Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro   tempore,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  e conseguente annullamento, della legge regionale del
Molise  n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale
Molise   n. 12   del  31  maggio  2008,  recante:  «Disciplina  degli
insediamenti  degli  impianti  eolici  e  fotovoltaici sul territorio
della Regione Molise», con specifico riguardo all'art. 2, 3, 4 e 5 di
detta  legge  regionale,  per  contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e
117,  primo  comma,  secondo  comma,  lettera a) ed e), e terzo comma
della  Costituzione  e  cio'  a seguito ed in forza della delibera di
impugnativa  assunta  dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11
luglio 2008.
   Nel  B.U.R. n. 12 del 31 maggio 2008 della Regione Molise e' stata
pubblicata  la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008, con la quale
la regione, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile
fissato  negli  accordi  di  Kyoto  e  di Johannesburg, si propone lo
sfruttamento   delle  energie  rinnovabili  nel  rispetto  di  regole
regionali   predeterminate   compatibili   con   i  vigenti  principi
informativi  della  disciplina  statale  e  comunitaria in materia di
produzione   di   energia,   con   la   finalita'  di  consentire  la
realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi».
   Con  tale provvedimento, composto da 6 articoli, la Regione Molise
detta  disposizioni  in  materia di insediamenti di impianti eolici e
fotovoltaici sul territorio della regione.
   Si premette che la legge in esame, pur richiamando all'art. 1, fra
le  sue  finalita',  il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il
raggiungimento   degli   obiettivi  comunitari  e  internazionali  di
sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  e  di  riduzione delle emissioni
climalteranti, proponendosi lo sfruttamento delle energie rinnovabili
«...al   fine   di  consentire  la  realizzazione  di  impianti  meno
impattanti e piu' produttivi» contiene una serie di disposizioni che,
viceversa,   rallentano   l'installazione  degli  impianti  eolici  e
fotovoltaici  sul  territorio  regionale  e la connessa produzione di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  necessaria  al  fine del
conseguimento  degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici da
fonte  tradizionale  e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia
in  sede  internazionale  (Protocollo  di  Kyoto  11  dicembre  1997,
ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitaria (Direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo
29  dicembre  2003,  n. 387;  Direttiva  2006/32/CE,  recepita con il
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).
   La   legge   in   esame   presenta,  quindi,  diversi  profili  di
illegittimita' costituzionale.
   In particolare:
     1)  la  norma  contenuta nell'art. 2 individua «aree non idonee»
all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.
   Alcune  disposizioni  del comma 1, lettere e), g), h), i), j), k),
l)  ed  n) subordinano l'idoneita' all'installazione alla presenza di
un  accordo  con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni
eventualmente   situate   in  zone  limitrofe  alle  installazioni  e
dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto.
   Tali  divieti,  sebbene  rientranti  nelle competenze regionali di
legislazione  concorrente  in materia di produzione dell'energia e di
governo  del  territorio, nonche' previsti dall'art. 12, comma 10 del
d.lgs.  n. 387/2003,  non  appaiono  motivati,  ne'  le distanze e le
condizioni  imposte sono giustificate tecnicamente in quanto la norma
statale  citata  prevede che le limitazioni all'installazione debbano
ricorrere  non  in via generale ma in ragione di specifiche tipologie
progettuali e costruttive di impianti.
   Il  divieto  assoluto  preclude  in via generale la costruzione di
impianti,    non    consentendo   l'espletamento   del   procedimento
amministrativo  autorizzatorio  all'interno  del  quale devono essere
valutati,  nel  caso  concreto,  i requisiti degli impianti e la loro
rispondenza  alle  prescrizioni  normative  e agli interessi pubblici
primari della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza
del sistema energetico.
   In proposito si rileva un contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera   e)   Cost.   poiche'   la   norma   in   esame,   limitando
aprioristicamente  il libero accesso al mercato dell'energia crea uno
squilibrio  nella  concorrenza fra i diversi modi di produzione della
stessa.
   Tali  disposizioni  peraltro si pongono in contrasto con il citato
art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che costituisce principio fondamentale
in  materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia»  in contrasto quindi con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
     2)  La  disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera m),
che  vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse
ricadenti  sul  territorio  regionale, viola il disposto dell'art. 1,
comma  7,  lettera  l)  della  legge  23  agosto  2004,  n. 239,  che
stabilisce  che  sono  esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni
amministrative   concernenti  l'utilizzazione  del  pubblico  demanio
marittimo   e   di  zone  del  mare  territoriale  per  finalita'  di
approvvigionamento di fonti di energia.
   La competenza statale in materia e' esplicitata anche dallo stesso
art.  12  del d.lgs. n. 387/2003 che, al comma 3 (come modificato dal
comma  158  dell'art.  2, legge 24 dicembre 2007, n. 244), stabilisce
che  «per  gli  impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero   dei   trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione
d'uso  del  demanio  marittimo  da  parte  della competente autorita'
marittima».
   Tali  norme  statali  devono considerarsi principi fondamentali in
materia   di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  di
energia, nonche' di governo del territorio, e come tali vincolanti la
potesta'  legislativa  regionale  di tipo concorrente di cui all'art.
117, terzo comma, Cost.
     3) La previsione contenuta nell'art. 3 dispone limiti massimi di
potenza  installabili,  nelle  more dell'emanazione dei provvedimenti
statali che indicano gli specifici obiettivi regionali.
   I limiti sono estesi anche a livello comunale.
   E'   inoltre  individuata  una  potenza  minima  per  le  macchine
installabili.
   L'articolo  in esame sospende, di fatto, l'autorizzazione di tutti
gli  impianti eccedenti la qualita' e le modalita' ivi indicate, fino
all'approvazione  della  ripartizione degli obiettivi fra le regioni.
Sul  punto, si ravvisa un contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost.
e  la lesione del principio fondamentale di cui al citato art. 12 del
d.lgs.  n. 387/2003  che,  in  materia  di  «produzione,  trasporto e
distribuzione  nazionale  dell'energia», fissa il termine massimo per
l'autorizzazione alle installazioni.
   Si  evidenzia  che  il  comma  4  dello stesso art. 12 prevede che
l'autorizzazione  sia  rilasciata a seguito di un procedimento unico,
al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite
dalla  legge  7  agosto  1990,  n. 241.  Il  termine  massimo  per la
conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a 180
giorni.
   L'indicazione   di   tale   procedimento  deve  qualificarsi  come
principio   fondamentale  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  in  quanto  la disposizione
risulta  ispirata  alle regole della semplificazione amministrativa e
della  celerita', garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale,  la conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo.
   Codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,  in  un  caso  analogo, ha
affermato  che la norma regionale che dispone un periodo di moratoria
delle  autorizzazioni  e'  in contrasto con il suddetto principio del
rispetto  dei  180  giorni,  in quanto, non essendo stato adottato il
provvedimento  statale  di  riparto  degli  obiettivi  regionali,  la
sospensione  disposta e' superiore al termine fissato dal legislatore
statale  (Corte  cost.  n. 364/2006, con la quale e' stato dichiarato
costituzionalmente   illegittimo  l'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale Puglia 11 agosto 2005, n. 9).
   Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell'art. 5
che  estende  l'attuazione  della legge regionale in esame anche alle
fasi  istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in
vigore  della medesima legge regionale. Per gli operatori che avevano
gia' inoltrato la richiesta di autorizzazione unica cambiano, dunque,
le condizioni per l'autorizzazione degli impianti,in contrasto con il
principio   fondamentale  in  materia  di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»  espresso  dall'art.  12  del
d.lgs.  n. 387/2003,  che  fissa in 180 giorni il termine massimo per
l'autorizzazione  alle  installazioni,  in  violazione dell'art. 117,
terzo comma Cost.
     4)  la norma di cui all'art. 4 individua taluni corrispettivi di
natura  economica a carico del proponente. In particolare si richiede
un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti,
ma  che si differenzia sostanzialmente a secondo della fonte: per gli
eolici,  a  differenza  degli altri impianti, viene previsto un onere
fisso  pari  a  20.000  euro, per oneri istruttori, piu' 500 euro per
ogni  MW di potenza nominale da fonte eolica prodotta o di euro 5 per
ogni   KW   da  altra  fonte  rinnovabile,  quali  biomassa,  biogas,
idroelettrico.  Nel caso di impianti eolici di potenza minimale di 60
KW si sottolinea che le spese di istruttoria costituirebbero circa un
terzo  del  costo  complessivo  dell'impianto.  Tale misura, oltre ad
apparire illogica e discriminatoria, determina un effetto restrittivo
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera
iniziativa  economica e per la libera concorrenza in violazione degli
articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e) Cost.
   La  misura  «economica» in esame contrasta con il divieto assoluto
di  prevedere  misure  di  compensazione  patrimoniale a favore delle
regioni,  secondo  il  disposto  dell'art.  12,  comma  6  del d.lgs.
n. 387/2003,  confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera f) della
legge n. 239/2004, che prevede che «lo Stato e le regioni, al fine di
assicurare  su  tutto  il  territorio  nazionale i livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti  l'energia nelle sue varie forme e in
condizioni   di  omogeneita'  ...garantiscono  l'adeguato  equilibrio
territoriale  nella  localizzazione delle infrastrutture energetiche,
nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e
di riequilibrio ambientale e territoriale...».
   La  norma pertanto viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
   In  considerazione di quanto sopra specificato si rileva che tutte
le  richiamante  norme  regionali,  determinando  un  impedimento  al
raggiungimento  dell'obiettivo  dell'incremento  della  produzione di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  perseguito dallo Stato in
attuazione   di   specifici   impegni  internazionali  e  comunitari,
concretano  altresi'  un  contrasto  con  l'art.  117,  primo comma e
secondo comma, lettera a) Cost. che impone l'obbligo del rispetto del
diritto  comunitario  ed  internazionale  riservando  allo  Stato  la
competenza  in  materia  di  rapporti con gli organismi comunitari ed
internazionali.