Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, del
decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n. 166  (Norme in materia di
concorso  notarile,  pratica  e  tirocinio  professionale, nonche' in
materia  di  coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma
1,  della  legge  28  novembre  2005, n. 246), promossi dal Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio, sui ricorsi proposti da A. B. e
da  M.  D.  B. contro il Ministero della giustizia ed altri, con n. 2
ordinanze del 21 febbraio 2008 iscritte ai nn. 121 e 122 del registro
ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti  gli atti di costituzione di A. B. e di M. D. B. nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
   Uditi gli avvocati Mario Sanino per A. B., Mario Sanino e Federico
Sorrentino  per  M.  D.  B.  e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella
Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  amministrativo promosso da un
aspirante  notaio  contro il provvedimento che lo aveva escluso dalla
partecipazione  alle  prove orali del relativo concorso, il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio - con ordinanza del 21 febbraio
2008  -  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97 della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16,
comma  2,  del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 166 (Norme in
materia  di  concorso  notarile,  pratica  e tirocinio professionale,
nonche' in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo
7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246), nella parte in cui
prevede  che  le  disposizioni  dell'art. 11 dello stesso decreto «si
applicano  con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando
di concorso per la nomina a notaio».
   Espone  il giudice a quo, per quanto interessa in questa sede, che
il  ricorrente,  candidato  nel  concorso  a duecento posti di notaio
bandito  con decreto del 1° settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 7 settembre 2004, ammesso a sostenere le prove scritte,
e'  stato  escluso  da  quelle  orali,  avendo riportato un punteggio
complessivo pari a 96, di cui 30 nella prima prova e 33 nella seconda
e nella terza. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 166 del 2006, il
legislatore  ha  stabilito  una  profonda  innovazione nel sistema di
valutazione   dei   candidati  al  concorso  notarile,  fra  l'altro,
introducendo  espressamente  l'obbligo  di  motivazione  in  caso  di
mancata ammissione agli orali.
   In  proposito,  il TAR precisa che la previgente legislazione - e,
piu'  specificamente,  l'art. 24 del r.d. 14 novembre 1926, n. 1953 -
prevedeva  che  il  candidato, per essere ammesso agli orali, dovesse
ottenere  una  votazione  complessiva pari a non meno di 105, con non
meno di 30 in ciascuna prova. Tale sistema dava corpo alla figura dei
cosiddetti  novantisti, ossia quei candidati che - come il ricorrente
-  pur  avendo  ottenuto  il  punteggio  minimo di trenta in ciascuna
prova, si vedevano ugualmente esclusi dalla partecipazione alle prove
orali  in  conseguenza  del  mancato  raggiungimento  della votazione
complessiva  minima  di 105. Con riguardo alla suddetta normativa, la
giurisprudenza amministrativa - dalla quale il giudice a quo dichiara
espressamente  di  non volersi discostare - e' ferma nel ritenere che
la  commissione  esaminatrice  non  sia  tenuta  ad  alcun obbligo di
motivazione, neppure in relazione ai candidati novantisti.
   La  situazione,  pero',  prosegue  il  remittente, e' radicalmente
cambiata  con  il  menzionato  d.lgs.  n. 166  del  2006,  il quale -
all'art.  11,  comma 3, - dispone che la commissione possa attribuire
soltanto un giudizio di idoneita' o di non idoneita': nel primo caso,
cio'  comporta l'attribuzione automatica della votazione minima di 35
in  ciascuna  prova  (senza  alcun  obbligo ulteriore di motivazione)
mentre nel secondo la commissione e' tenuta a motivare la valutazione
di non idoneita'.
   In  merito a tale innovazione legislativa, il giudice a quo rileva
che,  ai  sensi del censurato art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 166 del
2006,  le  disposizioni  del  menzionato art. 11 - e, quindi, i nuovi
criteri  di  valutazione dei candidati - si applicano «con decorrenza
dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina
a  notaio».  Conseguentemente,  anche  nel  caso  in cui - come nella
specie  e' avvenuto - la correzione delle prove scritte si sia svolta
dopo  l'emanazione  del  bando  di concorso successivo all'entrata in
vigore  del  menzionato  decreto n. 166, la nuova disciplina non puo'
essere  applicata  al concorso precedentemente bandito, oggetto della
presente  controversia.  Appare chiaro al remittente, infatti, che le
disposizioni  indicate  «trovino  applicazione  a  partire  dal primo
concorso successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo».
   Cio' comporta, ad avviso del TAR, che l'impugnata disposizione sia
in contrasto con i richiamati parametri costituzionali.
   Un  primo  contrasto viene individuato con l'art. 3 Cost. - inteso
come principio di uguaglianza che «viene ad evolversi in principio di
ragionevolezza  delle  leggi»  - il quale, oltre a vietare discipline
differenziate,  esige  che le disposizioni di legge siano adeguate al
fine  pubblico perseguito dal legislatore. Nel caso di specie, l'art.
11  citato  ha  equiparato  il  giudizio  di  sufficienza a quello di
idoneita'  ed  ha imposto l'obbligo di motivazione per il giudizio di
non  idoneita',  con  cio'  palesando  l'obiettivo del legislatore di
rendere chiare per tutti, attraverso la motivazione, le ragioni della
mancata   ammissione   alle   prove   orali.  Ora,  se  e'  vero  che
l'introduzione  dell'obbligo  di  motivazione  rientra nella sfera di
discrezionalita' insindacabile del legislatore, e' altrettanto vero -
ad avviso del remittente - che non vi e' alcuna ragione per cui detto
obbligo non trovi immediata applicazione, trattandosi di disposizione
«volta  al  perseguimento di un fine di utilita' generale». Di qui la
prospettazione   del  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  della
censurata  disposizione,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 97 della
Costituzione.
   In punto di rilevanza, il TAR osserva che l'eventuale accoglimento
della presente questione renderebbe immediatamente applicabile l'art.
11  del  d.lgs.  n. 166  del  2006,  con conseguente fondatezza della
censura  di  difetto di motivazione dedotta dal ricorrente in sede di
giudizio amministrativo.
   2.  - Si e' costituito in giudizio A.B., ricorrente nel giudizio a
quo, sollecitando, in primis, una diversa interpretazione della norma
impugnata  e  chiedendo,  in  via  subordinata,  l'accoglimento della
prospettata questione.
   In  ordine  al profilo interpretativo, la parte privata rileva che
la  testuale  dizione  dell'art.  16,  comma  2,  impone  di ritenere
applicabile   la   nuova  normativa  -  e,  quindi,  l'onere  per  la
commissione  di  motivare il provvedimento di mancata ammissione agli
orali  -  anche  al  concorso  in  fase  di espletamento alla data di
emanazione  del  bando  di  concorso successivo all'entrata in vigore
della   disposizione,   tanto   piu'  che,  in  realta',  l'onere  di
motivazione  degli  atti  amministrativi  e' gia' sancito dall'art. 3
della  legge  n. 241 del 1990, sicche' il decreto n. 166 del 2006 non
ha  fatto  altro  che  esplicitare  un'esigenza da tempo esistente in
riferimento     all'attivita'    amministrativa.    La    commissione
esaminatrice,  pertanto,  in  ossequio  ai  principi  di  chiarezza e
trasparenza - ribaditi proprio dalla normativa sopravvenuta - avrebbe
dovuto  procedere alla motivazione del provvedimento di esclusione, e
cio'  a  prescindere  dal  momento  di  concreta  entrata  in  vigore
dell'art. 11 del citato decreto.
   Ove  questa  Corte  non  concordasse  con simile ricostruzione, la
parte   privata   fa   proprie,   integralmente   condividendole,  le
osservazioni  del TAR in ordine all'illegittimita' costituzionale del
censurato art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 166 del 2006.
   3.   -   In  un  giudizio  amministrativo  del  tutto  analogo  al
precedente,  il  TAR  del  Lazio,  in  diversa  composizione  ma  con
motivazione  pressoche'  identica, ha sollevato la medesima questione
di legittimita' costituzionale, in riferimento agli stessi parametri.
   In  questo  caso,  a differenza di quello precedente, il candidato
aveva riportato, nelle prove scritte, la votazione complessiva di 93,
comunque  inferiore  alla soglia di 105 fissata per l'ammissione agli
orali.
   4. - Nel giudizio si e' costituito M.D.B., ricorrente nel giudizio
a  quo,  chiedendo  alla  Corte  che  -  ove  non  ritenga  di  poter
interpretare la normativa del d.lgs. n. 166 del 2006 come applicabile
gia' alla procedura concorsuale in fase di svolgimento - la questione
venga dichiarata fondata.
   Premette  la  parte  costituita  che  la  normativa  contenuta nel
menzionato   decreto   ha   eliminato  la  cosiddetta  «zona  grigia»
costituita  dai  candidati  che, pur avendo ottenuto una votazione di
sufficienza  nelle  tre  prove  scritte,  non  venivano poi ammessi a
quelle  orali  senza alcuna motivazione. Ne consegue che, nel sistema
oggi  vigente, sono possibili solo due alternative: la valutazione di
idoneita' - che comporta il punteggio minimo di 105 - e quella di non
idoneita',  che  deve  essere  obbligatoriamente motivata. Il dettato
legislativo,   peraltro,  non  e'  in  contrasto  con  la  previgente
normativa,   della   quale  fornisce  una  sorta  di  interpretazione
autentica.
   In  questo  contesto,  la  disposizione  transitoria oggetto della
presente  questione  lega  l'applicazione della nuova disciplina alla
«data  di  emanazione  del  prossimo  bando  di  concorso»,  con cio'
lasciando  intendere  che  -  una volta emanato tale bando - la nuova
disciplina deve applicarsi a tutte le fattispecie pendenti; e poiche'
il  successivo  concorso  e'  stato bandito con decreto del 10 luglio
2006,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2006, almeno
a  far  tempo  da  quest'ultima data la disposizione dell'art. 11 del
d.lgs.  n. 166  del  2006  avrebbe  dovuto, secondo la parte, trovare
applicazione.  La  commissione esaminatrice, invece, ha continuato ad
operare con il vecchio sistema, da ritenere non piu' vigente.
   Da    simile    ricostruzione    deriva    come   corollario   che
l'interpretazione  della  normativa  censurata fatta propria dal TAR,
dal  medesimo  assunta  come  presupposto  per  l'odierna  questione,
dovrebbe  essere  considerata errata. Se cosi' non fosse - osserva la
parte  privata  -  la norma transitoria in esame sarebbe, in pratica,
del  tutto  inutile,  «essendo pacifico che la nuova legge si applica
certamente  ai  concorsi  banditi successivamente alla sua entrata in
vigore».  Anche  la  giurisprudenza, del resto, privilegia sempre, in
caso   di   dubbio,   l'interpretazione   piu'  conforme  al  dettato
costituzionale.
   Cio'  posto in punto di interpretazione, si rileva che, in caso di
mancato recepimento di simile tesi, la disposizione censurata sarebbe
certamente  incostituzionale.  A  questo  proposito la parte, oltre a
fare  proprie  le  censure  avanzate dal giudice a quo in ordine alla
violazione  dei  principi  di  uguaglianza e ragionevolezza, ipotizza
anche  una  possibile  violazione  dell'art. 76 Cost., per eccesso di
delega.  Poiche',  infatti,  gli obiettivi della legge delega - e, in
particolare, dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246 - erano
quelli  di  snellire  ed  aggiornare  la procedura concorsuale, anche
tramite  l'eliminazione della figura dei novantisti, sarebbe evidente
che  l'art.  16,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 166  del 2006, limitando
l'applicazione  della  nuova  disciplina  ai  soli  concorsi  banditi
successivamente alla sua entrata in vigore, violerebbe la ratio della
legge delega.
   5.  - In una memoria depositata in prossimita' dell'udienza M.D.B.
ribadisce  le  suddette  osservazioni  ed  aggiunge  che  la  mancata
applicazione  dell'obbligo  di  motivazione  al  concorso  in fase di
svolgimento   avrebbe,   a   suo  avviso,  la  grave  conseguenza  di
determinare  il protrarsi di una situazione di violazione degli artt.
24,  111,  113 e 117, primo comma, Cost., perche' in contrasto con la
tutela  del  diritto  di difesa, il principio del giusto processo, il
diritto  alla  tutela  giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione  e  «i vincoli che l'ordinamento comunitario pone nei
confronti  del  legislatore  nazionale»  in  ordine al rispetto delle
disposizioni della CEDU.
   6.  -  In  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello  Stato,  chiedendo,  con  due  memorie  di  identico
contenuto,   che  la  questione  venga  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, infondata.
   A  giudizio  dell'Avvocatura, la scelta di far decorrere l'entrata
in  vigore  della  nuova normativa a partire dalla data di emanazione
del  primo  bando  di concorso successivo appare «logica e coerente»,
anche  perche'  la  procedura  concorsuale  che interessa gli odierni
ricorrenti e' stata bandita nel 2004, mentre la norma sull'obbligo di
motivazione  e'  di  oltre due anni e mezzo successiva. E' ovvio, del
resto, che la disciplina regolatrice di un concorso pubblico non puo'
che  essere  stabilita  prima  che  il  medesimo  si espleti, perche'
altrimenti   ne  risulterebbe  irrimediabilmente  leso  il  principio
dell'affidamento.
                       Considerato in diritto
   1.  -- Il TAR del Lazio, con due ordinanze di contenuto uguale per
quanto  qui interessa, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e
97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo  16,  comma  2, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 166  (Norme  in  materia di concorso notarile, pratica e tirocinio
professionale,   nonche'   in   materia  di  coadiutori  notarili  in
attuazione  dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  28 novembre 2005,
n. 246),  nella parte in cui prevede che le disposizioni dell'art. 11
dello  stesso  decreto  «si  applicano  con  decorrenza dalla data di
emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio».
   Le  ordinanze  risultano  emesse  in  giudizi  aventi ad oggetto i
ricorsi  di  candidati  al  concorso notarile bandito il 1° settembre
2004 -   esclusi  dalle  prove  orali  per  aver  ottenuto  votazioni
complessive  nelle  tre  prove  scritte  inferiori a centocinque, pur
avendo  riportato,  in  ciascuna  di queste, punteggi non inferiori a
trenta  -  per  ottenere l'annullamento dei suddetti provvedimenti di
esclusione,  deliberati  quando, per essere stato pubblicato il bando
di  altro  concorso,  era  gia'  entrata  in  vigore  la disposizione
censurata.
   A tal proposito, i remittenti espongono che il concorso de quo era
stato  bandito  nella  vigenza  della disciplina del r.d. 14 novembre
1926,  n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti da notaro), e
successive  modificazioni,  la  quale  stabiliva che per l'ammissione
agli  orali era necessario aver conseguito nelle tre prove scritte un
punteggio  non  inferiore  a  centocinque  e  in ciascuna di esse non
inferiore   a   trenta;   che   solo   per   l'esclusione   a   causa
dell'attribuzione  di  un  punteggio  inferiore a trenta in una delle
prove   la   Commissione   aveva   ritenuto   necessaria  un'espressa
motivazione,  mentre  non  soltanto  per  l'ammissione agli orali, ma
anche  per  la  non  ammissione a causa del mancato conseguimento del
suddetto   punteggio   complessivo,   aveva   invece   ritenuto   che
l'attribuzione   del   punteggio   numerico  esaurisse  l'obbligo  di
motivazione.
   In  diritto,  i  remittenti  premettono che, durante l'esame delle
prove scritte, relative al concorso cui inerivano gli atti impugnati,
era  entrato  in vigore il d.lgs n. 166 del 2006, che aveva mutato le
regole della valutazione e gli obblighi di motivazione stabilendo, ai
fini  dell'ammissione  agli  orali, che il giudizio positivo consegua
automaticamente   all'attribuzione   del  punteggio  complessivo  non
inferiore  a  centocinque e che quello di non ammissione debba essere
sorretto  da  espressa  motivazione.  La  disposizione  qui censurata
stabilisce che le nuove norme si applichino «dalla data di emanazione
del  prossimo bando di concorso per la nomina a notaio». I remittenti
-  sul  presupposto  implicito,  ma non contestato, che era stato nel
frattempo  bandito  altro  concorso  -  sostengono l'inapplicabilita'
della  nuova  normativa  agli  atti  del concorso per il quale era in
svolgimento  la  valutazione  delle  prove  scritte,  ma  negano  che
siffatto   differimento  sia  conforme  ai  parametri  costituzionali
evocati.  In  proposito, ritenuta, sulla base degli elementi di fatto
esposti  e  sull'accertata  impossibilita' di accogliere altri motivi
dei  ricorsi,  la  rilevanza  della  questione, ne argomentano la non
manifesta infondatezza sostenendo l'irragionevolezza del differimento
dell'applicazione  della nuova normativa. Essa, infatti, equiparando,
ai  fini  della necessita' di motivazione, ogni ipotesi di esclusione
dalle  prove  orali,  ha  eliminato  l'incongruenza  della originaria
disciplina  consistente  nel  non  richiedere  la motivazione qualora
l'esclusione  fosse  motivata  dalla  attribuzione  di  un  punteggio
complessivo  inferiore a quello prescritto di centocinque, mentre era
richiesta  per  l'insufficienza in una delle prove. La disciplina ora
vigente  assicura  maggiore  correttezza  e  trasparenza e contrasta,
quindi,  con  il principio di uguaglianza negarne l'applicazione agli
atti  di  una  procedura  concorsuale  in  via  di  svolgimento,  con
violazione   anche  del  canone  di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione.
   2.  --  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi  i  giudizi, ha concluso per l'infondatezza della questione,
appellandosi alla liberta' del legislatore nella regolamentazione del
passaggio  da  una  normativa ad un'altra e alla ragionevolezza della
disposizione  che stabilisce che una disciplina entrata in vigore nel
2006  non  puo'  applicarsi agli atti di un concorso bandito due anni
prima, ancorche' in via di svolgimento.
   3.  --  Le  parti  ricorrenti nei giudizi di merito, costituitesi,
hanno   entrambe   contestato,   in  via  principale,  l'assunto  dei
remittenti sull'inapplicabilita' della nuova disciplina agli atti del
concorso  cui  hanno  partecipato e sulla inesistenza dell'obbligo di
motivazione, quantomeno in ogni caso di esclusione dalle prove orali.
Siffatto  obbligo  -  sostengono  -  gia' scaturiva dall'art. 3 della
legge  7  agosto 1990, n. 241 ed e' stato ribadito dalla disposizione
dell'art.  16,  comma  2,  del  d.lgs. n. 166 del 2006, censurata dai
remittenti,   alla   quale,  secondo  una  delle  parti  private,  va
attribuita  una  valenza  interpretativa se non se ne vuole affermare
l'inutilita' perche' altrimenti priva di effetti.
   In  subordine,  le  parti  ricorrenti  nei giudizi di merito fanno
proprie  le  argomentazioni  dei remittenti, ma la parte costituitasi
nel  giudizio  instaurato con l'ordinanza n. 122 del 2008 evoca anche
l'art.  76  Cost.  e  sostiene  che la disposizione censurata sarebbe
viziata  per essersi il legislatore delegato discostato dalla delega,
differendo  l'entrata  in vigore della nuova disciplina e consentendo
cosi'  il  protrarsi dell'efficacia di una normativa contrastante con
gli artt. 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
   4.  -- Deve essere disposta la riunione dei due giudizi, aventi ad
oggetto la medesima questione.
   In  via  preliminare,  deve  essere ribadito il principio che, nel
giudizio  incidentale di legittimita' costituzionale, i termini della
questione  sono quelli fissati dal remittente, non essendo consentito
alle  parti  mutarli  o allargarli (vedi, per tutte, ordinanze n. 273
del 2005 e n. 194 del 2008).
   5. -- Cio' premesso, la questione non e' ammissibile, per diverse,
concorrenti ragioni.
   Si   osserva   anzitutto  che  sull'inapplicabilita'  della  nuova
disciplina  alle procedure in corso e, soprattutto, sulla inesistenza
di  un  gia'  vigente, generale obbligo di motivazione, l'argomentare
delle ordinanze di remissione e' carente, risolvendosi in un generico
richiamo  alla giurisprudenza della quale, pero', non vengono neppure
sommariamente indicate le ragioni a sostegno.
   La  genericita'  di  tale riferimento sarebbe stata superata ove i
remittenti avessero adempiuto all'obbligo di motivare congruamente in
proposito,   tenendo   conto   di   tutti  i  criteri  interpretativi
(letterale,    storico,    sistematico)    e   senza   incorrere   in
contraddizioni.
   Al contrario, si riscontra l'incongruita' logica della motivazione
rispetto  al  risultato  che  si vuole conseguire (applicazione della
nuova  normativa  al  concorso  in via di svolgimento) sospettando di
illegittimita' costituzionale la disposizione suddetta. La questione,
infatti,  e'  letteralmente formulata in termini tali da far ritenere
che,  secondo  l'assunto  dei  remittenti,  una  volta  eliminato  il
riferimento  «alla  data di emanazione del prossimo bando di concorso
per  la  nomina  a notaio», la nuova disciplina - con gli obblighi di
motivazione   dei  provvedimenti  degli  atti  concorsuali  che  essa
stabilisce  - sarebbe senz'altro applicabile alle fattispecie oggetto
dei giudizi di merito. Ma le ordinanze non spiegano le ragioni per le
quali, una volta caducata la disposizione censurata, il d.lgs. n. 166
del  2006  sarebbe  applicabile  agli  atti  del  concorso  in via di
svolgimento.
   La questione, pur formulata nei termini suddetti, finisce, quindi,
per  risolversi  nella  richiesta  di un intervento interpretativo di
competenza dei remittenti e, quindi, non ammissibile in questa sede.