IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 6038/07,
proposto dal dott. Antonio Azzara', rappresentato e difeso dagli avv.
Valerio Menaldi e Denis De Sanctis, presso il cui studio in Roma, via
Barberini n. 3, e' elettivamente domiciliato;
   Contro  i  Ministeri  dello  sviluppo  economico e delle politiche
agricole,  alimentari e forestali, in persona dei rispettivi Ministri
pro  tempore,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per
legge  domiciliati, nonche' nei confronti del dott. Salvatore Marras,
non  costituito  in  giudizio, per l'annullamento, previa sospensiva,
del  decreto  del  4 giugno 2007 con il quale, a norma degli artt. 1,
comma  9-bis,  d.l. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, legge n. 296 del
2006,  il  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con quello
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali, ha nominato il
controinteressato commissario unico del Consorzio agrario provinciale
di  Nuoro, in sostituzione dei commissari in carica e nel contempo ha
disposto  la  cessazione  di  questi ultimi dall'incarico, nonche' di
ogni  altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente
e/o collegato, nonche' per il risarcimento dei danni subiti e subendi
per  effetto  dell'intervenuta decadenza dall'incarico di commissario
straordinario;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dei Ministeri dello
sviluppo   economico   e   delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore  alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 il consigliere
Giulia  Ferrari;  uditi  altresi' i difensori presenti delle parti in
causa, come da verbale;
   Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
                              F a t t o
   1. - Con ricorso notificato in data 28 giugno 2007 e depositato il
successivo 13 luglio il dott. Antonino Azzara' impugna il decreto del
4 giugno 2007 con il quale, in dichiarata applicazione degli artt. 1,
comma  9-bis,  d.l. n. 181 del 2006 e 1, comma 1076, legge n. 296 del
2006,  il  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con quello
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali, ha nominato il
nuovo  commissario  unico  del Consorzio agrario provinciale di Nuoro
nella  persona  del dott. Salvatore Marras e nel contempo ha disposto
la sua cessazione dall'incarico.
   Afferma  il ricorrente di essere stato nominato nell'aprile 2006 e
di  aver  espletato  il  proprio  mandato  in  modo  proficuo e senza
ricevere  mai  alcuna  contestazione  sulla  correttezza  del proprio
operato.   Illegittimamente,   quindi,   egli   e'   stato   revocato
dall'incarico  per  decadenza automatica ex art. 1, comma 1076, legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
   2.  - Avverso il predetto provvedimento di decadenza il ricorrente
e' insorto deducendo:
     a)  Violazione  di legge - Violazione e falsa applicazione artt.
1,  comma  9-bis, legge n. 233 del 2006 e 1, comma 1076, legge n. 296
del  2006  - c.d. legge finanziaria, Eccesso di potere per violazione
del   principio   del   giusto  procedimento  -  Violazione  e  falsa
applicazione  art.  198,  comma  1, r.d. n. 267 del 1942 - Eccesso di
potere  per  sviamento di potere. Il provvedimento impugnato e' stato
adottato nell'imminenza della chiusura della procedura liquidatoria a
lui  affidata  e senza che gli fosse mai fosse stato contestato alcun
addebito;
     b)  Violazione  di  legge  - Violazione art. 3, legge n. 241 del
1990  -  Eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' nella
motivazione  -  Difetto  di istruttoria - Erroneita' nei presupposti.
Illegittimamente  il  ricorrente  e'  stato  sostituito nell'incarico
commissariale senza che nulla gli fosse stato imputato e senza dargli
la possibilita' di partecipare al procedimento;
     c)  Violazione  di legge - Violazione art. 2, 3, 7, 8 e 10 della
legge  sul  procedimento  amministrativo. Illegittimamente sono state
violate  tutte  le regole dettate dalla legge n. 241 del 1990 in tema
di  procedimento amministrativo: il provvedimento impugnato, infatti,
non  e'  motivato  e  non  e'  stato  preceduto  ne'  da  un'accurata
istruttoria ne' dalla comunicazione di avvio del procedimento;
     d)  Eccesso di potere: sviamento - Eccesso di potere per difetto
di   istruttoria,   carenza  di  motivazione,  sviamento  di  potere,
illogicita' manifesta, travisamento dei fatti - Eccesso di potere per
ingiustizia  manifesta  e  travisamento  dei fatti. Dal provvedimento
impugnato   non   si   evince  l'effettiva  ragione  che  ha  indotto
l'Autorita' competente a revocare l'incarico al ricorrente;
     e)  Eccesso  di  potere  per  sviamento, difetto di istruttoria,
difetto   di   motivazione,   carenza   di  presupposti,  illogicita'
manifesta,  illegittimita'  derivata  dalla motivazione - Rinvio alla
Corte  costituzionale  per  contrasto  dell'art. 1, comma 1076, legge
n. 296  del  2006  con  gli artt. 3, 97, 98 e 113 Cost. Il comma 1076
dell'art.  1,  legge n. 296 del 2006, nella parte in cui introduce la
decadenza  automatica dei commissari straordinari il cui incarico non
e' stato rinnovato entro il 1° aprile 2007, viola gli artt. 3, 97, 98
e 113 Cost.
   3.  -  Il  ricorrente  chiede  altresi'  il risarcimento dei danni
subiti e subendi per effetto dell'atto illegittimo posto in essere.
   4.  -  Si  sono  costituiti in giudizio i Ministeri dello sviluppo
economico  e  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali, per
resistere al ricorso.
   5. - Il controinteressato non si e' costituito in giudizio.
   6.  -  Nella  camera di consiglio del 19 luglio 2007, nell'accordo
delle   parti,  l'esame  dell'istanza  di  sospensione  proposta  dal
ricorrente e' stato abbinato ai merito.
   7.  - All'udienza del 6 dicembre 2007 la causa e' stata trattenuta
per la decisione.
                            D i r i t t o
   1. - Come si rileva dall'esposizione in fatto, i motivi dedotti in
ricorso  possono essere concettualmente riuniti in due gruppi, uno di
illegittimita'   ordinaria   del   decreto  impugnato  e  l'altro  di
illegittimita'  costituzionale della norma (art. 1, comma 1076, legge
27  dicembre  2006,  n. 296, che modifica il comma 9-bis dell'art. 1,
d.l.  18  maggio  2006,  n. 181) in applicazione della quale e' stato
adottato il predetto provvedimento.
   Prima  di  passare alla disamina dei diversi motivi del ricorso il
Collegio ritiene necessaria una breve ricostruzione della vicenda che
ha dato luogo alla presente controversia.
   L'art.  1, comma 1076, legge n. 296 del 2006, con una disposizione
in parte qua interpretativa, ha chiarito che il comma 9-bis dell'art.
1,  d.l.  n. 181  del  2006  deve  essere  inteso nel senso che per i
Consorzi agrari in stato di liquidazione l'Autorita' di vigilanza (id
est, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali)  deve  nominare  un  commissario  unico  in
sostituzione  dell'organo commissariale (monocratico o collegiale) in
carica  alla data del 18 luglio 2006 (data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del d.l. n. 181), e cio' anche nel caso in cui
il Consorzio e' in stato di concordato.
   Con  nota  del  17 gennaio 2007 la Direzione generale per gli enti
cooperativi  del  Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al
ricorrente  l'inizio del procedimento volto alla sua sostituzione con
un  commissario unico, «in conformita' a quanto disposto dall'art. 1,
comma 1076, legge n. 296 del 27 dicembre 2006».
   Infine,  con  decreto  del  14 giugno 2007 i Ministri dei predetti
Dicasteri  hanno  disposto la sua sostituzione con il dott. Salvatore
Marras.
   Da  un  attento  esame delle citate disposizioni e dell'attuazione
che delle stesse e' stata data dall'Amministrazione e' possibile fare
alcune  osservazioni,  che  risulteranno  poi  utili  in relazione ai
diversi  motivi  di  ricorso,  sia di illegittimita' ordinaria che di
illegittimita' costituzionale.
   2.  - E' in primo luogo evidente che la ratio sottesa alla riforma
in  questione e' duplice: da un lato ottenere una riduzione dei costi
afferenti   alle   procedure,   che   e'  risultato  che  si  ritiene
conseguibile  riducendo ad uno solo il soggetto incaricato di gestire
l'intera  procedura  nei casi in cui la stessa era invece affidata ad
un  collegio.  E'  appena il caso di precisare che detta disposizione
non  si  pone in irragionevole contrasto con quella dettata dall'art.
1,  comma  498, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia 2007),
che  prevede  invece  la  possibilita' per il Ministro dello sviluppo
economico  di  sostituire  un commissario straordinario anche con una
terna  commissariale,  ove  a  questa vengano affidate piu' procedure
accorpate.  L'opportunita',  in  questo  secondo caso, di nominare un
collegio  in  luogo  di  un  soggetto  unico  trova  infatti  il  suo
presupposto    operativo    nel    disposto   affidamento   di   piu'
amministrazioni  straordinarie  ad  uno  stesso  organo.  Altro scopo
dichiaratamente   sotteso   al  disposto  del  succitato  comma  1076
dell'art.  1, legge n. 296 del 2006 - che emerge soprattutto nel caso
in  cui  la  sostituzione  sia,  come nella specie, di un commissario
unico  con  altro commissario unico - e' di accelerare la definizione
delle  procedure  in corso (da chiudere entro il 31 dicembre 2007), e
cio' nel presupposto che con un mutamento radicale di persone sarebbe
possibile  ottenere  una  migliore  e  piu'  proficua  gestione della
procedura stessa.
   Sotto  il  primo  profilo, e cioe' della sostituzione del collegio
commissariale  con  un  commissario  unico, la norma in questione non
appare  in  irragionevole  contrasto con alcun principio di rilevanza
costituzionale.  Non  sussiste infatti violazione dell'art. 97 Cost.,
atteso  che  in  presenza di una situazione di grave crisi economica,
che   interessa  in  particolar  modo  il  settore  dell'agricoltura,
l'adozione   di  misure  atte  a  ridurre  i  costi  delle  procedure
liquidatorie  costituisce  corretta  e condivisibile applicazione del
principio di buon andamento.
   Non  e'  invece sindacabile la scelta del legislatore di ricorrere
alla  particolare misura codificata dall'art. 1, comma 9-bis, d.l. 18
maggio  2006,  n. 181,  per  ridurre i costi delle procedure. Rientra
infatti  nella  discrezionalita'  del legislatore (soprattutto quando
interviene  nella  materia  finanziaria) l'individuazione dei settori
nei  quali,  piu'  che in altri, e' necessario o anche solo opportuno
adottare  provvedimenti  idonei a ricondurre in limiti fisiologici le
spese  sostenibili, con la conseguenza che tale discrezionalita' puo'
essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalita',
soltanto  ove  il  suo  esercizio  ne  comporti  un  uso  distorto  o
arbitrario,  cosi'  da  confliggere  in  modo manifesto con il canone
della  ragionevolezza,  circostanza  questa  che,  come e' gia' stato
chiarito  e  come si dira' anche in seguito, non si verifica nel caso
in esame.
   3.  -  Con  riferimento  ai  dedotti  vizi  di  illegittimita' del
provvedimento  e'  opportuno  ricordare che il comma 1076 dell'art. 1
legge n. 296 del 2006 nella prima alinea chiarisce - con disposizione
di  natura  interpretativa  -  che  il quinto periodo del comma 9-bis
dell'art.  1  d.l.  n. 181  del  2006  deve  intendersi nel senso che
«l'Autorita' di vigilanza nomina un commissario unico in sostituzione
di  tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari
in  stato  di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data
di entrata in vigore della legge di conversione suddetta».
   In  pedissequa  ottemperanza  al  dettato normativo l'Autorita' di
vigilanza ha adottato l'impugnato decreto.
   E'  corretto,  in  punto di fatto, quanto affermato dal ricorrente
nell'atto  introduttivo del giudizio, e cioe' che non vi e' stata una
formale  comunicazione  di  avvio  del  procedimento ne' gli e' stato
addebitato   alcunche'  che  possa  giustificare  una  sua  rimozione
dall'incarico.
   Effettivamente  e'  mancata  la  partecipazione al procedimento da
parte  del  commissario  che  si intendeva revocare. Non puo' infatti
ritenersi  assolto  tale obbligo con la nota del 17 gennaio 2007, con
la quale la Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero
dello  sviluppo  economico  ha  comunicato al ricorrente l'inizio del
procedimento  volto  alla  sua sostituzione con un commissario unico,
«in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 1, comma 1076, legge
n. 296  del  27  dicembre  2006». La stessa Direzione ha aggiunto che
entro  novanta giorni il decreto sarebbe stato adottato e ha indicato
il  responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale sarebbe
stato  possibile  per  l'interessato  prendere visione degli atti che
direttamente  lo  riguardano. Non e' stato pero' assegnato un termine
per  la produzione di relazione o memorie. Anche sotto questo profilo
ben   diversa   e'  la  situazione  rispetto  a  quella  oggetto  del
procedimento  di  sostituzione ex comma 498 dello stesso art. 1 della
legge   finanziaria   2007.  In  questo  secondo  caso,  infatti,  la
comunicazione   e'   prevista  e  preordinata  al  fine  precipuo  di
consentire  agli interessati la partecipazione al procedimento che si
sarebbe  concluso con la scelta dei soggetti meritevoli di conservare
l'incarico o addirittura di assumeme altri.
   Detta  carenza  partecipativa,  tuttavia, non costituisce vizio di
illegittimita'  dell'impugnato  decreto atteso che non era necessario
garantire   la   partecipazione   al  commissario  che  si  intendeva
sostituire,  e cio' in ragione del carattere vincolato dell'adottando
provvedimento.  E'  sufficiente  sul  punto il richiamo alla costante
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo  che  esclude  l'obbligo
partecipativo   in   siffatte   ipotesi,  ove  non  sussistano  dubbi
sull'esistenza   dei   presupposti   richiesti   per  l'adozione  del
provvedimento   stesso.   Nessun  dubbio,  nella  specie,  in  ordine
all'unico  presupposto  previsto  dal  comma  1076 dell'art. 1, legge
n. 269  del 2006, id est che il commissario fosse in carica alla data
del 18 luglio 2006.
   Effettivamente  il  provvedimento  in  questa  sede  impugnato non
contesta   alcunche'  al  ricorrente  in  ordine  alla  gestione  del
Consorzio durante i circa dodici mesi di attivita'.
   Ma anche questa carenza non costituisce un vizio di illegittimita'
del provvedimento impugnato, il quale e' stato adottato non per fatti
imputabili  all'interessato  ma solo per l'obbligo ex lege incombente
sull'Autorita'  emanante  di  nominare un nuovo commissario unico, al
quale  affidare  il  compito di chiudere la procedura di liquidazione
entro il 31 dicembre 2007, come prescritto dal cit. comma 1076. E che
questa  sia  l'unica  ragione  a  supporto della rimozione e' detto a
chiare  lettere  nello stesso decreto impugnato, nel quale si precisa
che  «la  nomina  del  commissario unico, in sostituzione dell'organo
commissariale  in carico, con il compiuto di chiudere la liquidazione
entro  il  31  dicembre  2007, discende direttamente dalla legge, che
affida  alle  amministrazioni competenti discrezionalita' piena anche
al  fine  di  salvaguardare  il carattere fiduciario del rapporto del
nominato   con   l'organo  politico  e  di  operare  in  un  rapporto
istituzionale di piena fiducia tecnica».
   L'automaticita'   della   rimozione   dall'incarico  commissariale
giustifica anche perche' non sia stata valutata la circostanza che il
ricorrente  contava  di  chiudere  la liquidazione entro il 31 luglio
2007,  e  dunque  molto  prima  della  data ultima assegnata al nuovo
commissario (31 dicembre 2007).
   In  conclusione,  il  decreto  impugnato,  adottato  in pedissequa
applicazione  della  disposizione dettata dal comma 1076 dell'art. 1,
legge  n. 269  del  2006,  resiste  alle  questioni di illegittimita'
ordinaria dedotte con i primi quattro motivi di gravame.
   4.   -   Occorre   dunque   passare   all'esame   dei  profili  di
incostituzionalita'  degli artt. 1, comma 1076, legge n. 296 del 2006
(norma  interpretativa) e 1, comma 9-bis, d.l. n. 181 del 2006 (norma
interpretata), dedotti con il quinto motivo di ricorso.
   La  questione  e'  certamente  rilevante  atteso  che,  come  gia'
chiarito  in  precedenza,  l'impugnato  decreto  e' stato adottato in
dichiarata  applicazione  della  disposizione  dettata dai commi 1076
dell'art.  1,  legge n. 296 del 2006 e 9-bis dell'art. 1, d.l. n. 181
del 2006.
   Il   Collegio   ritiene  peraltro  che  la  questione,  oltre  che
rilevante, non sia anche manifestamente infondata.
   La   citata   disposizione,   infatti,   introduce  una  forma  di
sostituzione automatica del commissario straordinario monocratico dei
consorzi  agrari addizionata al solo presupposto che lo stesso sia in
carica  alla  data  del  31 luglio 2007. Cosi' facendo pero' la norma
inibisce  all'Autorita'  di vigilanza qualsiasi valutazione in merito
all'opportunita'  o meno di rimuovere il commissario monocratico, con
il  rischio  di  sacrificare  la  ratio,  sottesa alla previsione, di
chiudere    la   liquidazione   quanto   prima   e,   quindi,   anche
antecedentemente la data ultima assegnata al commissario subentrante.
   La  situazione  in  esame  non  e'  dunque molto diversa da quella
scrutinata dalla Corte costituzionale in un recente passato (sentenza
n. 103  del  23  marzo 2007) e che ha dato luogo alla declaratoria di
incostituzionalita' dell'art. 3, settimo comma, legge 15 luglio 2002,
n. 145 (c.d. spoils system una tantum). Tale norma, in relazione agli
incarichi   di  funzione  dirigenziale  di  livello  generale,  aveva
previsto  la  loro cessazione automatica il sessantesimo giorno dalla
data  di entrata in vigore della stessa legge. Il giudice delle leggi
ha  ritenuto  tale  disposizione  in  contrasto con gli artt. 97 e 98
Cost.  Infatti, «determinando un'interruzione automatica del rapporto
di ufficio ancora in corso prima dello spirare del termine stabilito,
viola,  in  carenza di garanzie procedimentali, gli indicati principi
costituzionali   e,  in  particolare,  il  principio  di  continuita'
dell'azione  amministrativa che e' strettamente correlato a quello di
buon  andamento dell'azione stessa. Le recenti leggi di riforma della
pubblica  amministrazione,  in precedenza illustrate, hanno, infatti,
disegnato un nuovo modulo di azione che misura il rispetto del canone
dell'efficacia  e  dell'efficienza  alla  luce  dei  risultati che il
dirigente  deve  perseguire,  nel  rispetto degli indirizzi posti dal
vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato,
modulato  in  ragione  della  peculiarita'  della  singola  posizione
dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa e' inserita.
E'  evidente,  dunque, che la previsione di una anticipata cessazione
ex lege del rapporto in corso impedisce che l'attivita' del dirigente
possa  espletarsi in conformita' al modello di azione sopra indicato.
A  regime,  per  i  motivi  sin qui esposti, la revoca delle funzioni
legittimamente  conferite  ai  dirigenti,  in  questa  sede  presi in
considerazione,  puo'  essere  conseguenza  soltanto di una accertata
responsabilita' dirigenziale in presenza di determinati presupposti e
all'esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato».
   La  Corte  costituzionale  ha  quindi  ritenuto necessario che sia
comunque   garantita   al   dipendente  la  presenza  di  un  momento
procedimentale di confronto dialettico con la controparte nell'ambito
del  quale,  da  un  lato,  l'Amministrazione  esterni  le  ragioni -
connesse  alle  pregresse modalita' di svolgimento del rapporto anche
in   relazione  agli  obiettivi  programmati  dalla  nuova  compagine
governativa - per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione
sino  alla  scadenza  contrattualmente  prevista.  Dal  canto  suo il
dirigente  deve  avere  la  possibilita'  di far valere il diritto di
difesa,  prospettando  i  risultati delle proprie prestazioni e delle
competenze  organizzative  esercitate  per  il  raggiungimento  degli
obiettivi  posti  dall'organo  politico  e  individuati, appunto, nel
contratto a suo tempo stipulato.
   L'esistenza   di   una  preventiva  fase  valutativa  si  presenta
essenziale  anche per assicurare, specie dopo entrata in vigore della
legge  7  agosto  1990,  n. 241,  il rispetto dei principi del giusto
procedimento,  all'esito  del  quale  dovra'  essere adottato un atto
motivato  che,  a  prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto
pubblico  o  di  diritto  privato,  consenta  comunque  un  controllo
giurisdizionale.  «Cio'  anche  al  fine di garantire - attraverso la
esternazione  delle ragioni che stanno alla base della determinazione
assunta  dall'organo politico - scelte trasparenti e verificabili, in
grado  di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita'  gestoria  in
ossequio  al  precetto costituzionale della imparzialita' dell'azione
amministrativa.  Precetto,  questo,  che  e'  alla  base della stessa
distinzione  funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici
e  cioe'  tra  l'azione  di  governo - che e' normalmente legata alle
impostazioni  di  una  parte  politica,  espressione  delle  forze di
maggioranza    -   e   l'azione   dell'amministrazione,   la   quale,
nell'attuazione   dell'indirizzo   politico   della  maggioranza,  e'
vincolata,  invece,  ad  agire senza distinzioni di parti politiche e
dunque al "servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 Cost.), al fine
del    perseguimento    delle    finalita'    pubbliche   obiettivate
dall'ordinamento».
   Non  e'  la  prima  volta che la Corte costituzionale afferma tali
principi.
   Risalendo nel tempo si puo' richiamare la sentenza 27 aprile 1993,
n. 197,  con  la  quale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita', per
violazione  dell'art.  3  Cost., dell'art. 15, quarto comma, legge 19
marzo  1990,  n. 55,  introdotto  dall'art. 1, legge 18 gennaio 1992,
n. 16,  nella  parte  in  cui  prevede  la decadenza dall'impiego dei
pubblici  dipendenti condannati con sentenza passata in giudicato per
uno  dei  reati  previsti  dalla legislazione sulla prevenzione della
delinquenza  di  tipo  mafioso, in quanto sostanzialmente reintroduce
nell'ordinamento l'istituto della destituzione di diritto.
   Prima  ancora  la  Corte  costituzionale (14 ottobre 1988, n. 971)
aveva  dichiarato  l'illegittimita', per violazione degli artt. 3, 4,
25 e 97 Cost., degli artt. 85, lett. a), T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e
236  dell'ordinamento  amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui non prevedono, in
luogo del provvedimento di destituzione di diritto del condannato per
taluni   delitti   specificamente  indicati,  fra  cui  il  peculato,
l'apertura   e   lo  svolgimento  di  un  procedimento  disciplinare,
implicante      un'autonoma      e      responsabile      valutazione
dell'Amministrazione  in  ordine  alla  compatibilita'  fra  i  fatti
penalmente  accertati  a  carico  del  dipendente  e  le funzioni sue
proprie.
   5.  - Dalle predette pronunce del giudice delle leggi e' possibile
evincere  che  cio'  che  in quelle occasioni era stato contestato al
Legislatore ordinario era di aver previsto una forma di automaticita'
del   provvedimento   di   rimozione   dall'incarico   (decadenza   o
destituzione   che   fosse)   che   non  lasciava  alcuno  spazio  al
contraddittorio con il soggetto destinatario dello stesso.
   Nel  caso  all'esame  del  Collegio la disposizione interpretativa
introdotta dalla legge finanziaria e quella dalla stessa interpretata
ripropongono una forma di rimozione automatica dalla funzione, che si
verifica  nei confronti di tutti i commissari monocratici per il solo
fatto di essere in carica al 31 luglio 2007. Sotto questo profilo gli
artt. 1, comma 1076, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 1, comma 9-bis,
d.l. 18 maggio 2006, n. 181, si pongono in evidente contrasto con gli
artt. 3 e 97 Cost.
   6.  - Ritiene il Collegio che detta disposizione normativa si pone
in contrasto innanzi tutto con il principio di ragionevolezza (art. 3
Cost.)  perche'  inibisce  all'Autorita'  di  vigilanza  di  valutare
l'opportunita'   e   la   convenienza,  al  fine  del  raggiungimento
dell'obiettivo perseguito (id est, chiudere quanto prima la procedura
liquidatoria),  di  sostituire  il  commissario  in carica ove questi
abbia dimostrato di essere in grado di svolgere in modo soddisfacente
l'incarico  assegnatogli  e  soprattutto,  come nel caso di esame, di
essere  in  procinto  di  chiudere  la  liquidazione prima ancora del
termine finale fissato dal succitato art. 1, comma 1076, legge n. 296
del 2006.
   Ad avviso del Collegio il testo letterale della norma in questione
non lascia spazio ad una diversa interpretazione conforme ai principi
dettati  dalla  Carta  costituzionale,  la cui ricerca si impone come
doverosa   al  giudice  a  quo,  in  linea  con  l'ormai  consolidato
orientamento   della  Corte  costituzionale  secondo  il  quale  «una
disposizione deve essere dichiarata incostituzionale non perche' puo'
essere   interpretata  in  modo  tale  da  contrastare  con  precetti
costituzionali,  ma  soltanto qualora non sia possibile attribuire ad
essa  un significato che la renda conforme alla Costituzione» (tra le
tante, 30 novembre 2007, n. 403 e 27 ottobre 2006, n. 343).
   A  conforto di tale conclusione e' proprio la norma interpretativa
introdotta dal comma 1076 dell'art. 12 della legge finanziaria 2006.
   Ed  invero,  il  comma  9-bis  dell'art.  1,  d.l. n. 181 del 2006
prevedeva  infatti che «per i consorzi agrari attualmente in stato di
liquidazione coatta amministrativa, l'Autorita' di vigilanza provvede
alla  nomina  di  un commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo
comma,  r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in
carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il
31   dicembre   2007   ...».  Al  fine  di  fugare  qualsiasi  dubbio
sull'effettiva  portata  della norma il comma 1076 dell'art. 1, legge
n. 296  del 2006 ha chiarito che il cit. comma 9-bis «deve intendersi
nel  senso  che  l'Autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario
unico in sostituzione di tutti i commissari monocratici e collegiali,
dei  consorzi  agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa,
in  carica  alta data di entrata in vigore della legge di conversione
suddetta».   Il   Legislatore  della  finanziaria  ha  dunque  voluto
eliminare  qualsiasi  dubbio sul fatto che ad essere sostituiti da un
commissario  monocratico  sono  non  solo gli organi collegiali (come
sarebbe stato ragionevole aspettarsi) ma anche quelli monocratici.
   7.  -  Peraltro,  ad  avviso  del  Collegio,  il cit. art. 3 Cost.
risulta  violato  sotto  il profilo non solo della ragionevaolezza ma
anche  della  ingiustificata  disparita'  di trattamento giacche' dal
testo  della norma in esame non emerge con la necessaria chiarezza la
ragione  del  diverso e deteriore trattamento riservato ai commissari
liquidatori dei consorzi agrari rispetto a quello che l'art. 1, comma
498,  legge  n. 296 del 2006 garantisce ai commissari straordinari di
procedure  di  liquidazione  disciplinate  dal  d.l. 30 gennaio 1979,
n. 26,  per  i  quali  la  decadenza  dall'incarico  e' correttamente
subordinata  ad  una  previa  valutazione  dell'Amministrazione sulla
opportunita'  di  confermarli o no nell'incarico, da effettuare entro
un  termine  prefissato.  Siffatta  disparita'  di  trattamento  puo'
trovare giustificazione solo in ragioni di ordine politico, cioe' nel
vantaggio  che una determinata compagine governativa si ripromette di
conseguire  sostituendo  i commissari nominati dal precedente Governo
con  altri  di  suo gradimento, quale che fosse l'apporto offerto dai
soggetti  da  sostituire  ad  un corretto svolgimento delle procedure
liquidatorie   ad   essi  affidate,  cioe'  in  interessi  che,  come
chiaramente  affermato in piu' occasioni dal giudice delle leggi, non
possono essere assolutamente assecondati.
   8. - Sussiste inoltre violazione, sotto diversi profili, dell'art.
97  Cost.  Innanzi tutto perche' senza alcuna giustificazione, se non
quella  innanzi  ipotizzata,  priva  l'Autorita'  di vigilanza di una
funzione   sua   propria,   cioe'   del   potere-dovere  di  valutare
nell'interesse  generale l'opportunita' di continuare ad utilizzare i
servigi  di  un  commissario  che sta svolgendo in modo soddisfacente
l'incarico    affidatogli,    conservando    peraltro   alla   stessa
Amministrazione  la responsabilita' finale dell'esito della procedura
liquidatoria.
   Contrasta con la regola dell'efficienza dell'azione amministrativa
perche'   non  considera  affatto  le  indubbie  difficolta'  che  il
commissario  subentrante  incontrera'  -  nel termine unico e ridotto
fissato  per  la  conclusione di tutte le procedure, quale che sia il
loro   stato  attuale  e  il  diverso  grado  di  complessita'  delle
problematiche  a  ciascuna di esse connesse - nel prendere conoscenza
di   fatti  a  lui  sconosciuti  fino  al  momento  del  conferimento
dell'incarico,  con  possibili riflessi negativi sulla qualita' delle
soluzioni  che i tempi ristretti lo costringono comunque ad adottare,
e soprattutto non compara tali possibili difficolta' con la posizione
dell'attuale  commissario, che potrebbe invece rapidamente portare al
termine la liquidazione.
   Non   considera   la   lievitazione   dei   costi   economici  che
inevitabilmente  derivera'  in  ragione non solo del duplice compenso
che  dovra'  essere  necessariamente  corrisposto  sia al commissario
sostituito  che a quello subentrato ma anche delle nuove consulenze.e
perizie che quest'ultimo, richiamando le responsabilita' che ricadono
su  di lui, potrebbe disporre in aggiunta a quelle gia' acquisite dal
suo precedessore ma da lui ritenute non satisfattive, con nuove spese
per  parcelle  professionali che secondo l'esperienza comune occupano
un  posto  di  primo  piano  fra  i  fattori  determinativi del costo
complessivo di ogni procedura liquidatoria.
   Contrasta  con l'interesse dei creditori, chiamati in definitiva a
sopportare il costo economico della procedura.
   9. - Per le ragioni sopra esposte il Collegio solleva, ritenendola
rilevante  e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e
97  Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
comma  1076, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 1, comma 9-bis, d.l. 18
maggio  2006,  n. 181,  convertito  con  modificazioni dalla legge 17
luglio  2006,  n. 233,  nella parte in cui dispongono la sostituzione
automatica  di  tutti i commissari monocratici dei Consorzi agrari in
stato  di liquidazione in carica alla data di entrata in vigore della
cit. legge n. 233 del 2006 con altri commissari monocratici.
   Il  giudizio  deve  pertanto  essere  sospeso,  e  gli atti vanno,
trasmessi alla Corte costituzionale.
   Ogni  ulteriore  statuizione  in  rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.