Letti gli atti del procedimento penale sopra a margine indicato nei confronti di Maiolo Tiziana, nata a Parma il 23 giugno 1941, persona sottoposta alle indagini per il «delitto di cui agli artt. 595 c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perche', quale autrice dell'articolo che qui si intende integralmente riportato, dal titolo "Caselli bastonato. Assolto Contrada", apparso in prima pagina, con foto di grande formato, di Gian Carlo Caselli, e con prosecuzione a pag. 31, sul quotidiano "Libero", edizione del 5 maggio 2001, offendeva la reputazione di Caselli Gian Carlo affermando, tra l'altro: "una valanga ha travolto l'antimafia del dott. Caselli, con i suoi pentiti, le vendette politiche costruite a tavolino, le versioni concordate ... tutto quello che e' accaduto in Sicilia dopo gli assassini dei Magistrati Falcone e Borsellino puzza piu' di ritorsione che di lotta alla mafia ... Erano gli anni in cui la Procura della Repubblica di Palermo era unta del Signore e chi la criticava faceva oggettivamente il gioco della mafia. L'ufficio era presieduto dal Procuratore Caselli che, tra viaggi per conferenze e dibattiti (un centinaio l'anno) e una cospicua attivita' pubblicistica trovava anche il tempo per condurre indagini ... Oggi, pero', dopo le assoluzioni di Andreotti, Musotto, e Contrada non si puo' mettere la parola fine su queste vicende senza aprire un'altra pagina: chi ha imbeccato i pentiti, chi ha costruito la propria carriera (e che carriera) sbattendo qualcuno in galera, distruggendogli la vita e l'onore, isolandolo dalla societa' per dieci anni, restera' sempre al calduccio senza pagare?"»; con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati. In Paderno Dugnano il 5 maggio 2001. Premeso che: nell'ambito di tale procedimento il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione sul presupposto che «la Camera dei deputati, nella seduta del 13 novembre 2003, approvava una proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dichiarava che i fatti contestati a Maiolo Tiziana in questo processo concernono opinioni espresse dalla stessa Maiolo nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione»; contro tale richiesta di archiviazione ha proposto opposizione la persona offesa dott. Gian Carlo Caselli, a mezzo del suo difensore, chiedendo «che il giudice delle indagini preliminari voglia sollevare il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ai sensi degli artt. 37, 23, 25, 26 della legge n. 87/1953, sotto il profilo che non competeva alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse dalla deputata Maiolo nell'articolo pubblicato il 5 maggio 2001 sul quotidiano "Libero" e che pertanto, con la delibera adottata il 12-13 novembre 2003 e' stata invasa la competenza dell'Autorita' giudiziaria, con la conseguenza che tale delibera deve essere annullata da parte della Corte costituzionale»; Provvedendo a sciogliere la riserva assunta all'esito dell'udienza ex art. 409 c.p.p. tenutasi il 28 settembre 2007; O s s e r v a L'opposizione proposta dalla persona offesa e' fondata e va accolta. Va rilevato in proposito che, perche' possa invocarsi l'applicabilita' dell'art. 68 Cost., occorre che sia individuabile un nesso funzionale tra le dichiarazioni o affermazioni rese da un membro del Parlamento al di fuori della sede parlamentare, e l'esercizio delle funzioni parlamentari medesime. Solo all'interno di questo limite vale la speciale garanzia stabilita dalIart. 68 Cost., la quale non puo' estendersi fino a coprire, indefinitamente, ogni e qualsiasi affermazione resa da membri del Parlamento, in qualunque sede e sotto qualsiasi forma, relativa a tematiche genericamente di pubblico interesse. La stessa Corte costituzionale ha sempre affermato, con costante giurisprudenza, che «per la esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni, e' necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione di attivita' parlamentari. Peraltro, il "contesto politico" o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni del deputato si possano collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della sua funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilita), ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenza n. 317 e n. 260 del 2006)». (vedi nota 1) Quanto ai requisiti necessari perche' possa ritenersi sussistente il suddetto nesso funzionale, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che «tale nesso sussiste ove siano riscontrabili sia un legame temporale fra attivita' parlamentare ed attivita' esterna (che abbia finalita' divulgativa della prima), sia una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e atti esterni». (vedi nota 2) Orbene, facendo applicazione dei menzionati principi al caso di specie, e' agevole rendersi conto che non sussiste il nesso funzionale, come sopra specificato, tra l'attivita' parlamentare esercitata dall'on. Maiolo ed il contenuto delle affermazioni riportate nell'articolo di giornale da cui scaturisce il presente giudizio. Non basta, invero, affermare che l'on. Maiolo si e' sempre occupata, nel contesto della sua attivita' parlamentare, di questioni relative all'operato della magistratura in genere e all'utilizzo dei collaboratori di giustizia, essendosi fatta promotrice di numerose iniziative in materia. Non e' dato, innanzitutto, individuare uno specifico legame cronologico tra l'attivita' parlamentare dell'onorevole Maiolo ed il contenuto dell'articolo giornalistico, pubblicato il 5 maggio 2001 e riguardante fatti risalenti all'epoca degli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e, da li', sviluppatisi fino alle sentenze assolutorie menzionate nell'articolo medesimo. Neppure puo' individuarsi alcuna corrispondenza di significato - se non si vuole ragionare in termini talmente igenerici ed indeterminati da apparire nella sostanza elusivi ed evanescenti - tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ed atti esterni, con riferimento al contenuto dell'articolo giornalistico in questione. Non essendo quindi coperta, ad avviso di questo giudice, la condotta contestata a Maiolo Tiziana in questo processo dalla garanzia di cui all'art. 68 cost., la valutazione di tale condotta deve soggiacere al sindacato giurisdizionale. Occorre pertanto sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto alla ammissibilita' del conflitto si evidenzia da un lato che il Giudice per le indagini preliminari di Monza e' competente - nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuitegli - a decidere sulla contestazione elevata a Maiolo Tiziana nel presente giudizio e, d'altro lato, che la menzionata deliberazione della Camera dei deputati deve ritenersi lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali - costituzionalmente garantita - propria del Giudice per le indagini preliminari di Monza. (1) Cfr. in tal senso Corte cost. sent. n. 65/2007. (2) In questi termini, ad es. Corte cost. sent. n. 152/2007.