LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sull'appello  n. 1066/2006,
depositato  il  3  agosto  2006,  avverso la sentenza n. 284//04/2005
emessa   dalla   Commissione  tributaria  provinciale  di  Catanzaro,
proposto  dall'ufficio Regione Calabria, difesa da Palumbo Francesca,
viale dei Filippis n. 280 - 88100 Catanzaro;
   Controparte  E.N.I.  S.p.A.  via  Laurentina  n. 449 - 00142 Roma,
difesa  da avv. Gregorio Leone e Valeria Fontana, corso Magenta n. 63
- 20100 Milano.
   Atti impugnati avviso acc. n. 2/2005 addiz. regionale 2000.
   Sentiti, alla udienza del 9 maggio 2007 difensori delle parti:
     per   l'appellante,  l'avv.  Francesca  Palumbo  dell'Avvocatura
regionale della Calabria;
     per  la societa' appellata, l'avv. Lorenza Leone quale sostituto
dell'avv. Gregorio Leone, difensore dell'E.N.I. S.p.A.;
   Premesso:
     che  con  sentenza  n. 284/04/2005  emessa  il 21 luglio 2005 la
Commissione tributaria provinciale di Catanzaro ha accolto il ricorso
proposto   dalla   societa'  E.N.I.  S.p.A.  in  persona  del  legale
rappresentante   pro   tempore,  avverso  l'atto  di  accertamento  e
contestuale  irrogazione  di  sanzioni  n. 2/2005 del 26 gennaio 2005
relativo  all'addizionale regionale dell'imposta erariale sul consumo
di gas metano (ARISGAM);
     che la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro
tempore  e  col ministero della Avvocatura regionale, ha appellato la
sentenza anzidetta davanti a questa Commissione tributaria regionale,
mediante atto recante la data del 19 luglio 2006 e del 2 agosto 2006;
     che  la  societa'  ricorrente  si  e'  costituita, resistendo al
gravame, mediante deduzioni depositate il 9 ottobre 2006.
   Considerato:
     che  il  giudice  a  quo  ha  disapplicato gli atti impositivi e
l'articolo  3-bis  della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003,
n. 8, istitutiva della imposta regionale sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano, perche' in contrasto
con le difettive comunitarie numeri 12/1992 e 81/1992 in applicazione
del   principio   della  prevalenza  del  diritto  comunitario  sulle
contrarie   disposizioni  degli  ordinamenti  giuridici  degli  stati
membri;
     che dal richiamo operato alla sentenza appellata alla deduzione,
espressamente  riportata, dalla societa' ricorrente, si desume che la
Commissione  tributaria  provinciale  ha  ritenuto  di  ravvisare  il
contrasto in parola, sotto il profilo che le disposizioni comunitarie
attribuiscono  alla  esclusiva discrezionalita' degli Stati membri la
potesta'  di esenzione o di riduzione delle accise sugli oli minerali
e  gli  idrocarburi,  escludendo ogni ente o autorita' infra statale,
con  la  conseguenza  che,  avendo  l'articolo 8 della legge 8 maggio
1998, n. 146,con disposizione di interpretazione autentica, stabilito
che  «le  disposizioni  di  cui  al  comma  9,  dell'articolo  10 del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  marzo  1993,  n. 68,  si interpretano nel senso che
l'imposta    regionale    sostitutiva    dell'addizionale   regionale
all'imposta  di  consumo sul gas metano a' carico delle utenze esenti
non  si  applica  ai  consumi  di  gas  metano impiegato negli usi di
cantiere   e  nelle  operazioni  di  campo  per  la  coltivazione  di
idrocarburi,  nonche'  ai  consumi  di  gas  metano  impiegato  nella
produzione  diretta  o  indiretta  di  energia  elettrica, purche' la
potenza  installata  non  sia  inferiore  a  1  KW. Non si fa luogo a
rimborso  di  quanto  eventualmente  gia' pagato», restava escluso il
potere impositivo delle regioni;
     che  rispetto  alla  questione del ritenuto contrasto e rispetto
alla  formulazione  di  domanda  di pronuncia in via pregiudiziale ai
sensi  dell'art 234 del trattato della Unione europea, assume rilievo
preliminare  la questione, di ordinamento interno, della legittimita'
costituzionale  dell'art  3-bis della legge della Regione Calabria 26
giugno 2003, n. 8;
     che la questione e' rilevante nel presente giudizio, concernente
la norma istitutiva del tributo litigioso;
     che detta norma appare viziata da sospetta violazione:
      degli  articoli  117  e 119 della Costituzione sotto il profilo
della   inosservanza   dei  criteri  di  riparto  della  potesta'  di
imposizione  tributaria  tra lo Stato e le regioni, in relazione alle
disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge
8 maggio 1998, n. 146;
      degli  articoli  23  e  53  della Costituzione sotto il profilo
della  imposizione  retroattiva  del tributo, della irrogazione delle
sanzioni  per  il  mancato  adempimento  di  obbligazione  tributaria
all'epoca  non  prevista  e dell'addebito degli interessi sulla somma
retroattivamente  pretesa  a  titolo  di  imposta,  presupponendo  il
divieto  della  imposizione «se non in base alla legge» e il criterio
della  capacita' contributiva che la norma che imponga un tributo non
sia successiva al fatto costituente il presupposto della imposizione,
e tanto alla luce delle disposizioni di cui agli articoli l e 3 della
legge  27  luglio 2000, n. 212, di dichiarata attuazione dei principi
contenuti negli articoli 23 e 53 della Costituzione.