Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, secondo
comma,   della   legge   30  aprile  1969,  n. 153  (Revisione  degli
ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza sociale),
in  combinato  disposto  con  l'art. 48 (ora 51), lettera f-bis), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi), come
modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1999,  n. 505  (Disposizioni  integrative  e  correttive  dei decreti
legislativi  2  settembre  1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18
dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di
lavoro  dipendente),  promosso  con  ordinanza del 13 luglio 2007 dal
Tribunale  di  Parma  nel  procedimento civile vertente tra la Chiesi
Farmaceutici  s.p.a.  e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)  ed  altro,  iscritta  al n. 845 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie
speciale, dell'anno 2008.
   Visto   l'atto   di  costituzione  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) nonche' l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato
Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  davanti  al
Tribunale di Parma la societa' Chiesi Farmaceutici s.p.a. chiedeva la
dichiarazione  di  infondatezza  di  un accertamento ispettivo con il
quale  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale (INPS) le aveva
contestato  di non aver assoggettato a contribuzione previdenziale le
somme da essa erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle
rette   di   frequenza   delle   scuole   materne   (recte:   «scuole
dell'infanzia») dei loro figli;
     che  il  Tribunale adito ha sollevato, in riferimento agli artt.
3,   4   e   31   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, della legge 30 aprile
1969,  n. 153  (Revisione  degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia  di  sicurezza  sociale), in combinato disposto con l'art. 51
(ex  48),  lettera.  f-bis),  del  d.P.R.  22  dicembre  1986, n. 917
(Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi), come
modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1999,  n. 505  (Disposizioni  integrative  e  correttive  dei decreti
legislativi  2  settembre  1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18
dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi da capitale, di
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di
lavoro  dipendente),  nella parte in cui prevede che non concorrono a
formare  il  reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore
di  lavoro  alla  generalita'  dei propri dipendenti o a categorie di
dipendenti  per  la  frequenza  di  asili nido da parte dei familiari
indicati   dall'art.  12  del  medesimo  d.P.R.  n. 917  del  1986  e
successive  modificazioni,  e  non  anche  le  somme che il datore di
lavoro eroga alla generalita' dei propri dipendenti, o a categorie di
dipendenti, per la frequenza delle scuole dell'infanzia;
     che,  secondo  il  rimettente,  le  somme  erogate dal datore di
lavoro  per la frequenza di queste ultime scuole, proprio perche' non
previste  dal  citato  art. 51, lettera f-bis), del d.P.R. n. 917 del
1986,  restano  soggette  al  calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza a differenza di quanto avviene per le somme erogate per la
frequenza di asili nido;
     che,  premessa  la  rilevanza  della  questione, originata dalla
pretesa  creditoria  avanzata  dall'INPS  in  riferimento  alle somme
erogate  dalla  societa'  ricorrente  al  predetto titolo, osserva il
rimettente  che  le  due  fattispecie sono accomunate da una identica
ratio,  ravvisabile  nella  necessita'  di incentivare l'attribuzione
alle famiglie di un sostegno economico per la frequenza, da parte dei
figli  sin  dal  terzo mese di vita, di adeguate strutture che, da un
lato,  consentano  la  formazione  e  l'apprendimento dei bambini, e,
dall'altro, agevolino i genitori nelle loro necessita' di lavoro;
     che,  dopo  aver  richiamato i principi costituzionali coinvolti
nella  questione  (artt.  3,  4 e 31 Cost.), il Giudice del lavoro di
Parma richiama l'allegato A previsto dall'art. 12, comma 2 del d.lgs.
19  febbraio  2004,  n. 59 (Definizione delle norme generali relative
alla  scuola  dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo  1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sottolineando che
l'art.  1  del  suddetto  decreto  legislativo  afferma che la scuola
materna  contribuisce alla realizzazione del principio di uguaglianza
delle  opportunita'  ed  alla  rimozione  degli  ostacoli  di  ordine
economico e sociale che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza
dei cittadini;
     che,  nel  costituirsi  in  giudizio,  l'INPS ha rilevato che il
rimettente  trascura  l'oggettiva diversita' delle situazioni poste a
confronto,  sia  in  ordine alle modalita' di accesso alle strutture,
sia  in  relazione all'eta' dei bambini interessati, ne' considera la
discrezionalita'  del  legislatore  nell'assecondare  le  esigenze di
contenimento delle spese a carico dello Stato;
     che  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri -
rappresentato   e   difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato -
eccependo  l'inammissibilita' della questione in quanto il rimettente
si limita a contestare la tesi difensiva dell'INPS, senza individuare
esattamente la disciplina applicabile alle scuole materne statali, e,
quindi,  i termini esatti dell'asserita disparita' di trattamento, ed
eccependo altresi' l'assoluta genericita' del riferimento operato dal
rimettente agli artt. 4 e 31 Cost.;
     che,  in  ogni  caso -  secondo  la  difesa  erariale - anche in
riferimento  all'art.  3 Cost., la questione sarebbe manifestatamente
infondata  in  quanto  le  situazioni  poste  a  confronto  non  sono
omogenee;
     che,  infatti,  la  frequenza  delle scuole dell'infanzia (nuova
denominazione  delle  scuole materne, ai sensi dell'art 12 del d.lgs.
n. 59  del  2004)  e'  gratuita,  il che dimostra come il legislatore
abbia  predisposto  differenti  sistemi per la tutela della famiglia,
dell'istruzione  e del lavoro, proprio in ragione della necessita' di
differenziare  la  disciplina  con  riferimento alla incomparabilita'
delle  esigenze  dei bambini compresi fra i tre mesi ed i tre anni di
vita rispetto quelli di eta' superiore;
     che,  in  prossimita' dell'udienza, l'INPS ha depositato memoria
illustrativa ribadendo gli argomenti esposti in precedenza.
   Considerato  che  il  Tribunale di Parma dubita della legittimita'
costituzionale  del  combinato  disposto  degli  articoli 12, secondo
comma,   della   legge   30  aprile  1969,  n. 153  (Revisione  degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e
48 (ora 51), lettera f-bis
),  del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle  imposte  sui  redditi), come modificato dall'art. 13, comma 1,
del  decreto  legislativo  23  dicembre  1999,  n. 505  (Disposizioni
integrative  e  correttive  dei decreti legislativi 2 settembre 1997,
n. 314,  21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467,
in  materia  di  redditi  da  capitale,  di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente), nella
parte  in  cui  prevede  che  non  concorrono a formare il reddito di
lavoro  dipendente  le  somme  erogate  dal  datore  di  lavoro  alla
generalita'  dei  propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, per
la  frequenza di asili nido da parte dei familiari indicati dall'art.
12  del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, e
non anche le somme che il datore di lavoro eroga alla generalita' dei
propri  dipendenti,  o  a  categorie  di dipendenti, per la frequenza
delle scuole dell'infanzia;
     che,  a giudizio del rimettente, identiche essendo le situazioni
poste a confronto, la scelta operata soltanto con riguardo alle somme
riferite  alla  frequenza degli asili nido non sarebbe coerente con i
principi  costituzionali di parita' di trattamento (art. 3 Cost.), di
tutela  della  famiglia  (art.  31  Cost.)  e di pari opportunita' di
accesso al lavoro (art. 4 Cost.);
     che  la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai
fini della decisione della controversia pendente innanzi al Tribunale
rimettente,   poiche'  incide  direttamente  sulla  fondatezza  della
domanda  proposta  dalla  societa'  ricorrente,  la quale contesta la
pretesa dell'INPS all'integrale recupero di contributi sulle somme da
essa erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborso delle rette di
frequenza delle scuole dell infanzia da parte dei loro figli;
     che  non si ravvisa alcuno dei profili di inammissibilita' della
questione  sollevati dalla difesa erariale per non aver il rimettente
chiarito  il  contenuto della disciplina sulla cui base la ricorrente
societa' sarebbe obbligata a versare i contributi sulle somme erogate
a copertura (parziale o totale) delle rette di frequenza delle scuole
dell'infanzia;
     che  il  profilo  di inammissibilita' non ha pregio, essendo del
tutto  pacifica  l'avvenuta  erogazione  delle  somme  previste dalla
specifica disciplina collettiva;
     che, quanto ai parametri costituzionali invocati dal rimettente,
deve  rilevarsi  che -  conformemente  all'eccezione  dell'Avvocatura
dello  Stato -  del tutto apodittico e' il riferimento agli artt. 4 e
31  della  Costituzione,  che  si  esaurisce  in  un vago richiamo ai
principi  di pari opportunita' nell'accesso al lavoro, ed alla tutela
della   famiglia,   il  che  rende  manifestamente  inammissibile  la
questione in relazione ai citati parametri;
     che,  invece,  appropriato  e'  il  riferimento all'art. 3 Cost.
sotto  il  profilo  della  irragionevolezza  del  diverso trattamento
normativo riservato dalla norma censurata alle due situazioni poste a
confronto;
     che, nel merito, la questione e' manifestamente infondata;
     che  l'art.  12,  secondo  comma  della  legge  30  aprile 1969,
n. 153 - in combinato disposto con l'art. 48 (ora 51), lettera f-
bis),  del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art.
13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  23 dicembre 1999, n. 505 -
prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente,
costituente   base  imponibile  per  il  calcolo  dei  contributi  di
previdenza,  le  somme  erogate dal datore di lavoro alla generalita'
dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di
asili  nido da parte dei familiari indicati dall'art. 12 del medesimo
d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni;
     che  lo  stesso  trattamento non e' previsto per le somme che il
datore  di  lavoro  eroga alla generalita' dei propri dipendenti, o a
categorie  di  dipendenti,  in  adempimento  di quanto disposto dalla
contrattazione   collettiva,   per   la   frequenza   delle   «scuole
dell'infanzia»;
     che  le  due  situazioni  poste  a  confronto presentano aspetti
differenziali   sufficienti   a   giustificare   il   diverso  regime
contributivo riservato a ciascuna di esse;
     che,  infatti,  le  somme erogate per la frequenza dei figli dei
dipendenti  alle  scuole  dell'infanzia si traducono, comunque, in un
«incremento  netto del reddito», stante la gratuita' di tale servizio
scolastico  prevista  dall'art.  99,  comma  3, del d. lgs. 16 aprile
1994,   n. 297  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado);
     che,  al  contrario,  le somme erogate per la frequenza di asili
nido  da  parte dei familiari indicati dall'art. 12 del d.P.R. n. 917
del  1986  sono  destinate  a  coprire  le  rette  gia' sostenute dai
dipendenti  per la partecipazione dei propri figli (da tre mesi a tre
anni di eta) agli asili nido, essendo del tutto infrequenti i casi in
cui tali strutture siano gia' operative a carico dell'azienda;
     che,  a  parte  l'incomparabilita'  delle  esigenze  dei bambini
compresi  fra  i tre mesi ed i tre anni di vita, rispetto a quelli di
eta'   superiore,   nonche'   la   discrezionalita'  del  legislatore
nell'assecondare  esigenze di contenimento delle spese a carico dello
Stato,  il  carattere  straordinario  ed  eccezionale dell'intervento
legislativo  di  favore  costituito  dalla  normativa censurata rende
quest'ultima   intrinsecamente   inidonea   a   fungere   da  tertium
comparationis  per  estendere tale disciplina derogatoria ai casi non
inclusi (ordinanza n. 178 del 2006);
     che,  a  quest'ultimo  riguardo, va rilevato che le eccezioni al
principio  generale fissato dall'art. 12, primo comma, della legge 30
aprile 1969, n. 153, per il quale costituisce retribuzione imponibile
ai  fini  della  contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai
datori  di  lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto
di  lavoro,  hanno carattere tassativo, sicche' i titoli in relazione
ai  quali  vi  e' esenzione totale o parziale dalla contribuzione non
possono   essere   ampliati   ne'   in   via  analogica  ne'  tramite
interpretazione estensiva;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.