Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale del Molise n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise n. 12 del 31 maggio 2008, recante: «Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise», con specifico riguardo all'art. 2, 3, 4 e 5 di detta legge regionale, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettera a) ed e), e terzo comma della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2008. Nel B.U.R. n. 12 del 31 maggio 2008 della Regione Molise e' stata pubblicata la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008, con la quale la regione, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di produzione di energia, con la finalita' di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi». Con tale provvedimento, composto da 6 articoli, la Regione Molise detta disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della regione. Si premette che la legge in esame, pur richiamando all'art. 1, fra le sue finalita', il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi comunitari e internazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni climalteranti, proponendosi lo sfruttamento delle energie rinnovabili «...al fine di consentire la realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi» contiene una serie di disposizioni che, viceversa, rallentano l'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio regionale e la connessa produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici da fonte tradizionale e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitaria (Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Direttiva 2006/32/CE, recepita con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115). La legge in esame presenta, quindi, diversi profili di illegittimita' costituzionale. In particolare: 1) la norma contenuta nell'art. 2 individua «aree non idonee» all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Alcune disposizioni del comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) ed n) subordinano l'idoneita' all'installazione alla presenza di un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni eventualmente situate in zone limitrofe alle installazioni e dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto. Tali divieti, sebbene rientranti nelle competenze regionali di legislazione concorrente in materia di produzione dell'energia e di governo del territorio, nonche' previsti dall'art. 12, comma 10 del d.lgs. n. 387/2003, non appaiono motivati, ne' le distanze e le condizioni imposte sono giustificate tecnicamente in quanto la norma statale citata prevede che le limitazioni all'installazione debbano ricorrere non in via generale ma in ragione di specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti. Il divieto assoluto preclude in via generale la costruzione di impianti, non consentendo l'espletamento del procedimento amministrativo autorizzatorio all'interno del quale devono essere valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la loro rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici primari della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza del sistema energetico. In proposito si rileva un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. poiche' la norma in esame, limitando aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia crea uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa. Tali disposizioni peraltro si pongono in contrasto con il citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che costituisce principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» in contrasto quindi con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 2) La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera m), che vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, viola il disposto dell'art. 1, comma 7, lettera l) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che stabilisce che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di energia. La competenza statale in materia e' esplicitata anche dallo stesso art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, al comma 3 (come modificato dal comma 158 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244), stabilisce che «per gli impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima». Tali norme statali devono considerarsi principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nonche' di governo del territorio, e come tali vincolanti la potesta' legislativa regionale di tipo concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 3) La previsione contenuta nell'art. 3 dispone limiti massimi di potenza installabili, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti statali che indicano gli specifici obiettivi regionali. I limiti sono estesi anche a livello comunale. E' inoltre individuata una potenza minima per le macchine installabili. L'articolo in esame sospende, di fatto, l'autorizzazione di tutti gli impianti eccedenti la qualita' e le modalita' ivi indicate, fino all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le regioni. Sul punto, si ravvisa un contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. e la lesione del principio fondamentale di cui al citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni. Si evidenzia che il comma 4 dello stesso art. 12 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a 180 giorni. L'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi come principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita', garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Codesta ecc.ma Corte costituzionale, in un caso analogo, ha affermato che la norma regionale che dispone un periodo di moratoria delle autorizzazioni e' in contrasto con il suddetto principio del rispetto dei 180 giorni, in quanto, non essendo stato adottato il provvedimento statale di riparto degli obiettivi regionali, la sospensione disposta e' superiore al termine fissato dal legislatore statale (Corte cost. n. 364/2006, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge regionale Puglia 11 agosto 2005, n. 9). Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell'art. 5 che estende l'attuazione della legge regionale in esame anche alle fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale. Per gli operatori che avevano gia' inoltrato la richiesta di autorizzazione unica cambiano, dunque, le condizioni per l'autorizzazione degli impianti,in contrasto con il principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» espresso dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per l'autorizzazione alle installazioni, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost. 4) la norma di cui all'art. 4 individua taluni corrispettivi di natura economica a carico del proponente. In particolare si richiede un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti, ma che si differenzia sostanzialmente a secondo della fonte: per gli eolici, a differenza degli altri impianti, viene previsto un onere fisso pari a 20.000 euro, per oneri istruttori, piu' 500 euro per ogni MW di potenza nominale da fonte eolica prodotta o di euro 5 per ogni KW da altra fonte rinnovabile, quali biomassa, biogas, idroelettrico. Nel caso di impianti eolici di potenza minimale di 60 KW si sottolinea che le spese di istruttoria costituirebbero circa un terzo del costo complessivo dell'impianto. Tale misura, oltre ad apparire illogica e discriminatoria, determina un effetto restrittivo per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera iniziativa economica e per la libera concorrenza in violazione degli articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e) Cost. La misura «economica» in esame contrasta con il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle regioni, secondo il disposto dell'art. 12, comma 6 del d.lgs. n. 387/2003, confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239/2004, che prevede che «lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneita' ...garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale...». La norma pertanto viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In considerazione di quanto sopra specificato si rileva che tutte le richiamante norme regionali, determinando un impedimento al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari, concretano altresi' un contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a) Cost. che impone l'obbligo del rispetto del diritto comunitario ed internazionale riservando allo Stato la competenza in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali.