LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Nella  controversia  RGR  n. 824/2004, all'udienza del 18 dicembre
2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Premesso che il contribuente Galasso Elvio aveva comprato in piena
proprieta'  una  casa  di  abitazione  non  di lusso ed aveva goduto,
nell'acquisto, delle agevolazioni c.d. «prima casa»:
     prima  del  decorso  di  cinque anni da tale acquisto il Galasso
aveva  alienato il diritto di piena proprieta' sulla predetta casa di
abitazione  e, entro l'anno successivo alla rivendita, aveva comprato
in  piena  proprieta'  altra  casa  di  abitazione,  usufruendo,  nel
riacquisto, delle medesime agevolazioni fiscali;
     l'Agenzia  delle  Entrate, Ufficio di Cervignano del Friuli, con
avviso   di  liquidazione  2002lV000764000  del  16  settembre  2004,
notificato  il  21  settembre  2004,  aveva  revocato le agevolazioni
fiscali  relative all'acquisto di unita' immobiliare non di lusso, in
quanto  il  contribuente,  dalle  risultanze  anagrafiche,  non aveva
adibito  il  nuovo  fabbricato  acquistato a propria abitazione, come
previsto   dal  quarto  comma,  ultimo  periodo,  della  nota  II-bis
dell'art.  1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n.13l;
     contro  il  predetto  avviso  di  liquidazione  il  contribuente
ricorreva  dinanzi  a  questa  commissione  tributaria, la quale, con
ordinanza  24  gennaio  2006  rimetteva  alla Corte costituzionale la
questione  di  legittimita'  costituzionale  del quarto comma, ultimo
periodo,  della  nota  II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata  al  d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131, per violazione degli
articoli  3  e  35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che,  al  fine  di  evitare  la  decadenza dalle agevolazioni fiscali
concesse  per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si
possa  perfezionare  con  atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e con atti traslativi o
costitutivi   della   nuda  proprieta',  dell'usufrutto,  dell'uso  e
dell'abitazione relativi alle stesse case di abitazione e nella parte
in  cui,  invece,  prevede  l'obbligo di adibire a propria abitazione
principale l'altro immobile acquistato;
     con   ordinanza   n. 148  del  18  aprile  2007,  depositata  in
cancelleria  il 27 aprile 2007, la Corte costituzionale dichiarava la
manifesta  inammissibilita'  di  tale  questione di legittimita', non
avendo  questa  commissione  rimettente  sufficientemente motivato la
rilevanza della questione;
     il   contribuente   ha   presentato  tempestivamente,  ai  sensi
dell'art.  43  del  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n. 546,  istanza  di
trattazione,  chiedendo la continuazione del processo interrotto, che
e' stato quindi riassunto dinanzi a questa commissione;
     la  citata  ordinanza  n. 148  del  18  aprile  2007 della Corte
costituzionale  non ha carattere decisorio, essendo fondata su motivi
rimuovibili  da  questa  commissione,  alla  quale,  quindi,  non  e'
precluso,  ai  sensi  dell'art. 137 della Costituzione, sollevare una
seconda  volta la medesima questione nel corso dello stesso grado del
giudizio;
                            O s s e r v a
   1.   -  Oggetto  della  controversia  pendente  dinanzi  a  questa
commissione   e'  l'applicazione  dei  citato  quarto  comma,  ultimo
periodo,  della  nota  II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima,
allegata  ai  d.P.R.  26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui non
prevede  che,  al  fine  di  evitare  la decadenza dalle agevolazioni
fiscali  concesse  per  il  precedente  acquisto, l'acquisto di altro
immobile  si  possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso
della  proprieta'  di  case  di  abitazione  non  di lusso e con atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui,
invece,  prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale
l'altro immobile acquistato.
   Poiche',  per  i  motivi  di  seguito  esposti, questa commissione
dubita della costituzionalita' della citata norma, su cui si fonda la
pretesa  erariale, la relativa questione e' rilevante per il giudizio
in  corso,  essendo  pregiudiziale  e indispensabile per la decisione
della controversia accertarne la legittimita'.
   2.   -   Giustificata   cosi'  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita',  questa  commissione  deve  valutarne anche la non
manifesta infondatezza.
   E'  noto  che  la disciplina delle agevolazioni c.d. «prima casa»,
relativa  alle  imposte sui trasferimenti, introdotta con la legge 22
aprile 1982, n. 168, e' stata nel tempo ripetutamente modificata.
   Ai  fini  che qui interessano, e' sufficiente ricordare che l'art.
1,  comma  2,  del  d.l.  23  gennaio  1993,  n. 16,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24 marzo 1993, n. 75, disponeva che tali
agevolazioni fiscali si applicavano ai trasferimenti a titolo oneroso
di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione
non  di  lusso  («primo  acquisto»)  a  condizione  che  nell'atto di
acquisto  il  compratore  dichiarasse,  a  pena  di decadenza, di non
possedere  altro  fabbricato  o  porzioni  di  fabbricato  idoneo  ad
abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale».
   3. - La medesima norma, inoltre, per la prima volta, prevedeva che
la  cessione, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data
dell'atto  di  acquisto,  degli  immobili  acquistati  con i predetti
benefici  comportava  la decadenza delle agevolazioni fiscali, a meno
che  «il  contribuente,  entro un anno dall'alienazione dell'immobile
acquistato   con  i  benefici  citati,  non  procedesse  all'acquisto
("riacquisto")  di  altro  immobile  da  adibire a propria abitazione
principale».
   4.  -  Successivamente,  l'art. 16 del d.l. 2 maggio 1993, n. 155,
come  modificato  dalla  legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243,
aggiungeva  la  nota  II-bis  all'art.  1 della tariffa, parte prima,
allegata  al  d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131  (testo  unico  delle
disposizioni   concernenti  l'imposta  di  registro).  In  tale  nota
venivano  trasfuse  le  disposizioni  delle  agevolazioni c.d. «prima
casa»,   con   l'espressa   soppressione   della   condizione   della
destinazione    dell'immobile   a   propria   abitazione   principale
relativamente  al  «primo acquisto» di cui al precedente punto 1 , ma
con  il  mantenimento di tale condizione per il «riacquisto» di altro
immobile  nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  punto  3, al fine di
evitare la decadenza dai benefici fiscali.
   5.  -  L'art.  3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
modificava  poi la citata nota II-bis nel testo attualmente in vigore
(salvo  successive  modifiche  che qui non rilevano), in cui si legge
che l'agevolazione, quanto al «primo acquisto», si applica «agli atti
traslativi  a  titolo  oneroso della proprieta' di case di abitazione
non  di  lusso  e  agli  atti  traslativi  o  costitutivi  della nuda
proprieta',  dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse».
   Anche  in tale nota la condizione della destinazione dell'immobile
ad  abitazione  principale nel «primo acquisto» non e' piu' prevista,
ma  viene,  invece,  confermata  per  il  «riacquisto», per il quale,
inoltre,  si  continua  a parlare genericamente di «acquisto di altro
immobile».
   6.   -  Sempre  ai  fini  che  qui  interessano,  con  il  termine
«riacquisto»  si intende l'acquisto effettuato nel termine di un anno
dall'alienazione  dell'immobile  acquistato  con le agevolazioni c.d.
«prima  casa»  («primo  acquisto») e alienato nei cinque anni dal suo
acquisto;  il  «riacquisto», effettuato sotto le condizioni di legge,
anche  temporali, consente di evitare la decadenza dalle agevolazioni
fiscali concesse con il «primo acquisto».
   Dall'analisi  del  quadro normativo sopra ricostruito, anche nella
sua evoluzione storica, si rileva che:
     6.1. - con il d.l. n. 16/1993, il legislatore ha disciplinato in
modo  perfettamente  identico le due situazioni di «primo acquisto» e
di «riacquisto»; infatti:
     6.1.1.  -  per  entrambe  le  ipotesi  si parla genericamente di
acquisto   o   di   trasferimento   dell'immobile,   senza   indicare
specificatamente il diritto oggetto del negozio di trasferimento;
     6.1.2. - per entrambe le ipotesi e' necessaria la destinazione a
propria abitazione principale dell'immobile acquistato;
     6.2.  -  successivamente,  a seguito della legge n. 243/1993, di
conversione  del  d.l.  n. l55/l993,  e  della  legge n. 549/1995, la
disciplina delle due situazioni e' diversa; infatti:
      6.2.1.  -  per il «primo acquisto» l'atto traslativo deve avere
per   oggetto   il   trasferimento  della  proprieta'  o  della  nuda
proprieta',    o   la   costituzione   dell'usufrutto,   dell'uso   o
dell'abitazione   sull'immobile   acquistato,  di  cui  non  e'  piu'
richiesta la destinazione a propria abitazione principale;
      6.2.2.  -  per  il  «riacquisto», invece, si continua a parlare
genericamente di acquisto senza l'indicazione del diritto oggetto del
negozio di trasferimento e continua ad essere espressamente richiesta
la   destinazione   a  propria  abitazione  principale  dell'immobile
acquistato.
   7. - Quanto alla destinazione a propria abitazione principale, una
lettura  superficiale  della normativa potrebbe fare ritenere che nel
«primo  acquisto»  sia  stato  eliminato solo l'obbligo di rendere in
atto  la  relativa  dichiarazione  e non anche l'obbligo effettivo di
destinazione;  tuttavia,  un  piu'  approfondito  esame, anche con il
supporto della prassi amministrativa, conduce a diverse conclusioni:
     7.1.  -  l'essere  stato  per  la prima volta annoverata la nuda
proprieta'  tra  i  diritti reali oggetto del «primo acquisto» ovvero
l'aver  annoverato  un diritto che per definizione non ha per oggetto
il  godimento  della  cosa,  giustifica  l'opinione che per il «primo
acquisto»  non  vi  e'  alcun  obbligo  effettivo  e  sostanziale  di
destinare  l'immobile  acquistato a propria abitazione principale; si
ricorda,  infatti,  che, prima della legge n. 549/1995, per il motivo
di   cui   sopra  non  veniva  mai  riconosciuta  l'agevolazione  per
l'acquisto  della  nuda  proprieta'  (cosi' Ris. Ministero finanze 20
dicembre 1990, n. 260211);
     7.2.  -  la  stessa amministrazione finanziaria ha espressamente
affermato che «non e' piu' previsto l'obbligo di adibire l'immobile a
propria  abitazione  principale o di dichiarare la volonta', da parte
del  contribuente,  di provvedere a tale destinazione» (Circ. Agenzia
delle Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E).
   8.  -  Sotto  diverso profilo, ai sensi del primo comma della nota
II-bis  dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26
aprile  1986,  n. 131,  per  godere  delle  agevolazioni  nel  «primo
acquisto»  e'  necessario  che «l'immobile sia ubicato nel territorio
del  comune  in  cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto  la  propria  residenza o, se diverso, in quello in cui
l'acquirente  svolge  la  propria  attivita'  ovvero,  se  trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attivita'  il  soggetto  da  cui  dipende  ovvero,  nel caso in cui
l'acquirente   sia   cittadino   italiano  emigrato  all'estero,  che
l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano».
   La   eliminazione  del  requisito  della  destinazione  a  propria
abitazione   principale   si   giustifica,   percio',  anche  con  la
considerazione  che,  fatta  salva  la residenza, gli altri requisiti
sopra  menzionati  non sono compatibili con il concetto di abitazione
principale.
   Infatti, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi), per abitazione principale si
intende  quella  nella  quale  il  contribuente  o  i  suoi familiari
dimorano abitualmente e, quindi, con riferimento all'art. 43, secondo
comma,  c.c., quella in cui hanno la residenza. Di conseguenza, tutti
i  requisiti  sopra  indicati,  alternativi  alla residenza (luogo di
lavoro, sede o luogo di esercizio dell'attivita' del datore di lavoro
o,  comunque,  del  soggetto  da  cui  dipende nel caso di acquirente
trasferito  all'estero  per  ragioni  di  lavoro  e  prima  casa  sul
territorio   italiano,   nel  caso  di  cittadino  italiano  emigrato
all'estero)  non  consentono  di  destinare  l'immobile  acquistato a
propria abitazione principale.
   9.  -  L'avere, allora, il legislatore differenziato la disciplina
del «riacquisto» da
   quella  del  «primo acquisto», come precisato nel precedente punto
6.2,   porta   a  tutta  una  serie  di  conseguenze  paradossali  e,
probabilmente, non volute, come ad esempio:
     9.1.  -  l'acquirente  della nuda proprieta' di un immobile, che
rivenda  il  suo  diritto  nei  cinque  anni  dall'acquisto  e,  che,
riacquisti,  entro  un  anno  dalla  alienazione,  un diritto di nuda
proprieta' su altro immobile, decade dall'agevolazione sul precedente
acquisto,  perche'  non  puo'  adempiere  all'obbligo  di destinare a
propria abitazione principale il nuovo immobile, di cui ha acquistato
solo la nuda proprieta';
     9.2. - egualmente decade l'acquirente che effettui il riacquisto
non  nel  comune  dove  ha  la  propria residenza, ma nel comune dove
svolge la propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in quel
comune   la   propria  residenza  nei  diciotto  mesi  successivi  al
riacquisto;
     9.3.  - egualmente decade l'acquirente trasferito all'estero per
ragioni  di lavoro che riacquisti l'immobile nel comune dove vi e' la
sede  o  il  luogo  di esercizio dell'attivita' del proprio datore di
lavoro  e  non  vuole o non puo' trasferire in quel comune la propria
residenza;
     9.4.  -  cosi'  infine  egualmente decade l'acquirente cittadino
italiano   emigrato  all'estero,  che  riacquisti  l'immobile  in  un
qualunque  comune  del territorio italiano e che non vuole o non puo'
rientrare in Italia e fissare in quel comune la propria residenza.
   10.  -  Le  due  situazioni («primo acquisto» e «riacquisto») sono
sostanzialmente  identiche, cosi' come anche previsto originariamente
dal  legislatore (si veda il precedente punto 6. 1), il quale, pero',
le ha poi irragionevolmente disciplinate in modo diverso.
   Inoltre,  l'interpretazione sopra esposta del quarto comma, ultimo
periodo,  della  nota  II-bis  dell'art.1 della tariffa, parte prima,
allegata  al  d.P.R.  26  aprile  1986, n. 131, e' l'unica possibile,
atteso il suo dato letterale.
   La  citata norma appare, percio', in contrasto con il principio di
eguaglianza  previsto  dall'art.  3  della  Costituzione,  perche', a
fronte  di  situazioni identiche, vi e' una ingiustificata disparita'
di trattamento tra il contribuente che effettua il «primo acquisto» e
quello che effettua il «riacquisto».
   La citata norma appare, inoltre, in contrasto con l'art. 35, primo
comma,  della  Costituzione,  perche' rende piu' disagevole il lavoro
(per  l'acquirente  trasferito all'estero per ragioni di lavoro), nei
limiti  in  cui  impedisce  il  «riacquisto» dell'immobile che non si
identifichi anche con l'abitazione principale.
   La citata norma appare, infine, in contrasto con l'art. 35, quarto
comma,   perche'   pregiudica   la   liberta'   di  emigrazione  (per
l'acquirente  cittadino  italiano emigrato all'estero), nei limiti in
cui  impedisce  il  «riacquisto»  di  un immobile senza il rientro in
Italia.
   11.   -   Come   si  legge  nella  citata  ordinanza  della  Corte
costituzionale n. 148 del 18 aprile 2007, l'Avvocatura generale dello
Stato,  quanto  alla  disparita'  di trattamento denunciata da questa
commissione  rimettente,  ha  innanzi  tutto  sostenuto  che la norma
censurata  puo'  essere interpretata nel senso che la decadenza dalle
agevolazioni  fiscali  e' impedita dall'acquisto di uno qualsiasi dei
diritti  indicati  nel  comma  primo  (proprieta',  nuda  proprieta',
usufrutto,   uso,   abitazione).   Ma  tale  interpretazione  non  e'
condivisibile, perche' non tiene conto dei requisiti alternativi alla
residenza   previsti   per   il  «primo  acquisto»,  ma  hon  per  il
«riacquisto»,  ricordati  nel  precedente  punto 8, e perche', quanto
meno  relativamente  alla nuda proprieta', contrasta con l'obbligo di
destinare   l'immobile  a  propria  abitazione  principale;  gia'  in
passato,  in  tale  ipotesi,  l'amministrazione finanziaria ha negato
l'agevolazione (Ris. Ministero finanze 20 dicembre 1990, n. 260211).
   Inoltre,  per  l'Avvocatura generale dello Stato la previsione che
il  secondo  immobile  venga  adibito  ad  abitazione  principale del
contribuente  non  sarebbe irragionevole, in quanto persegue lo scopo
di  escludere  dal  godimento  dei  benefici fiscali le operazioni di
compravendita   di   immobili   avernti   una   finalita'   meramente
speculative. Ma tale finalita' e' comunque anche al «primo acquisto»,
per   cui   continua   a  rimanere  irragionevole  la  disparita'  di
trattamento   tra   «primo  acquisto»  e  «riacquisto»  a  fronte  di
situazioni identiche.
   12.  -  La  questione  sopra  esaminata,  quindi,  oltre ad essere
rilevante per il giudizio in corso, appare, per quanto sopra esposto,
anche  non  manifestamente  infondata,  sussistendo  piu'  di qualche
ragionevole dubbio sulla costituzionalita' della norma denunciata.