IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 83 del 2005, proposto dalla Bluvento S.r.l., in persona dell'amministratore delegato dott.ssa ing. Maria Gabriella Chieffo, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. Rocco De Bonis, presso il cui studio, in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102, e' elettivamente domiciliata; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto depositato il 18 dicembre 2007 ed in virtu' della deliberazione di G.R. n. 1466 del 29 ottobre 2007, dall'avv. Faustina Demuro, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente, in Potenza alla via della Regione Basilicata n. 4, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: della delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, con cui e' stato approvato l'«atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002»; delle note nn. prot. 1771/75 F e 1774/75 F del 4 gennaio 2005, prot. nn. 10960/75 F, 10963/75 F, 10969/75 F e 10975/75 F del 19 gennaio 2005, con cui il dirigente dell'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata ha invitato la societa' Bluvento a verificare, nel termine di 60 giorni, la compatibilita' dei progetti presentati «... con i contenuti del nuovo atto di indirizzo ...» e ad apportarvi le modifiche del caso; ove di interesse, della delibera di Giunta regionale n. 1138/2002; di ogni altro atto comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata; Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2007 il dott. Giuseppe Buscicchio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. F a t t o e d i r i t t o 1. - Nel periodo temporale compreso tra i mesi di agosto e di dicembre dell'anno 2004, la societa' Bluvento a r.1. (in prosieguo: Bluvento) presentava alla Regione Basilicata istanze per la sottoposizione a verifica, a norma della legge reg. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente), di progetti (allegati alle istanze medesime) relativi alla realizzazione di centrali eoliche nei territori dei Comuni di Tito, Satriano di Lucania, Filiano, Tolve, Montescaglioso, Pomarico, Potenza e Pietragalla. La Regione Basilicata riscontrava le suddette istanze con le seguenti note, tutte sottoscritte dal dirigente dell'Ufficio compatibilita' ambientale del Dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata: a) quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nel Comune di Filiano, con nota prot. n. 1774/75 F del 4 gennaio 2005, avente ad oggetto, «L.R. n. 47/1998 Fase di screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Filiano (PZ)», del seguente, testuale tenore: «Si porta a conoscenza di codesta Societa' che la Giunta regionale di Basilicata, con provvedimento n. 2920 del 13 dicembre 2004 ha adottato il documento avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" che integra e sostituisce il precedente atto di indirizzo del giugno 2002. Alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo Atto di indirizzo, che si applicano anche ai progetti i cui procedimenti di screening sono attualmente in corso presso l'Ufficio scrivente, si invita codesta societa' a verificare la compatibilita' dell'intervento segnato in oggetto con i contenuti del nuovo atto di indirizzo e, ove sussista ancora l'interesse, ad adeguare i progetti de quibus alle nuove disposizioni in esso contenute. Si assegna nel contempo il termine di giorni 60 per le verifiche e gli adeguamenti richiesti, decorsi inutilmente i quali non si procedera' all'ulteriore corso della valutazione del progetto proposto da codesta societa»; b) quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nei Comuni di Tito e di Satriano di Lucania, con nota prot. n. 1771/75 F del 4 gennaio 2005, avente ad oggetto, «L.R. n. 47/1998 Fase di screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Tito e Satriano di Lucania (PZ)», avente contenuto identico a quello della riportata nota prot. n. 1774/75 F; c) quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nei Comuni di Montescaglioso e Pomarico, con nota prot. n. 10960/75 F del 19 gennaio 2005, avente ad oggetto «L.R. n. 47/1998 Fase di screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Montescaglioso e Pomarico», del seguente, testuale tenore: «In riferimento al progetto segnato in oggetto si comunica che il procedimento di screening, avviato da codesta societa' in data 2 novembre 2004, si e' concluso, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della l.r. n. 47/1998, con l'assoggettamento dello stesso alla Fase di valutazione disposta dall'art. 4, comma 1, lettera c) della citata l.r. L'assoggettamento alla Fase di valutazione del progetto in parola discende da considerazioni e valutazioni inerenti alla proposta progettuale di che trattasi ed agli aspetti di tipo ambientale riferiti al contesto territoriale in cui l'opera si inserisce. Si porta, inoltre, a conoscenza di codesta Societa' che la Giunta regionale di Basilicata con provvedimento n. 2920 del 13 dicembre 2004 ha adottato il documento avente ad oggetto "Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" che integra e sostituisce il precedente atto di indirizzo del giugno 2002. Alla luce di quanto sopra la Fase di valutazione, da avviare a cura di codesta societa', dovra' verificare la compatibilita' dell'intervento con i contenuti del nuovo atto di indirizzo. La domanda di screening, unitamente ad una copia del progetto, viene archiviata agli atti dell'ufficio scrivente»; d) quanto ai progetti relativi all'impianto eolico previsto nei Comuni di Potenza e di Pietragalla, all'impianto eolico previsto nel Comune di Tolve ed all'impianto eolico previsto nel Comune di Potenza, rispettivamente, con note prot. n. 10963/75 F, prot. n. 10975/75 F e prot. n. 10969/75 F, tutte datate 19 gennaio 2005, aventi contenuto identico a quello della riportata nota prot. n. 10960775 F. 2. - Con ricorso nontificato il 21 febbraio 2005 e depositato il successivo giorno 28, la Bluvento ha impugnato la delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dello «atto di indirizzo per corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale - Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002», unitamente alle successive note prot. nn. 1771/75 F e 1774/75 F del 4 gennaio 2005, prot. nn. 10960/75 F, 10963/75 F, 10969/75 F e 10975/75 F del 19 gennaio 2005. Ha affidato il ricorso alle seguenti censure: A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione; della direttiva comunitaria 2001/77/CE; del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; del d.P.R. 12 aprile 1996, della legge reg. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47; degli artt. 11 e 30 dello statuto della Regione Basilicata approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350. Incompetenza. Si premette che l'atto di indirizzo approvato con l'impugnata delibera di G.R. n. 2920/2004 e' stato adottato al dichiarato fine «di non compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio regionale, inteso come bene primario del piu' complesso bene ambiente». Si sostiene che la tutela dell'ambiente sarebbe affidata, a norma dell'art. 117 della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, anche al fine di assicurare l'omogeneita' della tutela su tutto il territorio nazionale. Donde, la denuncia di un duplice vizio, di violazione di legge e di incompetenza, da cui sarebbe affetta l'impugnata delibera regionale. Sotto altro profilo, viene dedotta la violazione dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, a norma del quale l'adozione delle linee guida volte «ad assicurare il corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio» sarebbe di competenza della Conferenza unificata, sicche' alla Regione Basilicata sarebbe stata preclusa l'adozione di proprie linee guida. Si sostiene, ancora, che l'impugnata delibera regionale sarebbe stata adottata in violazione del sistema di competenze delineato dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, di recepimento della direttiva comunitaria 85/337/CEE. Tale normativa avrebbe attribuito alle regioni una precisa e limitata competenza in materia di valutazione di impatto ambientale, disciplinata nella Regione Basilicata con legge n. 47/1998. Detta legge regionale avrebbe chiaramente previsto, per gli impianti di produzione di energia eolica, l'assoggettamento alla sola procedura di screening, al pari di tutti gli altri impianti elencati nell'allegato B alla suddetta legge. Cosicche', l'impugnata delibera regionale non avrebbe potuto legittimamente prevedere, per i soli impianti eolici, un regime differenziato, comportante un drastico ed ingiustificato aggravio degli adempimenti richiesti per conseguire una favorevole valutazione di impatto ambientale. In tal modo, sarebbe stata altresi' introdotta una significativa ed ingiustificata modifica della disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con un atto (l'impugnata delibera regionale) avente un rango diverso da quella della norma modificata. Infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi in capo alla Regione Basilicata la competenza ad adottare il contestato atto di indirizzo, si sostiene che alla sua approvazione avrebbe dovuto provvedere il Consiglio regionale, cui lo statuto regionale affida la potesta' legislativa e regolamentare. B) Violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione della legge reg. Basilicata n. 47/1998. Si sostiene che, in evidente contrasto con la finalita' enunciata e perseguita dalla normativa comunitaria e nazionale indicata in rubrica, quella di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'impugnato atto di indirizzo renderebbe, di fatto, impossibile il conseguimento di detto risultato. Cio' risulterebbe, con evidenza, considerando i numerosi vincoli contenuti nel predetto atto di indirizzo, la cui applicazione, come emergerebbe dalla trasposizione in mappa (allegata al ricorso) dei vincoli medesimi, non consentirebbe l'installazione di impianti di produzione di energia eolica sulla quasi totalita' del territorio regionale. Ed ancora, in palese contrasto con la normativa comunitaria e nazionale che avrebbe introdotto moduli procedimentali semplificati per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di impianti cli energia eolica, l'impugnato atto di indirizzo avrebbe imposto una serie di adempimenti complessi, gravosi ed ingiustificati. Infine, il contestato atto di indirizzo sarebbe stato adottato anche in violazione della legge reg. Basilicata n. 47/1998, la quale, nel disciplinare la procedura di valutazione di impatto ambientale, non sottoporrebbe gli impianti per la produzione di energia eolica a prescrizioni differenziate e piu' gravose rispetto a quelle previste per le altre tipologie di impianti previste dalla legge medesima. C) Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, illogicita' manifesta, irrazionalita'. La delibera regionale n. 2920/2004 viene, altresi', censurata sotto il profilo della manifesta irrazionalita' delle prescrizioni contenute nell'atto di indirizzo approvato con la delibera stessa. In particolare, la ricorrente lamenta l'assoggettamento a vincolo di tante (e talmente estese) aree del territorio (quali elementi assolutamente incompatibili del territorio, del paesaggio e del paesaggio agrario antico) da azzerare quasi del tutto ogni possibilita' di realizzazione di impianti di energia eolica sul territorio regionale, con la sola eccezione di poche, esigue zone del territorio, peraltro inidonee alla installazione di aerogeneratori. I vincoli sarebbero estesi anche alle fasce di rispetto di particolari zone, quali ad esempio le aree della rete natura 2000 (aree SIC e ZPS), comprensive di una fascia di rispetto di ben 5 Km per i siti di importanza comunitaria e di 10 Km per le zone di protezione speciale. Cio' in modo del tutto illogico e contraddittorio, posto che la Regione Basilicata, con precedenti atti, avrebbe autorizzato la realizzazione di parchi eolici nell'ambito di parchi nazionali, di zone di protezione speciale e di siti di interesse comunitario (parchi eolici dei Comuni di Montemurro e di Muro Lucano, approvati nella vigenza della delibera regionale n. 1138/2002). Ancora, l'illegittimita' delle prescrizioni contenute nel contestato atto di indirizzo deriverebbe anche dalla loro genericita' ed indeterminatezza. A titolo esemplificativo, si pone in evidenza che sarebbero sottoposte a vincolo le aree calanchive senza che delle stesse sia offerta un'adeguata descrizione. Lamenta, altresi', la ricorrente l'incongruita' ed irrazionalita', dal punto di vista tecnico, della prescrizione relativa alla distanza minima di almeno Km 1,5 che deve intercorrere tra un gruppo ed un altro di aerogeneratori, cio' in quanto la distanza tra aerogeneratori non potrebbe essere fissata a priori, ma andrebbe adeguata alle dimensioni delle macchine, variabili in base al sito, alla sua morfologia ed alla velocita' del vento. Infine, si sostiene che sarebbe inutilmente gravosa, e quindi illogica, la prescrizione relativa alla predisposizione di uno studio delle migrazioni diurne e notturne dell'avifauna, in quanto: a) non esisterebbero dati certi sul possibile impatto dell'avifauna; b) i voli di migrazione avverrebbero ad almeno 600 metri di quota, mentre un aerogeneratore non supererebbe l'altezza di 100 metri, sicche' l'eventuale impatto costituirebbe un'ipotesi remota. D) Violazione del principio di irretroattivita' degli atti amministrativi. Si sostiene che, in pretesa violazione del principio di irretroattivita' delle statuizioni amministrative incidenti in modo sfavorevole nella sfera giuridica dei destinatari, l'applicabilita' delle disposizioni riportate ai paragrafi A), B) e C) dell'atto di indirizzo, approvato con l'impugnata delibera regionale n. 2920/2004, e' stata estesa ai progetti di impianti eolici presentati all'Ufficio compatibilita' ambientale della Regione per i quali, alla data di entrata in vigore della d.G.R., non si sia ancora conclusa la procedura di screening o, nel caso di procedura di VIA, non sia stato ancora espresso il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente. Conclude la ricorrente ribadendo che la sopravvenienza dell'atto di indirizzo in questione, recante prescrizioni nuove e piu' gravose rispetto a quelle precedentemente in vigore, avrebbe determinato l'incompletezza ed inadeguatezza di progetti di impianti eolici (gia) predisposti in conformita' ad altre regole. In definitiva, il detto atto di indirizzo, per un verso, imporrebbe adempimenti onerosi e complessi, si da rendere difficile, oltre che dispendiosa, l'opera di adeguamento ex post della progettazione gia' presentata; per altro verso, introdurrebbe tali e tanti vincoli e/o limitazioni all'installazione di impianti eolici sul territorio regionale, da restringere, fino ad azzerarlo, il campo di azione degli operatori del settore. 3. - Per resistere alla presente impugnativa si e' costituita in giudizio, in data 8 marzo 2005, la Regione Basilicata. 4. - Con atto di proposizione di motivi aggiunti, notificato il 26 luglio 2005 e depositato il successivo giorno 29, la Bluvento ha impugnato la nota prot. n. 121452/75F del 23 giugno 2005, da essa ricevuta il successivo 28 giugno, a firma del dirigente dell'Ufficio compatibilita' ambientale del dipartimento ambiente e territorio della Regione Basilicata, avente ad oggetto «L.R. n. 47/1998 Fase di screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Ripacandida (PZ)», del seguente, testuale tenore: «In riferimento al progetto segnato in oggetto si comunica che l'istanza di screening, richiesta da codesta societa' non puo' essere accolta in considerazione del fatto che lo stesso risulta incompatibile con i contenuti dell'"Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale" adottato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 2920 del 13 dicembre 2004. In particolare l'impianto cosi' come progettato risulta in contrasto con alcuni degli elementi riportati al punto B) del citato "Atto di Indirizzo" e tra questi il fatto di essere ubicato all'interno della fascia di rispetto di 10 Km riferita al S.I.C. e Z.P.S. "MonteVulture". Pertanto la suddetta istanza di screening viene archiviata agli atti dell'Ufficio». Ha dedotto le seguenti censure: A) Illegittimita' derivata. Sostiene la ricorrente che l'impugnato rigetto dell'istanza di screening da essa presentata, relativa ad un progetto di impianto eolico da installare in Comune di Ripacandida, sarebbe illegittimo in via derivata dalla denunciata invalidita' del presupposto atto di indirizzo, approvato con la delibera regionale n. 2920/2004, impugnata con l'atto introduttivo del giudizio, di cui l'amministrazione regionale ha fatto applicazione. Vengono, pertanto, nuovamente dedotte le censure gia' formulate contro l'atto di indirizzo regionale. B) Illegittimita' per vizi propri. B) 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In pretesa violazione dell'articolo indicato in rubrica, la Regione Basilicata non avrebbe fatto precedere il rigetto della istanza di screening presentata dalla ricorrente dal preavviso di rigetto della istanza medesima. B) 2. Difetto di motivazione. Si sostiene che, a fondamento dell'impugnato rigetto, l'amministrazione regionale porrebbe una motivazione eccessivamente vaga ed indeterminata, non essendo, invero, dato di comprendere quali sarebbero «... gli elementi riportati al punto B) del citato "Atto di indirizzo" con cui il progetto presentato sarebbe in contrasto». 5. - Per resistere all'impugnativa proposta con atto per motivi aggiunti, la Regione Basilicata si e' costituita in data 21 settembre 2005. 6. - Con memoria difensiva depositata il 6 dicembre 2007, la Regione Basilicata ha preliminarmente eccepito l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, ha difeso la legittimita' degli atti regionali impugnati, concludendo per il rigetto del ricorso. 7. - La Bluvento, con memoria difensiva depositata il 7 dicembre 2007, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 8. - Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007, dopo ampia discussione, il ricorso e' stato trattenuto in decisione. 9. - Come gia' detto, la Regione Basilicata, con la memoria difensiva depositata il 6 dicembre 2007, e nel corso della discussione della causa, ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che, nelle more del giudizio, con l'art. 6 della legge reg. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, sarebbe stato operato un rinvio recettizio all'atto di indirizzo approvato con l'impugnata delibera regionale n. 2920/2004. Pertanto, argomenta la resistente regione, da un'eventuale pronuncia di annullamento dell'atto di indirizzo la ricorrente non conseguirebbe alcuna utilita', posto che non potrebbe rivivere la situazione giuridica preesistente, stante il valore formale di legge che il detto atto di indirizzo avrebbe ormai assunto. L'art. 6 (norma finale) della legge reg. Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (disposizioni in materia di energia), testualmente recita: «1. Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla delib.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920». Ritiene il collegio, in consonanza con quanto sostenuto dalla Regione Basilicata, che il richiamo del riportato art. 6 della l.r. n. 9/2007 alla deliberazione di G.R. n. 2920/2004, avente ad oggetto «Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002», abbia natura di rinvio materiale (o recettizio), avuto riguardo alla struttura linguistica della menzionata norma regionale che espressamente (e non genericamente) richiama l'atto di indirizzo specificatamente approvato con la menzionata delibera di G.R. Ne segue, evidentemente, che detto rinvio recettizio ha prodotto un'efficacia novatrice della fonte normativa regolamentare, della cui natura non puo' invero dubitarsi trattandosi di disposizioni generali ed astratte (preordinate a disciplinare «il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale»), attribuendole valore e forza di legge formale. 10. - Cio' chiarito, ritiene il collegio di sollevare d'ufficio, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 9/2007 e dell'atto di indirizzo approvato con la delibera di G.R. n. 2920/2007. 11. - Quanto alla rilevanza della questione, il collegio e' dell'avviso che il tenore testuale della riportato art. 6 (norma di chiusura della intera legge regionale, come il titolo dell'articolo indica) deponga per l'efficacia retroattiva della norma, nel senso che essa trova applicazione per tutte le «procedure autorizzative in atto»: tale locuzione, di ampia portata semantica, ricomprende ogni procedimento volto alla installazione di impianti eolici che, al momento dell'entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 9/2007, sia pendente, perche' la Regione non si e' ancora pronunciata, ovvero (ancora) perche' la pronuncia e' si' intervenuta ma e' sub judice. Nelle fattispecie oggetto di causa, l'impugnativa e' diretta, oltre che nei confronti dell'atto di indirizzo in quanto tale, anche nei confronti di atti che segnano un arresto procedimentale (impugnati con il ricorso originario) nonche' dell'atto, impugnato con motivi aggiunti, con cui e' stata respinta l'istanza di «screening» presentata dalla ricorrente. Infatti, anche in presenza di istanze di installazione di impianti eolici non presentate secondo una stretta corrispondenza al modulo procedimentale tracciato dal citato art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del d.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), nondimeno il procedimento deve concludersi con il rilascio (ovvero con il diniego di rilascio) da parte dell'autorita' regionale dell'autorizzazione unica di cui al predetto articolo. Donde, la rilevanza della questione. 12. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il collegio dubita della legittimita' costituzionale delle norme in esame in relazione agli artt. 3 e 117 (nuovo testo) della Costituzione. 12.1. - Con riferimento al parametro da ultimo indicato, giova premettere che l'art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, affida alla competenza legislativa esclusiva statale (tra l'altro), la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni le materie del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ...». Codesta Corte ha ripetutamente avvertito (cfr., da ultimo e per tutte, Corte costituzionale sent. n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre 2007) che la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, da considerare alla stregua di valore primario ed assoluto, rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, come tale, «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. In sostanza vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato e quello alla fruizione del territorio, affidato alle regioni». Orbene, ad avviso del collegio, il momento di composizione degli interessi indicati nella riportata pronuncia della Corte e' stato individuato dal legislatore nell'art. 12, comma 10, del citato d.lgs. n. 387/2003, a norma del quale «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 ...» (volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili). «... Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti ...». Ora, la riportata norma non sembra lasciare apprezzabili dubbi interpretativi circa l'univoca scelta legislativa di affidare esclusivamente alla Conferenza unificata Stato-regioni l'adozione delle linee guida per il corretto inserimento (in modo specifico) degli impianti eolici, solo in attuazione delle quali, pertanto, le regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti (ritenuti) inidonei alla installazione di «specifiche tipologie di impianti». Laddove, invece, con l'atto di indirizzo approvato nel dicembre 2004 e «legificato» con l'art. 6 della legge n. 9/2007, la Regione Basilicata ha, in difetto delle linee guida nazionali, (tra l'altro) individuato una serie di «elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici» (cfr. lett. B dell'atto di indirizzo), si' da rendere di fatto inidoneo alla installazione di detti impianti larga parte del territorio regionale. Pare, quindi, al collegio che, in assenza delle linee guida di competenza della Conferenza unificata, una singola Regione non possa, autonomamente, adottarne di proprie, senza in tal modo incidere in via diretta su ambiti materiali (tutela del paesaggio e dell'ambiente), la cui tutela e' affidata, dall'art. 117, secondo comma, lett. s), alla competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, in relazione alla disposizione di cui al citato art. 6 della legge reg. Basilicata n. 9/2007, giova altresi' considerare che il Legislatore regionale non si e' neppure preoccupato di inserire una clausola di cedevolezza, recante previsione della cessazione dell'efficacia delle disposizioni dettate con l'atto di indirizzo approvato con delibera n. 2920/2004 a seguito dell'enrrata in vigore delle linee guida di competenza della Conferenza unificata di cui al richiamato art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003. Alla luce di quanto sin qui considerato, si e' dell'avviso che, nelle more dell'adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, il solo spazio di intervento affidato alla competenza regionale in tema di corretto inserimento degli impianti di produzione di energia (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio e' quello che si esercita, nell'ambito di ciascun procedimento autorizzativo, attraverso le ordinarie valutazioni da effettuarsi in applicazione delle norme di legge regionale (in particolare, la vigente legge reg. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47, recante disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente) in materia di valutazione di impatto ambientale. 12.1. - I dubbi di legittimita' costituzionale non sono fugati dalla modifica apportata al comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Per effetto di tale modifica, il citato comma 10 e' stato cosi' integrato: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali». In tal modo, il Legislatore si e' limitato a prendere atto di un dato storico e cioe' che, nelle more dell'adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, (talune) regioni hanno autonomamente adottato proprie discipline in materia di inserimento degli impianti (e, segnatamente, di quelli eolici) nel paesaggio, stabilendo, conseguentemente, che le regioni debbano adeguare le rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro un termine perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale. Cio' non vale, evidentemente, a rendere conforme al parametro costituzionale qui considerato la disciplina adottata dalla Regione Basilicata, perche', si ripete, ad avviso del collegio, la sede propria (ed unica) nella quale gli interessi implicati devono trovare composizione e' quella della Conferenza unificata. Il che non esclude, beninteso, secondo quanto in precedenza osservato, che, nell'ambito di ciascun procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti eolici, la regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione di impatto ambientale, nel rispetto della normativa dettata con la richiamata legge reg. Basilicata n. 47 del 1998. 12.2. - Con riferimento all'altro parametro costituzionale che assume rilievo ai fini dell'esame della presente questione (art. 3), il collegio dubita della ragionevolezza di specifiche disposizioni contenute nell'atto di indirizzo regionale, di cui nella specie e' stata fatta applicazione. In particolare, si fa riferimento alla prescrizione di cui alla lettera B («Elementi che rendono assolutamente incompatibili gli impianti eolici»), punto 1) («Elementi del territorio»), la cui lettera f) indica le «... Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e Z.P.S.) comprensive di una fascia di rispetto di Km 5,00 per i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e di Km 10,00 per le Zone a Protezione Speciali (Z.P.S.) ...», richiamata - a giustificazione del rigetto della istanza di screening presentata dalla ricorrente in relazione al progetto di realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Ripacandida - nella nota prot. n. 121452/75F del 23 giugno 2005, impugnata con l'atto per motivi aggiunti. Premesso che la ratio sottesa alla individuazione ed alla istituzione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e' quella di sottrarre ambiti territoriali, connotati da elevata valenza paesaggistica, a possibili fattori di disturbo ed interferenza con le precipue finalita' di conservazione e protezione degli «habitat», non e' dato di scorgere alcuna ragionevole giustificazione del perche' il divieto di installazione debba essere esteso al di fuori di detti ambiti, si' da interessare aree prive di particolare valenza paesaggistica, in misura di cosi' larga incidenza (fino a Km 10 per le zone a protezione speciale), tale da rendere di fatto assai difficoltosa l'installazione di impianti eolici - in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, tesa a promuovere la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili - all'interno di un territorio, quale quello della Regione Basilicata, la cui superficie non e' particolarmente estesa. 13. - Per le esposte ragioni, ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007 in combinato disposto con la delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell'atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Il giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.