IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  83  del  2005, proposto dalla Bluvento S.r.l., in
persona  dell'amministratore  delegato  dott.ssa ing. Maria Gabriella
Chieffo,  rappresentata  e  difesa,  giusta  mandato  a  margine  del
ricorso,  dall'avv.  Rocco De Bonis, presso il cui studio, in Potenza
alla via Nazario Sauro n. 102, e' elettivamente domiciliata;
   Contro  la  Regione  Basilicata,  in  persona  del  Presidente pro
tempore  della  Giunta  regionale,  rappresentata  e  difesa,  giusta
mandato  a  margine  dell'atto  depositato  il 18 dicembre 2007 ed in
virtu'  della  deliberazione  di  G.R.  n. 1466  del 29 ottobre 2007,
dall'avv. Faustina Demuro, elettivamente domiciliata presso l'ufficio
legale  dell'Ente, in Potenza alla via della Regione Basilicata n. 4,
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
     della delibera di Giunta regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004,
con  cui  e'  stato  approvato  l'«atto  di indirizzo per il corretto
inserimento   degli   impianti   eolici  sul  territorio  regionale -
Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002»;
     delle  note  nn. prot. 1771/75 F e 1774/75 F del 4 gennaio 2005,
prot.  nn.  10960/75  F,  10963/75  F, 10969/75 F e 10975/75 F del 19
gennaio  2005,  con  cui  il  dirigente  dell'Ufficio  compatibilita'
ambientale  della Regione Basilicata ha invitato la societa' Bluvento
a  verificare,  nel  termine  di  60  giorni,  la  compatibilita' dei
progetti  presentati «... con i contenuti del nuovo atto di indirizzo
...» e ad apportarvi le modifiche del caso;
     ove   di   interesse,   della   delibera   di  Giunta  regionale
n. 1138/2002;
     di ogni altro atto comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
   Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  20 dicembre 2007 il
dott.  Giuseppe  Buscicchio  e  uditi  per  le parti i difensori come
specificato nel verbale.
                     F a t t o  e  d i r i t t o
   1.  -  Nel  periodo  temporale  compreso tra i mesi di agosto e di
dicembre  dell'anno  2004, la societa' Bluvento a r.1. (in prosieguo:
Bluvento)   presentava   alla   Regione  Basilicata  istanze  per  la
sottoposizione  a  verifica,  a  norma della legge reg. Basilicata 14
dicembre   1998,  n. 47  (Disciplina  della  valutazione  di  impatto
ambientale   e  norme  per  la  tutela  dell'ambiente),  di  progetti
(allegati  alle  istanze  medesime)  relativi  alla  realizzazione di
centrali  eoliche  nei  territori  dei  Comuni  di  Tito, Satriano di
Lucania,   Filiano,   Tolve,   Montescaglioso,  Pomarico,  Potenza  e
Pietragalla.
   La  Regione  Basilicata  riscontrava  le  suddette  istanze con le
seguenti   note,   tutte   sottoscritte  dal  dirigente  dell'Ufficio
compatibilita'  ambientale  del  Dipartimento  ambiente  e territorio
della Regione Basilicata:
     a)  quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nel
Comune  di  Filiano,  con nota prot. n. 1774/75 F del 4 gennaio 2005,
avente ad oggetto, «L.R. n. 47/1998 Fase di screening - art. 4, comma
2.  Progetto  di  realizzazione  di  un impianto eolico nel Comune di
Filiano  (PZ)», del seguente, testuale tenore: «Si porta a conoscenza
di  codesta  Societa'  che  la  Giunta  regionale  di Basilicata, con
provvedimento  n. 2920  del 13 dicembre 2004 ha adottato il documento
avente  ad  oggetto  "Atto  di  indirizzo per il corretto inserimento
degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale"  che  integra  e
sostituisce  il  precedente  atto  di indirizzo del giugno 2002. Alla
luce delle disposizioni contenute nel nuovo Atto di indirizzo, che si
applicano  anche  ai  progetti  i  cui procedimenti di screening sono
attualmente  in  corso  presso l'Ufficio scrivente, si invita codesta
societa'  a  verificare  la compatibilita' dell'intervento segnato in
oggetto  con  i contenuti del nuovo atto di indirizzo e, ove sussista
ancora  l'interesse,  ad  adeguare  i  progetti  de quibus alle nuove
disposizioni in esso contenute. Si assegna nel contempo il termine di
giorni  60  per  le  verifiche  e  gli adeguamenti richiesti, decorsi
inutilmente  i  quali  non  si  procedera'  all'ulteriore corso della
valutazione del progetto proposto da codesta societa»;
     b)  quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nei
Comuni  di Tito e di Satriano di Lucania, con nota prot. n. 1771/75 F
del  4  gennaio  2005,  avente  ad  oggetto, «L.R. n. 47/1998 Fase di
screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto
eolico  nei  Comuni  di  Tito  e  Satriano  di  Lucania (PZ)», avente
contenuto identico a quello della riportata nota prot. n. 1774/75 F;
     c)  quanto al progetto relativo all'impianto eolico previsto nei
Comuni di Montescaglioso e Pomarico, con nota prot. n. 10960/75 F del
19   gennaio  2005,  avente  ad  oggetto  «L.R.  n. 47/1998  Fase  di
screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto
eolico  nei  Comuni  di  Montescaglioso  e  Pomarico»,  del seguente,
testuale  tenore:  «In  riferimento al progetto segnato in oggetto si
comunica  che  il  procedimento  di  screening,  avviato  da  codesta
societa'  in data 2 novembre 2004, si e' concluso, ai sensi dell'art.
15, comma 1 della l.r. n. 47/1998, con l'assoggettamento dello stesso
alla  Fase  di  valutazione disposta dall'art. 4, comma 1, lettera c)
della  citata  l.r.  L'assoggettamento  alla  Fase di valutazione del
progetto  in parola discende da considerazioni e valutazioni inerenti
alla  proposta  progettuale  di  che trattasi ed agli aspetti di tipo
ambientale  riferiti  al  contesto  territoriale  in  cui  l'opera si
inserisce. Si porta, inoltre, a conoscenza di codesta Societa' che la
Giunta  regionale  di  Basilicata  con  provvedimento  n. 2920 del 13
dicembre  2004  ha  adottato  il documento avente ad oggetto "Atto di
indirizzo  per  il  corretto  inserimento  degli  impianti eolici sul
territorio regionale" che integra e sostituisce il precedente atto di
indirizzo  del  giugno  2002.  Alla  luce  di quanto sopra la Fase di
valutazione, da avviare a cura di codesta societa', dovra' verificare
la  compatibilita'  dell'intervento con i contenuti del nuovo atto di
indirizzo.  La  domanda  di  screening,  unitamente  ad una copia del
progetto, viene archiviata agli atti dell'ufficio scrivente»;
     d)  quanto ai progetti relativi all'impianto eolico previsto nei
Comuni  di Potenza e di Pietragalla, all'impianto eolico previsto nel
Comune  di  Tolve  ed  all'impianto  eolico  previsto  nel  Comune di
Potenza,   rispettivamente,  con  note  prot.  n. 10963/75  F,  prot.
n. 10975/75  F  e  prot. n. 10969/75 F, tutte datate 19 gennaio 2005,
aventi  contenuto  identico  a  quello  della  riportata  nota  prot.
n. 10960775 F.
   2.  -  Con ricorso nontificato il 21 febbraio 2005 e depositato il
successivo  giorno 28, la Bluvento ha impugnato la delibera di Giunta
regionale  n. 2920  del  13 dicembre 2004, recante approvazione dello
«atto di indirizzo per corretto inserimento degli impianti eolici sul
territorio  regionale -  Modifiche  alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno
2002»,  unitamente alle successive note prot. nn. 1771/75 F e 1774/75
F  del 4 gennaio 2005, prot. nn. 10960/75 F, 10963/75 F, 10969/75 F e
10975/75 F del 19 gennaio 2005.
   Ha affidato il ricorso alle seguenti censure:
     A)   Violazione   e   falsa  applicazione  dell'art.  117  della
Costituzione;  della  direttiva comunitaria 2001/77/CE; del d.lgs. 29
dicembre  2003,  n. 387,  della  legge  22 febbraio 1994, n. 146; del
d.P.R.  12 aprile 1996, della legge reg. Basilicata 14 dicembre 1998,
n. 47;  degli  artt. 11  e  30 dello statuto della Regione Basilicata
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350. Incompetenza.
   Si  premette  che  l'atto  di  indirizzo approvato con l'impugnata
delibera  di  G.R.  n. 2920/2004 e' stato adottato al dichiarato fine
«di  non compromettere in modo irreversibile il profilo del paesaggio
regionale,   inteso  come  bene  primario  del  piu'  complesso  bene
ambiente».
   Si  sostiene che la tutela dell'ambiente sarebbe affidata, a norma
dell'art.  117  della  Costituzione,  alla competenza esclusiva dello
Stato,  anche  al  fine  di  assicurare l'omogeneita' della tutela su
tutto  il  territorio  nazionale.  Donde,  la  denuncia di un duplice
vizio,  di  violazione  di  legge  e  di incompetenza, da cui sarebbe
affetta l'impugnata delibera regionale.
   Sotto  altro  profilo,  viene  dedotta la violazione dell'art. 12,
comma  10,  del  d.lgs.  29  dicembre 2003, n. 387, a norma del quale
l'adozione  delle  linee  guida  volte  «ad  assicurare  il  corretto
inserimento  degli  impianti,  con  specifico  riguardo agli impianti
eolici,   nel  paesaggio»  sarebbe  di  competenza  della  Conferenza
unificata,  sicche'  alla  Regione  Basilicata sarebbe stata preclusa
l'adozione di proprie linee guida.
   Si  sostiene,  ancora,  che l'impugnata delibera regionale sarebbe
stata  adottata  in  violazione  del  sistema di competenze delineato
dalla  legge 22 febbraio 1994, n. 146, di recepimento della direttiva
comunitaria 85/337/CEE.
   Tale  normativa  avrebbe  attribuito  alle  regioni  una precisa e
limitata  competenza in materia di valutazione di impatto ambientale,
disciplinata nella Regione Basilicata con legge n. 47/1998.
   Detta  legge  regionale  avrebbe  chiaramente  previsto,  per  gli
impianti di produzione di energia eolica, l'assoggettamento alla sola
procedura  di screening, al pari di tutti gli altri impianti elencati
nell'allegato B alla suddetta legge.
   Cosicche',  l'impugnata  delibera  regionale  non  avrebbe  potuto
legittimamente  prevedere,  per  i  soli  impianti  eolici, un regime
differenziato,  comportante  un  drastico  ed ingiustificato aggravio
degli adempimenti richiesti per conseguire una favorevole valutazione
di impatto ambientale.
   In  tal  modo, sarebbe stata altresi' introdotta una significativa
ed  ingiustificata  modifica della disciplina regionale in materia di
valutazione  di impatto ambientale, con un atto (l'impugnata delibera
regionale) avente un rango diverso da quella della norma modificata.
   Infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi in capo
alla  Regione Basilicata la competenza ad adottare il contestato atto
di  indirizzo,  si  sostiene che alla sua approvazione avrebbe dovuto
provvedere il Consiglio regionale, cui lo statuto regionale affida la
potesta' legislativa e regolamentare.
     B)  Violazione  e falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE.
Violazione  e falsa applicazione del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e
falsa applicazione della legge reg. Basilicata n. 47/1998.
   Si  sostiene che, in evidente contrasto con la finalita' enunciata
e  perseguita  dalla  normativa  comunitaria  e nazionale indicata in
rubrica,  quella  di promuovere la produzione di energia elettrica da
fonti  rinnovabili,  l'impugnato  atto  di  indirizzo  renderebbe, di
fatto, impossibile il conseguimento di detto risultato.
   Cio'  risulterebbe,  con evidenza, considerando i numerosi vincoli
contenuti  nel  predetto atto di indirizzo, la cui applicazione, come
emergerebbe  dalla  trasposizione  in mappa (allegata al ricorso) dei
vincoli  medesimi,  non  consentirebbe l'installazione di impianti di
produzione  di  energia  eolica  sulla quasi totalita' del territorio
regionale.
   Ed  ancora,  in  palese  contrasto  con la normativa comunitaria e
nazionale  che  avrebbe introdotto moduli procedimentali semplificati
per  il  rilascio delle autorizzazioni alla installazione di impianti
cli energia eolica, l'impugnato atto di indirizzo avrebbe imposto una
serie di adempimenti complessi, gravosi ed ingiustificati.
   Infine,  il  contestato  atto  di indirizzo sarebbe stato adottato
anche in violazione della legge reg. Basilicata n. 47/1998, la quale,
nel  disciplinare  la procedura di valutazione di impatto ambientale,
non  sottoporrebbe gli impianti per la produzione di energia eolica a
prescrizioni  differenziate e piu' gravose rispetto a quelle previste
per le altre tipologie di impianti previste dalla legge medesima.
     C)  Eccesso  di  potere  per  assoluta  carenza  di istruttoria,
illogicita' manifesta, irrazionalita'.
   La  delibera  regionale  n. 2920/2004  viene,  altresi', censurata
sotto  il  profilo  della manifesta irrazionalita' delle prescrizioni
contenute nell'atto di indirizzo approvato con la delibera stessa.
   In  particolare, la ricorrente lamenta l'assoggettamento a vincolo
di  tante  (e  talmente  estese)  aree del territorio (quali elementi
assolutamente  incompatibili  del  territorio,  del  paesaggio  e del
paesaggio   agrario   antico)   da  azzerare  quasi  del  tutto  ogni
possibilita'  di  realizzazione  di  impianti  di  energia eolica sul
territorio regionale, con la sola eccezione di poche, esigue zone del
territorio, peraltro inidonee alla installazione di aerogeneratori.
   I  vincoli  sarebbero  estesi  anche  alle  fasce  di  rispetto di
particolari  zone,  quali  ad  esempio le aree della rete natura 2000
(aree  SIC  e ZPS), comprensive di una fascia di rispetto di ben 5 Km
per  i  siti  di  importanza  comunitaria  e  di 10 Km per le zone di
protezione speciale.
   Cio'  in  modo  del tutto illogico e contraddittorio, posto che la
Regione  Basilicata,  con  precedenti  atti,  avrebbe  autorizzato la
realizzazione  di  parchi  eolici nell'ambito di parchi nazionali, di
zone  di  protezione  speciale  e  di  siti  di interesse comunitario
(parchi  eolici  dei Comuni di Montemurro e di Muro Lucano, approvati
nella vigenza della delibera regionale n. 1138/2002).
   Ancora,   l'illegittimita'   delle   prescrizioni   contenute  nel
contestato atto di indirizzo deriverebbe anche dalla loro genericita'
ed  indeterminatezza.  A  titolo esemplificativo, si pone in evidenza
che sarebbero sottoposte a vincolo le aree calanchive senza che delle
stesse sia offerta un'adeguata descrizione.
   Lamenta, altresi', la ricorrente l'incongruita' ed irrazionalita',
dal punto di vista tecnico, della prescrizione relativa alla distanza
minima  di  almeno  Km  1,5 che deve intercorrere tra un gruppo ed un
altro   di   aerogeneratori,   cio'   in   quanto   la  distanza  tra
aerogeneratori  non  potrebbe  essere  fissata  a priori, ma andrebbe
adeguata  alle  dimensioni delle macchine, variabili in base al sito,
alla sua morfologia ed alla velocita' del vento.
   Infine,  si  sostiene  che  sarebbe  inutilmente gravosa, e quindi
illogica, la prescrizione relativa alla predisposizione di uno studio
delle  migrazioni  diurne e notturne dell'avifauna, in quanto: a) non
esisterebbero  dati  certi  sul possibile impatto dell'avifauna; b) i
voli  di migrazione avverrebbero ad almeno 600 metri di quota, mentre
un  aerogeneratore  non  supererebbe  l'altezza di 100 metri, sicche'
l'eventuale impatto costituirebbe un'ipotesi remota.
     D)  Violazione  del  principio  di  irretroattivita'  degli atti
amministrativi.
   Si   sostiene   che,   in  pretesa  violazione  del  principio  di
irretroattivita'  delle  statuizioni amministrative incidenti in modo
sfavorevole  nella  sfera giuridica dei destinatari, l'applicabilita'
delle  disposizioni  riportate  ai paragrafi A), B) e C) dell'atto di
indirizzo, approvato con l'impugnata delibera regionale n. 2920/2004,
e' stata estesa ai progetti di impianti eolici presentati all'Ufficio
compatibilita'  ambientale  della  Regione  per i quali, alla data di
entrata  in  vigore  della  d.G.R.,  non  si  sia  ancora conclusa la
procedura di screening o, nel caso di procedura di VIA, non sia stato
ancora   espresso  il  parere  del  Comitato  tecnico  regionale  per
l'ambiente.
   Conclude  la  ricorrente ribadendo che la sopravvenienza dell'atto
di  indirizzo in questione, recante prescrizioni nuove e piu' gravose
rispetto  a  quelle  precedentemente  in  vigore, avrebbe determinato
l'incompletezza ed inadeguatezza di progetti di impianti eolici (gia)
predisposti in conformita' ad altre regole.
   In   definitiva,  il  detto  atto  di  indirizzo,  per  un  verso,
imporrebbe  adempimenti onerosi e complessi, si da rendere difficile,
oltre   che   dispendiosa,  l'opera  di  adeguamento  ex  post  della
progettazione  gia' presentata; per altro verso, introdurrebbe tali e
tanti  vincoli  e/o  limitazioni all'installazione di impianti eolici
sul territorio regionale, da restringere, fino ad azzerarlo, il campo
di azione degli operatori del settore.
   3.  -  Per resistere alla presente impugnativa si e' costituita in
giudizio, in data 8 marzo 2005, la Regione Basilicata.
   4. - Con atto di proposizione di motivi aggiunti, notificato il 26
luglio  2005  e  depositato  il  successivo giorno 29, la Bluvento ha
impugnato  la  nota  prot.  n. 121452/75F del 23 giugno 2005, da essa
ricevuta  il successivo 28 giugno, a firma del dirigente dell'Ufficio
compatibilita'  ambientale  del  dipartimento  ambiente  e territorio
della  Regione Basilicata, avente ad oggetto «L.R. n. 47/1998 Fase di
screening - art. 4, comma 2. Progetto di realizzazione di un impianto
eolico  nel  Comune  di  Ripacandida  (PZ)»,  del  seguente, testuale
tenore:  «In  riferimento  al progetto segnato in oggetto si comunica
che  l'istanza  di  screening, richiesta da codesta societa' non puo'
essere  accolta  in  considerazione  del  fatto che lo stesso risulta
incompatibile con i contenuti dell'"Atto di indirizzo per il corretto
inserimento  degli impianti eolici sul territorio regionale" adottato
dalla  Giunta  regionale  con  provvedimento  n. 2920 del 13 dicembre
2004.  In  particolare  l'impianto  cosi'  come progettato risulta in
contrasto  con alcuni degli elementi riportati al punto B) del citato
"Atto  di  Indirizzo"  e  tra  questi  il  fatto  di  essere  ubicato
all'interno  della  fascia  di rispetto di 10 Km riferita al S.I.C. e
Z.P.S.  "MonteVulture".  Pertanto  la  suddetta  istanza di screening
viene archiviata agli atti dell'Ufficio».
   Ha dedotto le seguenti censure:
     A) Illegittimita' derivata.
   Sostiene  la  ricorrente  che  l'impugnato rigetto dell'istanza di
screening  da  essa  presentata,  relativa ad un progetto di impianto
eolico da installare in Comune di Ripacandida, sarebbe illegittimo in
via  derivata  dalla  denunciata  invalidita' del presupposto atto di
indirizzo,   approvato   con   la  delibera  regionale  n. 2920/2004,
impugnata    con   l'atto   introduttivo   del   giudizio,   di   cui
l'amministrazione regionale ha fatto applicazione.
   Vengono,  pertanto,  nuovamente  dedotte le censure gia' formulate
contro l'atto di indirizzo regionale.
     B) Illegittimita' per vizi propri.
     B)  1.  Violazione  e  falsa applicazione dell'art. 10-bis della
legge n. 241/1990.
   In  pretesa  violazione  dell'articolo  indicato  in  rubrica,  la
Regione  Basilicata  non  avrebbe  fatto  precedere  il rigetto della
istanza  di  screening  presentata  dalla ricorrente dal preavviso di
rigetto della istanza medesima.
     B) 2. Difetto di motivazione.
   Si    sostiene   che,   a   fondamento   dell'impugnato   rigetto,
l'amministrazione  regionale  porrebbe una motivazione eccessivamente
vaga ed indeterminata, non essendo, invero, dato di comprendere quali
sarebbero «... gli elementi riportati al punto B) del citato "Atto di
indirizzo" con cui il progetto presentato sarebbe in contrasto».
   5.  -  Per  resistere all'impugnativa proposta con atto per motivi
aggiunti, la Regione Basilicata si e' costituita in data 21 settembre
2005.
   6.  -  Con  memoria  difensiva  depositata  il 6 dicembre 2007, la
Regione Basilicata ha preliminarmente eccepito l'improcedibilita' del
ricorso  per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, ha difeso
la  legittimita'  degli  atti regionali impugnati, concludendo per il
rigetto del ricorso.
   7.  -  La Bluvento, con memoria difensiva depositata il 7 dicembre
2007,  ha  ulteriormente  illustrato  le proprie tesi, insistendo per
l'accoglimento del ricorso.
   8.  -  Alla  pubblica  udienza  del  20  dicembre 2007, dopo ampia
discussione, il ricorso e' stato trattenuto in decisione.
   9.  -  Come  gia'  detto,  la  Regione  Basilicata, con la memoria
difensiva   depositata   il  6  dicembre  2007,  e  nel  corso  della
discussione  della  causa, ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso
per  sopravvenuta  carenza  di interesse, sul rilievo che, nelle more
del  giudizio,  con  l'art.  6  della legge reg. Basilicata 26 aprile
2007,  n. 9,  sarebbe  stato operato un rinvio recettizio all'atto di
indirizzo approvato con l'impugnata delibera regionale n. 2920/2004.
   Pertanto,   argomenta   la  resistente  regione,  da  un'eventuale
pronuncia  di  annullamento  dell'atto di indirizzo la ricorrente non
conseguirebbe  alcuna  utilita',  posto  che non potrebbe rivivere la
situazione  giuridica preesistente, stante il valore formale di legge
che il detto atto di indirizzo avrebbe ormai assunto.
   L'art.  6  (norma  finale)  della  legge reg. Basilicata 26 aprile
2007, n. 9 (disposizioni in materia di energia), testualmente recita:
«1.  Le  procedure  autorizzative in atto che non abbiano concluso il
procedimento   per   l'autorizzazione   unica  sono  sottoposte  alla
valutazione  di  sostenibilita'  ambientale  e  paesaggistica secondo
quanto  previsto  dall'atto  di  indirizzo  di cui alla delib.G.R. 13
dicembre 2004, n. 2920».
   Ritiene  il  collegio,  in  consonanza  con quanto sostenuto dalla
Regione  Basilicata,  che il richiamo del riportato art. 6 della l.r.
n. 9/2007  alla deliberazione di G.R. n. 2920/2004, avente ad oggetto
«Atto  di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici
sul territorio regionale. Modifiche alla d.G.R. n. 1138 del 24 giugno
2002»,  abbia  natura  di  rinvio  materiale  (o  recettizio),  avuto
riguardo  alla struttura linguistica della menzionata norma regionale
che  espressamente (e non genericamente) richiama l'atto di indirizzo
specificatamente approvato con la menzionata delibera di G.R.
   Ne  segue,  evidentemente, che detto rinvio recettizio ha prodotto
un'efficacia novatrice della fonte normativa regolamentare, della cui
natura non puo' invero dubitarsi trattandosi di disposizioni generali
ed  astratte  (preordinate  a  disciplinare  «il corretto inserimento
degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale»),  attribuendole
valore e forza di legge formale.
   10. - Cio' chiarito, ritiene il collegio di sollevare d'ufficio, a
norma  dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della
legge  reg.  Basilicata  n. 9/2007 e dell'atto di indirizzo approvato
con la delibera di G.R. n. 2920/2007.
   11.  -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il collegio e'
dell'avviso  che  il tenore testuale della riportato art. 6 (norma di
chiusura  della  intera legge regionale, come il titolo dell'articolo
indica)  deponga  per  l'efficacia retroattiva della norma, nel senso
che  essa trova applicazione per tutte le «procedure autorizzative in
atto»:  tale  locuzione, di ampia portata semantica, ricomprende ogni
procedimento  volto  alla  installazione  di  impianti eolici che, al
momento dell'entrata in vigore della legge reg. Basilicata n. 9/2007,
sia pendente, perche' la Regione non si e' ancora pronunciata, ovvero
(ancora) perche' la pronuncia e' si' intervenuta ma e' sub judice.
   Nelle  fattispecie  oggetto  di  causa,  l'impugnativa e' diretta,
oltre  che nei confronti dell'atto di indirizzo in quanto tale, anche
nei   confronti   di  atti  che  segnano  un  arresto  procedimentale
(impugnati  con  il  ricorso originario) nonche' dell'atto, impugnato
con   motivi  aggiunti,  con  cui  e'  stata  respinta  l'istanza  di
«screening» presentata dalla ricorrente.
   Infatti, anche in presenza di istanze di installazione di impianti
eolici  non  presentate  secondo una stretta corrispondenza al modulo
procedimentale  tracciato  dal  citato  art.  12 (Razionalizzazione e
semplificazione  delle procedure autorizzative) del d.lgs 29 dicembre
2003,  n. 387  (attuazione  della  direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel
mercato  interno  dell'elettricita),  nondimeno  il procedimento deve
concludersi  con  il  rilascio (ovvero con il diniego di rilascio) da
parte  dell'autorita'  regionale  dell'autorizzazione unica di cui al
predetto articolo.
   Donde, la rilevanza della questione.
   12.  -  Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
collegio  dubita  della  legittimita'  costituzionale  delle norme in
esame   in   relazione  agli  artt.  3  e  117  (nuovo  testo)  della
Costituzione.
   12.1.  -  Con  riferimento  al parametro da ultimo indicato, giova
premettere  che  l'art.  117 della Costituzione, nel testo introdotto
dall'art.  3  della  legge  cost.  18 ottobre 2001, n. 3, affida alla
competenza  legislativa  esclusiva  statale (tra l'altro), la «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
   Appartengono,  invece,  alla  competenza  legislativa  concorrente
dello Stato e delle Regioni le materie del «governo del territorio» e
della «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ...».
   Codesta  Corte  ha  ripetutamente avvertito (cfr., da ultimo e per
tutte,  Corte costituzionale sent. n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre
2007)  che  la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene
complesso ed unitario, da considerare alla stregua di valore primario
ed  assoluto,  rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, come
tale,  «precede  e  comunque  costituisce un limite alla tutela degli
altri  interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle
regioni  in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei
beni  culturali  ed  ambientali.  In  sostanza  vengono a trovarsi di
fronte   due   tipi   di  interessi  pubblici  diversi:  quello  alla
conservazione  del  paesaggio,  affidato  allo  Stato  e  quello alla
fruizione del territorio, affidato alle regioni».
   Orbene,  ad  avviso del collegio, il momento di composizione degli
interessi  indicati  nella  riportata  pronuncia della Corte e' stato
individuato dal legislatore nell'art. 12, comma 10, del citato d.lgs.
n. 387/2003,  a norma del quale «In Conferenza unificata, su proposta
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali,  si  approvano  le  linee  guida  per lo
svolgimento  del  procedimento  di  cui  al  comma  3  ...» (volto al
rilascio  dell'autorizzazione  unica per la costruzione e l'esercizio
degli  impianti  di  produzione  dell'energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili). «... Tali linee guida sono volte, in particolare,
ad  assicurare  un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo  agli  impianti  eolici nel paesaggio. In attuazione di tali
linee  guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e
siti  non  idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti ...».
   Ora,  la  riportata  norma  non sembra lasciare apprezzabili dubbi
interpretativi   circa   l'univoca  scelta  legislativa  di  affidare
esclusivamente  alla  Conferenza  unificata  Stato-regioni l'adozione
delle  linee  guida  per  il corretto inserimento (in modo specifico)
degli  impianti  eolici, solo in attuazione delle quali, pertanto, le
regioni   possono  procedere  alla  individuazione  di  aree  e  siti
(ritenuti)  inidonei  alla  installazione di «specifiche tipologie di
impianti».
   Laddove,  invece,  con  l'atto di indirizzo approvato nel dicembre
2004  e  «legificato»  con l'art. 6 della legge n. 9/2007, la Regione
Basilicata  ha, in difetto delle linee guida nazionali, (tra l'altro)
individuato   una   serie  di  «elementi  che  rendono  assolutamente
incompatibili  gli  impianti  eolici»  (cfr.  lett.  B  dell'atto  di
indirizzo),  si'  da  rendere di fatto inidoneo alla installazione di
detti impianti larga parte del territorio regionale.
   Pare,  quindi,  al  collegio  che, in assenza delle linee guida di
competenza della Conferenza unificata, una singola Regione non possa,
autonomamente,  adottarne  di  proprie, senza in tal modo incidere in
via   diretta   su   ambiti   materiali   (tutela   del  paesaggio  e
dell'ambiente),  la  cui  tutela  e' affidata, dall'art. 117, secondo
comma, lett. s), alla competenza esclusiva dello Stato.
   Inoltre,  in  relazione  alla disposizione di cui al citato art. 6
della legge reg. Basilicata n. 9/2007, giova altresi' considerare che
il  Legislatore  regionale  non si e' neppure preoccupato di inserire
una  clausola  di  cedevolezza,  recante  previsione della cessazione
dell'efficacia  delle  disposizioni  dettate  con l'atto di indirizzo
approvato  con delibera n. 2920/2004 a seguito dell'enrrata in vigore
delle  linee guida di competenza della Conferenza unificata di cui al
richiamato art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003.
   Alla  luce  di  quanto sin qui considerato, si e' dell'avviso che,
nelle  more dell'adozione delle linee guida da parte della Conferenza
unificata,  il  solo  spazio  di  intervento affidato alla competenza
regionale   in   tema  di  corretto  inserimento  degli  impianti  di
produzione  di  energia  (e,  segnatamente,  di  quelli  eolici)  nel
paesaggio   e'   quello  che  si  esercita,  nell'ambito  di  ciascun
procedimento  autorizzativo,  attraverso  le ordinarie valutazioni da
effettuarsi  in  applicazione  delle  norme  di  legge  regionale (in
particolare,  la  vigente  legge  reg.  Basilicata  14 dicembre 1998,
n. 47,  recante  disciplina della valutazione di impatto ambientale e
norme  per  la  tutela  dell'ambiente)  in  materia di valutazione di
impatto ambientale.
   12.1.  -  I  dubbi  di legittimita' costituzionale non sono fugati
dalla  modifica  apportata al comma 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003 dall'art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008).  Per  effetto di tale modifica, il citato
comma 10 e' stato cosi' integrato: «Le regioni adeguano le rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee  guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali».
   In  tal  modo, il Legislatore si e' limitato a prendere atto di un
dato  storico e cioe' che, nelle more dell'adozione delle linee guida
da   parte   della   Conferenza  unificata,  (talune)  regioni  hanno
autonomamente  adottato  proprie discipline in materia di inserimento
degli  impianti  (e,  segnatamente,  di quelli eolici) nel paesaggio,
stabilendo,  conseguentemente,  che  le  regioni  debbano adeguare le
rispettive discipline (ove adottate) alle linee guida nazionali entro
un  termine  perentorio, in difetto di che solo queste ultime trovano
applicazione, con prevalenza su quelle, difformi, di fonte regionale.
   Cio'  non  vale,  evidentemente,  a  rendere conforme al parametro
costituzionale  qui  considerato la disciplina adottata dalla Regione
Basilicata,  perche',  si  ripete,  ad  avviso  del collegio, la sede
propria (ed unica) nella quale gli interessi implicati devono trovare
composizione e' quella della Conferenza unificata.
   Il  che  non  esclude,  beninteso,  secondo  quanto  in precedenza
osservato, che, nell'ambito di ciascun procedimento volto al rilascio
dell'autorizzazione  unica per l'installazione di impianti eolici, la
regione possa e debba effettuare le necessarie valutazione di impatto
ambientale,  nel  rispetto  della normativa dettata con la richiamata
legge reg. Basilicata n. 47 del 1998.
   12.2.  -  Con  riferimento  all'altro parametro costituzionale che
assume  rilievo ai fini dell'esame della presente questione (art. 3),
il  collegio  dubita  della ragionevolezza di specifiche disposizioni
contenute  nell'atto  di  indirizzo regionale, di cui nella specie e'
stata fatta applicazione.
   In  particolare,  si  fa riferimento alla prescrizione di cui alla
lettera  B  («Elementi  che  rendono  assolutamente incompatibili gli
impianti  eolici»),  punto  1)  («Elementi  del  territorio»), la cui
lettera  f) indica le «... Aree della Rete Natura 2000 (aree S.I.C. e
Z.P.S.)  comprensive  di una fascia di rispetto di Km 5,00 per i Siti
di  Importanza  Comunitaria  (S.I.C.)  e  di  Km  10,00 per le Zone a
Protezione Speciali (Z.P.S.) ...», richiamata - a giustificazione del
rigetto  della  istanza  di  screening presentata dalla ricorrente in
relazione  al  progetto  di  realizzazione  di un impianto eolico nel
Comune  di Ripacandida - nella nota prot. n. 121452/75F del 23 giugno
2005, impugnata con l'atto per motivi aggiunti.
   Premesso   che  la  ratio  sottesa  alla  individuazione  ed  alla
istituzione  dei  siti  di  importanza  comunitaria  e  delle zone di
protezione  speciale  e'  quella  di  sottrarre  ambiti territoriali,
connotati  da  elevata  valenza paesaggistica, a possibili fattori di
disturbo ed interferenza con le precipue finalita' di conservazione e
protezione   degli   «habitat»,   non  e'  dato  di  scorgere  alcuna
ragionevole  giustificazione  del perche' il divieto di installazione
debba  essere  esteso al di fuori di detti ambiti, si' da interessare
aree  prive  di particolare valenza paesaggistica, in misura di cosi'
larga  incidenza  (fino  a  Km 10 per le zone a protezione speciale),
tale  da  rendere  di  fatto  assai  difficoltosa  l'installazione di
impianti  eolici  -  in  contrasto  con  la  normativa  comunitaria e
nazionale,  tesa  a  promuovere  la produzione di energia elettrica a
mezzo  di  fonti  rinnovabili  -  all'interno di un territorio, quale
quello   della   Regione   Basilicata,   la  cui  superficie  non  e'
particolarmente estesa.
   13.  - Per le esposte ragioni, ritiene il collegio rilevante e non
manifestamente  infondata,  in  relazione  agli  artt.  3 e 117 della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6
della  legge  reg.  Basilicata  n. 9  del 26 aprile 2007 in combinato
disposto  con  la  delibera di Giunta regionale di Basilicata n. 2920
del 13 dicembre 2004, recante approvazione dell'atto di indirizzo per
il   corretto   inserimento  degli  impianti  eolici  sul  territorio
regionale.
   Il  giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale.