IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: 1) Pacifico Emilio, nato a Mondragone (CE) il 1° giugno 1954, residente ad Asti in via Baudoin n. 23, ivi dom. dich., difeso di fiducia dall'avv. Ferruccio Rattazzi del Foro di Asti; 2) Incorvaia Antonino, nato ad Asti il 14 gennaio 1968, residente ad Asti in via Pavese n. 31, difeso d'ufficio dall'avv. Marco Scassa del Foro di Asti; sottoposti a indagini per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p. commesso in Isola d'Asti il 5 ottobre 2006 in danno di Bertodo Renata Giuseppina (nata a Montegrosso d'Asti il 18 settembre 1948 e residente a Isola d'Asti in Corso Volpini n. 108/A); Sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. in data 27 marzo 2008; O s s e r v a Nel corso delle indagini preliminari a carico di Pacifico Emilio e Incorvaia Antonino. indiziati del reato di tentato furto aggravato, in data 7 marzo 2008 il p.m. disponeva procedersi. ex art. 360 c.p.p., ad accertamenti tecnici non ripetibili diretti all'estrazione del D.N.A. da un mozzicone di sigaretta fumato dal Pacifico e alla sua comparazione con il profilo genetico ricavato dalle tracce ematiche repertate sul luogo del delitto. In data 11 marzo 2008 il difensore del Pacifico formulava «riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, comma 4 c.p.p.». Immediatamente il p.m. sospendeva la procedura di conferimento dell'incarico. Alla riserva del difensore non seguiva, tuttavia, alcuna richiesta di incidente probatorio. Pertanto, con atto del 27 marzo 2008 il p.m. ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 360, comma 4 c.p.p. con le argomentazioni che si riportano: «A fronte della «riserva» espressa dall'indagato Pacifico, questo p.m. ritiene di dover richiedere alla S.V. l'ammissione di incidente probatorio per svolgere gli accertamenti tecnici irripetibili di cui sopra. Preliminarmente pero' questo p.m. chiede alla S.V. di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360, quarto comma, c.p.p. in quanto questa norma incide indebitamente sull'esercizio dell'azione penale. La disposizione infatti non stabilisce alcun termine entro il quale l'indagato debba sciogliere la riserva di promuovere incidente probatorio. Dato che l'indagato non e' per nulla interessato all'accertamento della verita', ne deriva che egli non attivera' mai detta procedura! Anzi, si potrebbe addirittura pensare che l'indagato potrebbe essere indotto a lasciar scadere il termine delle indagini preliminari per sciogliere la riserva di cui all'art. 360, quarto comma, c.p.p. sapendo che a quel punto non potrebbero piu' essere disposti! La conseguenza e' evidente: ad libitum di una sola parte processuale si paralizza o comunque si compromette l'obbligatoria attivita' dell'altra parte. Infatti, il p.m., di fronte all'inerzia della controparte, se vuole acquisire elementi probatori utili a ricostruire la responsabilita' dell'indagato, viene cosi' a trovarsi nella condizione di dover promuovere di sua iniziativa l'incidente probatorio. A nostro avviso sono evidenti le sostanziali differenze tra le due procedure (non foss'altro perche' in quella prevista dall'art. 360 c.p.p. il consulente e' scelto dal p.m. ed agisce sotto il suo diretto controllo, mentre in quella prevista dall'art. 392 c.p.p. il perito e' scelto dal giudice e l'attivita' e' sotto il controllo di quest'ultimo) per cui, pur non potendo affermare che l'una procedura sia necessariamente migliore o peggiore dell'altra, si vuole tuttavia evidenziare che la scelta del p.m. - di indursi a chiedere l'incidente probatorio in luogo del programmato accertamento tecnico irripetibile - non e' una scelta libera ed autonoma, ma al contrario e' condizionata dalla condotta (anche se non soltanto ostruzionistica) della controparte. Questa situazione a nostro avviso vulnera l'art. 112 nonche' l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, n. 3, legge 16 febbraio 1987 n. 81 per la violazione del principio di parita' tra le parti. Peraltro, e' agevolmente individuabile una soluzione che consenta di rimuovere il vizio denunciato senza interferire in un settore riservato alla discrezionalita' del legislatore e senza ledere nella sostanza le garanzie difensive. Infatti, se, come abbiamo detto, non e' in discussione l'esercizio della facolta' dell'indagato di opporsi agli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal p.m., ma il solo fatto che la norma non fissi alcun termine entro cui concretizzare la preannunciata riserva di promuovere l'incidente probatorio, la soluzione praticabile, in quanto ancorata a dati obiettivi idonei ad attestare l'effettiva volonta' dell'indagato di perseguire l'accertamento della verita', e' quella di stabilire che l'indagato possa «paralizzare» la procedura attivata dal p.m. solo, se prima del conferimento dell'incarico da parte di quest'ultimo, abbia gia' depositato nella cancelleria del g.i.p. la richiesta di incidente probatorio. La questione dedotta e' rilevante nella fattispecie perche', dopo il deposito della c.d. riserva, nessuna richiesta di incidente probatorio e' stata presentata. Visto l'art. 23, legge 11 marzo1953 n. 87; Chiede in via preliminare, che venga dichiarata rilevante non manifestamente infondata lo questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360, quarto comma c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'indagato possa esercitare la facolta' ivi prevista solo se prima del conferimento dell'incarico da parte del p.m. abbia depositato nella cancelleria del g.i.p. la richiesta di incidente probatorio, come previsto dall'art. 395, primo comma c.p.p., in relazione agli artt. 112 e 76 Cost. in relazione all'art. 2, primo comma, n. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81. In via subordinata, procedersi con incidente probatorio in ordine alla prova di cui sopra.» Il giudice condivide le motivazioni espresse dal p.m. e ritiene di doverle integrare con una ulteriore osservazione. Le facolta' di cui all'art. 360 c.p.p. - e, quindi, anche la facolta' di riserva ex comma 4 - sono espressamente richiamate dall'art. 391-decies, comma 3, c.p.p. riguardante gli accertamenti tecnici eseguiti dal difensore: «Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facolta' previste, in quanto compatibili, dall'art. 360». Per effetto di tale richiamo normativo, l'anomalia evidenziata dal p.m. puo' verificarsi anche nel caso, speculare a quello esaminato dallo stesso p.m., in cui sia il difensore a procedere ad accertamenti non ripetibili e l'organo d'Accusa a «paralizzare», con una riserva strumentale o dilatoria, l'iniziativa del difensore. Qui e' palese la violazione del diritto di difesa (art. 24, cpv. Cost.) e del diritto alla prova (art. 11l, terzo comma, Cost.). La questione, percio', si pone in termini generali: e' illogico e irrazionale, oltre che contrastante con i principi costituzionali gia' richiamati - e, aggiungasi, con i principi di lealta' e di autoresponsabilita' delle parti che trovano «copertura» nell'art. 111, commi primo e secondo, Cost. - che, a fronte della legittima iniziativa procedimentale di una parte, pubblica o privata, alla controparte sia riconosciuto un vero e proprio «diritto di veto» privo di motivazione e svincolato da qualsiasi criterio di obiettiva utilita' per le esigenze di giustizia. Ragionevole e opportuno appare, invece, il correttivo proposto dal p.m., che il giudice ritiene di precisare come segue: l'ostacolo all'esecuzione degli accertamenti tecnici non ripetibili dovra' provenire non dalla semplice «riserva di promuovere incidente probatorio», bensi' dalla effettiva promozione dell'incidente mediante deposito della relativa richiesta nella cancelleria del giudice e comunicazione della stessa alla parte che procede agli accertamenti. La questione e' dotata di concreta rilevanza perche', ove accolta, non avendo la difesa presentato alcuna richiesta di incidente probatorio, la «riserva» formulata sarebbe priva di effetto e il p.m. potrebbe nuovamente ricorrere allo strumento della consulenza tecnica ex art. 360 c.p.p., con onere per la parte privata di introdurre, eventualmente, l'incidente probatorio.