Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del decreto
legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e  di  arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80), promosso con ordinanza del 17 maggio 2007 dal Tribunale
di  Reggio  Emilia  nel  procedimento  civile  vertente tra Mannironi
Raffaele  e  la  Prefettura  di Reggio Emilia, iscritta al n. 117 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto   che  il  Tribunale  ordinario  di  Reggio  Emilia,  con
ordinanza del 17 maggio 2007, ha sollevato, in riferimento agli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 1,
commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure  concorsuali),  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  26  (rectius:  art.  26,  comma 1, lettera b), del decreto
legislativo  2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e  di  arbitrato, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005, n. 80), che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
     che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto l'appello avverso una
sentenza  emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia, ai sensi degli
artt.   22   e  23  della  legge  n. 689  del  1981,  che  ha  deciso
l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione;
     che,  ad  avviso  del  rimettente, la norma censurata, abrogando
l'ultimo  comma  dell'art.  23  della  legge n. 689 del 1981, ha reso
impugnabile   con  l'appello  la  citata  sentenza,  con  conseguente
rilevanza della questione;
     che,  secondo  il  Tribunale,  la norma censurata si porrebbe in
contrasto  con  gli  artt.  76 e 77, primo comma, Cost., in relazione
all'art.  1,  commi  2  e  3,  della legge n. 80 del 2005, poiche' la
delega contenuta in quest'ultima disposizione non aveva ad oggetto la
modifica  dell'art.  23 della legge n. 689 del 1981, neppure prevista
dal  citato  art.  1,  comma  3,  lettera  a),  concernente  «la  non
ricorribilita'  immediata  delle  sentenze  che decidono di questioni
insorte senza definire il giudizio», fattispecie differente da quella
disciplinata  dall'art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del
2006;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato  che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto,  in  riferimento  agli  artt.  76  e  77, primo comma, della
Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14
maggio  2005,  n. 80  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del
decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35,  recante disposizioni urgenti
nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale.  Deleghe  al  Governo  per  la  modifica  del codice di
procedura  civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle procedure
concorsuali), l'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
2  febbraio  2006,  n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in
materia  di  processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di
arbitrato,  a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005,
n. 80),  che  ha  abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24
novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal
modo  impugnabile  con l'appello la sentenza che decide l'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione    di    irrogazione    di   una   sanzione
amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione;
     che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi
parametri  costituzionali,  e  sotto  gli  stessi  profili,  e' stata
dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 98 del 2008
e,  successivamente,  manifestamente infondata con l'ordinanza n. 281
del 2008;
     che   dette   pronunce   hanno   affermato   che   la   corretta
interpretazione  dell'art.  1  della  legge n. 80 del 2005, alla luce
della  finalita'  della  legge  delega di disciplinare il processo di
cassazione  in  funzione  nomofilattica  (comma  3,  lettera a) e del
significato  assunto  da  tale espressione, di rafforzamento di detta
funzione, legittimavano il legislatore delegato ad adottare una norma
diretta  a limitare i casi di immediata ricorribilita' per cassazione
delle  sentenze,  anche  modificando  disposizioni  non collocate nel
codice  di  rito  civile, con conseguente infondatezza del denunciato
vizio di eccesso di delega;
     che  l'ordinanza  non  deduce  profili  o  argomenti  differenti
rispetto   a   quelli  valutati  nella  sentenza  n. 98  del  2008  e
nell'ordinanza  n. 281  del 2008, con la conseguenza che la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.