IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza, sul ricorso n. 1029/2001
proposto  dal  Comune  di Venezia in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Sorrentino, con elezione di
domicilio  presso  la Segreteria generale del Comune, in Venezia, San
Marco 4136;
   Contro   la   Provincia  di  Venezia  in  persona  del  Presidente
pro-tempore  della  Giunta  Provinciale, rappresentato e difeso dagli
avv.  Adelchi  Chinaglia  e  Vittorio  Domenichelli e successivamente
dall'avv.  Vittorio Domenichelli, con elezione di domicilio presso la
sede  dell'Ente  in  Venezia,  San  Marco  n. 2662,  ed  il Comune di
Cavallino-Treporti  in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e  difeso  dagli  avv. Mario Bertolissi e Paolo Piva, con elezione di
domicilio  presso  lo  studio  dell'avv. Francesco Curato in Venezia,
Piazzale  Roma  4681b, per l'annullamento della delibera della Giunta
Provinciale  in data 13 marzo 2001, prot. n. 15799, con la quale sono
stati  approvati  i  criteri generali per la definizione dei rapporti
conseguenti  all'istituzione  del  Comune  di  Cavallino-Treporti per
scorporo  dal  Comune  di Venezia; e di ogni altro atto presupposto e
conseguente.
   Visto  il  ricorso, notificato l'8 maggio 2001 e depositato presso
la segreteria il 14 maggio 2001 con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione della Provincia di Venezia e del
Comune  di  Cavallino-Treporti, depositati in segreteria il 17 maggio
2001 e 21 maggio 2001 con i relativi allegati;
   Viste le memorie prodotte dalle parti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi  alla  pubblica  udienza  del  6  dicembre 2007 (relatore il
consigliere  Elvio  Antonelli) gli avvocati: Sorrentino per il Comune
di  Venezia,  Domenichelli  per la Provincia di Venezia, Bertolissi e
Piva per il Comune di Cavallino-Treporti;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   Il  comune  ricorrente  premette  in fatto che con legge regionale
n. 11  del  1999, e' stata istituito il Comune di Cavallino-Treporti,
mediante scorporo di parte del Comune di Venezia.
   Rileva  che  l'istituzione del nuovo Comune e' avvenuta secondo il
procedimento previsto dall'art. 6, primo e secondo comma, della legge
regionale n. 25 del 1992 (come modificato dalla legge regionale n. 61
del  1994)  recante  «Norme  in  materia  di variazioni provinciali e
comunali».
   Osserva,  pero',  che  l'art. 3 della legge n. 11/1999, per quanto
riguarda  i  rapporti  finanziari  e  patrimoniali  tra i due Comuni,
anziche'  stabilire  i criteri di ripartizione, riproduce il criterio
gia'  indicato  dalla  legge  25  secondo  cui  «il  Comune  di nuova
istituzione  subentra  nella  titolarita'  di  tutti i beni mobili ed
immobili  e  di  tutte  le situazioni giuridiche attive e passive del
comune  di  origine  ivi compresi i rapporti concernenti il personale
dipendente»   finendo  cosi'  con  il  rimettere  alla  provincia  la
fissazione di tali criteri.
   La  delibera della Giunta provinciale di Venezia secondo il Comune
di  Venezia  avrebbe  stabilito i criteri dello scorporo non solo per
quanto   attiene   ai  beni  del  demanio  comunale  localizzati  nel
territorio•   di   Cavallino-Treporti,  ma  anche  con  riferimento
all'intero  patrimonio  del  Comune  di  Venezia,  comprensivo  degli
immobili  del patrimonio disponibile e indisponibile, delle societa',
il  cui  capitale  sia, in tutto o in parte, nelle mani del Comune di
Venezia,   indipendentemente  dal  loro  scopo  sociale,  i  rapporti
contrattuali di appalti di opere, servizi e forniture.
   Piu'  esattamente, il comune ricorrente assume che la Provincia di
Venezia  in  base  alla  delega  contenuta  nell'art.  3  della legge
regionale  n. 11/1999, dopo aver deliberato una prima definizione dei
rapporti  tra  i  due Comuni interessati alla variazione territoriale
(deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 60309  del 28 dicembre
1999), che ha stabilito il subentro del nuovo comune nella proprieta'
dei  beni  immobili  ricadenti  nell'ambito  del  suo  territorio  in
mancanza di previsione legislativa circa i criteri di ripartizione, e
nel  rilevato  contrasto  di  posizioni tra i due comuni interessati,
avrebbe  stabilito  direttamente  i  criteri  per  la definizione dei
rapporti  patrimoniali tra i due comuni fissando altresi' il criterio
generale  di scorporo dei valori patrimoniali in favore del Comune di
Cavallino-Treporti  nella  misura  percentuale del 6,82%, quale media
aritmetica  tra le percentuali di popolazione (3,87%) e di territorio
(9,77%) deI nuovo comune rispetto a quello d'origine.
   Il  Comune  di  Venezia  rileva  inoltre  che  nella  specie viene
stabilito  che  i beni demaniali vengono assegnati al nuovo Comune in
ragione   della  loro  localizzazione  nel  territorio  senza  alcuna
misurazione  del  loro  valore  mentre  le  partecipazioni in imprese
vengono  assegnate  nella  misura  del  6,82%,  ma non viene prevista
alcuna valutazione.
   Rileva  inoltre che i beni immobili del patrimonio indisponibile e
di quello disponibile, ricadenti nel territorio del nuovo comune sono
assegnati  a  questo  e  valutati al valore catastale e i beni mobili
pertinenti  ai  suddetti  beni  sono  assegnati  in  base  alla  loro
localizzazione territoriale e valutati in base al costo.
   Avverso  gli atti impugnati il Comune di Venezia deduce i seguenti
motivi:
     1) Violazione degli artt. 8 e 17 della legge regionale n. 25 del
1992   e   successive  modificazioni.  Violazione  del  principio  di
legalita'  dell'azione amministrativa (artt. 97 e 101 Cost., anche in
relazione     all'art.     42).     Illegittimita'    derivata    per
l'incostituzionalita' dell'art. 3 della legge regionale 11/1999.
   La   delibera  della  Giunta  provinciale  sarebbe  stata  emanata
senza che alcuna norma di legge indicasse (come, invece espressamente
prescritto  dall'art.  8  della l.r. n. 25/1992) direttive generali e
criteri  guida  dell'operazione di scorporo del patrimonio del Comune
di Venezia.
   La  legge  regionale  n. 25/1992  rinvia  alla legge di variazione
territoriale  la  fissazione di tali criteri (solo anticipando che si
tenga  conto  dei  principi  in  materia di successione delle persone
giuridiche)  ma la legge istitutiva del Comune di Cavallino Treporti,
lungi  dal  fissare  in  concreto quelle direttive e quei criteri, si
limita  a  prevedere  genericamente  il subentro del nuovo ente nella
titolarita'   di  «tutte  le  situazioni  giuridiche  del  comune  di
origine».
   In  tale  vuoto  di disciplina legislativa, si sarebbe inserita la
delibera  della Giunta provinciale, la quale, considerata la «carenza
di  direttive  e  criteri  guida»,  assume come proprio il compito di
stabilirli,   ritenendosi  cosi'  vincolata  «ai  soli  principi  che
governano la discrezionalita' dell'amministrazione».
   La   necessita'   che  la  legge  predetermini  limiti  e  criteri
dell'azione    amministrativa    discenderebbe   (oltre   che   dalla
prescrizione  dell'art.  8  della  l.r.  n. 25/1992) dal principio di
legalita'.
   Viene  quindi  dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3
della legge n. 11/1999, per violazione degli art. 97, 101 e 42 Cost.
     2) Eccesso di potere per irrazionalita' e contraddittorieta' dei
criteri   di   scorporo   stabiliti   nella   delibera  della  Giunta
provinciale.
   Il Comune ricorrente rileva che il valore complessivo di quanto il
Comune  di Venezia dovrebbe trasferire a quello di Cavallino Treporti
corrispondera',   ad   operazione   compiuta,  al  6,82%  dell'intera
ricchezza  del  primo  al netto dei beni demaniali insistenti sul suo
territorio.
   L'operazione  coinvolge,  oltre ai beni demaniali, i beni immobili
(del patrimonio indisponibile e di quello disponibile), i beni mobili
a questi pertinenti (allegato D alla delibera impugnata), i contratti
d'appalto (per lavori, servizi e forniture) nonche' le partecipazioni
(azione   e  quote)  detenute  dal  comune  (si  tratta  di  societa'
partecipate  dal  Comune  di  Venezia  che svolgono le attivita' piu'
varie).
   Viene  rilevato  che  l'attribuzione  al  nuovo  comune  dei  beni
demaniali   siti  nel  suo  territorio  costituisce  una  conseguenza
obbligata  della  variazione  territoriale  e se il Comune di Venezia
aveva  accettato di trasferire al Comune di' Cavallino Treporti anche
gli   immobili   appartenenti   al  suo  patrimonio  indisponibile  e
disponibile,  deve ritenersi contraddittorio lo scorporo a suo favore
dell'intero patrimonio comunale.
   Riconosciuta  l'esigenza di assicurare al nuovo comune i mezzi per
lo  svolgimento  delle sue funzioni, si ritiene utopico che il Comune
di  Cavallino,  che  ha  una  mera vocazione turistico-balneare debba
partecipare  alle  societa' che gestiscono i principali servizi della
citta' di Venezia.
   Alla  mancanza di collegamento tra il Comune di Cavallino Treporti
e  le  opere  ed  i  servizi  svolti  nella  citta'  di  Venezia,  si
aggiungerebbe  l'irragionevole previsione della sua partecipazione al
restante patrimonio azionario del Comune di Venezia alla costituzione
del  quale,  attesa  la  sua  modestissima capacita' contributiva, la
popolazione di Cavallino non ha in alcun modo concorso.
     3)  Illegittimita'  derivata  del  provvedimento  impugnato  per
l'incostituzionalita', in riferimento all'art. 133 Cost., della norma
di legge regionale sulla cui base e' stato creato il nuovo Comune.
   Viene rilevato che la Corte costituzionale con la sentenza 94/2000
ha dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 133, Cost., l'art.
6, commi 1 e 2 della l.r. n. 25/1992.
   Siccome l'istituzione del Comune di Cavallino Treporti e' avvenuta
in   base  a  tale  normativa  cio'  sarebbe  sufficiente  a  rendere
incostituzionale  anche  la  legge  istitutiva del nuovo Comune (l.r.
n. 11/ 1999).
   In  altre  parole,  il  provvedimento  legislativo con il quale e'
stato   istituito   il   Comune   di   Cavallino   Treporti   sarebbe
incostituzionale,  per  le  medesime ragioni poste a fondamento della
sentenza  n. 94/2000,  in  riferimento  agli  artt.  133  e  3  della
Costituzione,  e  la  sua  incostituzionalita'  travolgerebbe, in via
derivata, i provvedimenti impugnati.
   Viene  rilevato  che  se  anche  l'esito  del  referendum  non  e'
giuridicamente  vincolante perche' la consultazione delle popolazioni
interessate  (prevista  come necessaria dall'art. 133 Cost.) abbia un
suo  significato,  occorre  che  esse siano preventivamente informate
delle conseguenze, economiche e sociali, della variazione.
   Donde  la  questione di costituzionalita' dell'art. 8, commi 1 e 3
dell'art.  17  della l.r. n. 2571992, in riferimento agli artt. 133 e
48 Cost.
   Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Venezia e il Comune
di Cavallino Treporti contestando la fondatezza del ricorso.
   Quest'ultimo  ha  altresi' eccepito l'inammissibilita' del ricorso
sotto un duplice profilo.
   All'udienza  del 6 dicembre 2007 la causa e' stata ritenuta per la
decisione.
                            D i r i t t o
   Devono   essere   preliminarmente   esaminate   le   eccezioni  di
inammissibilita'    sollevate    dalla    difesa    del   Comune   di
Cavallino-Treporti.
   La  prima  eccezione  si  basa sul rilievo che non sarebbero stati
impugnati atti presupposti gia' lesivi.
   L'eccezione  va  disattesa  posto che, un atto rimasto inoppugnato
riguarda  la  presa  d'atto  del  Comune  di  Venezia  in  ordine  al
raggiungimento  di  un  accordo  sulla  ripartizione  dei  soli  beni
immobili  con  l'espressa  indicazione  pero'  che  sarebbero rimaste
impregiudicate tutte le altre questioni connesse alla definizione dei
rapporti  patrimoniali  tra  i due comuni, e l'altro atto riguarda la
mera ricognizione di tali beni immobili.
   E'  pertanto  evidente  che alla mancata impugnazione di tali atti
non  puo'  attribuirsi  il  significato di acquiescenza o comunque di
preventiva  rinuncia  ad  impugnare  i  successivi atti che sarebbero
stati emanati in punto di definizione dei rapporti patrimoniali tra i
due comuni.
   Peraltro   dagli   atti  citati  emerge  con  evidenza  la  decisa
opposizione  del  Comune  di  Venezia  in  ordine  ai  criteri che la
provincia  aveva  in  corso  di elaborazione sulla ripartizione degli
ulteriori cespiti patrimoniali.
   La   seconda   eccezione   di  inammissibilita'  (per  difetto  di
giurisdizione) si  basa  sul  rilievo  che la Provincia di Venezia si
sarebbe  limitata  ad  applicare una norma di rango legislativo; piu'
esattamente  la  provincia si sarebbe limitata alla mera attivita' di
attribuzione  di' beni e diritti di contenuto patrimoniale per cui la
relativa controversia sarebbe di competenza del giudice ordinario.
   Al  contrario,  nella specie, la provincia ha esercitato un vero e
proprio  potere  discrezionale; potere che non puo' ritenersi escluso
dalla natura patrimoniale dei sottostanti rapporti disciplinati.
   Tali  atti  pertanto  (in  caso  di  impugnazione) non possono che
rientrare  nella  giurisdizione  generale di legittimita' del giudice
amministrativo.
   Anche tale eccezione va percio' disattesa.
   Acclarata l'ammissibilita' del ricorso puo' passarsi all'esame del
merito della controversia.
   Sul  punto,  il  Comune  di  Venezia solleva pregiudizialmente due
questioni di legittimita' costituzionale.
   Il  comune  ricorrente sostiene che avendo la Corte costituzionale
dichiarato  incostituzionale  (con  sentenza  7  aprile  2000  n. 94)
l'articolo 6, commi primo e secondo, della legge regionale n. 25/1992
(articolo  in  base  al  quale  e'  stato  indetto  il referendum per
l'istituzione  del  Comune'  di  Cavallino-Treporti) questo tribunale
dovrebbe   rimettere   gli   atti   alla   Corte   perche',   in  via
consequenziale,    la    stessa   Corte   dichiari   l'illegittimita'
costituzionale della legge regionale n. 11/1999 istitutiva del Comune
di  Cavallino-Treporti (quest'ultima legge risulterebbe basata su una
norma dichiarata incostituzionale).
   In   punto   di   rilevanza   assume   che   la  dichiarazione  di
incostituzionalita (in  via  derivata  e  consequenziale) della legge
n. 11/1999   farebbe   cadere   automaticamente   anche  la  delibera
provinciale impugnata.
   Rileva inoltre, la difesa del Comune di Venezia che, in consonanza
a  quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 13
febbraio  2003,  n. 47, questo Tribunale non potrebbe ora (e cioe' in
sede di sindacato degli atti di esecuzione della legge istitutiva del
comune)  verificare  in  concreto la sussistenza delle condizioni che
potrebbero  comunque  giustificare la limitazione del referendum alla
sola    popolazione    direttamente   interessata   alla   variazione
territoriale.
   Assume  infine  che la sopravvenuta legge regionale 16 agosto 2001
n. 2  1,  che  ha  modificato  l'articolo  6  della  legge  regionale
n. 25/1992,  non  potrebbe  incidere  sulla  rilevanza della suddetta
questione di costituzionalita'.
   La  prospettazione  della  difesa  del  comune di Venezia non puo'
essere condivisa.
   In  primis va rilevato che la questione di costituzionalita' della
legge  istitutiva  del  Comune  di  Cavallino  Treporti e' stata gia'
sollevata  dal  Tribunale  penale di Venezia con riguardo ad un reato
urbanistico  (in  quella  sede il Comune di Cavallino Treporti si era
costituito parte civile).
   In  quell'occasione  la  Corte  costituzionale  ha dichiarato (con
l'ordinanza  n. 21  del  28  gennaio 2002-febbraio 2002) la questione
manifestamente  inammissibile,  rilevando che, il Comune di Cavallino
Treporti',  e'  ormai  una  realta'  pienamente  operante  nel  mondo
giuridico,  e  che  non  avrebbe  senso rimetterla in discussione dal
momento  che  il  procedimento  istitutivo  del  Comune  di Cavallino
Treporti  deve  considerarsi  (con  riguardo  all'azione proposta) un
antecedente di fatto.
   Il  Collegio  ritiene,  che le argomentazioni della Corte, sottese
alla  suddetta  pronuncia  di  inammissibilita',  a  fortiori debbono
ritenersi  fornite di valenza con riguardo alla fattispecie in esame,
atteso che il Comune di Cavallino Treporti (dalla data della sentenza
citata)  ha  continuato  ad  operare  per altri sette anni e pertanto
anche   nella   fattispecie  sottoposta  all'esame  del  Collegio  il
procedimento istitutivo del Comune di Cavallino-Treporti non puo' che
ritenersi un mero antecedente di fatto non piu' rimuovibile.
   Fermo  il  carattere  assorbente  del  rilievo  appena  svolto, il
Collegio  osserva  che  in  ogni  caso,  avendo  il Comune di Venezia
sostanzialmente  prestato acquiescenza alla istituzione del Comune di
Cavallino-  Treporti  (non  ha impugnato gli atti del procedimento di
istituzione  del  nuovo comune ed ha accettato senza riserve svariati
atti  afferenti  alla  ricognizione  e  alla divisione del patrimonio
immobiliare),  deve escludersi che lo stesso possa ora (in un ricorso
in   cui  si  limita  a  censurare  la  correttezza  dei  criteri  di
ripartizione     del    patrimonio)    proporre    un'eccezione    di
costituzionalitui   che   potrebbe  portare  a  travolgereaddirittura
l'istituzione del Comune di Cavallino.
   Rileva  peraltro il Collegio che la questione di costituzionalita'
prospettata  non  potrebbe essere delibata ora, senza tener conto del
fatto che e' sopravvenuta la legge regionale 16 agosto 2001 n. 21 che
ha   modificato   la  disciplina  nel  punto  censurato  dalla  Corte
costituzionale.
   Piu'  precisamente il Collegio ritiene che non avrebbe senso porre
nel  nulla  tutto  il  procedimento  di  istituzione  del  Comune  di
Cavallino-Treporti (Comune che, come gia' detto, opera ormai da circa
dieci anni e la cui istituzione non e' stata contestata dal Comune di
Venezia)  dal  momento  che il procedimento stesso potrebbe (in forza
della  legge sopravvenuta) essere ripetuto nella medesima forma e con
le medesime modalita' gia' in concreto osservate a suo tempo.
   E'   invece  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  l'altra
questione di costituzionalita' sollevata con il primo motivo.
   Il  Comune  di  Venezia  assume  in  buona  sostanza  che la legge
regionale  n. 11/1999  non  avrebbe  in realta' fissato (in ordine al
riparto  dei  beni  e  delle  posizioni  giuridiche attive e passive)
puntuali   direttive   e  veri  criteri  guida  idonei  a  delimitare
sufficientemente il potere della Provincia di Venezia.
   La conseguenza sarebbe l'incostituzionalita' dell'articolo 3 della
legge   n. 11/1999   e   quindi  in  via  derivata  e  consequenziale
l'illegittimita' della delibera provinciale impugnata.
   In  proposito  va rilevato che l'articolo 8 della legge n. 25/1992
prevede,  in  via generale, che nelle ipotesi di istituzione di nuovi
comuni  per  scorporo  da  altri  gia'  esistenti, la legge regionale
istitutiva  del  nuovo  comune dovra' «stabilire direttive di massima
per  la soluzione degli aspetti fmanziari e patrimoniali connessi con
la  revisione delle circoscrizioni». L'articolo 17 della stessa legge
dispone  poi  che  «i  rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi
comuni  e  ai  mutamenti  della circoscrizione comunale sono definiti
dalla  provincia competente per territorio, per delega della regione,
tenuto  conto  dei  principi riguardanti la successione delle persone
giuridiche, e in armonia con la legge regionale di cui all'art. 8».
   Nella  fattispecie  in  esame, la legge regionale emanata in forza
del  citato  art. 8 (e cioe' la legge regionale istitutiva del Comune
di  Cavallino-Treporti  n. 11/1999) all'articolo 3 ha stabilito che i
rapporti  finanziari  e  patrimoniali  fra i due comuni devono essere
definiti  «sulla  base  in  particolare  del  criterio secondo cui il
comune  di  nuova  istituzione  subentra nella titolarita' di tutti i
beni  mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e
passive  del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il
personale dipendente».
   Ebbene  ritiene  il  Collegio  che  quest'ultima  disposizione  in
effetti  non  abbia  dettato  quelle  direttive  imposte  dalla  l.r.
n. 25/1992.
   E'  evidente  che  la  mera indicazione del subentro del Comune di
Cavallino-Treporti  «nella  titolarita'  di  tutti  i  beni mobili ed
immobili  e  di  tutte  le situazioni giuridiche attive e passive» in
sostanza  nulla  aggiunge a quanto era stato gia' disposto con la l.r
n. 25/2992.
   Ad  avviso del Collegio la regione in una realta' vasta, complessa
e  articolata  (quale  deve  ritenersi  il  Comune  di  Venezia), con
riferimento  alle societa' che gestivano servizi pubblici, non poteva
esimersi  dal  fissare  un  criterio  discretivo  che fosse idoneo ad
individuare  con certezza  quelle  societa'  che  si sarebbero dovute
includere   necessariamente   (pro  quota)  nel  patrimonio  del  neo
istituito  comune  e quelle che invece sarebbero dovute restare nella
titolarita' esclusiva del Comune di Venezia.
   Cio'  in particolare era necessario con riguardo a quelle aziende,
societa'  e  strutture  preposte  a  soddisfare  esigenze collettive,
localizzate  in  aree del tutto estranee alla realta' urbanistica e/o
abitativa del Comune di Cavallino.
   Del  pari  la  Regione  Veneto  in ragione del carattere peculiare
della  realta'  veneziana  aveva  l'obbligo  di eliminare ogni dubbio
sull'obbligo  di  trasferire (o meno) al neo comune anche le societa'
che  sono alla base di quelle strutture che identificano la citta' di
Venezia nei contesto internazionale e/o che si connotano come simboli
storici della citta' stessa come ad esempio il Casino' di Venezia.
   Ebbene  con  il  citato  art.  3 la Regione Veneto non si e' fatta
carico  di  fissare  criteri  idonei  a  fare  chiarezza in ordine ai
profili problematici sopra evidenziati ed in ogni caso non ha fissato
puntuali  e  in  equivoci criteri idonei a ripartire in modo logico e
razionale il variegato patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune
di Venezia.
   In  definitiva  il legislatore regionale del 1999 ha trasferito il
potere  di  fissare  tali  criteri  alla  Provincia  di Venezia cosi'
consentendo   alla   stessa  (quale  Ente  dotato  di  sole  funzioni
amministrative) di esercitare, di fatto, funzioni legislative.
   In  altre parole un potere discrezionale che avrebbe dovuto essere
esercitato a livello legislativo, per il vuoto normativo che la legge
regionale   non   ha   colmato,   si   e'   estrinsecato   a  livello
amministrativo.
   D'altra  parte  la  conferma  dell'esattezza di quanto rilevato e'
offerta dalla Giunta provinciale di Venezia, la quale, nelle premesse
della  delibera  impugnata  si vede costretta a premettere che «... a
causa  di  questa  carenza  di  direttive e criteri guida, il compito
della Provincia risulta assai complesso, necessariamente vincolato ai
soli    principi   generali   che   governano   la   discrezionalita'
dell'amministrazione».
   La  posta  questione  di costituzionalita' deve pertanto ritenersi
non  manifestamente  infondata  atteso che l'art 3 della citata legge
n. 11/1999  per il suo carattere estremamente generico e comunque per
essere  privo delle necessarie direttive volute e imposte dalla legge
regionale  n. 25/1992,  si  pone  in  contrasto,  con il principio di
ragionevolezza enucleabile dall'art. 3, con il principio di legalita'
enucleabile  dall'art.  97 e infine con l'art. 117 della Costituzione
che fissa le competenze legislative regionali.
   Sulla  rilevanza  della  questione  non  ci  sono dubbi posto che,
l'eventuale  dichiarazione  di  incostituzionalita' dell'art. 3 della
l.r.  n. 11/1999  comporterebbe l'invalidita' derivata della delibera
provinciale impugnata.
   Occorre  quindi  sospendere il giudizio perche' sulla questione si
pronuci la Corte costituzionale.