ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 4,
lettera  c)  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  promosso  con
Ordinanza  emessa  il  19  ottobre 2006 dal Tribunale di Bolzano, nel
procedimento civile tra C. E. e D. D, iscritta al n. 844 del registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  7 maggio 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario  di Bolzano, con Ordinanza
emessa  il  19  ottobre 2006, nel corso di un procedimento civile, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24 e 111 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  131, comma 4,
lettera  c),  del  d.P.R.  30  maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  nella  parte  in  cui  prevede  che  le  spese sostenute
dall'ausiliario  del  magistrato per l'adempimento dell'incarico sono
anticipate dall'erario;
     che  il giudice a quo, in punto di fatto, dopo aver premesso che
l'attrice  del  giudizio  principale,  ammessa  al patrocinio a spese
dello  Stato,  chiede  accertarsi  che  il  convenuto,  dal  quale e'
legalmente  separata,  non e' il padre della minore, nata dall'unione
della  stessa attrice con un terzo entro i trecento giorni dalla data
della  separazione,  riferisce  di  aver  proceduto alla nomina di un
consulente tecnico;
     che,  in ragione dell'incarico in tal senso conferito, nel corso
del  giudizio ha emesso apposita ordinanza con la quale ha provveduto
alla liquidazione, mediante anticipazione a carico dell'erario, delle
spese di laboratorio richieste dal consulente al fine di procedere ai
necessari esami ematologici presso la ASL;
     che,  sempre in punto di fatto, il rimettente riferisce che, con
una   seconda   ordinanza,  ha  disposto  la  revoca  del  precedente
provvedimento  di liquidazione, non eseguito, e che in conseguenza di
cio' il consulente ha chiesto di essere esonerato dall'incarico;
     che il rimettente afferma che la norma censurata e' in contrasto
con  i parametri costituzionali evocati, in quanto ritiene che non ci
siano ragioni per porre a carico del convenuto le spese per procedere
all'esame devoluto al consulente, ne' di poter richiedere tali spese,
a titolo di anticipazione, a quest'ultimo;
     che   in  particolare,  secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma
censurata,  laddove  comporta,  di  fatto,  «anticipazione di spesa a
carico  dell'ausiliario  del giudice, viola gli artt. 24 e 111 Cost.,
posto  che  la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico
dello  Stato  e  non di altri soggetti, mentre il giusto processo non
puo'  risolversi  in  strumento di tutela del non abbiente a ingiusto
discapito di altro cittadino»;
     che,  sempre  in  ordine  alla  non manifesta infondatezza della
questione  sollevata,  il  rimettente  osserva  che  «ove  invece  si
pretenda  che  per  effetto della disposizione in esame, l'ausiliario
del  giudice  attenda  la  liquidazione  delle  spese  necessarie per
procedere   all'indagine   tecnica   devolutagli,  si  violerebbe  il
principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111
Cost., stante le note lungaggini che la procedura comporta».
   Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Bolzano dubita, in
riferimento   agli   artt.   24   e  111  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 131, comma 4, lettera c), del
d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia di spese di giustizia), che
prevede  che  le  spese  sostenute dall'ausiliario del magistrato per
l'adempimento dell'incarico siano anticipate dall'erario;
     che,  in  particolare, il rimettente ritiene che la disposizione
censurata  contrasti  con  gli  evocati  parametri  costituzionali in
quanto   essa,   di   fatto,  implica  il  previo  esborso  da  parte
dell'ausiliario  nominato  dal  magistrato della somma corrispondente
alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
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     h
e la questione cosi' prospettata e' manifestamente infondata;
     che l'art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002,
tra  gli  effetti  dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
dispone  che  sono  anticipate  dall'erario,  tra  le altre, le spese
sostenute    dall'ausiliario   del   magistrato   per   l'adempimento
dell'incarico;
     che   il   procedimento   di   liquidazione  disciplinato  dalla
disposizione   censurata,   laddove   fa   riferimento   alle  «spese
sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell'erario
venga   disposta   solo  dopo  che  il  professionista  nominato  dal
magistrato   abbia   fornito   la   prova  di  averle  effettivamente
affrontate;
     che  tale  disciplina  non  contrasta  con  i  principi  sanciti
dall'art.  24 della Costituzione, in quanto la prevista anticipazione
da  parte  dello Stato delle spese gia' sostenute dal consulente, non
preclude  a  quest'ultimo  di  adempiere  al  proprio incarico, senza
assumere  definitivamente  su  di  se'  l'onere  di dette spese, e di
conseguenza  alle  parti  coinvolte nel procedimento di esercitare il
loro diritto di difesa;
     che,   quanto  alla  presunta  violazione  dell'art.  111  della
Costituzione,   la   sua   evocazione  da  parte  del  rimettente  e'
inconferente,  in  quanto la disposizione censurata, disciplinando il
procedimento  di  liquidazione  delle spese sostenute dall'ausiliario
del  magistrato,  non e' idonea ad incidere sui tempi di celebrazione
del processo cui lo stesso procedimento e' accessorio.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.