Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale del comma 4-bis dell'art.
11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina
della  tutela  e dell'uso della costa), introdotto dall'art. 42 della
legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  di  previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009  della Regione Puglia), promosso con ricorso del Presidente
del  Consiglio dei ministri, notificato il 18 giugno 2007, depositato
in  cancelleria  il  successivo  23  giugno  ed iscritto al n. 30 del
registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione, fuori termine, della Regione Puglia;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Alfonso Quaranta;
   Udito  l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, con ricorso notificato
in data 18 giugno 2007 - previa consegna all'ufficiale giudiziario il
precedente  giorno  16  -  e  depositato  il successivo 23 giugno, ha
promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale del comma 4-bis
dell'art.  11  della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17
(Disciplina   della   tutela  e  dell'uso  della  costa),  introdotto
dall'art.  42  della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio di previsione 2007 e
bilancio  pluriennale  2007-2009 della Regione Puglia), per contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
   2.  -  Il  citato  art.  11  della  legge regionale n. 17 del 2006
regolamenta,  tra  l'altro, il rilascio delle concessioni demaniali e
gli  obblighi del concessionario di aree demaniali per la gestione di
stabilimenti  balneari  e  di altre strutture connesse alle attivita'
turistiche, ricadenti nelle suddette aree.
   Il  comma  4  della  suddetta  norma  stabilisce:  «la gestione di
stabilimenti  balneari  e  di altre strutture connesse alle attivita'
turistiche  ricadenti  su  aree  demaniali  regolarmente  concesse e'
consentita   per   l'intero  anno,  al  fine  di  svolgere  attivita'
collaterali  alla  balneazione,  con  facolta'  di mantenere le opere
assentite,  ancorche'  precarie,  qualora, prima della scadenza della
concessione,  sia  stata  prodotta  regolare  istanza  di  rinnovo e,
comunque,    sino   alle   relative   determinazioni   dell'autorita'
competente».
   Il  comma  4-bis,  a  sua volta, prevede che: «il mantenimento per
l'intero   anno  delle  strutture  precarie  e  amovibili  di  facile
rimozione,   funzionali  all'attivita'  turistico-ricreativa  e  gia'
autorizzate  per  il  mantenimento stagionale, e' consentito anche in
deroga  ai  vincoli  previsti  dalle  normative  in materia di tutela
territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».
   3.  -  Ad  avviso  del  ricorrente,  la  citata  disposizione, nel
consentire che, in localita' sottoposte a tutela paesaggistica, siano
indiscriminatamente   realizzati  o  mantenuti  interventi  senza  la
necessaria   autorizzazione,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge 6 luglio 2002,
n. 137),  lederebbe  la  competenza legislativa esclusiva dello Stato
prevista   dall'art.   117,   secondo   comma,   lettera   s),  della
Costituzione.
   La  difesa  dello  Stato  si  richiama  alla disciplina statale di
riferimento,  in  materia,  sancita  dagli  artt.  142, 146 e 149 del
suddetto d.lgs. n. 42 del 2004.
   La  prima  di  tali  disposizioni,  al  comma  1,  lettera a), non
modificata  dal  decreto  legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n. 42,  in relazione al paesaggio), prevede che «sono
comunque   di   interesse   paesaggistico   e  sono  sottoposti  alle
disposizioni»  del  Titolo I della Parte terza del Codice - che ha ad
oggetto  «Tutela  e  valorizzazione»  dei  beni  paesaggistici  -  «i
territori  costieri  compresi  in una fascia della profondita' di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare».
   Sarebbe,  in  tal modo, introdotto un vincolo legislativo, poiche'
«la  sottoposizione alla tutela paesaggistica, e di conseguenza, alle
misure  di  salvaguardia che possano garantire la conservazione delle
caratteristiche  proprie di dette aree, viene attuata dal legislatore
non gia' attraverso un provvedimento puntuale bensi' ope legis».
   Il  sottoporre  le  aree costiere al predetto vincolo di legge, ai
sensi del successivo art. 146 del Codice - anche nel testo sostituito
dall'art.  2,  comma  1,  lettera  s), del d.lgs. n. 63 del 2008 - in
relazione   agli  artt.  2  e  134,  determina  l'obbligo  -  per  il
proprietario, possessore o detentore delle aree e, per l'effetto, per
lo  stesso  concessionario  -  di ottenere la relativa autorizzazione
paesaggistica  al  fine  di  realizzare  opere  o  eseguire lavori o,
comunque,  di  modificare lo stato dei luoghi incidendo su tali aree,
tutelate   per   la   loro   valenza   paesaggistica  ovvero  per  le
caratteristiche morfologiche.
   L'art.  149, a sua volta, individua tassativamente le tipologie di
intervento  realizzabili,  in  area vincolata, anche in assenza della
relativa autorizzazione paesaggistica, tra le quali, mette in luce il
ricorrente,   non   rientra   la  situazione  delineata  dalla  norma
censurata.
   Quest'ultima,  quindi,  consentirebbe,  implicitamente, una deroga
alla  disciplina  contenuta  nelle  richiamate  disposizioni statali,
ledendo  il  riparto  della potesta' legislativa tra Stato e Regioni,
come   sancito   dalla  Carta  fondamentale,  nella  materia  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
   4.  -  Pertanto,  secondo  il  ricorrente, mentre e' conforme alla
disciplina  statale  in  materia  che  le  opere previste dalla norma
impugnata siano assentite per la sola stagione balneare ovvero per un
periodo  di  tempo  temporalmente circoscritto, il loro mantenimento,
oltre  detto  periodo  e  per tutto l'anno, rappresenta una deroga ex
lege,  illegittima,  all'autorizzazione  gia' concessa dall'Autorita'
competente alla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali.
   Di  fatto,  in tal modo, si consente il mantenimento permanente di
quelle  opere  in deroga alle disposizioni statali che ne richiedono,
in  via obbligatoria, la necessaria autorizzazione temporanea, la cui
disciplina compete allo Stato.
   5.   -   L'Avvocatura   dello  Stato,  a  sostegno  delle  proprie
argomentazioni, richiama, in particolare, la sentenza n. 182 del 2006
che  ha  ricondotto  la  tutela  del  paesaggio  all'ambito materiale
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
   6. - Sulla base di tali argomentazioni il Presidente del Consiglio
dei    ministri    chiede   che   sia   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata.
   7.  -  Con  memoria  depositata  in  data  19 settembre 2007 si e'
costituita, fuori termine, la Regione Puglia.
   8.  -  In data 7 maggio 2008, l'Avvocatura generale dello Stato ha
depositato   memoria   con   la   quale,  nel  prospettare  ulteriori
argomentazioni    a    sostegno    della    dedotta    illegittimita'
costituzionale, ha insistito nelle conclusioni gia' rassegnate.
   In  particolare,  la difesa statale deduce che l'attribuzione alla
potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  della materia «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» trova fondamento
nella  esigenza  di  offrire  adeguata protezione a beni giuridici di
primario rilievo, come si puo' desumere dall'art. 9 Cost., che vale a
conferire  loro  valore  di  principi  fondamentali  dell'ordinamento
costituzionale.
   Infine,  e'  ribadita  la  persistente  lesione  della  disciplina
statale,  invocata  come interposta, anche nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 63 del 2008.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale del comma 4-bis dell'art. 11
della  legge  della  Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina
della  tutela  e dell'uso della costa), introdotto dall'art. 42 della
legge della stessa Regione 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  di  previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009  della  Regione  Puglia), secondo il quale «il mantenimento
per  l'intero  anno  delle  strutture  precarie e amovibili di facile
rimozione,   funzionali  all'attivita'  turistico-ricreativa  e  gia'
autorizzate  per  il  mantenimento stagionale, e' consentito anche in
deroga  ai  vincoli  previsti  dalle  normative  in materia di tutela
territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».
   Il  ricorrente  censura  la  disposizione in esame prospettando la
lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
in  quanto  essa  invaderebbe la potesta' legislativa esclusiva dello
Stato  nella  materia della tutela dell'ambiente, alla quale e' stata
data   attuazione,   con  riguardo  ai  beni  paesaggistici,  con  le
disposizioni  contenute  negli  artt.  142,  146  e  149  del decreto
legislativo  22  gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge 6 luglio 2002,
n. 137).
   2. - La questione e' fondata.
   3. - Per una compiuta disamina della censura proposta dalla difesa
dello  Stato  occorre  collocare  la  norma  impugnata nel piu' ampio
contesto normativo della legge regionale n. 17 del 2006.
   Detta  legge  disciplina,  tra l'altro, l'esercizio delle funzioni
amministrative  connesse alla gestione del demanio marittimo e regola
gli  adempimenti  ed il procedimento per il rilascio, il rinnovo e la
variazione  delle  concessioni  di  aree  o beni del demanio medesimo
(«concessione  demaniale  marittima»,  quale  prevista  dall'art. 10,
comma 3, della medesima legge).
   La     suddetta     concessione,    rilasciata    per    finalita'
turistico-ricreativa,  ha  la  durata  di  sei  anni,  secondo quanto
previsto  dal  comma 2 dell'art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400,  recante  «Disposizioni  per  la  determinazione  dei  canoni
relativi  a  concessioni  demaniali marittime», come convertito dalla
legge  4  dicembre 1993, n. 494, nonche' dall'art. 10, comma 6, della
stessa legge regionale n. 17 del 2006.
   Ai sensi dell'art.11, comma 4, della legge regionale in esame, «la
gestione  di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle
attivita'   turistiche   ricadenti  su  aree  demaniali  regolarmente
concesse  e'  consentita  per  l'intero  anno,  al  fine  di svolgere
attivita'  collaterali alla balneazione, con facolta' di mantenere le
opere  assentite,  ancorche'  precarie, qualora, prima della scadenza
della  concessione, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e,
comunque,    sino   alle   relative   determinazioni   dell'autorita'
competente».
   In  funzione, dunque, dello svolgimento, regolarmente autorizzato,
per l'intero anno di attivita' collaterali alla balneazione, le opere
precarie  -  quali  gli  stabilimenti  balneari  e le altre strutture
connesse  alle  attivita'  turistiche  - destinate, ab origine, a far
fronte  ad  esigenze  di  carattere  temporaneo  nel  periodo estivo,
possono  essere mantenute oltre il suddetto periodo, cioe' in un arco
temporale diverso da quello assentito.
   4.  -  Nel  contesto  normativo  sopra  richiamato si inserisce la
disposizione ora impugnata.
   Il  comma  4-bis  oggetto  di censura stabilisce, infatti, che «il
mantenimento  per  l'intero anno delle strutture precarie e amovibili
di  facile rimozione, funzionali all'attivita' turistico-ricreativa e
gia'  autorizzate per il mantenimento stagionale, e' consentito anche
in  deroga  ai  vincoli previsti dalle normative in materia di tutela
territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica».
   La  disposizione sospettata di illegittimita' costituzionale deve,
pertanto,  essere  esaminata  tenendo  presente il complessivo regime
giuridico  delle opere di nuova costruzione, tra le quali rientra, ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380  (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia), «l'installazione di
manufatti  leggeri,  anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere,  quali  roulottes,  campers,  case  mobili, imbarcazioni, che
siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti di lavoro, oppure come
depositi,  magazzini  e  simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze  meramente  temporanee»,  che  siano  realizzati su aree del
demanio marittimo oggetto di concessione.
   E'  quindi  evidente, da un lato, che la disciplina amministrativa
dell'uso del territorio, come delineata nei principi generali sanciti
dal  legislatore  statale,  nella materia del governo del territorio,
prevede  il  rilascio di titoli abilitativi ad edificare; dall'altro,
che  l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ai fini della salvaguardia
del  paesaggio  e  dell'ambiente,  richiede  che intervenga, da parte
dell'Amministrazione,  la  positiva  valutazione della compatibilita'
paesaggistica, mediante il rilascio della relativa autorizzazione.
   5.  -  Cosi'  delineato  il  contesto  normativo nel cui ambito si
inserisce  la  norma  regionale oggetto di censura, e' fuor di dubbio
che  essa  leda  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera s), Cost., in
relazione al citato art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
   Il   suddetto  art.  146,  infatti,  prevede  che  i  proprietari,
possessori  o  detentori  a  qualsiasi  titolo di immobili ed aree di
interesse   paesaggistico,   tutelati  dalla  legge,  a  termini  del
precedente  art.  142  (tra  i  quali  rientrano i territori costieri
compresi  in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia)  non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che
rechino  pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ed
hanno  l'obbligo  di  presentare  alle  amministrazioni competenti il
progetto  degli  interventi  che  intendono  intraprendere al fine di
ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica; quest'ultima
costituisce  atto  autonomo  da  valere  come presupposto rispetto al
permesso  di  costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio.
   La  norma sottoposta a scrutinio, invece, consente il mantenimento
delle  opere  precarie  in questione, oltre il periodo autorizzato in
relazione  alla  durata  della  stagione  balneare, in mancanza della
necessaria positiva valutazione di compatibilita' paesaggistica.
   Come  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo di affermare, la tutela
ambientale  e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso
ed  unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra
nella  competenza  legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367
del 2007 e n. 182 del 2006).
   Cio',  se non esclude la possibilita' che leggi regionali, emanate
nell'esercizio  della potesta' concorrente di cui all'art. 117, terzo
comma,  Cost.,  o  di  quella  residuale  di cui all'art. 117, quarto
comma,  Cost.,  possano  assumere  tra i propri scopi anche indirette
finalita'  di  tutela  ambientale  (sentenza  n. 232  del  2005), non
consente,  tuttavia,  che le stesse introducano deroghe agli istituti
di  protezione  ambientale  uniformi,  validi  in tutto il territorio
nazionale,  nel  cui  ambito  deve essere annoverata l'autorizzazione
paesaggistica.
   6.   -   Deve,   pertanto   essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale del comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione
Puglia  n. 17  del  2006,  introdotto  dall'art. 42 della legge della
medesima Regione n. 10 del 2007.