IL GIUDICE DI PACE
   Sciogliendo  la  riserva assunta all'udienza del 21 dicembre 2007,
letti  gli  atti  e  le  memorie  depositate in merito alla sollevata
questione  di  incostituzionalita' dell'art. 141, d.lgs. n. 209/2005,
per   contrasto  con  gli  artt.  3,  24  e  76  Cost.,  all'eccepita
connessione  oggettiva  del procedimento con altro iscritto al R.G.N.
1167/07   del   medesimo   ufficio   giudiziario,   all'eccezione  di
incompetenza territoriale ed, infine, l'inamissibilita' della domanda
spiegata  per  violazione  del  disposto  di  cui  all'art.  3, legge
n. 102/2006 e artt. 414 e 415 c.p.c.
                               Osserva
   La  questione  di  legittimita' costituzionale e' ammissibile, non
manifestatamene infondata e rilevante.
   L'art.  141,  d.lgs.  n. 209/2005, prevede che il danno subito dal
terzo  trasportato  sia  risarcito  dall'impresa di assicurazione del
veicolo  sul  quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere
dall'accertamento  della  responsabilita'  dei conducenti dei veicolo
coinvolti nel sinistro.
   La  norma  contempla, quindi, un caso di responsabilita' oggettiva
ove  la  responsabilita'  per  fatto  illecito  prescinde dalla colpa
potendo  risponderne  anche colui che non e' colpevole di negligenza,
imperizia ed imprudenza.
   Il legislatore ha, infatti, gia' da tempo previsto diverse ipotesi
di tale forma di responsabilita' come risposta al moltiplicarsi delle
cause  di pregiudizio a seguito dell'aumento di prestazioni, prodotti
e attivita' fatalmente rischiose.
   In  altre  parole,  si  e'  voluto  apprestare una maggiore quanto
intensa  tutela  nei  confronti  di  persone  e  cose  nella  vita di
relazione a carico di soggetti che creano situazioni di pericolosita'
per i terzi.
   La  previsione  che  si  esamina,  quindi,  si  inserisce  in tale
contesto  politico-legislativo  con  il chiaro intento di fornire una
tutela  piu'  intensa per il trasportato che in forza di un contratto
gratuito di trasporto rimane vittima di un sinistro stradale cioe' di
un fatto illecito perpetrato in suo danno.
   La norma a parere di questo giudice non appare in contrasto con la
tutela  costituzionale  del  diritto di difesa poiche' non esclude la
possibilita'  del  soggetto danneggiato di adire la giurisdizione per
ottenere  ristoro  del  danno  patito  bensi'  risponde ad un diverso
criterio  di  allocazione  dei danni rispetto al tradizionale fondato
sulla colpa.
   Il  sistema  e'  completato,  tra  l'altro,  con la previsione del
quarto  comma  del  medesimo  articolo che prevede la possibilita' di
rivalsa  dell'impresa  che  ha  effettuato il pagamento nei confronti
dell'impresa   di  assicurazione  del  responsabile  civile.  Emerge,
pertanto,  la  piena  conformita'  della  disposizione dell'art. 141,
d.lgs  n. 209/2005 al dettato costituzionale ed, in particolare, agli
artt. 24 e 3 risultando, cosi', salvaguardata l'uguaglianza formale e
sostanziale  dei  cittadini nell'accertamento della responsabilita' e
comminatoria  delle  relative  conseguenze  alla  luce  della  scelta
legislativa  di  tutelare il soggetto «debole» e prevedere un sistema
di rivalsa nei confronti del «colpevole».
   Tuttavia, l'articolo in esame non appare a questo giudice conforme
ai   principi   e  criteri  direttivi  previsti  nella  legge  delega
n. 229/2004.
   Il  potere  legislativo  puo' essere, infatti, esercitato entro un
limite  temporale  nell'ambito  delineato  dal Parlamento nella legge
delega.
   Orbene,  il  codice  delle  Assicurazioni doveva, nel progetto del
legislatore, rispondere alla necessita' di:
     a)  adeguamento  della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali;
     b)  tutela  dei  consumatori e, in generale, dei contraenti piu'
deboli,   sotto   il   profilo  della  trasparenza  delle  condizioni
contrattuali,  nonche'  dell'informativa  preliminare,  contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla
correttezza  dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione
dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
     c)   salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le  imprese
autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  in Italia o
operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi;
     d)  previsione  di specifici requisiti di accesso e di esercizio
per  le  societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto
delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione;
     e)  garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria
delle  imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa,
anche   nell'ipotesi   di   una   loro   appartenenza  ad  un  gruppo
assicurativo,  nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese
assicurative  in  soggetti  esercenti  attivita'  connesse  a  quella
assicurativa   e  di  partecipazione  di  questi  ultimi  in  imprese
assicurative;
     f)  armonizzazione  della  disciplina  delle  diverse  figure di
intermediari    nell'attivita'    di    distribuzione   dei   servizi
assicurativi,  compresi  i  soggetti  che, per conto di intermediari,
svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico;
     g)   armonizzazione  della  disciplina  sull'esercizio  e  sulla
vigilanza   delle  imprese  di  assicurazione  e  degli  intermediari
assicurativi alla normativa comunitaria;
     h)  riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla  luce dei
principi generali in materia:
      1)   affiancando   alle   ipotesi  del  ricorso  alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  nei  riguardi  di imprese e operatori del
settore,  la  previsione  di specifiche sanzioni penali, modulate tra
limiti  minimi  e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita'
assicurativa,  agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti  non  autorizzati  o  non  iscritti ai previsti albi e ruoli
ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per
la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP),  agli  uffici  o alla documentazione relativa alle anzidette
attivita',  anche  esercitate  in  via  di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
      2)  prevedendo  la  facolta'  di  difesa  in  giudizio da parte
dell'ISVAP,  a  mezzo  dei  suoi  funzionari,  nei  ricorsi  contro i
provvedimenti  sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
     i)  riassetto  della  disciplina  dei  rapporti tra l'ISVAP e il
Governo,  in  ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le
imprese di assicurazione.
   Si  dubita,  quindi, della costituzionalita' della norma poiche' i
richiamati  criteri  direttivi  non  concernono  l'imputazione  della
responsabilita'  per  fatti  illeciti  ed,  in  alcun  modo, sembrano
riferirsi  alla  necessita'  di  ridisegnare  un  diverso  sistema di
responsabilita'   quanto,  piuttosto,  in  un'ottica  di  tutela  del
contraente  debole  ampliare  l'onere di informazione e trasparenza a
carico  delle  societa'  assicurative armonizzando l'intera attivita'
d'impresa.
   La  questione  sollevata ha un'indubbia rilevanza nel procedimento
de   quo   la   cui  relativa  pronuncia  non  puo'  essere  adottata
prescindendo dalla risoluzione della costituzionalita' dell'art. 141,
d.lgs n. 209/2005 in riferimento all'art. 76 Cost.
   Infatti,    l'incostituzionalita'    della    detta   disposizione
determinerebbe    l'applicazione   del   tradizionale   criterio   di
responsabilita'  fondato  sulla  colpa  con domanda di accertamento e
condanna al risarcimento da rivolgersi nei confronti del responsabile
civile  e,  non nei confronti dell'impresa assicuratrice del mezzo su
cui viaggiava il trasportato.