E' infatti chiaro che ogni reato che si risolva in lesione di beni personali (vedasi a chiaro esempio l'ingiuria, non procedibile d'ufficio) e' suscettibile di produrre una reazione alterata del soggetto leso, talche' chi scrive non riesce a comprendere poiche' talune condotte dovrebbero essere perseguibili a querela ed altre no (malgrado il legislatore le abbia ritenute piu' gravi e, quindi, astrattamente idonee a suscitare maggiore reazione). 3) Ove si ritenga che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillita' pubblica per i potenziali riflessi sull'ordine pubblico, sia posto anche a baluardo della quiete privata, integrando pertanto reato plurioffensivo (v. Cass. 12303/02), non e' dato, ad avviso di questo g.i.p., comprendere perche' tale tutela di interesse privato venga «imposta» al cittadino anche in assenza di qualsivoglia sua manifestazione di desiderio in tal senso. Appare, infatti, opportuno rilevare che: tale tutela viene imposta anche a fronte di azioni atipiche, innominate, singolarmente o in altri contesti (es. privata dimora) prive di autonomo rilievo penale, mentre cosi' non e' per altre e piu' gravi condotte (v. sul punto gli esempi gia' sopra fatti); non e' possibile tacere che, sotto il profilo sostanziale, tale forzosa tutela puo' risolversi di fatto in un pregiudizio per la persona offesa: la stessa, infatti, puo' trovarsi coinvolta nei tempi e oneri del processo (es. citazione quale testimone, con correlate spese e/o perdite di guadagno) con danni maggiori di quelli che ritiene esserle stati arrecati dal fatto reato. 4) Se la norma ha una indiscutibile utilita' a sanzionare condotte che di per se' non integrerebbero altri specifici reati, ove compiute con animo particolarmente riprovevole ed in luogo ove non e' possibile approntare private difese, tale funzione non comporta come dato connaturato la procedibilita' d'ufficio del reato, ben potendo rimettersi al cittadino la valutazione sul punto. Appare, poi, ben di opinabile razionalita' che lo Stato proceda con propria attivita' punitiva proprio quando il cittadino, non avanzando querela, ha evidenziato il proprio sostanziale disinteresse per quanto accaduto. 5) Senza entrare in questa sede in merito alla controversa (e peraltro irrisolta e verosimilmente irresolubile ...) questione circa i caratteri sostanziali che legittimano collocamento dell'una o altra condotta illecita sotto la categoria dei delitti o delle conttavvenzioni, occorre rilevare, conformemente ad autorevole dottrina, che pressoche' tutte le ipotesi contravvenzionali sono poste a sanzione di condotte lesive della collettivita' o di un numero indeterminato di persone. Circostanza che, per quanto in questa sede occupa, spiega la procedibilita' di ufficio, essendo tutelati gli interessi di una collettivita' innominata e, pertanto, per un verso di chiaro interesse pubblico e, per altro, non in grado di proporre istanza di punizione, atto riservato a soggetto - fisico o giuridico - ben determinato. Piu' in particolare si sottolinea come tutte le contravvenzioni di cui alla sezione prima del titolo primo, capo primo del libro terzo del codice penale siano intese a tutelare interessi collettivi, in maniera diretta (v. art. 656 ), prodromica (v. art. 653) o nella persona di soggetti esercenti funzioni di rilievo pubblico (v. art. 651). Sul punto, a solo titolo esemplificativo e per mere ragioni di immediata contiguita' codicistica mette conto evidenziare come: il reato di cui all'art. 659 c.p. presupponga che la condotta sia stata idonea a «disturbare un numero indeterminato di persone» (ex multis Cass., sez., I, 80/146994; Cass., sez. I, 93/195088; Cass., sez. I, 93/193737 ...), anche se poi rimanga leso 1'interesse di una sola persona; il reato di cui all'art. 661 si distingua dal reato di truffa, atteso che nella ipotesi delittuosa 1'attivita' di circonvenzione si svolge nei confronti di persona determinata, mentre in quella conttavvenzionale nei confronti del «popolo in genere o il pubblico, cioe' un numero indeterminato di persone» (Cass., sez. II, 66/103088). Non determinante e', poi, il fatto che 1'art. 657 faccia riferimento a «grida o notizie atte a turbare la tranquillita' pubblica o privata», atteso che la Cassazione ha chiarito che si tratta di «reato di pericolo la cui configurazione postula un giudizio di prognosi causale circa la ragionevole possibilita' del verificarsi di una turbativa dell'ordine pubblico» (Cass., sez. III, 3 marzo 1960) e, peraltro, il dolo specifico previsto dalla norma («al fine di smerciare o distribuire scritti o disegni») evidenzia chiaramente la volonta' del legislatore di tutelare il pubblico interesse ad un corretto svolgimento della attivita' di divulgazione delle notizie. Anche sotto tale profilo, pertanto, appare irrazionale la scelta legislativa di procedere di ufficio nelle ipotesi di cui all'art. 660 c.p. anche qualora la molestia o il disturbo si siano ab origine indirizzati a solo danno di soggetto ben determinato. Alla luce di quanto sopra dubita questo g.i.p. che la norma di cui all'art. 660 c.p. sia in possibile contrasto con 1'art. 3 della Costituzione (inteso, come ormai da tempo in pluralita' di pronunzie, dalla Corte oggi adita come principio di eguaglianza e ragionevolezza), in relazione, tra altri, agli artt. 582, comma secondo, 594 e 595 c.p. (delitti lesivi di beni personali suscettibili di provocare reazione alterata nella persona offesa, perseguibili a querela), e cio' anche in relazione tra altri, agli artt. 650 e 661 c.p. (contravvenzioni rientranti nello stesso libro, titolo, capo e stessa sezione e che apprestano tutela solo in quanto sia minacciato interesse diffuso e collettivo; circostanza che spiega e legittima la procedibilita' officiosa). La questione appare, infine, rilevante nel presente procedimento, atteso che la emissione di sentenza di irrilevanza del fatto presuppone 1'accertamento che la azione fosse iniziabile e/o proseguibile; nel caso di specie questo g.i.p., ove rilevante la remissione di querela, riterrebbe necessario accertare tale circostanza, in ossequio al principio che deve informare la attivita' della AG minorile di ricerca delle soluzioni piu' favorevoli al minore.