IL GIUDICE DI PACE
    Rilevato  che il giorno 11 maggio 2008, alle ore 3,35, sulla S.P.
4,  via  Valeriana  del  Comune  di Mantello (Sondrio), i Carabinieri
della  locale  stazione  di  Traona (Sondrio) accertavano a carico di
Pighetti  Matteo,  nato  a Sondrio il 14 settembre 1978, residente ad
Ardenno  (Sondrio)  via  XXV  Aprile  n. 13, il reato di cui all'art.
186/secondo    comma    c.d.s    per   essersi   posto   alla   guida
dell'autovettura, targata CC 990 DC, in stato di ebbrezza;
   Rilevato che in data 26 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex  art.  223, terzo  comma  c.d.s.  per  la  durata  di mesi dieci a
decorrere  dal giorno del ritiro 11 maggio 2008, notificato in data 7
giugno 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con alcoltest a cui il ricorrente Pighetti Matteo si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che  sono  considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con  la conversione del decreto legge n.117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2.500 a 10.000 € ,la sospensione della patente di giuda per mesi
6,  l'obbligo  di  sottoporsi  a visita presso la commissione medica,
nonche'  il  fermo  di  180  giorni  del veicolo se di proprieta' del
trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcoltest  e  coloro  che  non  si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  sceglierese  rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente  di  guida  fino  a  due  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcoltest   e   coloro,   che   magari   sono   considerati   per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.