Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 10
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),  promossi  con  ordinanze  del  14 novembre, del 18
aprile,  del 9, del 10 (n. 3 ordinanze) e del 26 ottobre, dell'8, del
13,  del  14 (n. 3 ordinanze) e del 17 novembre (n. 2 ordinanze), del
13 marzo, del 21 dicembre e del 2 novembre 2006 dalla Corte d'appello
di  Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rispettivamente iscritte
ai nn. 288, 464, da 471 a 482, 646, 731, e 732 del registro ordinanze
2007  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17,
25, 37 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Ritenuto    che,   con   diciassette   ordinanze   sostanzialmente
coincidenti  nella  parte  motiva,  la  Corte  d'appello di Cagliari,
sezione  distaccata  di  Sassari,  ha  sollevato, in riferimento agli
artt.  3, 27, terzo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui  non consentono al pubblico ministero di proporre appello avverso
le  sentenze  di proscioglimento, nonche' dell'art. 10 della medesima
legge;
     che,  ai  fini  della  rilevanza,  la Corte d'appello rimettente
premette  che  gli  appelli  di  cui  essa e' investita, proposti dal
pubblico ministero anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge  n. 46  del 2006 contro sentenze di proscioglimento pronunciate
dal  Tribunale  di  Sassari,  dal  Tribunale di Tempio Pausania e dal
Tribunale  di  Nuoro,  dovrebbero  essere dichiarati inammissibili ai
sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;
     che, a suo avviso, gli artt. 1 e 2 della legge n. 46 del 2006, i
quali  hanno  rispettivamente  sostituito  l'art.  593  del codice di
procedura  penale  e  modificato  l'art.  443,  comma 1, dello stesso
codice,  eliminando  l'appello avverso le sentenze di proscioglimento
pronunciate all'esito del dibattimento o emesse a seguito di giudizio
abbreviato,  e  l'art. 10 della citata legge, che prevede l'immediata
applicabilita'  di  tale regime ai procedimenti in corso alla data di
entrata  in  vigore  della  legge,  violerebbero,  in primo luogo, il
principio  di  uguaglianza  (art.  3 Cost.) e il principio di parita'
delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.);
     che,  infatti,  la  nuova  disciplina  dell'appello, privando il
pubblico  ministero  della  possibilita'  di impugnare le sentenze di
proscioglimento   «con  lo  stesso  mezzo  riconosciuto  all'imputato
avverso   le   sentenze   di   condanna»,   avrebbe  determinato  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in  danno della pubblica
accusa  ed avrebbe alterato l'equilibrio dei poteri processuali delle
parti;
     che  in senso contrario non potrebbe valere quanto in precedenza
affermato dalla Corte costituzionale con riferimento alle limitazioni
stabilite  dall'art.  443,  comma 3, cod. proc. pen. per il potere di
appello  del  pubblico  ministero  avverso  le  sentenze di condanna,
secondo  cui  la  disparita'  di  trattamento in danno della pubblica
accusa  trovava  ragionevole giustificazione «alla luce del risultato
perseguito  con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarita' di
questo»;
     che,   diversamente,   per  le  «sentenze  di  assoluzione,  pur
pronunciate a seguito di rito abbreviato», la preclusione all'appello
non potrebbe dirsi ragionevole, «stante il perdurante interesse della
parte pubblica all'accertamento della verita», dimostrato anche dalla
conservazione al pubblico ministero del gravame contro le sentenze di
condanna che modifichino il titolo del reato;
     che il contrasto tra la censurata disciplina e gli artt. 3 e 111
Cost. appare alla Corte d'appello rimettente ancora piu' evidente ove
si  consideri che alla parte civile e' stato invece conservato, anche
dopo le modifiche recate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 576 cod.
proc.  pen.,  il  potere  di  proporre  appello contro le sentenze di
assoluzione;
     che  sarebbero altresi' violati gli artt. 27, terzo comma, e 112
Cost.,  in  quanto la eliminazione del potere di appello del pubblico
ministero   avverso   le  sentenze  di  proscioglimento  inciderebbe,
rendendola «piu' difficoltosa», sulla «attuazione della ricerca della
verita'   e,   quindi   dell'istanza   di   giustizia  propria  della
collettivita»,  di cui il principio della obbligatorieta' dell'azione
penale  e  il  principio  secondo  cui  la  pena  deve  tendere  alla
rieducazione del condannato costituiscono «espressione».
   Considerato  che le questioni di costituzionalita' sollevate dalla
Corte  d'appello  di  Cagliari,  sezione distaccata di Sassari, hanno
tutte  ad  oggetto  la  preclusione  -  conseguente alla sostituzione
dell'art.  593  cod. proc. pen. ed alla modifica dell'art. 443, comma
1, cod. proc. pen. ad opera, rispettivamente, degli artt. 1 e 2 della
legge  20  febbraio  2006,  n. 46  (Modifiche  al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento) - dell'appello contro le sentenze di proscioglimento
emesse all'esito del dibattimento o pronunciate a seguito di giudizio
abbreviato,  e  l'immediata  applicabilita'  di tale regime, in forza
dell'art. 10 della medesima legge, ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della legge;
     che,  stante  l'identita'  delle  questioni,  i relativi giudizi
vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con   sentenza   n. 26   del  2007,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in
cui,  sostituendo  l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude
che  il  pubblico  ministero  possa  appellare  contro le sentenze di
proscioglimento,  fatta  eccezione  per le ipotesi previste dall'art.
603,  comma  2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva, e
dell'art.  10,  comma  2,  della  medesima  legge, nella parte in cui
prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento
dal  pubblico  ministero  prima della data di entrata in vigore della
medesima legge e' dichiarato inammissibile;
     che,  inoltre,  con  sentenza  n. 320  del 2007, questa Corte ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2 della legge
n. 46  del 2006, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1,
del  codice  di  procedura  penale, esclude che il pubblico ministero
possa  appellare  contro  le  sentenze  di  proscioglimento  emesse a
seguito  di giudizio abbreviato, e dell'art. 10, comma 2, nella parte
in  cui  prevede  che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto
dal  pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa
a  seguito di giudizio abbreviato, prima dell'entrata in vigore della
medesima legge;
     che,  alla  stregua  delle  richiamate pronunce, gli atti devono
essere  restituiti  ai  giudici  rimettenti  per un nuovo esame della
rilevanza delle questioni.