Impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 30
giugno  2008  pubblicata sul B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008 recante
«Misure     per     il     riordino    territoriale,    l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni», ai sensi
dell'art.  127  Cost.,  deliberata  dal  Consiglio dei ministri nella
seduta del 28 agosto 2008.
   Il  Governo  della  Repubblica Italiana, in persona del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi    n. 12    propone   impugnativa   per   l'illegittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
   Contro  la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della
Giunta  pro  tempore, della legge regionale n. 10 del 30 giugno 2008,
pubblicata  in  B.U.R. n. 108 del 30 giugno 2008, recante «Misure per
il  riordino  territoriale,  l'autoriforma  dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni», in base ai seguenti
                             M o t i v i
   1)   L'art.   28,   comma   2,  prevede  da  parte  della  Regione
«l'individuazione  della  tariffa di riferimento», che costituisce il
corrispettivo  del servizio idrico integrato e la redazione, da parte
di  questa,  del  piano economico e del piano finanziario. L'art. 154
del  d.lgs  n. 152/2006,  al  comma  2,  prevede  che  «il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del del territorio, ... definisce con
decreto  le  componenti  di costo per la determinazione della tariffa
relativa  ai  servizi  idrici...» con successiva determinazione della
tariffa   da   parte   dell'Autorita'   d'ambito   «al   fine   della
predisposizione  del  piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1,
lettera  c)»  (comma  4).  Inoltre,  l'art.  161, comma 4, del citato
decreto  legislativo  n. 152/2006,  prevede  che  il  Comitato per la
vigilanza  sull'uso  delle  risorse  idriche (COVIRI) predisponga con
delibera  il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di
cui  al  citato  art. 154. Da cio' si evince la riserva statale sulla
determinazione  della  tariffa  di  riferimento  del  servizio idrico
integrato,   che   costituisce  la  base  della  tariffa  determinata
dall'AATO,  quest'ultima  posta  a  base  di  gara  per la scelta del
gestore  del  servizio  idrico integrato, nonche' della redazione del
piano  economico  e  di  quello  finanziario,  che  costituiscono  il
presupposto alla determinazione di tale tariffa.
   Pertanto,  la disposizione regionale in esame, nel contrastare con
la  citata  normativa statale, viola la competenza statale in materia
di  tutela  della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117,
secondo  comma, lettera e) Cost., in quanto la tariffa di riferimento
garantisce  uguali  criteri di partecipazione competitiva su tutto il
territorio  nazionale,  rientrando  tra gli interventi finalizzati a
promuovere  la c.d. concorrenza «per il mercato», la quale impone che
la scelta del contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di
gara  (Corte  cost.  n. 401  del  2007).  Le  regioni  sono solamente
coinvolte    nel    procedimento    amministrativo    relativo   alla
determinazione  della  tariffa  di  riferimento, per il tramite della
Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e  del  Comitato  per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI).
   La  norma viola altresi' l'articolo 117, secondo comma, lettera s)
Cost.,  che  riserva  alla  competenza  esclusiva  statale la materia
dell'ambiente,  in  quanto  le  citate  norme  statali di riferimento
concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte
a  garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica
che devono garantire uniformita' su tutto il territorio nazionale.
   Per le medesime motivazioni e' censurabile l'articolo 28, comma 7,
che  prevede  da  parte  della  regione  la costituzione di una nuova
«struttura  organizzativa  il  cui costo di funzionamento e' a carico
delle  tariffe  dei  servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta
regionale».  Tale  previsione  si  pone  in  contrasto  con la citata
normativa  statale,  di  cui  al  citato  d.lgs. n. 152/2006, che non
prevede  l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo
nella  determinazione della tariffa, che e' riservata alla competenza
statale,  alterando  la  concorrenza  e  dando  origine  a meccanismi
competitivi disomogenei sul territorio nazionale.