Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  ex  lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
   Nei  confronti  della  Regione  Calabria in persona del presidente
della   giunta  regionale  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale  degli articoli 31 e 32 della legge regionale Calabria
n. 8   del   31  marzo  2008,  recante  riordino  dell'organizzazione
turistica  regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 4 dell'11 aprile 2008,
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2008.
   Con  la legge n. 8/2008, indicata in epigrafe, la Regione Calabria
procede al riordino dell'organizzazione turistica regionale.
   E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la
Regione   Calabria   abbia   ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione   della  normativa  costituzionale,  come  si  confida  di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
                             M o t i v i
   Violazione dell'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma
della Costituzione.
   La legge regionale n. 8 del 31 marzo 2008, concernente il riordino
dell'organizzazione  turistica  regionale presenta diversi profili di
illegittimita' costituzionale.
   Si  sottolinea  che,  nonostante  le  regioni  abbiano  competenza
legislativa  residuale  in materia di «turismo», cosi' come stabilito
dall'art.  117,  comma 4, Cost. e confermato da una ormai consolidata
giurisprudenza   costituzionale   (cfr.  per  tutte,  sentenza  Corte
costituzionale  n. 197/2003), il settore delle professioni turistiche
ricade nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni
esercitano  una competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma
3, Cost.
   Infatti, in presenza della materia concorrente delle professioni e
in base alla configurazione ampia che scaturisce dalle pronunce della
Corte  costituzionale e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia
anche  del  settore  delle professioni turistiche che, pertanto, deve
intendersi  anch'esso sottratto dalla materia residuale regionale del
turismo.
   Il  Consiglio  di  Stato,  sezione  I, con il parere n. 3165/2003,
nell'adunanza   del   3   dicembre  2003,  pronunciandosi  su  alcune
disposizioni   del   d.P.C.m.   13  settembre  2002,  concernente  il
recepimento  dell'Accordo  fra  lo  Stato,  le  regioni e le province
autonome  sui  principi  per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo
sviluppo   del   sistema   turistico,   in   attuazione  della  legge
n. 135/2001,  ha  affermato  che rientrano nella competenza esclusiva
statale  per  l'esigenza  di  garantire  l'uniformita' sul territorio
nazionale   ed   in  applicazione  del  principio  del  «parallelismo
invertito»   espresso   dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza
n. 303/2003,   la  disciplina  e  l'accertamento  dei  requisiti  per
l'esercizio  delle  professioni turistiche tradizionali ed emergenti,
la  loro qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per
l'espletamento   degli  esami  di  abilitazione  all'esercizio  delle
professioni turistiche.
   Sulla  base  di  tale  parere e' stato emanato il d.P.R. 27 aprile
2004,  con  il  quale  e' stato disposto il parziale annullamento del
d.P.C.m.  citato  per  adeguarlo  alle  osservazioni del Consiglio di
Stato.
   Acclarato  che  il  settore  delle  professioni turistiche rientra
nella  nozione  di  «professioni»,  materia di competenza legislativa
concorrente,  ex  art.  117,  comma  3, Cost., la regione e' tenuta a
legiferare  in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati
dal  legislatore  nazionale  a  cui  spettano  l'individuazione delle
figure   professionali,   con   i  relativi  profili  ed  ordinamenti
didattici,  e  l'istituzione  di  nuovi  albi, come confermato da una
consolidata  giurisprudenza  della Corte costituzionale (si vedano le
sentenze   nn.   355/2005,   153/2006,   424/2006,   57/2007  ed,  in
particolare,  le  sentenze  nn.  423/2006,  449/2006 e, da ultimo, la
sentenza n. 179/2008).
   Inoltre,  con  il  d.lgs.  2  febbraio  2006, n. 30, contenente la
ricognizione  dei principi fondamentali in materia di professioni, ai
sensi   dell'articolo  1  della  legge  5  giugno  2003,  n. 131,  in
conformita'  alle statuizioni del Giudice costituzionale, si prevede,
da  un  lato, che la potesta' legislativa regionale si esercita sulle
professioni  individuate  e definite dalla normativa statale (art. 1,
comma  3);  dall'altro,  che  la  legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali   e   i   titoli  professionali  necessari  per
l'esercizio   delle   attivita'   professionali  che  richiedono  una
specifica  preparazione  a garanzia di interessi pubblici generali la
cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).
   L'articolo   31  della  legge  regionale  n. 8/2008,  indicata  in
epigrafe,  inserito  nel  Capo V intitolato «professioni turistiche»,
definisce  le  «figure delle professioni turistiche» e deve ritenersi
costituzionalmente illegittimo sotto due profili.
   In  primo  luogo,  i  commi  4,  5,  6,  7  dell'articolo in esame
individuano     tra    le    professioni    turistiche    la    guida
naturalistico-ambientale,  l'animatore del patrimonio e delle risorse
culturali,   il   promotore  turistico  delle  risorse  ambientali  e
culturali,  il  programmatore  e  promotore  turistico.  Si tratta di
professioni  istituite  ex novo dalla regione e che non trovano alcun
riferimento  nell'ambito  della  legislazione  nazionale, la legge 29
marzo 2001, n. 135.
   Tali    disposizioni    regionali,    istituendo    nuove   figure
professionali,  contrastano  con  l'art.  117,  comma  3,  Cost., che
riconosce  in  capo allo Stato ed alle regioni competenza legislativa
concorrente in materia di professioni, in quanto violano il principio
fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con
i  relativi  profili,  e' riservata allo Stato, come confermato dalla
Corte  costituzionale  nelle  citate sentenze nn. 353/2003, 319/2005,
424/2005 e 179/2008.
   In  secondo  luogo,  l'ottavo comma del citato articolo 31 dispone
che la giunta regionale e' chiamata a definire i titoli necessari per
poter   acquisire   l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni
turistiche.  Tale  disposizione  eccede  dalla  competenza  regionale
concorrente  in  materia  di  professioni  di cui all'art. 117, terzo
comma,  Cost.  e  viola  il  principio  fondamentale in base al quale
spetta   allo   Stato   non   solo   l'individuazione   delle  figure
professionali,  ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti
e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse, come
confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale.
   Infatti  la  Corte  costituzionale (in particolare con le sentenze
nn.  153/2006  e  57/2007  citate)  ha statuito che «l'indicazione di
specifici  requisiti  per  l'esercizio delle professioni, anche se in
parte  coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale,
viola   la   competenza  dello  Stato,  risolvendosi  in  un'indebita
ingerenza  in  un  settore  della  professione, costituente principio
fondamentale  della  materia e quindi di competenza statale, ai sensi
anche  dell'art.  4,  comma  2  del d.lgs. n. 30/2006, contenente «la
ricognizione dei principi fondamentali in materia».
   L'articolo  32,  primo  comma, lett. a), b) ed e) e secondo comma,
della  legge  regionale  n. 8/2008  indicata  in epigrafe, in tema di
«competenze  delle  province», attribuisce alla provincia le funzioni
relative  all'indizione  ed  espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio   delle   professioni   turistiche,   alla   tenuta  ed
istituzione  degli  elenchi provinciali delle professioni suindicate,
ed  alla  promozione  ed  organizzazione  di corsi di aggiornamento e
riqualificazione.
   Tali  disposizioni eccedono dalla competenza regionale concorrente
in  materia di professioni di cui all'art. 117, terzo comma Cost., in
quanto,   come   piu'  volte  affermato  dalla  Corte  costituzionale
(sentenze  nn.  355/2005,  153/2006,  423/2006,  424/2006, 449/2006 e
179/2008    citate)    rientrano   nella   competenza   statale   sia
l'individuazione  delle  figure professionali, con i relativi profili
ed  ordinamenti  didattici,  sia  l'istituzione  di  nuovi  albi  ed,
altresi',   esulano   dalla   competenza   regionale   la  disciplina
dell'organizzazione  di  corsi  di  aggiornamento  e riqualificazione
delle   professioni,   trattandosi  di  profili  che  attengono  alla
formazione professionale.
   In  particolare  con  la  sentenza n. 355/2005 citata, la Corte ha
statuito  che  «esula  ...  dai  limiti  della competenza legislativa
concorrente  delle regioni in materia di professioni l'istituzione di
nuovi  e  diversi  albi  (rispetto  a  quelli  istituiti  dalle leggi
statali) per l'esercizio di attivita' professionali, avendo tali albi
una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale
alla  competenza  regionale». Tale principio, indipendentemente dalla
specifica  area  caratterizzante  la «professione», si configura come
principio  fondamentale  invalicabile dalla legge regionale (sentenze
nn. 424/2005, 319/2005, n. 179/2008 citate).
   Analoghe  osservazioni  valgono  per  i  commi  3 e 5 del medesimo
articolo  32 che, attribuendo alla provincia competenza in materia di
elenchi  provinciali  delle  professioni  turistiche ed in materia di
rilascio   di   autorizzazioni   provinciali  per  l'esercizio  delle
professioni turistiche, violano l'art. 117, comma 3, Cost., in quanto
spettano alla competenza statale sia l'istituzione di nuovi albi, sia
l'individuazione  dei  requisiti per l'esercizio delle professioni ed
il   conseguente  rilascio  delle  autorizzazioni  che  devono  avere
validita'  sull'intero  territorio  nazionale  e  non  possono essere
circoscritte  al  solo  territorio  regionale, come previsto, invece,
dalla disposizione regionale censurata con il presente ricorso.
   Tale limitazione, infatti, comporta una lesione al principio della
libera  prestazione  dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE
e,  pertanto,  la  violazione del rispetto del vincolo comunitario di
cui   all'art.   117,   primo  comma,  Cost.,  nonche'  della  libera
concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale,
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.