Ricorso  per  la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro
tempore   della   Giunta  regionale  Mercedes  Bresso,  in  forza  di
deliberazione  di  autorizzazione  n. 33-9860  del  20  ottobre 2008,
rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli
avv. Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata
presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale previa sospensione
dell'art.  3  del  d.l.  7  ottobre  2008,  n. 154,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 7 ottobre 2008, recante «disposizioni
urgenti  per  il  contenimento  della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali».
                              F a t t o
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 235  del  7  ottobre  2008 e' stato
pubblicato   il   decreto-legge   7  ottobre  2008,  n. 154,  recante
«disposizioni  urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali».
   Detto  decreto-legge reca in particolare l'art. 3, definizione dei
piani  di  dimensionamento  delle  istituzioni scolastiche rientranti
nelle  competenze delle regioni e degli enti locali che cosi' recita:
«all'art.  64  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
6, e' inserito il seguente: 6-bis. I piani di ridimensionamento delle
istituzioni  scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e
degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile
per  assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione
della  rete  scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno.
   Il  Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui
all'art.  8,  comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta
del  ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concreto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, sentito
il  Ministro  per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli
enti  locali  inadempienti  ad adottare, entro quindici giorni, tutti
gli   atti   amministrativi,  organizzativi  e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali».
   La  Regione  Piemonte ravvisa detta disposizione gravemente lesiva
della propria sfera di competenza per i seguenti
                             M o t i v i
Violazione dell'art. 117, della Costituzione.
   Con ricorso gia' depositato presso codesta ill.ma Corte la Regione
Piemonte  ha chiesto la declaratoria di incostituzionalita' dell'art.
64   del   d.l.  25  giugno  2008,  n. 112,  convertito  nella  legge
n. 133/2008  e  integrato dall'art. 3 del d.l. n. 154/2008 che qui si
impugna.
   Non   si   possono   pertanto   che  richiamare  integralmente  le
motivazioni gia' espresse in tale sede, a maggior ragione estensibili
alla norma de qua.
   Vengono  totalmente pretermesse le competenze regionali in materia
di  istruzione che rientra nella previsione del terzo comma dell'art.
117 della Costituzione. Come gia' sancito da codesta ecc.ma Corte con
decisione  n. 13/2004,  «nel  quadro  costituzionale  definito  dalla
riforma  del titolo V della Costituzione la materia istruzione (salva
l'autonomia   delle   istituzioni   scolastiche   e   con  esclusione
dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potesta'
concorrente  (art. 117, terzo comma, Costituzione), mentre allo Stato
e' riservata soltanto la potesta' legislativa esclusiva in materia di
norme  generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n. )»
...  «Nel  complesso  intrecciarsi  in  una  stessa  materia di norme
generali,  principi  fondamentali,  leggi  regionali e determinazioni
autonome  delle  istituzioni  scolastiche, si puo' assumere per certo
che  il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella
programmazione  della rete scolastica. E' infatti implausibile che il
legislatore  costituzionale  abbia voluto spogliare le regioni di una
competenza   che  era  gia'  ad  esse  conferita  nella  forma  della
competenza  delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
   Questo,  per  la  parte che qui rileva, disponeva che alle regioni
fossero   delegate   le   funzioni   amministrative   relative   alla
programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra  istruzione e
formazione  professionale,  alla  suddivisione anche sulla base delle
proposte  degli  enti locali interessati, del territorio regionale in
ambiti   funzionali   al   miglioramento  dell'offerta  formativa  e,
soprattutto,  alla  programmazione,  sul  piano regionale, nei limiti
delle  disponibilita'  di  risorse  umane  e  finanziarie, della rete
scolastica,   sulla   base  dei  piani  provinciali,  assicurando  il
coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata.
In   una   parola  era  conferito  alle  regioni,  nell'ambito  della
programmazione e della gestione del servizio scolastico, tutto quanto
non  coinvolgesse  gli  aspetti  finanziari  e  la  distribuzione del
personale tra le istituzioni scolastiche.
   Una  volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il
riparto  imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione
scolastica  e  di  gestione  amministrativa  del  relativo  servizio,
compito dello Stato sia solo quello di fissare principi». Nel caso de
quo  si  interviene con norme organizzative per applicare «d'imperio»
criteri  e  obiettivi  finalizzati  esclusivamente  a  risparmiare  a
scapito  della  qualita'  dell'istruzione  pubblica  e  in assenza di
qualsiasi forma d'intesa con gli enti coinvolti.
   Tra  l'altro  la  Regione  Piemonte  ha  gia'  assunto  la  d.G.R.
n. 25-9034  del  25  giugno  2008  di  approvazione  dei  criteri per
l'organica revisione del piano di dimensionamento scolastico.
Violazione  dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, anche in
relazione all'art. 8 della legge n. 131 del 2003 recante disposizioni
di   attuazione   dell'art.   120   della   Costituzione  sul  potere
sostitutivo.
   Il   secondo   comma  dell'art.  120  della  Costituzione  prevede
l'esercizio  del  potere  sostitutivo  del  Governo  ad  organi delle
regioni  e degli enti locali: nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati  internazionali  o  della normativa comunitaria, di pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, quando lo richiedono
la   tutela  dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'  economica  e  in
particolare  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.
   Non  ci  si  trova,  nel  caso  de  quo,  in nessuna delle ipotesi
elencate  nel summenzionato articolo e, quindi, il potere sostitutivo
esercitato  dal  Governo  con le forme e modalita' ivi specificate si
pone  al  di  fuori  dell'ambito  delimitato  dalla Costituzione e in
violazione delle competenze regionali e degli enti locali.
   Compito  dello  Stato  e'  garantire diritti civili e sociali agli
stessi  livelli,  e  non  negare  il  diritto  allo studio mettendo a
rischio,  come  in  Piemonte, circa 816 scuole in nome di una manovra
economica che nulla ha che vedere con la razionalizzazione della rete
scolastica  e  che  comporta  una  compromissione  delle attribuzioni
regionali costituzionalmente garantite.
   L'art.  120  della  Costituzione conclude affermando che «la legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione».
   Principi,  in  questo  caso,  ambedue non rispettati anche perche'
gia'  la  norma  di  riferimento  (l'art. 64 del d.l. n. 112/2008 qui
integrato)  non  prevedeva alcun coinvolgimento reale delle regioni e
delle autonomie locali. La riforma del titolo V della Costituzione ha
accresciuto  l'autonomia  regionale  e riconosciuto a Stato e regioni
una  posizione  di  parita' e di equiordinazione, rendendo ancor piu'
necessario   che   l'intesa   sia   applicata   come   strumento   di
codeterminazione paritaria.
   Viceversa  l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 delinea il percorso della
diffida  (con un termine grottesco di quindici giorni) e della nomina
del commissario ad acta. Viene citata la procedura di cui all'art. 8,
comma  1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3.  Ma tale procedura prevede,
proprio  all'art.  8 comma 1 citato, un coinvolgimento delle regioni,
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  con  la partecipazione del
Presidente  della  giunta  regionale  della  regione  interessata  al
provvedimento  alla  riunione  del Consiglio dei ministri. E cio' sta
ancor  di  piu'  a  dimostrare  come l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 si
ponga del tutto al di fuori dell'ambito costituzionalmente delimitato
dell'esercizio del potere sostitutivo.
   Non  e'  nemmeno  rispettato  il criterio di «proporzionalita' del
provvedimento sostitutivo alle finalita' perseguite» di cui al quinto
comma dell'art. 8 citato.
Violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione.
   L'intervento  autoritario  e  ingiustificato  dello Stato mette in
crisi il sistema di rapporti regioni/province/comuni gia' in atto con
la  d.C.R. n. 613-1208 del 25 gennaio 2000 di approvazione di criteri
per  la  programmazione scolastica e con la recente d.G.R. n. 25-9034
del  25 giugno 2008 di «criteri per l'organica revisione del piano di
dimensionamento  scolastico  2009/2010»  condiviso  dalla  Conferenza
regionale per il diritto allo studio.
   Come  gia'  affermato  da  codesta  Corte  (sentenza n. 303/2003 e
214/2006),    «i    principi   di   sussidiarieta',   adeguatezza   e
differenziazione  di  cui  all'art. 118 Cost. possono determinare uno
spostamento  delle competenze di cui all'art. 117 Cost. dalle regioni
allo Stato solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata,  non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto
di  un accordo stipulato con la regione stessa». Questa Corte ha piu'
volte  affermato  che, «allorche' sia ravvisabile, ai sensi dell'art.
118, primo comma, un'esigenza di esercizio unitario a livello statale
di  determinate  funzioni  amministrative,  lo  Stato  e' abilitato a
disciplinare  per legge questa materia e cio' pure se quelle funzioni
amministrative   siano   riconducibili   a  materie  di  legislazione
concorrente.  Tuttavia i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza,
in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa (dal
livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto
di  competenze  contenuto  nel  titolo V della Costituzione e possono
giustificarne  una  deroga  solo  se  la  valutazione  dell'interesse
pubblico  sottostante  all'assunzione  di funzioni regionali da parte
dello    Stato    sia   proporzionata,   non   risulti   affetta   da
irragionevolezza   alla   stregua   di   uno   scrutinio  stretto  di
costituzionalita',  sia  oggetto  di  un coinvolgimento della Regione
interessata».  Tutti  requisiti  e  presupposti che non si rinvengono
nell'art. 3 del d.l. n. 154/2008.
Violazione degli artt. 3, 5, 77 e 97 della Costituzione.
   E'  indirizzo  consolidato della giurisprudenza costituzionale che
le  regioni  sono  legittimate  a  censurare,  in via di impugnazione
principale,  leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti
al   riparto  delle  rispettive  competenze,  e  che  e'  ammessa  la
deducibilita'  di altri parametri costituzionali soltanto ove la loro
violazione  comporti  una compromissione delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite.
   La  norma  impugnata  viola  quel  principio di ragionevolezza che
potrebbe  fare  ravvisare  un  interesse  pubblico prevalente tale da
giustificare  una  cosi' grave limitazione e invasione della sfera di
competenza regionale e degli altri enti locali territoriali.
   L'uso del decreto-legge, unitamente al brevissimo termine concesso
alle  regioni  per  ottemperare  a disposizioni a loro volta invasive
della  loro competenza legislativa concorrente, rappresentano solo un
modo  per  disporre  in  breve  tempo  di  un  consistente  risparmio
economico  a  scapito delle regioni, degli enti locali e delle stesse
scuole.  E'  pertanto  evidente  la  mancanza  dei  presupposti della
decretazione d'urgenza, mancanza che determina una ancor piu' pesante
vulnerazione delle attribuzioni costituzionali della regione.
Istanza di sospensione.
   L'art.  35  della  legge  n. 87/1953,  come sostituito dall'art. 9
della  legge n. 131/2003, consente che la Corte sospenda l'esecuzione
delle  norme  impugnate  se  c'e'  un  rischio di pregiudizio grave e
irreparabile all'interesse pubblico o per i diritti dei cittadini.
   La  norma  impugnata  impone  alle  regioni ed agli enti locali di
ultimare i piani di ridimensionamento scolastico entro il 30 novembre
gia'   di  quest'anno  con  la  previsione  di  una  diffida  a  tali
adempimenti  in soli quindici giorni pena la nomina di un commissario
ad acta con oneri a carico delle stesse regioni ed enti locali.
   E'   di   tutta   evidenza  l'esistenza  dei  presupposti  per  la
concessione dell'invocata misura di sospensione.