IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  5  aprile 2008, alle ore 19,40 in via Valeriana
Comune  di  Ardenno  (Sondrio),  all'altezza  dell'incrocio  con  via
Visconti,  gli agenti di Polizia Municipale, Servizio Associato Bassa
Valtellina del Comune di Morbegno, accertavano a carico di Perregrini
Leopoldo  nato  a  Morbegno (Sondrio) il 20 maggio 1954, residente in
Buglio  in  Monte (Sondrio), via Don Lino Giana n. 2, il reato di cui
all'art. 186 secondo comma, c.d.s. per essersi posto alla guida della
autovettura, targata BZ 342 KX, in stato di ebbrezza;
   Rilevato che in data 17 aprile 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di anni uno a decorrere
dal giorno del ritiro 5 aprile 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcol test a cui il ricorrente Perregrini Leopoldo
si  e' regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra
coloro  che  si sottopongono all'alcol test risultando positivi e tra
coloro  che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia
e  che  pero'  non  si  sottopongono  e'  suscettibile  di  ledere il
principio di uguaglianza;
   Ritenuta   manifestamente   fondata   la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola;
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a 10000 € , la sospensione della patente di giuda per mesi
sei,  l'obbligo  di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche'  il  fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcol  test  e  coloro  che non si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di  guida  fino  a due  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro   che   magari   sono  considerati  per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.