IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2726 del 2005 R.G. proposto dal signor R.G., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fiore ed elettivamente domiciliato in Catania, via della Scogliera n. 1, presso lo studio dell'avv. Carmelo Toscano; Contro - l'Universita' degli studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, douiiciliataria per legge e nei confronti di F.D. ed altri non costituiti in giudizio, per l'annullamento: A) quanto al ricorso del bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'11 luglio 2005 al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia e del provvedimento, adottato in forma di silenzio-rigetto, di diniego della richiesta di iscrizione al corso cli laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; B) quanto ai motivi aggiunti della nota prot. 52361 del 25 ottobre 2005 con cui l'Universita' di Messina ha formalizzato la volonta' di non procedere all'iscrizione del sig. Raneri al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia e, ove occorra, del d.m. 23 giugno 2005, richiamato nella suddetta nota nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il Bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'11 luglio 2005 al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione delle amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti del giudizio; Designato relatore, per la pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2008, il consigliere Vincenzo Salamone; Uditi gli avvocati come da verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o Col ricorso in epigrafe si espone che il sig. Raneri e' affetto da patologia - OD solo luce, OS residuo 1/20" - e le minorazioni di cui alla suddetta diagnosi riducono con connotazioni di gravita' l'autonomia personale dello stesso, ricorrendo le condizioni previste dalla legge n. 104 del 1992; In data 11 luglio 2005 l'Universita' di Messina ha pubblicato il bando per l'ammissione ai corsi di laurea triennale per le professioni sanitarie anno accademico 2005/2006 ed il sig. R. ha presentato, conformemente al bando, domanda di ammissione al corso di laurea in Fisioterapia per il quale, il bando di concorso, prevedeva una disponibilita' di 40 posti + 5 extracomunitari residenti all'estero; Il sig. Raneri ha quindi partecipato alle prove di concorso posizionandosi al posto n. 448 della graduatoria. Con nota del 14 settembre 2005 il sig. R. chiedeva quindi di essere iscritto al corso di laurea evidenziando l'illegittimita' del bando nella parte in cui non prevedeva espressamente una riserva di posti a favore dei portatori di handicap. Nessun riscontro veniva dato alla suddetta richiesta sicche', allo stato, il sig. R. e' risultato escluso dal corso accademico in questione. Cio' premesso, avverso il suddetto provvedimento di esclusione nonche' avverso il bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'11 luglio 2005, nella parte in cui non prevede espressamente la riserva di posti a favore dei soggetti poratori di handicap, il sig. Raneri propone il presente ricorso formulando avverso i provvedimenti impugnati le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. l2 della legge n. 104 del 1992 e violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34 della Costituzione. Con i motivi aggiunti per gli stessi motivi di censura si chiede l'annullamento della nota prot. 52361 del 25 ottobre 2005 con cui l'Universita' di Messina ha formalizzato la volonta' di non procedere all'iscrizione del sig. R. al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia e, ove occorra, del d.m. 23 giugno 2005 richiamato nella suddetta nota nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso il bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'1l luglio 2005 al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza. Con ordinanza n. 94 del 2006 questo Tribunale amministrativo regionaleha disposto la integrazione del contraddittorio e a detto adempimento ha ottemeperato il ricorrente. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il ricorso e' passato in decisione. D i r i t t o Il ricorrente ritiene che il bando di concorso impugnato, nella parte in cui non prevede una riserva di posti in favore di portatori di Handicap, si paleserebbe in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 ed in particolare con l'art. 12 della predetta legge. Detto articolo, ad avviso del ricorrente, dovrebbe essere intepretato alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987. Secondo l'interpretazione data dal deducente alla predetta sentenza, la Corte avrebbe statuito l'illegittimita' costituzionale delle norme per la parte in cui facultavano, invece di assicurare pienamente, la frequenza di portatoria di handicap alle scuole superiori a quelle dell'obbligo. Ritiene il ricorrente che i principi enunciati in detta sentenza sarebbero applicabili al caso di specie. La censurata omissione del bando non troverebbe, ad avviso del ricorrente, un supporto legittimante ne' nella legge n. 264 del 1999 (introduttiva del numero programmato per l'accesso all'Universita), ne' in una corretta interpretazione della legge quadro per l'assistenza e l'integrazione delle persone handicappate, infatti il quadro normativo formato dai principi enucleabili dalle predette norme condurebbe alla conclusione che esista, nell'ordinamento positivo, un principio in base al quale sarebbe imposto un obbligo per l'amministrazione di prevedere nei concorsi de quibus una riserva di posti in favore dei portatori di handicap. Pertanto, l'intepretazione fatta della normativa dall'Universita' di Messina, nella formulazione del bando e nella mancata iscrizione del ricorrente al corso di laurea, porrebbe un'arbitraria ed illegittima limitazione all'inserimento della persona handicappata al corso di laurea, violativo, anche, dell'art. 32 della Costituzione, atteso che il superamento o l'attenuazione dell'handicap puo' essere fornito dall'integrazione nelle strutture universitarie. Nell'ipotesi che l'esito intepretativo della normativa suesposta non fosse condiviso dal Collegio il ricorrente chiede che venga sollevata questione di illegittimita' costituzionale nella parte in cui la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 264 del 1999 non prevedono una riserva di posti per i corsi universitari a numero chiuso o progammato. La violazione dei principi costituzionali apparirebbe particolarmente evidente nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, atteso che il ricorrente, non vedente, e' stato escluso dall'iscrizione ad un corso per fisioterapisti, professione elettivamente indicata per i non vedenti e per i quali nei concorsi pubblici e' prevista una riserva di posti. L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha rilevato che nello svolgimento delle prove di esame il ricorrente e' stato supportato da un tutor, ed ha goduto di trenta minuti suppletivi di tempo rispetto ai concorrenti vedenti per lo svolgimento delle prove concorsuali. Ad avviso del Collegio le censure formulate dal ricorrente afferenti ritenuti vizi di legittimita' del bando di concorso, sotto il profilo della violazione dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, si appalesano infondate. Invero il predetto articolo recita testualmente: «... e' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap». L'articolo, quindi, introduce un principio generico di garanzia, nei riguardi delle persone handicappate, di diritto all'educazione ed all'istruzione, in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, compreso quello Universitario. L'articolo de quo, costituisce un momento di applicazione del principio fondamentale dell'assetto costituzionale contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Ma ne' dall'art. 12 della legge n 104 del 1992, ne' dall'art. 3 della Costituzione (e dagli alti articoli invocati dal ricorrente) puo' dedursi l'esistenza di un obbligo di iscrizione ad una facolta' universitaria di un soggetto idoneo non vincitore di concorso per ammissione ad una facolta' a ntunero programmato, o l'illegittimita' di un bando di concorso per iscrizione ad una facolta' a numero programmato che non preveda una riserva per persone diversamente abili Invero l'obbligo di previsione di riserva di quote per categorie beneficiarie costituisce una deroga, sia pure costituzionalmente legittima e logica espressione del principio di solidarieta', ad un principio generale. Pertanto nel corpo di una norma quale l'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, che prevede l'accesso per concorso a numero chiuso ad una facolta' universitaria, nel silenzio della legge, non puo' introdursi, in virtu' di una prescrizione generica di garanzia del diritto all'educazione e all'istituzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle Universita', una prescrizione cogente di previsione di una quota di riserva per categorie protette. Ne', ad avviso del Collegio, la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, invocata dal ricorrente, consente la ricostruzione ermeneutica della nonnativa di settore operata dal ricorrente alla luce dei principi costituzionali. La Corte, con la sentenza de qua ha statuito l'illegittimita' costituzionale di norme per la parte in cui facultavano, invece di assicurare pienamente, la frequenza di portatori di handicap alle scuole superiori a quelle dell'obbligo. Non puo' ritenersi, come affirma il ricorrente, che il decisum della Corte refluisca automaticamente sulla fattispecie oggetto della presente controversia, per la diversita' e non omologabilita' delle due fattispecie. Infatti, la fatlispecie dalla quale e' scaturito il ricorso deciso dalla Corte con la sentenza n. 215 del 1987, afferiva al rifiuto di un istituto di istruzione secondaria di iscrivere un soggetto diversamente abile sul rilievo dell'inidoneita' della struttura a gestire le problematiche scaturenti dalla frequenza alle lezioni del predetto soggetto. Non veniva in quella circostanza eccepita, come nella fattispecie all'esame del Collegio, l'impedimento scaturente dall'inesistenza di una disposizione specifica, che introducesse un beneficio peculiare costituito dalla previsione di una quota di posti (in un concorso a numero chiuso) riservata a soggetti diversamente abili. Nella vicenda oggetto del ricorso l'amministrazione aveva un preciso obbligo di rispettare il principio di legalita', quindi non avrebbe potuto prevedere, non solo praeter legem, ma anche contro legge, una quota di riserva di posti per soggetti diversamente abili nel silenzio della legge. Il ricorrente chiede al Collegio, ove questo non condividesse le censure formulate avverso la legittimita' in parte qua del bando impugnato, di sollevare questione di incostituzionalita' della normativa relative all'accesso ai corsi di laurea triennale per la professione di fisioterapista, per contrasto con gli artt. 3, 30, 31, 34 della Costituzione. Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della normative de qua, l'art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e successive modificazioni. Ad avviso del Collegio la fattispecie esaminata, sia pure nella sua peculiarita', evidenzia un'illogicita' del sistema di ammissione al corso per fisioterapisti, se si esamina tenendo conto dalla legge n. 29 del 1994. Detta legge all'art. 4 prevede che, in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attivita' riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attivita' riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze piu' di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unita' di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 11.3 comminando una serie di sanzioni in caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni. La tutela prevista dalla suddetta normativa e' strettamente correlata a quella di cui alla legge n. 482 del 1968 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ed aziende private). Con l'introduzione dei detta norma il legislatore ha inteso, in attuazione di principi e direttive contenute nei fondamentali artt. 2 e 3 della Costituizione, rimuovere un'ostacolo che impedisce lo sviluppo della personalita' (mediante una facilitazione dell'ingresso nel mondo del lavoro) e attenuare le difficolta' che detta categoria di diversamente abili incontra sulla strada della realizzazione del dirito al lavoro. La diversa abilita' dei non vedenti trova un campo di esplicazione nell'attivita' di fisioterapista, che storicamente (in epoca recente) e' stata una delle attivita' alla quale elettivamente sono indirizzati i non vedenti. Sulla cornice normativa costituita dalla predetta norma si e' successivamente introdotta in applicazione della disciplina europea, l'istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea per fisioterapisti attuata con la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. Il Collegio non dubita della legittimita' costituzionale dell'istituto del numero chiuso (Corte costituzionale sentenze 27 novembre 1998, n. 383 e 30 marzo 1999 n. 103 con le quail si e' riconoscinta la legittimita' costituzionale della normativa introduttiva dell'istituto). Purtuttavia, fermo restando la costituzionalita' dell'impianto dell'istituto, ritiene il Collegio, che quantomeno per quel che attiene la categoria dei non vedenti alla quale appartiene il ricorrente, affiorino profile di incostituzionalita', per illogicita' e violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non sia prevista una riserva di posti per gli appartenenti a detta categoria in ugual misura a quanto previsto per l'accesso al pubblico e privato impiego. Invero, attesa la scelta del legislatore ordinario, che puo' ritenersi l'emersione nel diritto positivo di un principio costituzionale, di introdurre, con la legge n. 29 del 1994, le suesposte garanzie per gli appartenenti alla predetta categoria viene irrazionalemente frustrata, se non si dovesse assicurare ai non vedenti una corsia diversa da quella degli altri concorrenti vedenti. 1nfatti, considerato che l'accesso alla professione si puo' aprire soltanto col conseguimento dei titolo universitario, rendere se non impossibile, certamente estremamente difficoltoso, ai limiti dell'impossibilita', l'accesso al corso di laurea ai non vedenti comporterebbe, da un lato, la violazione degli art. 2 e 3 della Costituzione, e nel tempo, l'impossibilita' di utilizzare le reserve di accesso al lavoro offerte alla categoria dalla legge n. 29 citata, e per i datori di lavoro l'impossiblita' di procedure all'assunzione obbligatoria di non vedenti. Anche se si volesse escludere, in astratto, la possibilita' per un non vedente di concorrere vittoriosamente con soggetti normovedenti l'evidente rilevantissima difficolta' incontrate dal diversamente abile vedente nel confrontarsi con soggetti normovedenti inficia la normative, in parte qua, di incostituzionalita' sotto il profilo di violazione degh artt. 2 e 3 della Costituizione. Ne' gli accorgimenti apprestati dall'amministrazione, sono idonei a rimuovere, gli ostacoli che derivano ai non vedenti che concorrono con soggetti vedenti, atteso che il prolungamento del termine e l'assistenza di un tutor si appalesano insufficienti. Per le considerazioni che precedono non appare manifestamente infondata e rilevante per la decisione del ricorso di cui in epigrafe la questione di costituzionalita' dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, introduttiva, per talune facolta' Universitarie dell'istituto del numero chiuso, nella parte in cui non statuisce l'obbligo delle amministrazioni di prevedere nel bando di concorso per l'ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego per diversamente abili per contrasto con gli art. 2 e 3 della Costituzione. Pertanto, il Collegio ritiene che deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimita' Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.