IL GIUDICE DI PACE Considerato che, sui fatti del 24 settembre 2004 il giudice ha gia' avuto modo di pronunciarsi in un procedimento parallelo introdotto con giudizio immediato dall'imputato Lazzari Adriano nei confronti dell'imputato Roncaletti Antonio e che solo per puro errore vi e' stata una scissione del giudizio allora instaurato tra i fatti del 20 settembre e quelli del 24 settembre del 2004, tanto che tali fatti appaiono comunque connessi nel presente giudizio; Considerato che, benche' la difesa dell'imputato Roncaletti all'udienza del 6 febbraio 2007 abbia posto all'evidenza del giudice la sostanziale identita' dei fatti per cui e' processo con quelli gia' oggetto del giudizio instaurato come sopra, all'epoca e' stata effettuata una richiesta di pronuncia ai sensi dell'art. 129 facendo intendere al giudice che vi era la volonta' che lo stesso giudice si pronunciasse su quei fatti; Considerato che, al contrario, all'odierna udienza vi e' una sostanziale univocita' di richieste da parte dei due difensori dell'imputato Lazzari Adriano e della parte civile Roncaletti Antonio, che il giudice risolva la questione di una sua eventuale incompatibilita' nel prendere la decisione finale relativa ai fatti del presente giudizio; Considerato che, non e' apparso opportuno ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera h) c.p.p. ne' una pronuncia di astensione all'inizio del presente giudizio ne, tanto meno, da parte delle difese una ricusazione del giudice ma che, tuttavia, le ragioni che avrebbero giustificato tali provvedimenti sembrano essersi esplicitate all'odierna udienza, evidentemente a seguito dell'evolversi della situazione tra le parti.