IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2726 del 2005
R.G.  proposto  dal  signor  R.G.,  rappresentato  e difeso dall'avv.
Salvatore  Fiore  ed  elettivamente domiciliato in Catania, via della
Scogliera n. 1, presso lo studio dell'avv. Carmelo Toscano;
   Contro  -  l'Universita'  degli  studi  di Messina, in persona del
legale  rappresentante  pro  tempore, il ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro
tempore,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Catania, douiiciliataria per legge e nei confronti di F.D.
ed altri non costituiti in giudizio, per l'annullamento:
   A)  quanto al ricorso del bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'11
luglio 2005 al corso di laurea triennale per le professioni sanitarie
per  l'anno  accademico  2005-2006  classe  SNT/2  Fisioterapia e del
provvedimento,  adottato  in  forma  di  silenzio-rigetto, di diniego
della  richiesta  di  iscrizione al corso cli laurea triennale per le
professioni  sanitarie  per  l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2
Fisioterapia   nonche'   di   ogni   atto   presupposto,  connesso  e
consequenziale;
   B) quanto ai motivi aggiunti della nota prot. 52361 del 25 ottobre
2005  con cui l'Universita' di Messina ha formalizzato la volonta' di
non  procedere  all'iscrizione  del  sig.  Raneri  al corso di laurea
triennale   per   le  professioni  sanitarie  per  l'anno  accademico
2005-2006  classe  SNT/2  Fisioterapia  e,  ove  occorra, del d.m. 23
giugno  2005,  richiamato  nella  suddetta  nota nonche' di ogni atto
presupposto,  connesso  e  consequenziale  ivi  compreso  il Bando di
ammissione  d.r.  n. 1510  dell'11  luglio  2005  al  corso di laurea
triennale   per   le  professioni  sanitarie  per  l'anno  accademico
2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia.
   Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione delle amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti del giudizio;
   Designato  relatore, per la pubblica udienza del giorno 30 gennaio
2008, il consigliere Vincenzo Salamone;
   Uditi gli avvocati come da verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
   Col ricorso in epigrafe si espone che il sig. Raneri e' affetto da
patologia  - OD solo luce, OS residuo 1/20" - e le minorazioni di cui
alla   suddetta   diagnosi  riducono  con  connotazioni  di  gravita'
l'autonomia personale dello stesso, ricorrendo le condizioni previste
dalla legge n. 104 del 1992;
   In  data  11 luglio 2005 l'Universita' di Messina ha pubblicato il
bando   per   l'ammissione  ai  corsi  di  laurea  triennale  per  le
professioni  sanitarie  anno  accademico  2005/2006  ed il sig. R. ha
presentato, conformemente al bando, domanda di ammissione al corso di
laurea  in Fisioterapia per il quale, il bando di concorso, prevedeva
una   disponibilita'  di  40  posti  +  5  extracomunitari  residenti
all'estero;
   Il  sig.  Raneri  ha  quindi  partecipato  alle  prove di concorso
posizionandosi al posto n. 448 della graduatoria.
   Con  nota  del  14  settembre  2005  il sig. R. chiedeva quindi di
essere  iscritto al corso di laurea evidenziando l'illegittimita' del
bando  nella  parte in cui non prevedeva espressamente una riserva di
posti a favore dei portatori di handicap.
   Nessun riscontro veniva dato alla suddetta richiesta sicche', allo
stato,  il  sig.  R.  e'  risultato  escluso  dal corso accademico in
questione.
   Cio'  premesso,  avverso  il  suddetto provvedimento di esclusione
nonche'  avverso  il  bando di ammissione d.r. n. 1510 dell'11 luglio
2005,  nella  parte  in  cui  non prevede espressamente la riserva di
posti  a  favore  dei  soggetti  poratori di handicap, il sig. Raneri
propone  il  presente  ricorso  formulando  avverso  i  provvedimenti
impugnati  le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. l2
della  legge  n. 104 del 1992 e violazione degli artt. 3, 30, 31 e 34
della Costituzione.
   Con  i  motivi aggiunti per gli stessi motivi di censura si chiede
l'annullamento  della  nota  prot.  52361 del 25 ottobre 2005 con cui
l'Universita' di Messina ha formalizzato la volonta' di non procedere
all'iscrizione  del  sig.  R.  al  corso  di  laurea triennale per le
professioni  sanitarie  per  l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2
Fisioterapia e, ove occorra, del d.m. 23 giugno 2005 richiamato nella
suddetta   nota   nonche'   di  ogni  atto  presupposto,  connesso  e
consequenziale  ivi  compreso  il  bando  di  ammissione d.r. n. 1510
dell'1l  luglio  2005 al corso di laurea triennale per le professioni
sanitarie per l'anno accademico 2005-2006 classe SNT/2 Fisioterapia.
   L'Avvocatura  distrettuale dello Stato di Catania, costituitasi in
giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.
   Con  ordinanza  n. 94  del  2006  questo  Tribunale amministrativo
regionaleha  disposto  la  integrazione del contraddittorio e a detto
adempimento ha ottemeperato il ricorrente.
   Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008 il ricorso e' passato in
decisione.
                            D i r i t t o
   Il  ricorrente  ritiene  che il bando di concorso impugnato, nella
parte  in cui non prevede una riserva di posti in favore di portatori
di  Handicap,  si paleserebbe in contrasto con le disposizioni di cui
alla legge n. 104/1992 ed in particolare con l'art. 12 della predetta
legge.
   Detto   articolo,   ad  avviso  del  ricorrente,  dovrebbe  essere
intepretato   alla   luce   dei   principi   enunciati   dalla  Corte
costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987.
   Secondo   l'interpretazione   data  dal  deducente  alla  predetta
sentenza,  la  Corte avrebbe statuito l'illegittimita' costituzionale
delle  norme  per  la  parte in cui facultavano, invece di assicurare
pienamente,  la  frequenza  di  portatoria  di  handicap  alle scuole
superiori a quelle dell'obbligo.
   Ritiene  il  ricorrente che i principi enunciati in detta sentenza
sarebbero applicabili al caso di specie.
   La  censurata  omissione  del  bando non troverebbe, ad avviso del
ricorrente,  un supporto legittimante ne' nella legge n. 264 del 1999
(introduttiva  del  numero programmato per l'accesso all'Universita),
ne'   in   una   corretta  interpretazione  della  legge  quadro  per
l'assistenza  e l'integrazione delle persone handicappate, infatti il
quadro  normativo  formato  dai  principi  enucleabili dalle predette
norme   condurebbe  alla  conclusione  che  esista,  nell'ordinamento
positivo,  un  principio  in base al quale sarebbe imposto un obbligo
per l'amministrazione di prevedere nei concorsi de quibus una riserva
di posti in favore dei portatori di handicap.
   Pertanto,  l'intepretazione fatta della normativa dall'Universita'
di  Messina,  nella formulazione del bando e nella mancata iscrizione
del   ricorrente  al  corso  di  laurea,  porrebbe  un'arbitraria  ed
illegittima limitazione all'inserimento della persona handicappata al
corso  di  laurea, violativo, anche, dell'art. 32 della Costituzione,
atteso  che il superamento o l'attenuazione dell'handicap puo' essere
fornito dall'integrazione nelle strutture universitarie.
   Nell'ipotesi  che  l'esito intepretativo della normativa suesposta
non  fosse  condiviso  dal  Collegio  il  ricorrente chiede che venga
sollevata  questione  di illegittimita' costituzionale nella parte in
cui la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 264 del 1999 non prevedono
una  riserva  di  posti  per  i  corsi universitari a numero chiuso o
progammato.
   La    violazione    dei    principi   costituzionali   apparirebbe
particolarmente  evidente  nella fattispecie sottoposta all'esame del
Collegio,  atteso  che  il  ricorrente, non vedente, e' stato escluso
dall'iscrizione   ad   un   corso   per  fisioterapisti,  professione
elettivamente  indicata  per i non vedenti e per i quali nei concorsi
pubblici e' prevista una riserva di posti.
   L'amministrazione  intimata, costituitasi in giudizio, ha rilevato
che  nello  svolgimento  delle  prove di esame il ricorrente e' stato
supportato  da  un tutor, ed ha goduto di trenta minuti suppletivi di
tempo  rispetto ai concorrenti vedenti per lo svolgimento delle prove
concorsuali.
   Ad  avviso  del  Collegio  le  censure  formulate  dal  ricorrente
afferenti  ritenuti vizi di legittimita' del bando di concorso, sotto
il profilo della violazione dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992,
si appalesano infondate.
   Invero il predetto articolo recita testualmente: «... e' garantito
il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle   sezioni   di   scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle
istituzioni  scolastiche  di  ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.   L'integrazione   scolastica  ha  come  obiettivo  lo
sviluppo    delle    potenzialita'    della    persona   handicappata
nell'apprendimento,  nella  comunicazione,  nelle  relazioni  e nella
socializzazione.    L'esercizio    del   diritto   all'educazione   e
all'istruzione   non   puo'   essere   impedito   da  difficolta'  di
apprendimento  ne'  da  altre difficolta' derivanti dalle disabilita'
connesse all'handicap».
   L'articolo,  quindi,  introduce un principio generico di garanzia,
nei riguardi delle persone handicappate, di diritto all'educazione ed
all'istruzione, in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e
grado, compreso quello Universitario.
   L'articolo  de  quo,  costituisce  un  momento di applicazione del
principio    fondamentale   dell'assetto   costituzionale   contenuto
nell'art. 3 della Costituzione.
   Ma  ne'  dall'art.  12 della legge n 104 del 1992, ne' dall'art. 3
della  Costituzione  (e  dagli alti articoli invocati dal ricorrente)
puo'  dedursi l'esistenza di un obbligo di iscrizione ad una facolta'
universitaria  di  un  soggetto  idoneo non vincitore di concorso per
ammissione  ad una facolta' a ntunero programmato, o l'illegittimita'
di  un  bando  di  concorso  per  iscrizione ad una facolta' a numero
programmato  che  non  preveda  una  riserva per persone diversamente
abili
   Invero  l'obbligo  di previsione di riserva di quote per categorie
beneficiarie  costituisce  una  deroga,  sia  pure costituzionalmente
legittima  e  logica espressione del principio di solidarieta', ad un
principio generale.
   Pertanto  nel  corpo  di  una  norma  quale l'art. 4 della legge 2
agosto   1999,   n. 264,  e  successive  modificazioni,  che  prevede
l'accesso per concorso a numero chiuso ad una facolta' universitaria,
nel  silenzio  della  legge,  non  puo'  introdursi, in virtu' di una
prescrizione  generica  di  garanzia  del  diritto  all'educazione  e
all'istituzione  della  persona  handicappata nelle sezioni di scuola
materna,  nelle  classi  comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine  e  grado  e  nelle  Universita',  una prescrizione cogente di
previsione di una quota di riserva per categorie protette.
   Ne',   ad   avviso   del   Collegio,   la   sentenza  della  Corte
costituzionale  n. 215 del 1987, invocata dal ricorrente, consente la
ricostruzione  ermeneutica  della  nonnativa  di  settore operata dal
ricorrente alla luce dei principi costituzionali.
   La  Corte,  con  la  sentenza  de qua ha statuito l'illegittimita'
costituzionale  di  norme  per la parte in cui facultavano, invece di
assicurare  pienamente,  la  frequenza  di portatori di handicap alle
scuole superiori a quelle dell'obbligo.
   Non  puo'  ritenersi,  come  affirma il ricorrente, che il decisum
della Corte refluisca automaticamente sulla fattispecie oggetto della
presente  controversia,  per la diversita' e non omologabilita' delle
due fattispecie.
   Infatti, la fatlispecie dalla quale e' scaturito il ricorso deciso
dalla  Corte  con la sentenza n. 215 del 1987, afferiva al rifiuto di
un  istituto  di  istruzione  secondaria  di  iscrivere  un  soggetto
diversamente  abile  sul  rilievo  dell'inidoneita' della struttura a
gestire  le problematiche scaturenti dalla frequenza alle lezioni del
predetto soggetto.
   Non  veniva in quella circostanza eccepita, come nella fattispecie
all'esame  del Collegio, l'impedimento scaturente dall'inesistenza di
una  disposizione  specifica, che introducesse un beneficio peculiare
costituito  dalla  previsione di una quota di posti (in un concorso a
numero chiuso) riservata a soggetti diversamente abili.
   Nella  vicenda  oggetto  del  ricorso  l'amministrazione  aveva un
preciso  obbligo  di rispettare il principio di legalita', quindi non
avrebbe  potuto  prevedere,  non  solo praeter legem, ma anche contro
legge,  una quota di riserva di posti per soggetti diversamente abili
nel silenzio della legge.
   Il  ricorrente  chiede al Collegio, ove questo non condividesse le
censure  formulate  avverso  la  legittimita'  in parte qua del bando
impugnato,   di  sollevare  questione  di  incostituzionalita'  della
normativa  relative  all'accesso  ai corsi di laurea triennale per la
professione di fisioterapista, per contrasto con gli artt. 3, 30, 31,
34 della Costituzione.
   Il  Collegio  ritiene  rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalita' della normative de qua, l'art. 4 della
legge 2 agosto 1999 n. 264, e successive modificazioni.
   Ad  avviso  del  Collegio la fattispecie esaminata, sia pure nella
sua  peculiarita', evidenzia un'illogicita' del sistema di ammissione
al  corso  per  fisioterapisti,  se  si  esamina  tenendo conto dalla
legge n. 29 del 1994.
   Detta  legge  all'art.  4 prevede che, in deroga alle disposizioni
che  limitano  le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti
ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio
ospedaliero   e   ambulatorio   nel   quale   si  svolgano  attivita'
riabilitative,  almeno  un terapista della riabilitazione non vedente
iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per
cento   dei   posti   previsti   nell'organico  dei  terapisti  della
riabilitazione.  Gli  istituti,  le  case  di  cura  ed  i  centri di
riabilitazione privati nei quali si svolgano attivita' riabilitative,
che  abbiano  alle  loro  dipendenze piu' di trentacinque lavoratori,
hanno  l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione
non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della
cessazione  dal  servizio  della  prima unita' di personale addetta a
mansioni  di  terapista  della  riabilitazione.  Le  assunzioni  sono
effettuate  con le modalita' stabilite dall'articolo 6 della legge 29
marzo  1985,  n. 11.3  comminando  una  serie  di sanzioni in caso di
mancata osservanza delle suddette disposizioni.
   La  tutela  prevista  dalla  suddetta  normativa  e'  strettamente
correlata  a  quella  di  cui  alla legge n. 482 del 1968 (disciplina
delle  assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ed
aziende  private).  Con l'introduzione dei detta norma il legislatore
ha  inteso,  in  attuazione  di  principi  e  direttive contenute nei
fondamentali  artt.  2 e 3 della Costituizione, rimuovere un'ostacolo
che   impedisce   lo   sviluppo   della  personalita'  (mediante  una
facilitazione  dell'ingresso  nel  mondo  del  lavoro) e attenuare le
difficolta'  che detta categoria di diversamente abili incontra sulla
strada della realizzazione del dirito al lavoro.
   La diversa abilita' dei non vedenti trova un campo di esplicazione
nell'attivita' di fisioterapista, che storicamente (in epoca recente)
e'   stata   una   delle  attivita'  alla  quale  elettivamente  sono
indirizzati  i  non vedenti. Sulla cornice normativa costituita dalla
predetta norma si e' successivamente introdotta in applicazione della
disciplina  europea,  l'istituzione  del  numero  chiuso nei corsi di
laurea per fisioterapisti attuata con la legge 2 agosto 1999, n. 264,
e successive modificazioni.
   Il   Collegio   non   dubita   della  legittimita'  costituzionale
dell'istituto  del  numero  chiuso  (Corte costituzionale sentenze 27
novembre  1998,  n. 383  e  30  marzo  1999 n. 103 con le quail si e'
riconoscinta   la   legittimita'   costituzionale   della   normativa
introduttiva dell'istituto).
   Purtuttavia,  fermo  restando  la  costituzionalita' dell'impianto
dell'istituto,  ritiene  il  Collegio,  che  quantomeno  per quel che
attiene  la  categoria  dei  non  vedenti  alla  quale  appartiene il
ricorrente, affiorino profile di incostituzionalita', per illogicita'
e violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui
non  sia  prevista  una riserva di posti per gli appartenenti a detta
categoria in ugual misura a quanto previsto per l'accesso al pubblico
e privato impiego.
   Invero,  attesa  la  scelta  del  legislatore  ordinario, che puo'
ritenersi   l'emersione   nel   diritto   positivo  di  un  principio
costituzionale,  di  introdurre,  con  la  legge  n. 29  del 1994, le
suesposte garanzie per gli appartenenti alla predetta categoria viene
irrazionalemente  frustrata,  se  non  si  dovesse  assicurare ai non
vedenti una corsia diversa da quella degli altri concorrenti vedenti.
   1nfatti, considerato che l'accesso alla professione si puo' aprire
soltanto  col  conseguimento dei titolo universitario, rendere se non
impossibile,   certamente   estremamente   difficoltoso,   ai  limiti
dell'impossibilita',  l'accesso  al  corso  di  laurea ai non vedenti
comporterebbe,  da  un  lato,  la  violazione  degli art. 2 e 3 della
Costituzione,  e nel tempo, l'impossibilita' di utilizzare le reserve
di accesso al lavoro offerte alla categoria dalla legge n. 29 citata,
e  per i datori di lavoro l'impossiblita' di procedure all'assunzione
obbligatoria di non vedenti.
   Anche se si volesse escludere, in astratto, la possibilita' per un
non  vedente  di concorrere vittoriosamente con soggetti normovedenti
l'evidente  rilevantissima  difficolta'  incontrate  dal diversamente
abile  vedente  nel confrontarsi con soggetti normovedenti inficia la
normative,  in  parte qua, di incostituzionalita' sotto il profilo di
violazione degh artt. 2 e 3 della Costituizione.
   Ne'  gli accorgimenti apprestati dall'amministrazione, sono idonei
a  rimuovere, gli ostacoli che derivano ai non vedenti che concorrono
con  soggetti  vedenti,  atteso  che  il  prolungamento del termine e
l'assistenza di un tutor si appalesano insufficienti.
   Per  le  considerazioni  che  precedono  non appare manifestamente
infondata e rilevante per la decisione del ricorso di cui in epigrafe
la   questione   di   costituzionalita'   dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  art.  4  della  legge  2  agosto  1999,  n. 264,  e successive
modificazioni,   introduttiva,   per  talune  facolta'  Universitarie
dell'istituto  del  numero  chiuso,  nella parte in cui non statuisce
l'obbligo  delle  amministrazioni  di prevedere nel bando di concorso
per  l'ammissione  al corso del diploma di laurea per fisioterapisti,
una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali
di  accesso  al pubblico impiego per diversamente abili per contrasto
con gli art. 2 e 3 della Costituzione.
   Pertanto,   il  Collegio  ritiene  che  deve  essere  disposta  la
remissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale per la decisione
della   predetta   questione  di  legittimita'  Costituzionale  e  la
sospensione del presente giudizio.