IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1029/2001 proposto dal Comune di Venezia in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con elezione di domicilio presso la Segreteria generale del Comune, in Venezia, San Marco 4136; Contro la Provincia di Venezia in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avv. Adelchi Chinaglia e Vittorio Domenichelli e successivamente dall'avv. Vittorio Domenichelli, con elezione di domicilio presso la sede dell'Ente in Venezia, San Marco n. 2662, ed il Comune di Cavallino-Treporti in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bertolissi e Paolo Piva, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 4681b, per l'annullamento della delibera della Giunta Provinciale in data 13 marzo 2001, prot. n. 15799, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti per scorporo dal Comune di Venezia; e di ogni altro atto presupposto e conseguente. Visto il ricorso, notificato l'8 maggio 2001 e depositato presso la segreteria il 14 maggio 2001 con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione della Provincia di Venezia e del Comune di Cavallino-Treporti, depositati in segreteria il 17 maggio 2001 e 21 maggio 2001 con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 (relatore il consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: Sorrentino per il Comune di Venezia, Domenichelli per la Provincia di Venezia, Bertolissi e Piva per il Comune di Cavallino-Treporti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o Il comune ricorrente premette in fatto che con legge regionale n. 11 del 1999, e' stata istituito il Comune di Cavallino-Treporti, mediante scorporo di parte del Comune di Venezia. Rileva che l'istituzione del nuovo Comune e' avvenuta secondo il procedimento previsto dall'art. 6, primo e secondo comma, della legge regionale n. 25 del 1992 (come modificato dalla legge regionale n. 61 del 1994) recante «Norme in materia di variazioni provinciali e comunali». Osserva, pero', che l'art. 3 della legge n. 11/1999, per quanto riguarda i rapporti finanziari e patrimoniali tra i due Comuni, anziche' stabilire i criteri di ripartizione, riproduce il criterio gia' indicato dalla legge 25 secondo cui «il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente» finendo cosi' con il rimettere alla provincia la fissazione di tali criteri. La delibera della Giunta provinciale di Venezia secondo il Comune di Venezia avrebbe stabilito i criteri dello scorporo non solo per quanto attiene ai beni del demanio comunale localizzati nel territorio⢠di Cavallino-Treporti, ma anche con riferimento all'intero patrimonio del Comune di Venezia, comprensivo degli immobili del patrimonio disponibile e indisponibile, delle societa', il cui capitale sia, in tutto o in parte, nelle mani del Comune di Venezia, indipendentemente dal loro scopo sociale, i rapporti contrattuali di appalti di opere, servizi e forniture. Piu' esattamente, il comune ricorrente assume che la Provincia di Venezia in base alla delega contenuta nell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, dopo aver deliberato una prima definizione dei rapporti tra i due Comuni interessati alla variazione territoriale (deliberazione della Giunta provinciale n. 60309 del 28 dicembre 1999), che ha stabilito il subentro del nuovo comune nella proprieta' dei beni immobili ricadenti nell'ambito del suo territorio in mancanza di previsione legislativa circa i criteri di ripartizione, e nel rilevato contrasto di posizioni tra i due comuni interessati, avrebbe stabilito direttamente i criteri per la definizione dei rapporti patrimoniali tra i due comuni fissando altresi' il criterio generale di scorporo dei valori patrimoniali in favore del Comune di Cavallino-Treporti nella misura percentuale del 6,82%, quale media aritmetica tra le percentuali di popolazione (3,87%) e di territorio (9,77%) deI nuovo comune rispetto a quello d'origine. Il Comune di Venezia rileva inoltre che nella specie viene stabilito che i beni demaniali vengono assegnati al nuovo Comune in ragione della loro localizzazione nel territorio senza alcuna misurazione del loro valore mentre le partecipazioni in imprese vengono assegnate nella misura del 6,82%, ma non viene prevista alcuna valutazione. Rileva inoltre che i beni immobili del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, ricadenti nel territorio del nuovo comune sono assegnati a questo e valutati al valore catastale e i beni mobili pertinenti ai suddetti beni sono assegnati in base alla loro localizzazione territoriale e valutati in base al costo. Avverso gli atti impugnati il Comune di Venezia deduce i seguenti motivi: 1) Violazione degli artt. 8 e 17 della legge regionale n. 25 del 1992 e successive modificazioni. Violazione del principio di legalita' dell'azione amministrativa (artt. 97 e 101 Cost., anche in relazione all'art. 42). Illegittimita' derivata per l'incostituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale 11/1999. La delibera della Giunta provinciale sarebbe stata emanata senza che alcuna norma di legge indicasse (come, invece espressamente prescritto dall'art. 8 della l.r. n. 25/1992) direttive generali e criteri guida dell'operazione di scorporo del patrimonio del Comune di Venezia. La legge regionale n. 25/1992 rinvia alla legge di variazione territoriale la fissazione di tali criteri (solo anticipando che si tenga conto dei principi in materia di successione delle persone giuridiche) ma la legge istitutiva del Comune di Cavallino Treporti, lungi dal fissare in concreto quelle direttive e quei criteri, si limita a prevedere genericamente il subentro del nuovo ente nella titolarita' di «tutte le situazioni giuridiche del comune di origine». In tale vuoto di disciplina legislativa, si sarebbe inserita la delibera della Giunta provinciale, la quale, considerata la «carenza di direttive e criteri guida», assume come proprio il compito di stabilirli, ritenendosi cosi' vincolata «ai soli principi che governano la discrezionalita' dell'amministrazione». La necessita' che la legge predetermini limiti e criteri dell'azione amministrativa discenderebbe (oltre che dalla prescrizione dell'art. 8 della l.r. n. 25/1992) dal principio di legalita'. Viene quindi dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 11/1999, per violazione degli art. 97, 101 e 42 Cost. 2) Eccesso di potere per irrazionalita' e contraddittorieta' dei criteri di scorporo stabiliti nella delibera della Giunta provinciale. Il Comune ricorrente rileva che il valore complessivo di quanto il Comune di Venezia dovrebbe trasferire a quello di Cavallino Treporti corrispondera', ad operazione compiuta, al 6,82% dell'intera ricchezza del primo al netto dei beni demaniali insistenti sul suo territorio. L'operazione coinvolge, oltre ai beni demaniali, i beni immobili (del patrimonio indisponibile e di quello disponibile), i beni mobili a questi pertinenti (allegato D alla delibera impugnata), i contratti d'appalto (per lavori, servizi e forniture) nonche' le partecipazioni (azione e quote) detenute dal comune (si tratta di societa' partecipate dal Comune di Venezia che svolgono le attivita' piu' varie). Viene rilevato che l'attribuzione al nuovo comune dei beni demaniali siti nel suo territorio costituisce una conseguenza obbligata della variazione territoriale e se il Comune di Venezia aveva accettato di trasferire al Comune di' Cavallino Treporti anche gli immobili appartenenti al suo patrimonio indisponibile e disponibile, deve ritenersi contraddittorio lo scorporo a suo favore dell'intero patrimonio comunale. Riconosciuta l'esigenza di assicurare al nuovo comune i mezzi per lo svolgimento delle sue funzioni, si ritiene utopico che il Comune di Cavallino, che ha una mera vocazione turistico-balneare debba partecipare alle societa' che gestiscono i principali servizi della citta' di Venezia. Alla mancanza di collegamento tra il Comune di Cavallino Treporti e le opere ed i servizi svolti nella citta' di Venezia, si aggiungerebbe l'irragionevole previsione della sua partecipazione al restante patrimonio azionario del Comune di Venezia alla costituzione del quale, attesa la sua modestissima capacita' contributiva, la popolazione di Cavallino non ha in alcun modo concorso. 3) Illegittimita' derivata del provvedimento impugnato per l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 133 Cost., della norma di legge regionale sulla cui base e' stato creato il nuovo Comune. Viene rilevato che la Corte costituzionale con la sentenza 94/2000 ha dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 133, Cost., l'art. 6, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/1992. Siccome l'istituzione del Comune di Cavallino Treporti e' avvenuta in base a tale normativa cio' sarebbe sufficiente a rendere incostituzionale anche la legge istitutiva del nuovo Comune (l.r. n. 11/ 1999). In altre parole, il provvedimento legislativo con il quale e' stato istituito il Comune di Cavallino Treporti sarebbe incostituzionale, per le medesime ragioni poste a fondamento della sentenza n. 94/2000, in riferimento agli artt. 133 e 3 della Costituzione, e la sua incostituzionalita' travolgerebbe, in via derivata, i provvedimenti impugnati. Viene rilevato che se anche l'esito del referendum non e' giuridicamente vincolante perche' la consultazione delle popolazioni interessate (prevista come necessaria dall'art. 133 Cost.) abbia un suo significato, occorre che esse siano preventivamente informate delle conseguenze, economiche e sociali, della variazione. Donde la questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi 1 e 3 dell'art. 17 della l.r. n. 2571992, in riferimento agli artt. 133 e 48 Cost. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Venezia e il Comune di Cavallino Treporti contestando la fondatezza del ricorso. Quest'ultimo ha altresi' eccepito l'inammissibilita' del ricorso sotto un duplice profilo. All'udienza del 6 dicembre 2007 la causa e' stata ritenuta per la decisione. D i r i t t o Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilita' sollevate dalla difesa del Comune di Cavallino-Treporti. La prima eccezione si basa sul rilievo che non sarebbero stati impugnati atti presupposti gia' lesivi. L'eccezione va disattesa posto che, un atto rimasto inoppugnato riguarda la presa d'atto del Comune di Venezia in ordine al raggiungimento di un accordo sulla ripartizione dei soli beni immobili con l'espressa indicazione pero' che sarebbero rimaste impregiudicate tutte le altre questioni connesse alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i due comuni, e l'altro atto riguarda la mera ricognizione di tali beni immobili. E' pertanto evidente che alla mancata impugnazione di tali atti non puo' attribuirsi il significato di acquiescenza o comunque di preventiva rinuncia ad impugnare i successivi atti che sarebbero stati emanati in punto di definizione dei rapporti patrimoniali tra i due comuni. Peraltro dagli atti citati emerge con evidenza la decisa opposizione del Comune di Venezia in ordine ai criteri che la provincia aveva in corso di elaborazione sulla ripartizione degli ulteriori cespiti patrimoniali. La seconda eccezione di inammissibilita' (per difetto di giurisdizione) si basa sul rilievo che la Provincia di Venezia si sarebbe limitata ad applicare una norma di rango legislativo; piu' esattamente la provincia si sarebbe limitata alla mera attivita' di attribuzione di' beni e diritti di contenuto patrimoniale per cui la relativa controversia sarebbe di competenza del giudice ordinario. Al contrario, nella specie, la provincia ha esercitato un vero e proprio potere discrezionale; potere che non puo' ritenersi escluso dalla natura patrimoniale dei sottostanti rapporti disciplinati. Tali atti pertanto (in caso di impugnazione) non possono che rientrare nella giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo. Anche tale eccezione va percio' disattesa. Acclarata l'ammissibilita' del ricorso puo' passarsi all'esame del merito della controversia. Sul punto, il Comune di Venezia solleva pregiudizialmente due questioni di legittimita' costituzionale. Il comune ricorrente sostiene che avendo la Corte costituzionale dichiarato incostituzionale (con sentenza 7 aprile 2000 n. 94) l'articolo 6, commi primo e secondo, della legge regionale n. 25/1992 (articolo in base al quale e' stato indetto il referendum per l'istituzione del Comune' di Cavallino-Treporti) questo tribunale dovrebbe rimettere gli atti alla Corte perche', in via consequenziale, la stessa Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 11/1999 istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti (quest'ultima legge risulterebbe basata su una norma dichiarata incostituzionale). In punto di rilevanza assume che la dichiarazione di incostituzionalita (in via derivata e consequenziale) della legge n. 11/1999 farebbe cadere automaticamente anche la delibera provinciale impugnata. Rileva inoltre, la difesa del Comune di Venezia che, in consonanza a quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 febbraio 2003, n. 47, questo Tribunale non potrebbe ora (e cioe' in sede di sindacato degli atti di esecuzione della legge istitutiva del comune) verificare in concreto la sussistenza delle condizioni che potrebbero comunque giustificare la limitazione del referendum alla sola popolazione direttamente interessata alla variazione territoriale. Assume infine che la sopravvenuta legge regionale 16 agosto 2001 n. 2 1, che ha modificato l'articolo 6 della legge regionale n. 25/1992, non potrebbe incidere sulla rilevanza della suddetta questione di costituzionalita'. La prospettazione della difesa del comune di Venezia non puo' essere condivisa. In primis va rilevato che la questione di costituzionalita' della legge istitutiva del Comune di Cavallino Treporti e' stata gia' sollevata dal Tribunale penale di Venezia con riguardo ad un reato urbanistico (in quella sede il Comune di Cavallino Treporti si era costituito parte civile). In quell'occasione la Corte costituzionale ha dichiarato (con l'ordinanza n. 21 del 28 gennaio 2002-febbraio 2002) la questione manifestamente inammissibile, rilevando che, il Comune di Cavallino Treporti', e' ormai una realta' pienamente operante nel mondo giuridico, e che non avrebbe senso rimetterla in discussione dal momento che il procedimento istitutivo del Comune di Cavallino Treporti deve considerarsi (con riguardo all'azione proposta) un antecedente di fatto. Il Collegio ritiene, che le argomentazioni della Corte, sottese alla suddetta pronuncia di inammissibilita', a fortiori debbono ritenersi fornite di valenza con riguardo alla fattispecie in esame, atteso che il Comune di Cavallino Treporti (dalla data della sentenza citata) ha continuato ad operare per altri sette anni e pertanto anche nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio il procedimento istitutivo del Comune di Cavallino-Treporti non puo' che ritenersi un mero antecedente di fatto non piu' rimuovibile. Fermo il carattere assorbente del rilievo appena svolto, il Collegio osserva che in ogni caso, avendo il Comune di Venezia sostanzialmente prestato acquiescenza alla istituzione del Comune di Cavallino- Treporti (non ha impugnato gli atti del procedimento di istituzione del nuovo comune ed ha accettato senza riserve svariati atti afferenti alla ricognizione e alla divisione del patrimonio immobiliare), deve escludersi che lo stesso possa ora (in un ricorso in cui si limita a censurare la correttezza dei criteri di ripartizione del patrimonio) proporre un'eccezione di costituzionalitui che potrebbe portare a travolgereaddirittura l'istituzione del Comune di Cavallino. Rileva peraltro il Collegio che la questione di costituzionalita' prospettata non potrebbe essere delibata ora, senza tener conto del fatto che e' sopravvenuta la legge regionale 16 agosto 2001 n. 21 che ha modificato la disciplina nel punto censurato dalla Corte costituzionale. Piu' precisamente il Collegio ritiene che non avrebbe senso porre nel nulla tutto il procedimento di istituzione del Comune di Cavallino-Treporti (Comune che, come gia' detto, opera ormai da circa dieci anni e la cui istituzione non e' stata contestata dal Comune di Venezia) dal momento che il procedimento stesso potrebbe (in forza della legge sopravvenuta) essere ripetuto nella medesima forma e con le medesime modalita' gia' in concreto osservate a suo tempo. E' invece rilevante e non manifestamente infondata l'altra questione di costituzionalita' sollevata con il primo motivo. Il Comune di Venezia assume in buona sostanza che la legge regionale n. 11/1999 non avrebbe in realta' fissato (in ordine al riparto dei beni e delle posizioni giuridiche attive e passive) puntuali direttive e veri criteri guida idonei a delimitare sufficientemente il potere della Provincia di Venezia. La conseguenza sarebbe l'incostituzionalita' dell'articolo 3 della legge n. 11/1999 e quindi in via derivata e consequenziale l'illegittimita' della delibera provinciale impugnata. In proposito va rilevato che l'articolo 8 della legge n. 25/1992 prevede, in via generale, che nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni per scorporo da altri gia' esistenti, la legge regionale istitutiva del nuovo comune dovra' «stabilire direttive di massima per la soluzione degli aspetti fmanziari e patrimoniali connessi con la revisione delle circoscrizioni». L'articolo 17 della stessa legge dispone poi che «i rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti della circoscrizione comunale sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche, e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8». Nella fattispecie in esame, la legge regionale emanata in forza del citato art. 8 (e cioe' la legge regionale istitutiva del Comune di Cavallino-Treporti n. 11/1999) all'articolo 3 ha stabilito che i rapporti finanziari e patrimoniali fra i due comuni devono essere definiti «sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente». Ebbene ritiene il Collegio che quest'ultima disposizione in effetti non abbia dettato quelle direttive imposte dalla l.r. n. 25/1992. E' evidente che la mera indicazione del subentro del Comune di Cavallino-Treporti «nella titolarita' di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive» in sostanza nulla aggiunge a quanto era stato gia' disposto con la l.r n. 25/2992. Ad avviso del Collegio la regione in una realta' vasta, complessa e articolata (quale deve ritenersi il Comune di Venezia), con riferimento alle societa' che gestivano servizi pubblici, non poteva esimersi dal fissare un criterio discretivo che fosse idoneo ad individuare con certezza quelle societa' che si sarebbero dovute includere necessariamente (pro quota) nel patrimonio del neo istituito comune e quelle che invece sarebbero dovute restare nella titolarita' esclusiva del Comune di Venezia. Cio' in particolare era necessario con riguardo a quelle aziende, societa' e strutture preposte a soddisfare esigenze collettive, localizzate in aree del tutto estranee alla realta' urbanistica e/o abitativa del Comune di Cavallino. Del pari la Regione Veneto in ragione del carattere peculiare della realta' veneziana aveva l'obbligo di eliminare ogni dubbio sull'obbligo di trasferire (o meno) al neo comune anche le societa' che sono alla base di quelle strutture che identificano la citta' di Venezia nei contesto internazionale e/o che si connotano come simboli storici della citta' stessa come ad esempio il Casino' di Venezia. Ebbene con il citato art. 3 la Regione Veneto non si e' fatta carico di fissare criteri idonei a fare chiarezza in ordine ai profili problematici sopra evidenziati ed in ogni caso non ha fissato puntuali e in equivoci criteri idonei a ripartire in modo logico e razionale il variegato patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di Venezia. In definitiva il legislatore regionale del 1999 ha trasferito il potere di fissare tali criteri alla Provincia di Venezia cosi' consentendo alla stessa (quale Ente dotato di sole funzioni amministrative) di esercitare, di fatto, funzioni legislative. In altre parole un potere discrezionale che avrebbe dovuto essere esercitato a livello legislativo, per il vuoto normativo che la legge regionale non ha colmato, si e' estrinsecato a livello amministrativo. D'altra parte la conferma dell'esattezza di quanto rilevato e' offerta dalla Giunta provinciale di Venezia, la quale, nelle premesse della delibera impugnata si vede costretta a premettere che «... a causa di questa carenza di direttive e criteri guida, il compito della Provincia risulta assai complesso, necessariamente vincolato ai soli principi generali che governano la discrezionalita' dell'amministrazione». La posta questione di costituzionalita' deve pertanto ritenersi non manifestamente infondata atteso che l'art 3 della citata legge n. 11/1999 per il suo carattere estremamente generico e comunque per essere privo delle necessarie direttive volute e imposte dalla legge regionale n. 25/1992, si pone in contrasto, con il principio di ragionevolezza enucleabile dall'art. 3, con il principio di legalita' enucleabile dall'art. 97 e infine con l'art. 117 della Costituzione che fissa le competenze legislative regionali. Sulla rilevanza della questione non ci sono dubbi posto che, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3 della l.r. n. 11/1999 comporterebbe l'invalidita' derivata della delibera provinciale impugnata. Occorre quindi sospendere il giudizio perche' sulla questione si pronuci la Corte costituzionale.