Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 23 giugno 2006 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona' di Piave, nel procedimento penale a carico di D.D.S., iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona' di Piave, con ordinanza del 23 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede «che vi sia una incompatibilita' tra il giudice che svolge la funzione di giudice delle indagini preliminari e il giudice che emettera', in un momento successivo, il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato»; che il Tribunale di Venezia e' chiamato a celebrare il dibattimento nell'ambito di un procedimento in cui lo stesso giudice-persona fisica che, nella fase delle indagini preliminari, aveva provveduto alla convalida dell'arresto dell'imputato e all'applicazione di una misura cautelare ha emesso, in seguito, il decreto di giudizio immediato; che il rimettente lamenta che l'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. si limiti a stabilire, per il giudice che abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, l'incompatibilita' alla trattazione dell'udienza preliminare, non anche l'incompatibilita' all'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, nonostante tale ultima ipotesi sia assimilabile alla prima; che, infatti, a suo avviso, «i motivi d'incompatibilita' sono i medesimi», dal momento che il giudice per le indagini preliminari che si pronuncia in ordine alla richiesta del rito immediato compie una valutazione analoga a quella spettante al giudice che tiene l'udienza preliminare; che il rimettente, escludendo la possibilita' di un'interpretazione estensiva della denunciata norma, tale da consentirne l'applicazione al caso dedotto, prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che, ove la questione non venisse accolta, situazioni analoghe rimarrebbero disciplinate in maniera diversa, nonche' il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, «per quanto concerne il diritto alla difesa, garantito all'indagato, prima, e all'imputato, poi». Considerato che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona' di Piave, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad emettere il decreto di giudizio immediato del giudice che, nel medesimo procedimento, ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari; che, come gia' rilevato da questa Corte, secondo il diritto vivente l'esistenza di cause d'incompatibilita', non incidendo sui requisiti di capacita' del giudice, non determina la nullita' dei provvedimenti adottati dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la apposita procedura, nei termini e modi previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (ordinanze n. 346 del 2000 e n. 36 del 1999); che, malgrado cio', nell'ordinanza di rimessione e' omessa ogni motivazione sulla rilevanza della questione, sollevata dal giudice chiamato alla celebrazione del dibattimento per una incompatibilita' riferita al giudice per le indagini preliminari che, in precedenza, aveva disposto il giudizio immediato; che, in particolare, il rimettente non chiarisce se la parte abbia tempestivamente attivato la procedura di ricusazione e, in ogni caso, non spiega in base a quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all'emissione del decreto di giudizio immediato (ordinanza n. 346 del 2000); che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.