LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Visti  gli atti del procedimento n. 987/2003 mon. nei confronti di
Prisecaru Culita;
   Premesso  che  il  medesimo fu arrestato il 29 novembre 2002 nella
flagranza  del reato previsto e punito dall'articolo 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 286/1998, modificato con legge n. 189/2002
e, convalidato l'arresto, fu giudicato, con rito direttissimo, previa
concessione  dei  termini  a  difesa,  e  condannato, con sentenza 22
gennaio  2003  del  Tribunale  monocratico di Perugia, essendo stato,
medio  tempore  espulso,  si'  da  non  aver  potuto  presenziare  al
dibattimento;
   Rilevato   che   con   i   motivi   d'appello  la  difesa  eccepi'
l'incostituzionalita'  della  norma  citata, gia' sollevata nel corso
del   giudizio  di  primo  grado,  laddove  e'  prevista  l'immediata
espulsione  dello  straniero  rimesso  in  liberta'  nell'ambito  del
procedimento  che  interessa,  per  contrasto con l'articolo 24 della
Costituzione  la  dove  afferma  che  l'imputato  non  e' considerato
colpevole fino alla sentenza definitiva;
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  2  marzo  2005,  questa corte
sollevo' questione di costituzionalita' dell'articolo 14, comma 5-ter
del  decreto  legislativo  n. 286/1998,  come  modificato  con  legge
n. 189/2002,  in relazione agli articoli 24 e 111 della Costituzione,
cosi' contestualmente argomentando:
     «La fattispecie di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del decreto
legislativo  n. 286/1998,  modificato  con legge n. 189/2002, prevede
che  lo  straniero  che,  senza giustificato motivo, si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore  ai  sensi  del  comma 5-bis, e' punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno e che, in tal caso, si procede a nuova espulsione con
accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica. Il successivo
comma  5-quinquies prevede che per i reati previsti dai commi 5-ter e
5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede
con  rito direttissimo. Infine, l'articolo 17 del decreto legislativo
6  marzo  1998,  n. 40,  stabilisce  che  lo  straniero  sottoposto a
procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente  necessario  per l'esercizio del diritto di difesa e che
l'autorizzazione  e'  rilasciata dal questore anche per il tramite di
una  rappresentanza  diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell'imputato o del difensore.
   Rileva   la   Corte  che  l'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo  25  luglio 1998, n. 286, prevede che quando lo straniero
e'  sottoposto  a  procedimento  penale  e  non  si trova in stato di
custodia  cautelare  in  carcere  il  questore,  prima  di  eseguirne
l'espulsione  richiede  il  nulla-osta all'autorita' giudiziaria, che
puo'  negarlo  solo  in presenza di inderogabili esigenze processuali
(costituite,   per   lo   piu',  dalla  necessita'  di  accertare  la
responsabilita' di concorrenti o di imputati in procedimenti connessi
o,  ancora,  nell'interesse  della  parte  offesa).  La  stessa norma
prevede che, nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il
nulla-osta  all'atto  della  convalida, salvo che applichi una misura
cautelare detentiva, specificando ulteriormente che, ove detta misura
non  viene  applicata,  o  e'  cessata,  il questore puo' adottare la
misura dell'espulsione.
   Va,  ulteriormente,  rilevato  che  nel  caso  che  ci  occupa, la
normativa vigente prevede l'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza
per  lo  straniero  che,  senza giustificato motivo, si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  di  espulsione
impartito   dal   questore,   mentre,   per   il   divieto  contenuto
nell'articolo  280  codice  di  procedura penale, non sara' possibile
sottoporre  l'arrestato a misura coercitiva dal momento che il reato,
previsto  e  punito  dal  citato articolo 14, comma 5-ter, del citato
decreto    legislativo   n. 286/1998   modificato,   ha   natura   di
contravvenzione.
   Dalla  normativa ricordata discende pacificamente che, non essendo
possibile   che  l'arrestato  venga  sottoposto  a  misura  cautelare
detentiva  e  potendo,  il  nulla-osta  all'espulsione, essere negato
soltanto  per  le  ricordate  esigenze  processuali,  il rilascio del
nulla-osta   sara'   pressoche'  automatico  nel  caso  di  giudiziio
instaurato,  come  quello che ci occupa, per effetto di arresto per i
reati contemplati dal piu' volte citato articolo 14.
   Tanto premesso, ritiene la Corte che l'obbligo di nuova, immediata
espulsione,   congiunto   all'automatico   rilascio   del  nulla-osta
all'espulsione  stessa  ed all'obbligo del rito direttissimo, si pone
in  contrasto  con  il  dettato  costituzionale  con riferimento agli
articoli  24  e 111 della Costituzione in quanto l'applicazione della
disciplina  introdotta  dall'articolo  13, lettera b), della legge 30
luglio  2002,  n. 189  - obbligo del rito direttissimo - comporta una
sostanziale  e concreta lesione del diritto dell'imputato in processo
penale,  quale  che  sia  la  sua nazionalita', attesa l'immediatezza
dell'espulsione,   ad   una   piena  difesa,  non  potendo  di  fatto
partecipare  al  giudizio  con  rito  direttissimo, in dipendenza dei
tempi  estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di
quelli,  sovente  piu'  lunghi,  necessari per rientrare in Italia in
conformita'  al  disposto  dell'articolo  17  della  norma in esame -
richiesta  tramite  ambasciata  o  consolato, visto della questura, e
cosi'  via  -,  con  conseguente  lesione  del  diritto  ad un giusto
processo,  che  comporta  la  possibilita'  di  svolgere  appieno  le
funzioni connesse alla difesa.
   Per  quanto evidenziato, apparendo la questione proposta rilevante
ai  fini del decidere, con riferimento alla possibilita' di garantire
all'imputato  l'esercizio  del  diritto  di  difesa  presenziando  al
dibattimento  celebrato  con  il  rito  direttissimo,  ed  apparendo,
altresi', tale questione non manifestamente infondata, ritiene questa
Corte  di  dover  rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le
valutazioni di competenza»;
   Ritenuto, altresi', che, con l'ordinanza n. 35 del 9 febbraio 2007
la  Corte  costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilita'
della  predetta  questione,  per  essersi,  questa Corte, limitata ad
invocare  una  soluzione  del  problema  sollevato senza formulare un
petitum   specifico,   lasciando  cosi'  indeterminato  il  possibile
intervento   -  tra  i  tanti  astrattamente  ipotizzabili,  di  tipo
caducatorio o additivo - della Corte costituzionale;
   Ritenuto  di  dovere riproporre la questione con le precisazioni e
le integrazioni che seguono
                            O s s e r v a
   Il   dubbio   di  legittimita'  era  determinato  dal  sostanziale
privilegio  tecnico  processuale di cui finiva per godere la pubblica
amministrazione, non giustificato da esigenze di rango costituzionale
ed idoneo a compromettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa
in  conseguenza  dell'automatismo  caratterizzante  la disciplina del
rilascio del nulla-osta.
   In  effetti  cio' che appariva ed appare irragionevole per assenza
di  beni costituzionali comparabili con quelli che si assumevano lesi
e'  la  presenza  nell'ordinamento  della norma processuale contenuta
nell'articolo  13, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, che prevedono la pronuncia di nulla-osta all'espulsione
con  impossibilita' per l'autorita' giudiziaria di negarlo al fine di
garantire   l'effettiva   difesa   dell'imputato   compromessa  dalla
sostanziale  inoperativita'  dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 286/1998. Da tale sistema discende un differente ed ingiustificato
trattamento  dello  straniero  rispetto al cittadino italiano, cui e'
sempre  garantita  la  partecipazione  al  processo,  tanto  da avere
rilevanza il legittimo impedimento dell'imputato ancor piu' alla luce
dei  principi  recepiti  dal  legislatore  con  la nuova formulazione
dell'articolo 175 codice procedura penale.
   Si  solleva,  pertanto,  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art.  13  sopra  citato  nella  parte  in cui non prevede che il
giudice,  all'esito  della  convalida dell'arresto, possa negare, per
esigenze   difensive,   il  rilascio  del  nulla-osta  all'espulsione
amministrativa  del  cittadino  straniero  sottoposto  a procedimento
penale.