Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12
settembre  2007,  relativa  alla insindacabilita', ai sensi dell'art.
68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse
dall'onorevole  Vittorio  Sgarbi  nei confronti dei magistrati Elvira
Castelluzzo  e  Angelica Di Giovanni promosso dal Tribunale di Monza,
sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato in cancelleria il
5  maggio 2008 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2008, fase di ammissibilita'.
   Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice
relatore Francesco Amirante.
   Ritenuto  che  il  Giudice  unico  del Tribunale di Monza, sezione
distaccata di Desio, nel corso di un procedimento penale per il reato
di  diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, con
ricorso  del  25  febbraio  2008,  depositato  il  5 marzo 2008 nella
cancelleria  della  Corte, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  della  Camera  dei deputati, in
relazione  alla  delibera adottata il 12 settembre 2007 (doc. IV-ter,
n. 5-A),  con  la  quale  e'  stata dichiarata - su conforme proposta
della  Giunta  per le autorizzazioni a procedere - l'insindacabilita'
dei  fatti  per i quali e' in corso l'indicato procedimento, ai sensi
dell'articolo   68  della  Costituzione,  costituendo  essi  opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare;
     che  il  ricorrente,  dopo aver riportato in premessa il capo di
imputazione,  esclude,  richiamandosi  alla  giurisprudenza di questa
Corte, la ravvisabilita', nella specie, di alcun nesso funzionale tra
le  dichiarazioni  stesse  -  e,  in  particolare, alcune di esse - e
l'esercizio delle funzioni parlamentari;
     che,  espone  il  Tribunale, l'on. Sgarbi, in alcuni articoli di
stampa,   aveva   espresso   giudizi  asseritamente  denigratori  sui
magistrati  Elvira  Castelluzzo  e  Angelica  Di  Giovanni, a seguito
dell'arresto, da queste disposto, del senatore Lino Jannuzzi;
     che,  osserva  il  ricorrente,  per  ravvisare  il  citato nesso
funzionale,   non   basta   rilevare  come  il  deputato  sia  spesso
intervenuto  sull'operato  della magistratura, nel contesto della sua
attivita' parlamentare, con toni molto accesi e di forte critica;
     che, infatti, per escludere ogni riconducibilita' delle opinioni
espresse  alle  tipiche  attivita' parlamentari svolte dall'imputato,
sarebbe   sufficiente   rileggere   alcune   delle  dichiarazioni  in
questione: «ancora una volta si erano sbagliati i suoi amici giudici.
Sbagliati  non per la severita' del giudizio... ma per ignoranza. Per
ignoranza  della  legge....giudici  che avrebbero dovuto applicare la
legge, se mai l'avessero conosciuta»;
     che  il  Tribunale,  sospeso il giudizio, chiede a questa Corte,
previa ammissibilita' del conflitto, la declaratoria di non spettanza
alla   Camera  dei  deputati  della  valutazione  circa  la  condotta
attribuita  al  parlamentare oggetto di contestazione nel giudizio e,
per  l'effetto,  l'annullamento  della deliberazione della Camera dei
deputati  del  12  settembre 2007, in quanto lesiva delle prerogative
dell'ordine giurisdizionale.
   Considerato  che,  in  questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ad  accertare  se  il  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le
parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando
impregiudicata   ogni   ulteriore   decisione   anche   in  punto  di
ammissibilita';
     che,  quanto  al  requisito soggettivo, il Tribunale di Monza e'
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investito,
la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in  considerazione della
posizione  di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
     che,   analogamente,  la  Camera  dei  deputati,  in  quanto  ha
deliberato  l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e' legittimata ad essere parte del conflitto, in qualita' di
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
     che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il
Tribunale  ricorrente  denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove  si afferma, in maniera asseritamente illegittima,
che   le   opinioni   espresse   da   un   proprio  membro  rientrano
nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della
garanzia  di  insindacabilita'  stabilita  dall'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
     che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.