IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di:
     1)  Pacifico  Emilio,  nato a Mondragone (CE) il 1° giugno 1954,
residente  ad  Asti  in  via Baudoin n. 23, ivi dom. dich., difeso di
fiducia dall'avv. Ferruccio Rattazzi del Foro di Asti;
     2)  Incorvaia  Antonino,  nato  ad  Asti  il  14  gennaio  1968,
residente  ad  Asti  in  via Pavese n. 31, difeso d'ufficio dall'avv.
Marco Scassa del Foro di Asti;
sottoposti  a  indagini  per  il reato di cui agli artt. 56, 624, 625
c.p.  commesso  in Isola d'Asti il 5 ottobre 2006 in danno di Bertodo
Renata  Giuseppina  (nata a Montegrosso d'Asti il 18 settembre 1948 e
residente a Isola d'Asti in Corso Volpini n. 108/A);
   Sulla  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m.
in data 27 marzo 2008;
                            O s s e r v a
   Nel corso delle indagini preliminari a carico di Pacifico Emilio e
Incorvaia  Antonino.  indiziati del reato di tentato furto aggravato,
in  data  7  marzo  2008  il  p.m.  disponeva procedersi. ex art. 360
c.p.p., ad accertamenti tecnici non ripetibili diretti all'estrazione
del  D.N.A.  da  un mozzicone di sigaretta fumato dal Pacifico e alla
sua  comparazione  con  il  profilo  genetico  ricavato  dalle tracce
ematiche repertate sul luogo del delitto.
   In data 11 marzo 2008 il difensore del Pacifico formulava «riserva
di  promuovere incidente probatorio ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 360, comma 4 c.p.p.».
   Immediatamente  il  p.m.  sospendeva  la procedura di conferimento
dell'incarico.
   Alla riserva del difensore non seguiva, tuttavia, alcuna richiesta
di incidente probatorio.
   Pertanto,  con  atto  del  27  marzo  2008  il  p.m.  ha  eccepito
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 360, comma 4 c.p.p. con le
argomentazioni che si riportano:
     «A  fronte  della  «riserva»  espressa  dall'indagato  Pacifico,
questo  p.m.  ritiene  di  dover richiedere alla S.V. l'ammissione di
incidente   probatorio   per   svolgere   gli   accertamenti  tecnici
irripetibili di cui sopra.
     Preliminarmente  pero' questo p.m. chiede alla S.V. di sollevare
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360, quarto comma,
c.p.p.  in  quanto  questa  norma incide indebitamente sull'esercizio
dell'azione penale.
     La  disposizione  infatti  non stabilisce alcun termine entro il
quale  l'indagato debba sciogliere la riserva di promuovere incidente
probatorio.   Dato  che  l'indagato  non  e'  per  nulla  interessato
all'accertamento  della verita', ne deriva che egli non attivera' mai
detta procedura!
     Anzi,  si  potrebbe  addirittura pensare che l'indagato potrebbe
essere   indotto   a   lasciar  scadere  il  termine  delle  indagini
preliminari  per  sciogliere  la  riserva di cui all'art. 360, quarto
comma,  c.p.p.  sapendo  che  a quel punto non potrebbero piu' essere
disposti!
     La  conseguenza  e'  evidente:  ad  libitum  di  una  sola parte
processuale  si  paralizza  o  comunque si compromette l'obbligatoria
attivita' dell'altra parte.
     Infatti,  il  p.m.,  di fronte all'inerzia della controparte, se
vuole   acquisire   elementi   probatori   utili   a  ricostruire  la
responsabilita'   dell'indagato,   viene   cosi'   a  trovarsi  nella
condizione   di   dover  promuovere  di  sua  iniziativa  l'incidente
probatorio.
     A  nostro  avviso sono evidenti le sostanziali differenze tra le
due  procedure  (non  foss'altro perche' in quella prevista dall'art.
360  c.p.p.  il  consulente e' scelto dal p.m. ed agisce sotto il suo
diretto  controllo, mentre in quella prevista dall'art. 392 c.p.p. il
perito  e'  scelto dal giudice e l'attivita' e' sotto il controllo di
quest'ultimo)  per cui, pur non potendo affermare che l'una procedura
sia necessariamente migliore o peggiore dell'altra, si vuole tuttavia
evidenziare   che  la  scelta  del  p.m.  -  di  indursi  a  chiedere
l'incidente  probatorio in luogo del programmato accertamento tecnico
irripetibile  - non e' una scelta libera ed autonoma, ma al contrario
e'    condizionata    dalla   condotta   (anche   se   non   soltanto
ostruzionistica) della controparte.
     Questa  situazione  a  nostro  avviso vulnera l'art. 112 nonche'
l'art.  76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, n. 3, legge 16
febbraio 1987 n. 81 per la violazione del principio di parita' tra le
parti.
     Peraltro,   e'   agevolmente  individuabile  una  soluzione  che
consenta  di  rimuovere  il  vizio denunciato senza interferire in un
settore  riservato  alla  discrezionalita'  del  legislatore  e senza
ledere nella sostanza le garanzie difensive.
     Infatti,   se,   come  abbiamo  detto,  non  e'  in  discussione
l'esercizio della facolta' dell'indagato di opporsi agli accertamenti
tecnici irripetibili disposti dal p.m., ma il solo fatto che la norma
non  fissi  alcun  termine  entro  cui concretizzare la preannunciata
riserva   di   promuovere   l'incidente   probatorio,   la  soluzione
praticabile,  in quanto ancorata a dati obiettivi idonei ad attestare
l'effettiva volonta' dell'indagato di perseguire l'accertamento della
verita', e' quella di stabilire che l'indagato possa «paralizzare» la
procedura   attivata   dal  p.m.  solo,  se  prima  del  conferimento
dell'incarico  da  parte di quest'ultimo, abbia gia' depositato nella
cancelleria del g.i.p. la richiesta di incidente probatorio.
     La  questione  dedotta  e'  rilevante nella fattispecie perche',
dopo  il  deposito della c.d. riserva, nessuna richiesta di incidente
probatorio e' stata presentata.
     Visto l'art. 23, legge 11 marzo1953 n. 87;
     Chiede  in  via  preliminare, che venga dichiarata rilevante non
manifestamente  infondata lo questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  360,  quarto  comma c.p.p., nella parte in cui non prevede
che  l'indagato  possa  esercitare  la  facolta' ivi prevista solo se
prima   del  conferimento  dell'incarico  da  parte  del  p.m.  abbia
depositato  nella  cancelleria  del  g.i.p. la richiesta di incidente
probatorio,  come  previsto  dall'art.  395,  primo  comma c.p.p., in
relazione  agli  artt.  112 e 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo
comma, n. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81.
     In  via  subordinata,  procedersi  con  incidente  probatorio in
ordine alla prova di cui sopra.»
   Il giudice condivide le motivazioni espresse dal p.m. e ritiene di
doverle integrare con una ulteriore osservazione.
   Le  facolta'  di  cui  all'art.  360  c.p.p. - e, quindi, anche la
facolta'  di  riserva  ex  comma  4  -  sono espressamente richiamate
dall'art.  391-decies,  comma  3, c.p.p. riguardante gli accertamenti
tecnici  eseguiti  dal  difensore:  «Quando si tratta di accertamenti
tecnici  non  ripetibili,  il  difensore  deve  darne  avviso,  senza
ritardo,   al  pubblico  ministero  per  l'esercizio  delle  facolta'
previste, in quanto compatibili, dall'art. 360».
   Per effetto di tale richiamo normativo, l'anomalia evidenziata dal
p.m.  puo'  verificarsi  anche nel caso, speculare a quello esaminato
dallo   stesso   p.m.,  in  cui  sia  il  difensore  a  procedere  ad
accertamenti  non ripetibili e l'organo d'Accusa a «paralizzare», con
una riserva strumentale o dilatoria, l'iniziativa del difensore.
   Qui  e'  palese la violazione del diritto di difesa (art. 24, cpv.
Cost.) e del diritto alla prova (art. 11l, terzo comma, Cost.).
   La  questione, percio', si pone in termini generali: e' illogico e
irrazionale,  oltre  che  contrastante  con i principi costituzionali
gia'  richiamati  -  e,  aggiungasi,  con  i principi di lealta' e di
autoresponsabilita'  delle  parti  che  trovano «copertura» nell'art.
111,  commi  primo  e  secondo, Cost. - che, a fronte della legittima
iniziativa  procedimentale  di  una  parte,  pubblica o privata, alla
controparte  sia  riconosciuto  un  vero  e proprio «diritto di veto»
privo  di motivazione e svincolato da qualsiasi criterio di obiettiva
utilita' per le esigenze di giustizia.
   Ragionevole e opportuno appare, invece, il correttivo proposto dal
p.m.,  che  il  giudice  ritiene  di precisare come segue: l'ostacolo
all'esecuzione  degli  accertamenti  tecnici  non  ripetibili  dovra'
provenire   non  dalla  semplice  «riserva  di  promuovere  incidente
probatorio»,   bensi'   dalla   effettiva  promozione  dell'incidente
mediante  deposito  della  relativa  richiesta  nella cancelleria del
giudice  e  comunicazione  della  stessa  alla parte che procede agli
accertamenti.
   La questione e' dotata di concreta rilevanza perche', ove accolta,
non  avendo  la  difesa  presentato  alcuna  richiesta  di  incidente
probatorio, la «riserva» formulata sarebbe priva di effetto e il p.m.
potrebbe nuovamente ricorrere allo strumento della consulenza tecnica
ex  art.  360  c.p.p.,  con onere per la parte privata di introdurre,
eventualmente, l'incidente probatorio.