Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34, comma
2-bis,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 23
giugno 2006 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona'
di  Piave,  nel  procedimento  penale a carico di D.D.S., iscritta al
n. 207  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto  che  il  Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San
Dona'  di  Piave,  con ordinanza del 23 giugno 2006, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui non prevede «che vi sia una
incompatibilita'  tra  il  giudice  che svolge la funzione di giudice
delle  indagini preliminari e il giudice che emettera', in un momento
successivo,  il  decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito
immediato»;
     che   il  Tribunale  di  Venezia  e'  chiamato  a  celebrare  il
dibattimento   nell'ambito  di  un  procedimento  in  cui  lo  stesso
giudice-persona  fisica  che,  nella fase delle indagini preliminari,
aveva   provveduto   alla   convalida  dell'arresto  dell'imputato  e
all'applicazione  di  una  misura cautelare ha emesso, in seguito, il
decreto di giudizio immediato;
     che il rimettente lamenta che l'art. 34, comma 2-bis, cod. proc.
pen.  si  limiti  a  stabilire,  per  il giudice che abbia esercitato
funzioni  di  giudice per le indagini preliminari, l'incompatibilita'
alla     trattazione     dell'udienza    preliminare,    non    anche
l'incompatibilita'  all'emissione del decreto che dispone il giudizio
immediato,  nonostante  tale  ultima  ipotesi  sia  assimilabile alla
prima;
     che,  infatti, a suo avviso, «i motivi d'incompatibilita' sono i
medesimi», dal momento che il giudice per le indagini preliminari che
si  pronuncia  in ordine alla richiesta del rito immediato compie una
valutazione analoga a quella spettante al giudice che tiene l'udienza
preliminare;
     che    il    rimettente,    escludendo    la   possibilita'   di
un'interpretazione   estensiva   della   denunciata  norma,  tale  da
consentirne  l'applicazione  al caso dedotto, prospetta la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che, ove la questione non
venisse  accolta,  situazioni  analoghe  rimarrebbero disciplinate in
maniera   diversa,   nonche'   il   contrasto  con  l'art.  24  della
Costituzione,  «per quanto concerne il diritto alla difesa, garantito
all'indagato, prima, e all'imputato, poi».
   Considerato che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San
Dona'  di  Piave,  dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
34,  comma  2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non  prevede  l'incompatibilita'  ad  emettere il decreto di giudizio
immediato  del  giudice che, nel medesimo procedimento, ha esercitato
funzioni di giudice per le indagini preliminari;
     che,  come  gia'  rilevato  da  questa Corte, secondo il diritto
vivente  l'esistenza  di  cause d'incompatibilita', non incidendo sui
requisiti  di  capacita'  del  giudice, non determina la nullita' dei
provvedimenti   adottati   dal  giudice  ritenuto  incompatibile,  ma
costituisce  esclusivamente  motivo di ricusazione, da far valere con
la  apposita procedura, nei termini e modi previsti dall'art. 38 cod.
proc. pen. (ordinanze n. 346 del 2000 e n. 36 del 1999);
     che,  malgrado cio', nell'ordinanza di rimessione e' omessa ogni
motivazione  sulla  rilevanza  della questione, sollevata dal giudice
chiamato  alla celebrazione del dibattimento per una incompatibilita'
riferita  al  giudice per le indagini preliminari che, in precedenza,
aveva disposto il giudizio immediato;
     che,  in  particolare,  il  rimettente non chiarisce se la parte
abbia tempestivamente attivato la procedura di ricusazione e, in ogni
caso,  non  spiega  in  base  a  quale principio o regola processuale
l'accoglimento  della  questione  determinerebbe  la  regressione del
procedimento   alla  fase  anteriore  all'emissione  del  decreto  di
giudizio immediato (ordinanza n. 346 del 2000);
     che,  dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.