LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Nella controversia RGR n. 824/2004, all'udienza del 18 dicembre 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che il contribuente Galasso Elvio aveva comprato in piena proprieta' una casa di abitazione non di lusso ed aveva goduto, nell'acquisto, delle agevolazioni c.d. «prima casa»: prima del decorso di cinque anni da tale acquisto il Galasso aveva alienato il diritto di piena proprieta' sulla predetta casa di abitazione e, entro l'anno successivo alla rivendita, aveva comprato in piena proprieta' altra casa di abitazione, usufruendo, nel riacquisto, delle medesime agevolazioni fiscali; l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cervignano del Friuli, con avviso di liquidazione 2002lV000764000 del 16 settembre 2004, notificato il 21 settembre 2004, aveva revocato le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di unita' immobiliare non di lusso, in quanto il contribuente, dalle risultanze anagrafiche, non aveva adibito il nuovo fabbricato acquistato a propria abitazione, come previsto dal quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.13l; contro il predetto avviso di liquidazione il contribuente ricorreva dinanzi a questa commissione tributaria, la quale, con ordinanza 24 gennaio 2006 rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse case di abitazione e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato; con ordinanza n. 148 del 18 aprile 2007, depositata in cancelleria il 27 aprile 2007, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilita' di tale questione di legittimita', non avendo questa commissione rimettente sufficientemente motivato la rilevanza della questione; il contribuente ha presentato tempestivamente, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, istanza di trattazione, chiedendo la continuazione del processo interrotto, che e' stato quindi riassunto dinanzi a questa commissione; la citata ordinanza n. 148 del 18 aprile 2007 della Corte costituzionale non ha carattere decisorio, essendo fondata su motivi rimuovibili da questa commissione, alla quale, quindi, non e' precluso, ai sensi dell'art. 137 della Costituzione, sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del giudizio; O s s e r v a 1. - Oggetto della controversia pendente dinanzi a questa commissione e' l'applicazione dei citato quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata ai d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui, invece, prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato. Poiche', per i motivi di seguito esposti, questa commissione dubita della costituzionalita' della citata norma, su cui si fonda la pretesa erariale, la relativa questione e' rilevante per il giudizio in corso, essendo pregiudiziale e indispensabile per la decisione della controversia accertarne la legittimita'. 2. - Giustificata cosi' la rilevanza della questione di costituzionalita', questa commissione deve valutarne anche la non manifesta infondatezza. E' noto che la disciplina delle agevolazioni c.d. «prima casa», relativa alle imposte sui trasferimenti, introdotta con la legge 22 aprile 1982, n. 168, e' stata nel tempo ripetutamente modificata. Ai fini che qui interessano, e' sufficiente ricordare che l'art. 1, comma 2, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, disponeva che tali agevolazioni fiscali si applicavano ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso («primo acquisto») a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiarasse, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale». 3. - La medesima norma, inoltre, per la prima volta, prevedeva che la cessione, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto di acquisto, degli immobili acquistati con i predetti benefici comportava la decadenza delle agevolazioni fiscali, a meno che «il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici citati, non procedesse all'acquisto ("riacquisto") di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». 4. - Successivamente, l'art. 16 del d.l. 2 maggio 1993, n. 155, come modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, aggiungeva la nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). In tale nota venivano trasfuse le disposizioni delle agevolazioni c.d. «prima casa», con l'espressa soppressione della condizione della destinazione dell'immobile a propria abitazione principale relativamente al «primo acquisto» di cui al precedente punto 1 , ma con il mantenimento di tale condizione per il «riacquisto» di altro immobile nell'ipotesi di cui al precedente punto 3, al fine di evitare la decadenza dai benefici fiscali. 5. - L'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificava poi la citata nota II-bis nel testo attualmente in vigore (salvo successive modifiche che qui non rilevano), in cui si legge che l'agevolazione, quanto al «primo acquisto», si applica «agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse». Anche in tale nota la condizione della destinazione dell'immobile ad abitazione principale nel «primo acquisto» non e' piu' prevista, ma viene, invece, confermata per il «riacquisto», per il quale, inoltre, si continua a parlare genericamente di «acquisto di altro immobile». 6. - Sempre ai fini che qui interessano, con il termine «riacquisto» si intende l'acquisto effettuato nel termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni c.d. «prima casa» («primo acquisto») e alienato nei cinque anni dal suo acquisto; il «riacquisto», effettuato sotto le condizioni di legge, anche temporali, consente di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse con il «primo acquisto». Dall'analisi del quadro normativo sopra ricostruito, anche nella sua evoluzione storica, si rileva che: 6.1. - con il d.l. n. 16/1993, il legislatore ha disciplinato in modo perfettamente identico le due situazioni di «primo acquisto» e di «riacquisto»; infatti: 6.1.1. - per entrambe le ipotesi si parla genericamente di acquisto o di trasferimento dell'immobile, senza indicare specificatamente il diritto oggetto del negozio di trasferimento; 6.1.2. - per entrambe le ipotesi e' necessaria la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato; 6.2. - successivamente, a seguito della legge n. 243/1993, di conversione del d.l. n. l55/l993, e della legge n. 549/1995, la disciplina delle due situazioni e' diversa; infatti: 6.2.1. - per il «primo acquisto» l'atto traslativo deve avere per oggetto il trasferimento della proprieta' o della nuda proprieta', o la costituzione dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione sull'immobile acquistato, di cui non e' piu' richiesta la destinazione a propria abitazione principale; 6.2.2. - per il «riacquisto», invece, si continua a parlare genericamente di acquisto senza l'indicazione del diritto oggetto del negozio di trasferimento e continua ad essere espressamente richiesta la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile acquistato. 7. - Quanto alla destinazione a propria abitazione principale, una lettura superficiale della normativa potrebbe fare ritenere che nel «primo acquisto» sia stato eliminato solo l'obbligo di rendere in atto la relativa dichiarazione e non anche l'obbligo effettivo di destinazione; tuttavia, un piu' approfondito esame, anche con il supporto della prassi amministrativa, conduce a diverse conclusioni: 7.1. - l'essere stato per la prima volta annoverata la nuda proprieta' tra i diritti reali oggetto del «primo acquisto» ovvero l'aver annoverato un diritto che per definizione non ha per oggetto il godimento della cosa, giustifica l'opinione che per il «primo acquisto» non vi e' alcun obbligo effettivo e sostanziale di destinare l'immobile acquistato a propria abitazione principale; si ricorda, infatti, che, prima della legge n. 549/1995, per il motivo di cui sopra non veniva mai riconosciuta l'agevolazione per l'acquisto della nuda proprieta' (cosi' Ris. Ministero finanze 20 dicembre 1990, n. 260211); 7.2. - la stessa amministrazione finanziaria ha espressamente affermato che «non e' piu' previsto l'obbligo di adibire l'immobile a propria abitazione principale o di dichiarare la volonta', da parte del contribuente, di provvedere a tale destinazione» (Circ. Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E). 8. - Sotto diverso profilo, ai sensi del primo comma della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per godere delle agevolazioni nel «primo acquisto» e' necessario che «l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano». La eliminazione del requisito della destinazione a propria abitazione principale si giustifica, percio', anche con la considerazione che, fatta salva la residenza, gli altri requisiti sopra menzionati non sono compatibili con il concetto di abitazione principale. Infatti, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente e, quindi, con riferimento all'art. 43, secondo comma, c.c., quella in cui hanno la residenza. Di conseguenza, tutti i requisiti sopra indicati, alternativi alla residenza (luogo di lavoro, sede o luogo di esercizio dell'attivita' del datore di lavoro o, comunque, del soggetto da cui dipende nel caso di acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro e prima casa sul territorio italiano, nel caso di cittadino italiano emigrato all'estero) non consentono di destinare l'immobile acquistato a propria abitazione principale. 9. - L'avere, allora, il legislatore differenziato la disciplina del «riacquisto» da quella del «primo acquisto», come precisato nel precedente punto 6.2, porta a tutta una serie di conseguenze paradossali e, probabilmente, non volute, come ad esempio: 9.1. - l'acquirente della nuda proprieta' di un immobile, che rivenda il suo diritto nei cinque anni dall'acquisto e, che, riacquisti, entro un anno dalla alienazione, un diritto di nuda proprieta' su altro immobile, decade dall'agevolazione sul precedente acquisto, perche' non puo' adempiere all'obbligo di destinare a propria abitazione principale il nuovo immobile, di cui ha acquistato solo la nuda proprieta'; 9.2. - egualmente decade l'acquirente che effettui il riacquisto non nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune dove svolge la propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza nei diciotto mesi successivi al riacquisto; 9.3. - egualmente decade l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi e' la sede o il luogo di esercizio dell'attivita' del proprio datore di lavoro e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza; 9.4. - cosi' infine egualmente decade l'acquirente cittadino italiano emigrato all'estero, che riacquisti l'immobile in un qualunque comune del territorio italiano e che non vuole o non puo' rientrare in Italia e fissare in quel comune la propria residenza. 10. - Le due situazioni («primo acquisto» e «riacquisto») sono sostanzialmente identiche, cosi' come anche previsto originariamente dal legislatore (si veda il precedente punto 6. 1), il quale, pero', le ha poi irragionevolmente disciplinate in modo diverso. Inoltre, l'interpretazione sopra esposta del quarto comma, ultimo periodo, della nota II-bis dell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e' l'unica possibile, atteso il suo dato letterale. La citata norma appare, percio', in contrasto con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, perche', a fronte di situazioni identiche, vi e' una ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente che effettua il «primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto». La citata norma appare, inoltre, in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perche' rende piu' disagevole il lavoro (per l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro), nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale. La citata norma appare, infine, in contrasto con l'art. 35, quarto comma, perche' pregiudica la liberta' di emigrazione (per l'acquirente cittadino italiano emigrato all'estero), nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» di un immobile senza il rientro in Italia. 11. - Come si legge nella citata ordinanza della Corte costituzionale n. 148 del 18 aprile 2007, l'Avvocatura generale dello Stato, quanto alla disparita' di trattamento denunciata da questa commissione rimettente, ha innanzi tutto sostenuto che la norma censurata puo' essere interpretata nel senso che la decadenza dalle agevolazioni fiscali e' impedita dall'acquisto di uno qualsiasi dei diritti indicati nel comma primo (proprieta', nuda proprieta', usufrutto, uso, abitazione). Ma tale interpretazione non e' condivisibile, perche' non tiene conto dei requisiti alternativi alla residenza previsti per il «primo acquisto», ma hon per il «riacquisto», ricordati nel precedente punto 8, e perche', quanto meno relativamente alla nuda proprieta', contrasta con l'obbligo di destinare l'immobile a propria abitazione principale; gia' in passato, in tale ipotesi, l'amministrazione finanziaria ha negato l'agevolazione (Ris. Ministero finanze 20 dicembre 1990, n. 260211). Inoltre, per l'Avvocatura generale dello Stato la previsione che il secondo immobile venga adibito ad abitazione principale del contribuente non sarebbe irragionevole, in quanto persegue lo scopo di escludere dal godimento dei benefici fiscali le operazioni di compravendita di immobili avernti una finalita' meramente speculative. Ma tale finalita' e' comunque anche al «primo acquisto», per cui continua a rimanere irragionevole la disparita' di trattamento tra «primo acquisto» e «riacquisto» a fronte di situazioni identiche. 12. - La questione sopra esaminata, quindi, oltre ad essere rilevante per il giudizio in corso, appare, per quanto sopra esposto, anche non manifestamente infondata, sussistendo piu' di qualche ragionevole dubbio sulla costituzionalita' della norma denunciata.