Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto
legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e  di  arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio  2005,  n. 80),  promosso con ordinanza del 12 aprile 2007 dal
Tribunale  di  Reggio  Emilia  nel  procedimento  civile vertente tra
Zanichelli  Patrizia e il Comune di Reggio Emilia, iscritta al n. 829
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 25 giugno 2008 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto   che  il  Tribunale  ordinario  di  Reggio  Emilia,  con
ordinanza del 13 aprile 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure   concorsuali)  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  26  (rectius,  art.  26,  comma 1, lettera b), del decreto
legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e  di  arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
maggio  2005,  n. 80),  che  ha  abrogato l'ultimo comma dell'art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
     che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto l'appello avverso una
sentenza emessa da un giudice di pace, che ha deciso l'opposizione ad
un'ordinanza-ingiunzione,    di    irrogazione    di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria;
     che,  secondo il rimettente, la norma censurata, applicabile nel
giudizio   principale  ratione  temporis,  abrogando  l'ultimo  comma
dell'art.  23  della  legge  n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con
l'appello      la      sentenza      che     decide     l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione,    di    irrogazione   di   una   sanzione
amministrativa;
     che,  a  suo  avviso, l'art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 40  del  2006 violerebbe gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in
relazione  all'art.  1,  commi  2 e 3, della legge n. 80 del 2005, in
quanto  la  delega  oggetto  di  quest'ultima disposizione concerneva
l'introduzione  di  modificazioni al codice di procedura civile ed al
processo di cassazione, non all'art. 23 della legge n. 689 del 1981;
     che,  inoltre,  il  citato  art.  1,  comma 3, lettera a), aveva
conferito   al  Governo  il  potere  di  modificare  il  processo  di
legittimita'  e  di  prevedere «la non ricorribilita' immediata delle
sentenze   che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire  il
giudizio»,  ipotesi  differente  da  quella  disciplinata dalla norma
censurata;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
investe,  in  riferimento  agli  artt.  76  e  77, primo comma, della
Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14
maggio  2005,  n. 80  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del
decreto  legge  14  marzo  2005,  n. 35, recante disposizioni urgenti
nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale.  Deleghe  al  Governo  per  la  modifica  del codice di
procedura  civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle procedure
concorsuali), l'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in
materia  di  processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di
arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80), che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge
24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in
tal   modo   impugnabile   con   l'appello  la  sentenza  che  decide
l'opposizione   all'ordinanza-ingiunzione,   di  irrogazione  di  una
sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione;
     che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi
parametri  costituzionali  e  sotto gli stessi profili, e' stata gia'
dichiarata  non  fondata  da  questa  Corte con la sentenza n. 98 del
2008;
     che,  in  detta  sentenza,  e'  stato  precisato che la corretta
interpretazione   dell'art.   1   della  legge  n. 80  del  2005,  in
considerazione  dello scopo di disciplinare il processo di cassazione
in  funzione  nomofilattica  (comma  3,  lettera a), ed alla luce del
significato  assunto  da  tale espressione, di rafforzamento di detta
funzione,  rende  chiara  la  facolta'  del  legislatore  delegato di
ridurre  i  casi  di  immediata  ricorribilita'  per cassazione delle
sentenze,  anche  mediante  la modifica di disposizioni non collocate
nel   codice   di  rito  civile,  con  conseguente  infondatezza  del
denunciato vizio di eccesso di delega;
     che,  non  risultando  addotti  profili  o  argomenti  diversi o
ulteriori rispetto a quelli gia' valutati nella citata sentenza n. 98
del   2008,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.