IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede; Ritenuto che la debitrice deve essere dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza entro il termine stabilito da questo giudice; Rilevato che le opponenti Smerigliatrice V.S. S.a.s. e GE.GA. S.n.c. - che, con ricorso depositato il 4 ottobre 2007, hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro Ilaria Lavorazione Pellami S.r.l. (in seguito Ilaria), deducendo la loro proprieta' sui beni pignorati il 2 agosto 2007 in danno della Ilaria - hanno eccepito 1'illegittimita' costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente dopo le modifiche di cui al d.lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., dopo che il concessionario, nel costituirsi, ne aveva invocato l'applicazione, laddove prescrive che l'ufficiale di riscossione deve astenersi dal pignoramento solo quando il diritto del terzo (diverso dai soggetti indicati nell'art. 58, comma 3) e' provato in forza di atto pubblico, scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda anteriore all'anno in cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo: che nel caso di specie le opponenti hanno fondato la loro opposizione su due contratti di affitto, l'uno di azienda, e l'altro di ramo di azienda, entrambi stipulati per atto pubblico in data 29 aprile 2003, contenenti in allegato i rispettivi elenchi dei beni mobili compresi nell'affitto, alcuni dei quali pignorati in danno della conduttrice, debitrice dell'Erario; che tali documenti, secondo il concessionario, essendo contemporanei all'anno cui si riferiscono i tributi per cui si procede (2003), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai sensi del ridetto art. 63; che la difesa del concessionario e' fondata sull'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4417 del 1996, in cui, con riferimento all'art. 65 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 46/1999, riprodotto con alcune varianti nell'attuale art. 63) si afferma che non e' condivisibile l'interpretazione, proposta dal ricorrente in quel giudizio, secondo cui la disposizione di legge sarebbe rivolta al solo ufficiale esattoriale, e non all'esattore, e concernerebbe il solo pignoramento, e non anche la fase successiva della procedura di riscossione: per contestare tale ipotesi interpretativa, avanzata dalla parte ricorrente, la S.C. ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 358 del 1994, in cui si afferma che l'art. 65 cit. poneva «ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione di terzi, che affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore puo' dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo»; che la questione risulta rilevante, in quanto dal suo accoglimento dipendono le sorti della proposta opposizione, che potrebbe essere accolta se, e solo se, i limiti temporali di riferimento della prova scritta richiesta fossero posti dopo l'anno antecedente al tributo da riscuotere, essendo contemporanei (e non anteriori) a tale anno i contratti di affitto che giustificano la detenzione dei beni da parte del debitore non proprietario; mentre la prova dell'acquisto degli stessi beni da parte delle opponenti, non ancora completamente offerta, potrebbe sopravvenire in corso di causa (non essendo ancora scattate le preclusioni istruttorie), e comunque puo' emergere gia' in parte dai contratti di affitto prodotti, che negli elenchi allegati dei beni mobili compresi nelle aziende affittate fanno riferimento a «costi storici» ed «ammortamenti», i quali lasciano presumere annotazioni sui libri contabili delle opponenti (che sono due societa' commerciali) e tenuta di fatture ed altri documenti di acquisto, cui per legge sono obbligate (cfr. Cass. 06/3999, secondo cui «in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. la dimostrazione della proprieta' da parte del terzo rivendicante puo' essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purche', a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento», certezza che puo' essere acquisita anche tramite le scritture contabili regolarmente tenute del venditore o dall'acquirente); che la questione sollevata non risulta manifestamente infondata; la giurisprudenza costituzionale, che piu' volte ha avuto modo di occuparsi della speciale disciplina dell'esecuzione esattoriale, ha ammesso la legittimita' di deroghe alle norme sull'esecuzione forzata ordinaria, poiche', in vista del «fondamentale interesse di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita fmanziaria dello Stato», possono prevedersi «procedure semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisivita' all'esecuzione coattiva, che e' assistita da presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento e da preclusioni nel sistema delle opposizioni, per prevenire ed escludere fraudolente elusioni» (sent. Corte cost. n. 444 del 1995; conf. n. 351 del 1998); il tutto pero' condizionato alla ragionevolezza della disciplina, che deve essere appunto finalizzata all'esigenza di evitare frodi, cosicche' sono state dichiarate costituzionalmente illegittime quelle disposizioni che limitavano la proponibilita' di opposizione di terzi con riferimento a «quei beni che, con certezza e senza alcun rischio di fraudolente elusioni o di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale, non appartengono al contribuente moroso» (sent. 444/95 cit.; conf. n. 415 del 1996); che, nel caso che interessa, non viene in rilievo tanto la qualita' soggettiva del terzo opponente (societa' commerciali sicuramente diverse ed estranee al debitore, costituito da altra societa' commerciale), quanto il limite temporale entro il quale opera la presunzione di frode dell'atto con cui si prova il suo diritto e il trasferimento della detenzione al debitore; nella disciplina della riscossione anteriore alla riforma del 1999, cioe' nel testo originario del d.P.R. n. 602/1973 (art. 65), il limite era costituito dalla data di consegna del ruolo all'esattore: era questo il momento rispetto al quale dovevano essere anteriori gli atti aventi data certa volti a provare il diritto del terzo (se non parente: per i congiunti, coniuge e parenti e affini entro il terzo grado, valevano invece i ristretti limiti di cui all'art. 52, che consentiva l'opposizione di terzo solo in relazione ai beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento), perche' l'ufficiale di riscossione dovesse astenersi dal pignoramento (e, in caso contrario, l'opposizione potesse essere accolta); nel caso deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 444 del 1995, infatti, uno dei giudici a quibus (il Pretore di Cosenza) aveva sollevato la questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'ipotesi dell'opposizione di terzo proposta dal coniuge per i mobili pervenutigli con atto di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore: senonche' la Corte, con motivazione estremamente succinta, ma verosimilmente per scongiurare l'eventualita' di collusioni fraudolente tra il debitore ed il coniuge, ritenne di poter accogliere la questione limitatamente all'ipotesi in cui l'atto di donazione in favore del coniuge fosse addirittura anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta; che tale scelta della Corte si giustifica in relazione alla posizione del coniuge, che puo' presumersi a conoscenza delle vicende patrimoniali dell'altro coniuge, e quindi in grado di colludere col medesimo anche quando si verifichi semplicemente il presupposto del tributo, e non solo quando e' in corso la procedura di riscossione; tuttavia il legislatore, con la riforma del 1999, estrapolando il principio affermato dalla Corte al di la' del caso deciso, ha esteso ai terzi opponenti, non parenti del debitore, la disciplina frutto della sentenza n. 444/1995 piu' volte richiamata, imponendo la dimostrazione del diritto con atto «avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo» (art. 63, d.P.R. n. 602 come risulta dopo le modifiche introdotte dall'art. 16 del d. lgs. n. 46 del 1999), in tal modo giungendo addirittura ad aggravare la posizione del terzo non parente rispetto al prossimo congiunto del debitore (coniuge, parente o affine entro il terzo grado), che, ai sensi dell'art. 58, come modificato dal predetto art. 16 del d.lgs. n. 46/1999, deve provare l'opposizione con atti di data certa anteriore: a) che nel caso di specie, come afferma il Concessionario della riscossione nella comparsa di risposta, le cartelle si riferiscono a tributi quali IVA, IRPEG, IRAP ecc. relativi al periodo d'imposta 2003: pertanto, se si dovesse applicare la disciplina (che secondo logica dovrebbe essere piu' rigorosa) applicabile ai prossimi congiunti ai sensi dell'art. 58 nel testo vigente del d.P.R. n. 602, l'opposizione sarebbe proponibile, poiche' (almeno per quanto concerne le imposte dirette) se la dichiarazione fosse stata presentata, tale presentazione risalirebbe sicuramente al 2004, anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto d'imposta, (come e' noto, la dichiarazione dei redditi va presentata nell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta), e sempre nel 2004, in caso di omessa presentazione, si sarebbe verificata la violazione; in subordine, applicandosi la lettera c), avrebbe rilievo la data del 31 dicembre 2003, e cioe' il momento in cui, chiudendosi il periodo d'imposta, potrebbe dirsi venuto in essere il presupposto del reddito assoggettabile ad imposta (i contratti di affitto sono invece, come si e' detto, del 29 aprile 2003, registrati il 12 maggio 2003); che pertanto sussiste una macroscopica violazione dell'art. 3 Cost., non tanto perche', come osservano le opponenti, si applica una disciplina diversa da quella prevista per i crediti non tributari, quanto perche' si sottopone ad un regime piu' rigoroso la posizione dell'estraneo rispetto a quella del congiunto, mentre la logica vorrebbe semmai che avvenisse l'opposto; che comunque, anche a prescindere da tale comparazione, non pare ragionevole presumere che siano simulati o fraudolenti atti posti in essere durante l'anno in cui si verifica semplicemente il presupposto del tributo, e quindi prima ancora che esso si sia compiutamente verificato (cio' che avviene, come si e' detto, solo alla fine dell'anno), quando il terzo non e' coniuge, parente o affine del debitore, parendo piu' che sufficiente (e forse gia' eccessivo), in questo caso, fissare una presunzione di frode in relazione al momento della consegna del ruolo all'esattore, come nella disciplina originaria del d.P.R. n. 602/1973; infatti ben difficilmente il terzo che affitta propri beni ad un soggetto non legato da vincoli di parentela potra' conoscere se questi abbia in animo di non pagare le imposte che matureranno per l'anno in corso; cosi' come ben difficilmente il debitore tributario vorra' predisporre atti simulati e fraudolenti per sottrarre beni all'erario, con tanto anticipo rispetto ad un eventuale accertamento; che l'irragionevolezza della disciplina incide anche sul diritto di difesa ex art. 24 Cost., limitando il diritto di proporre opposizione di terzo all'esecuzione e di provare le proprie ragioni in tale sede, oltre che sul diritto di proprieta' privata garantito dall'art. 42 Cost., dando vita, quale pratica conseguenza, ad una sorta di espropriazione senza indennizzo; che deve pertanto sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale come sopra prospettata, mentre, nelle more, ritenuta la possibilita' che tale questione sia accolta, deve confermarsi il provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato con decreto 5 ottobre 2007.