Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 69,
della  legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia), promosso con ordinanza del 29 maggio 2007 dal
Tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi proposti da
Vampa  Gas  s.p.a.,  ora  ENEL  Rete  Gas s.p.a., contro il Comune di
Mirano,  iscritta  al n. 708 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
   Visti  l'atto  di  costituzione  di  ENEL  Rete Gas s.p.a. nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
   Uditi  l'avvocato  Luigi  Manzi  per  la  ENEL  Rete  Gas s.p.a. e
l'avvocato  dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto,  con
ordinanza del 29 maggio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3  e  97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino
del  settore  energetico,  nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), nella parte in cui
prevede  che  «La  disposizione  di cui all'articolo 15, comma 5, del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n. 164,  relativa  al regime
transitorio  degli  affidamenti  e  delle concessioni in essere al 21
giugno   2000,  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto
legislativo, va interpretata nel senso che e' fatta salva la facolta'
di  riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita
nei  relativi  atti di affidamento o di concessione. Tale facolta' va
esercitata secondo le norme ivi stabilite».
   2.  -  Il  rimettente  e'  investito  dei  ricorsi  proposti dalla
societa'  concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano
nel  territorio  del  Comune  di Mirano per l'annullamento degli atti
relativi  e  conseguenti alla decisione del detto Comune di avvalersi
della  facolta'  di riscattare il servizio a far data dal 31 dicembre
2003,  ai sensi dell'art. 6 della convenzione in essere tra le parti,
nonche' per l'annullamento delle successive determinazioni di proroga
del rapporto di concessione.
   Il  giudice  a  quo  premette  che  le  parti hanno recepito nella
convenzione  stipulata  in  data  7  luglio  1979, con scadenza al 31
dicembre  2008, la disciplina del riscatto contenuta nell'art. 24 del
regio  decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico
della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei
comuni  e  delle  province),  conformemente  al disposto dell'art. 26
dello stesso regio decreto, secondo il quale «I comuni, che intendano
concedere   all'industria   privata  qualcuno  dei  servizi  indicati
all'art.  1,  debbono  sempre  nel  relativo contratto di concessione
riserbarsi la facolta' del riscatto con tali condizioni e termini che
non  siano, pei comuni medesimi, piu' onerosi» di quelli previsti dal
citato art. 24.
   In  base  all'art.  24 del r.d. n. 2578 del 1925, i comuni possono
valersi  «delle facolta' consentite dall'art. 1» - ossia l'assunzione
dell'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi - quando sia
trascorso  un  terzo  della  durata  complessiva  della  concessione;
tuttavia  hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati venti
anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio, ma in ogni caso non
possono  esercitarlo  prima che ne siano passati dieci (primo comma);
dopo  le epoche cosi' determinate, non possono valersi della facolta'
di  riscatto  se  non trascorso un quinquennio, e cosi' in seguito di
cinque in cinque anni (secondo comma).
   3.  -  Rileva  il  rimettente,  richiamando  alcune  pronunce  del
Consiglio  di  Stato,  che,  dopo  l'entrata  in  vigore  del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n. 164  (Attuazione  della  direttiva
98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del  gas
naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della  legge  17 maggio 1999,
n. 144),  la  giurisprudenza  amministrativa  aveva  ritenuto  che il
potere  autoritativo  di riscatto, riconosciuto dall'art. 24 del r.d.
n. 2578  del 1925 in funzione dell'assunzione diretta del servizio da
parte  dell'ente  concedente,  fosse venuto meno per incompatibilita'
con il nuovo assetto normativo, connotato, in linea con il preminente
obiettivo  dell'apertura al mercato, dall'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale mediante gara.
   Il  giudice  a  quo  aggiunge  che, pur in mancanza di un'espressa
abrogazione  delle  pertinenti  norme  del r.d. n. 2578 del 1925, non
poteva  ritenersi  che il riscatto anticipato fosse sopravvissuto nel
periodo  transitorio  di  cui all'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000,
giacche'  la  disciplina  di  diritto  intertemporale contenuta nella
norma  era destinata, non a mantenere in vita il preesistente regime,
bensi'  a  rendere  possibile, in tempi certi, il nuovo sistema della
«esternalizzazione».
   Invero,  l'art.  15,  comma  5,  del  d.lgs.  n. 164  del  2000  -
stabilendo tra l'altro che «Per l'attivita' di distribuzione del gas,
gli  affidamenti  e  le concessioni in essere alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, nonche' quelli alle societa' derivate
dalla  trasformazione  delle  attuali  gestioni, proseguono fino alla
scadenza  stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7
per  il  periodo  transitorio.  Gli  affidamenti  e le concessioni in
essere  per  i  quali  non  e'  previsto  un termine di scadenza o e'
previsto  un  termine  che  supera il periodo transitorio, proseguono
fino  al  completamento del periodo transitorio stesso» - non accenna
alla possibilita' di una risoluzione anticipata del rapporto.
   4.  -  A  parere del rimettente, pertanto, i primi due periodi del
censurato  art.  1,  comma  69,  della  legge  n. 239  del 2004 hanno
reintrodotto  nell'ordinamento, «sotto la specie dell'interpretazione
autentica»,    l'istituto   del   riscatto   anticipato,   sia   pure
convertendolo a strumento giuridico atipico, rivolto «ad una sorta di
recesso  dal  rapporto  convenzionale» in vista del nuovo affidamento
del  servizio di distribuzione del gas naturale secondo la disciplina
dell'evidenza pubblica.
   Il  Tribunale amministrativo regionale del Veneto, riportando ampi
stralci dei lavori preparatori relativi alla censurata norma, ammette
che il legislatore e' stato mosso dalla volonta' di superare, per via
d'interpretazione  autentica,  l'anzidetto  orientamento  del giudice
amministrativo  e  di  consentire,  dunque,  nel  corso  del  periodo
transitorio,  l'esercizio  da  parte  degli enti locali del potere di
riscatto,  secondo  le norme del r.d. n. 2578 del 1925. Ma, al di la'
degli   intenti   enunciati  e  della  formulazione  letterale  della
disposizione,  esclude che «possa riconoscersi natura interpretativa,
e quindi efficacia retroattiva, ad una disciplina che [...] privilegi
un'esegesi precedentemente non consentita alla stregua degli ordinari
canoni  dell'ermeneutica  legislativa»  e  ritiene pertanto che debba
«dubitarsi  della costituzionalita' di disposizioni legislative [...]
laddove  esse  risultino  finalizzate  -  mediante  una  ben evidente
forzatura letterale - ad attribuire ad una disposizione previgente un
significato precettivo da essa obiettivamente non detraibile».
   Il  giudice  a quo, sotto tale profilo, contesta la giurisprudenza
del  Consiglio  di Stato, secondo cui l'art. 1, comma 69, della legge
n. 239  del  2004  - facendo salva unicamente la facolta' di riscatto
stabilita  negli  atti  di  affidamento o di concessione, e non anche
quella  prevista  dall'art.  24 del r.d n. 2578 del 1925, ai fini del
nuovo  affidamento  del  servizio ad imprese selezionate con apposita
gara  -  costituisce effettivamente norma d'interpretazione dell'art.
15,  comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000, disposizione, quest'ultima,
che lasciava spazio a differenti opzioni ermeneutiche, in quanto «non
affrontava  espressamente  l'aspetto  della reale incidenza dello ius
superveniens sui rapporti convenzionali in essere» (Cons. Stato, sez.
V, decisione 17 luglio 2005, n. 3817).
   Egli,  infatti,  ritiene  che  non  possa  concepirsi  un riscatto
«convenzionale»  in modo indipendente dal riscatto contemplato in via
generale  ed  astratta dal piu' volte citato regio decreto e sostiene
che proprio la norma denunciata ha immesso nel «sistema» un «istituto
nuovo ed atipico», in alcun modo riconducibile alla volonta' espressa
dalle  parti in sede di stipula delle convenzioni di concessione o di
affidamento del servizio.
   Solleva,   quindi,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  1,  comma  69,  della  legge n. 239 del 2004, il quale, in
contrasto   con   gli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,  avrebbe
reintrodotto  retroattivamente  l'istituto  del  riscatto «a fini del
tutto   antitetici  rispetto  a  quelli  suoi  propri,  per  di  piu'
travisando   la   stessa   funzione   della  recezione  dello  stesso
nell'ambito  dei  singoli  contratti  stipulati  tra  amministrazioni
concedenti  e gestori», ledendo altresi' i principi di buon andamento
ed imparzialita' dell'azione amministrativa, implicanti l'affidamento
della  parte  privata  nelle  convenzioni  da  essa  stipulate con la
pubblica amministrazione.
   5.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  di  dichiarare la questione inammissibile, perche'
posta dal rimettente con riferimento cumulativo ai parametri evocati,
senza   una   analitica   esposizione  delle  ragioni  della  dedotta
incostituzionalita', o comunque infondata.
   Nel  merito, la difesa erariale sostiene che la norma censurata ha
natura  interpretativa,  essendo  intervenuta  a  chiarire la portata
dell'art.  15,  comma  5,  del  d.lgs.  n. 164  del 2000, il quale si
prestava  a  diverse  letture  la'  dove «non regolava il campo delle
possibili interferenze, sul piano intertemporale, tra il principio di
esternalizzazione   di   nuovo   corso  e  quello  della  tendenziale
indifferenza  al  mutato  quadro normativo del diritto potestativo di
riscatto, eventualmente concordato in passato tra le parti».
   6.  -  Si e' costituita ENEL Rete Gas s.p.a., parte del giudizio a
quo,  concludendo  per  la  fondatezza  della  questione  in  base ad
argomenti  in larga misura coincidenti con quelli contenuti nell'atto
introduttivo  del  giudizio e deducendo, altresi', profili di censura
ulteriori.
   Cosi',  la  societa'  costituita fa derivare dal preteso carattere
innovativo   della   censurata   norma,   dunque  dal  suo  contenuto
dispositivo  retroattivo  «di  ben  quattro anni», la violazione, non
solo  degli  artt.  3  e  97,  ma  anche  degli  artt.  2  e 41 della
Costituzione,  sul  rilievo  che  la  «possibilita'  per  gli enti di
anticipare  la cessazione (gia' ex lege anticipata) delle concessioni
in  essere  al  momento  dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del
2000»  pregiudicherebbe  le  posizioni  giuridiche dei concessionari,
senza  tener  conto  degli  effetti  determinati dallo stesso decreto
delegato  in  punto di legittimo affidamento, comprimendo peraltro la
liberta'  d'iniziativa  economica  «che le imprese esercitano proprio
sulla base delle indicazioni date dalla legge».
   Invero,   l'art.   14,  comma  1,  del  d.lgs.  n. 164  del  2000,
introducendo  per il futuro un divieto di affidamento del servizio di
distribuzione  del gas senza gara pubblica, e l'art. 15, comma 5, del
medesimo  decreto  delegato, imponendo la cessazione anticipata delle
concessioni  in  essere  affidate  senza  gara pubblica, avevano gia'
determinato,  secondo  la  parte  costituita,  una  grave lesione dei
diritti e delle consolidate aspettative riposte dai concessionari. In
tale  ottica,  l'art. 15, comma 5, aveva previsto la prosecuzione dei
rapporti  in  essere  fino  al  completamento del periodo transitorio
«proprio  al fine di bilanciare equamente gli interessi in gioco e di
rendere  ragionevolmente tollerabile per i concessionari l'anticipata
cessazione   della  gestione  del  servizio  rispetto  alla  scadenza
naturale prevista dalla convenzioni».
   Inoltre,  quanto  all'art.  97 della Costituzione, l'introduzione,
con   effetto   retroattivo,  della  possibilita'  per  gli  enti  di
riscattare  il  servizio  e  quindi  le strutture ad esso funzionali,
anche   se   finalizzata   all'affidamento  mediante  gara  pubblica,
implicherebbe   un   passaggio  improvviso  della  titolarita'  delle
gestioni,  percio'  inciderebbe  negativamente sulla efficacia, sulla
efficienza e sulla economicita' del servizio medesimo.
   «In  via subordinata», la parte costituita considera che l'art. 1,
comma 69, della legge n. 239 del 2004 andrebbe interpretato nel senso
che  il  riscatto  puo'  essere  esercitato  solo  se  l'ente  locale
concedente lo abbia «ex ante funzionalizzato» all'espletamento di una
procedura  di  evidenza  pubblica,  onde consentire il «passaggio del
servizio,  senza soluzione di continuita', da un concessionario ad un
altro».
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha ad oggetto l'art. 1,
comma  69,  della  legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia),  nella parte in cui
prevede  che  la  disposizione  di  cui all'articolo 15, comma 5, del
decreto   legislativo   23  maggio  2000,  n. 164  (Attuazione  della
direttiva  98/30/CE  recante  norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  a  norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144),  relativa  al  regime  transitorio degli affidamenti e delle
concessioni  in  essere  al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore
del  medesimo  decreto legislativo, «va interpretata nel senso che e'
fatta  salva  la  facolta' di riscatto anticipato, durante il periodo
transitorio,  se  stabilita  nei  relativi  atti  di affidamento o di
concessione.  Tale  facolta'  va  esercitata  secondo  le  norme  ivi
stabilite».
   Ad avviso del rimettente, i «primi due periodi» del citato art. 1,
comma 69, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in
quanto  hanno un contenuto innovativo e comportano la reintroduzione,
nel  settore  della distribuzione del gas naturale, dell'istituto del
riscatto  anticipato - venuto meno per effetto dell'entrata in vigore
del  d.lgs. n. 164 del 2000 - «a fini del tutto antitetici rispetto a
quelli  suoi  propri»,  travisando  «per di piu» la volonta' espressa
dalle  parti alla firma delle convenzioni; allo stesso tempo, proprio
perche'   comprimono  l'affidamento  dei  privati  nelle  convenzioni
stipulate con la pubblica amministrazione, violano i principi di buon
andamento  ed imparzialita' dell'azione amministrativa, dunque l'art.
97 della Costituzione.
   2.  -  In  via  preliminare,  deve  essere  rigettata  l'eccezione
d'inammissibilita'   sollevata   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  in  relazione  ad  un preteso difetto di motivazione quanto
alla   non   manifesta   infondatezza   della   questione,   giacche'
dall'ordinanza  di  rimessione  emergono  con sufficiente chiarezza i
termini delle singole censure.
   La  questione,  inoltre,  va  esaminata  entro  i limiti del thema
decidendum   individuato   nell'atto   introduttivo,   non  potendosi
considerare  le  doglianze svolte dalla parte del giudizio principale
con  riferimento  a parametri costituzionali ed a profili non evocati
dal  giudice  a  quo (ex plurimis, sentenze n. 349 del 2007, n. 310 e
n. 234 del 2006).
   3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   Il  d.lgs.  n. 164  del  2000,  nel dare attuazione alla direttiva
98/30/CE,  recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno  del gas
naturale,  ha  ridefinito  il regime della attivita' di distribuzione
del gas, espressamente qualificata come servizio pubblico, stabilendo
all'art.  14 il principio che il servizio «e' affidato esclusivamente
mediante  gara, per periodi non superiori a dodici anni», mentre sono
riservate  agli  enti  locali  le  sole  attivita'  di  indirizzo, di
vigilanza, di programmazione e di controllo.
   L'art.  15  del  medesimo  decreto  delegato regola la transizione
nell'attivita'  di  distribuzione  del gas e, al comma 5, dispone che
«gli  affidamenti  e le concessioni in essere alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, nonche' quelli alle societa' derivate
dalla  trasformazione  delle  attuali  gestioni, proseguono fino alla
scadenza  stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7
per  il  periodo  transitorio.  Gli  affidamenti  e le concessioni in
essere  per  i  quali  non  e'  previsto  un termine di scadenza o e'
previsto  un  termine  che  supera il periodo transitorio, proseguono
fino al completamento del periodo transitorio stesso».
   Tale  norma  -  che  non riguarda gli affidamenti e le concessioni
gia'  attribuiti  mediante  gara (art. 15, comma 9, del d.lgs. n. 164
del  2000)  -  e'  oggetto  dell'interpretazione fornita dall'art. 1,
comma  69,  della  legge  n. 239  del 2004, secondo la quale e' fatta
salva   la  facolta'  di  riscatto  anticipato,  durante  il  periodo
transitorio,  ma solo se stabilita nei relativi atti di affidamento o
di concessione.
   Successivamente  e'  intervenuto  l'art.  23  del decreto-legge 30
dicembre  2005,  n. 273  (Definizione  e  proroga di termini, nonche'
conseguenti  disposizioni  urgenti),  convertito,  con modificazioni,
dall'art.  1  della  legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha nuovamente
determinato  la  durata  del  periodo transitorio, prorogandolo al 31
dicembre  2007  ed  automaticamente prolungandolo fino al 31 dicembre
2009  in  presenza di almeno una delle condizioni indicate al comma 7
dell'art.  15  del  d.lgs.  n. 164 del 2000, nonche' consentendo agli
enti  locali  di  disporre  una  ulteriore proroga di un anno di tali
termini per comprovate ragioni di pubblico interesse e facendo ancora
salva la facolta' di riscatto anticipato nella fase di transizione.
   4. - I dubbi di legittimita' costituzionale dedotti dal rimettente
si  fondano  sull'assunto  che l'art. 1, comma 69, della legge n. 239
del  2004,  indipendentemente  dalla  formulazione  letterale e dagli
intenti  desumibili  dai  lavori  parlamentari,  non  esprima affatto
l'interpretazione  autentica dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 164
del 2000, ma ne modifichi retroattivamente il contenuto.
   Secondo  il  giudice  a quo, infatti, gia' nel periodo transitorio
sarebbe  «inequivocabilmente»  venuta  meno  la  possibilita'  per le
amministrazioni  di  avvalersi  di  una potesta', quella di riscatto,
che,  in  quanto  destinata  dal  r.d. n. 2578 del 1925 alla gestione
diretta  del  servizio,  perseguiva  finalita'  non  piu' contemplate
dall'ordinamento.
   Nel  senso  della  implicita  abrogazione delle norme sul riscatto
anticipato,  prima  della  emanazione  della  legge  n. 239 del 2004,
sarebbe stata univoca la lettura della giurisprudenza amministrativa.
   5.  -  Ai  fini  del  presente  giudizio,  dunque,  deve anzitutto
verificarsi quale sia la natura della denunciata norma.
   In base ai principi affermati da questa Corte, sono interpretative
«quelle  norme  obiettivamente  dirette  a chiarire il senso di norme
preesistenti  ovvero  a  escludere  o  a  enucleare uno dei sensi fra
quelli   ragionevolmente  ascrivibili  alla  norma  interpretata»;  i
caratteri  dell'interpretazione autentica, quindi, sono desumibili da
un   rapporto  fra  norme  «tale  che  il  sopravvenire  della  norma
interpretante  non  fa  venir  meno la norma interpretata, ma l'una e
l'altra  si  saldano  fra  loro  dando  luogo a un precetto normativo
unitario» (sentenze n. 311 del 1995, n. 94 del 1995, n. 397 del 1994,
n. 424 del 1993, n. 455 del 1992).
   Nella   specie,   la  conservazione  della  potesta'  di  riscatto
anticipato in capo agli enti locali, in funzione dell'affidamento del
servizio mediante gara, ha costituito una delle possibili varianti di
lettura  dell'art.  15, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000, avallata
da alcuni giudici di primo grado.
   L'esame     della    giurisprudenza    amministrativa    anteriore
all'emanazione  della  legge  n. 239  del  2004  rivela, infatti, una
situazione  di  incertezza  sul  dato  normativo,  tale  che,  ad  un
indirizzo  prevalente  nel  senso  indicato  dal giudice a quo, se ne
contrapponeva  uno minoritario, secondo cui il riferimento, contenuto
nel  citato  art.  15, comma 5, alla prosecuzione delle concessioni e
degli  affidamenti  per  i  quali  non  fosse  previsto un termine di
scadenza o per i quali fosse previsto un termine eccedente il periodo
transitorio,   doveva   essere   interpretato   nel  significato  del
mantenimento  del  rapporto  in  corso,  ivi  comprese  le  norme che
regolavano   la   sua  possibile  anticipata  risoluzione  sul  piano
strettamente contrattuale. In base a tale orientamento, la previsione
di  un  graduale passaggio dal vecchio al nuovo regime, in difetto di
un'espressa previsione abrogativa della facolta' di
   riscatto,   non   poteva   aver   introdotto  alcuna  obbligatoria
prosecuzione   del   rapporto  e  neppure  poteva  equivalere  ad  un
indifferenziato  divieto  di  porvi  fine anticipatamente, in spregio
alle pattuizioni intercorse tra le parti.
   La  legge  impugnata,  dunque,  non  ha  inciso su un orientamento
giurisprudenziale   a   tal   punto   consolidato   da  far  ritenere
implausibili    diverse    soluzioni,    bensi'    ha    privilegiato
un'interpretazione  tra  quelle  possibili,  come dimostrano anche le
affermazioni  del Consiglio di Stato successive alla legge n. 239 del
2004,  cui  lo  stesso  rimettente  ha fatto cenno, sia pure solo per
contestarne la fondatezza.
   In   presenza   di   siffatti   indirizzi   giurisprudenziali,  in
conclusione,  puo'  ritenersi  che effettivamente la norma denunciata
sia intervenuta a chiarire il senso dell'art. 15, comma 5, del d.lgs.
n. 164  del  2000,  saldandosi  con  quest'ultimo e dando luogo ad un
precetto unitario, che impone, per la durata del periodo transitorio,
il  mantenimento  dei  rapporti in essere come regolati negli atti di
affidamento  o  concessione,  conservando  validita' alle clausole di
riscatto  ivi  previste  nonostante  l'art. 14, comma 1, dello stesso
decreto  delegato  consenta  agli enti locali di avvalersene soltanto
per l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica.
   E,  sotto  l'aspetto del controllo di ragionevolezza, questa Corte
ha  anche di recente ribadito che «la norma che deriva dalla legge di
interpretazione  autentica  non  puo'  ritenersi irragionevole ove si
limiti  ad  assegnare  alla  disposizione interpretata un significato
gia'  in  essa  contenuto,  riconoscibile  come  una  delle possibili
letture  del  testo originario» (sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del
2006, n. 39 del 2006).
   6.  - Altrettanto infondata e' la questione sotto il profilo della
lesione dell'«affidamento dei privati nelle convenzioni stipulate con
le   amministrazioni»   prima   della   riforma   del  settore  della
distribuzione del gas.
   Invero, la' dove il riscatto anticipato aveva formato l'oggetto di
espressa riserva da parte delle amministrazioni, le aspettative delle
imprese  di  distribuzione  in  ordine alla gestione del servizio per
l'intera  durata  del periodo transitorio non possono certo ritenersi
legittimamente  fondate sulle convenzioni intercorse sotto la vigenza
del precedente regime.
   Al   riguardo,   e'   ininfluente   che   sia   ora  inibita  alle
amministrazioni l'assunzione diretta dell'attivita' di distribuzione,
giacche'   l'interesse  pubblico  soddisfatto  dal  provvedimento  di
riscatto  attiene  pur  sempre alla riorganizzazione del servizio, in
vista di un assetto piu' confacente alle esigenze della comunita'.
   In     tale     prospettiva,     l'opzione    per    il    sistema
dell'esternalizzazione  del  servizio configura una diversa modalita'
di  realizzazione  del  medesimo  interesse  pubblico  dedotto  nelle
clausole   di   riscatto   contenute  negli  atti  di  concessione  o
affidamento  e,  rispetto  ad  essa,  e'  coerente  la  previsione di
salvaguardia,  nella  fase della transizione, del diritto di riscatto
concordato tra le parti.
   D'altra  parte, se il riscatto diviene necessariamente strumentale
all'espletamento  di  una  gara,  il titolare del pregresso rapporto,
potendo parteciparvi senza limitazioni (art. 15, comma 10, del d.lgs.
n. 164  del  2000),  gode  di  un'opportunita'  che,  nel  caso della
riassunzione  in  proprio del servizio da parte dell'ente concedente,
gli era preclusa.