LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1066/2006, depositato il 3 agosto 2006, avverso la sentenza n. 284//04/2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, proposto dall'ufficio Regione Calabria, difesa da Palumbo Francesca, viale dei Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro; Controparte E.N.I. S.p.A. via Laurentina n. 449 - 00142 Roma, difesa da avv. Gregorio Leone e Valeria Fontana, corso Magenta n. 63 - 20100 Milano. Atti impugnati avviso acc. n. 2/2005 addiz. regionale 2000. Sentiti, alla udienza del 9 maggio 2007 difensori delle parti: per l'appellante, l'avv. Francesca Palumbo dell'Avvocatura regionale della Calabria; per la societa' appellata, l'avv. Lorenza Leone quale sostituto dell'avv. Gregorio Leone, difensore dell'E.N.I. S.p.A.; Premesso: che con sentenza n. 284/04/2005 emessa il 21 luglio 2005 la Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla societa' E.N.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 2/2005 del 26 gennaio 2005 relativo all'addizionale regionale dell'imposta erariale sul consumo di gas metano (ARISGAM); che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro tempore e col ministero della Avvocatura regionale, ha appellato la sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale, mediante atto recante la data del 19 luglio 2006 e del 2 agosto 2006; che la societa' ricorrente si e' costituita, resistendo al gravame, mediante deduzioni depositate il 9 ottobre 2006. Considerato: che il giudice a quo ha disapplicato gli atti impositivi e l'articolo 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perche' in contrasto con le difettive comunitarie numeri 12/1992 e 81/1992 in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario sulle contrarie disposizioni degli ordinamenti giuridici degli stati membri; che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione, espressamente riportata, dalla societa' ricorrente, si desume che la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto di ravvisare il contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie attribuiscono alla esclusiva discrezionalita' degli Stati membri la potesta' di esenzione o di riduzione delle accise sugli oli minerali e gli idrocarburi, escludendo ogni ente o autorita' infra statale, con la conseguenza che, avendo l'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146,con disposizione di interpretazione autentica, stabilito che «le disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a' carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato», restava escluso il potere impositivo delle regioni; che rispetto alla questione del ritenuto contrasto e rispetto alla formulazione di domanda di pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'art 234 del trattato della Unione europea, assume rilievo preliminare la questione, di ordinamento interno, della legittimita' costituzionale dell'art 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8; che la questione e' rilevante nel presente giudizio, concernente la norma istitutiva del tributo litigioso; che detta norma appare viziata da sospetta violazione: degli articoli 117 e 119 della Costituzione sotto il profilo della inosservanza dei criteri di riparto della potesta' di imposizione tributaria tra lo Stato e le regioni, in relazione alle disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146; degli articoli 23 e 53 della Costituzione sotto il profilo della imposizione retroattiva del tributo, della irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento di obbligazione tributaria all'epoca non prevista e dell'addebito degli interessi sulla somma retroattivamente pretesa a titolo di imposta, presupponendo il divieto della imposizione «se non in base alla legge» e il criterio della capacita' contributiva che la norma che imponga un tributo non sia successiva al fatto costituente il presupposto della imposizione, e tanto alla luce delle disposizioni di cui agli articoli l e 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di dichiarata attuazione dei principi contenuti negli articoli 23 e 53 della Costituzione.