Ricorso della Regione Toscana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  863
del 27 ottobre 2008, rappresentato e difeso, per mandato in calce  al
presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato  presso  lo  studio
dell'avv. Pasquale Mosca, in Roma, corso d'Italia n. 102; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del
decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 recante «Disposizioni urgenti per
il contenimento della spesa sanitaria e  in  materia  di  regolazioni
contabili con le autonomie locali»,  per  violazione  degli  articoli
117, 118 e 120 della Costituzione. 
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 235  del  7  ottobre  2008  e'  stato
pubblicato il decreto-legge n. 154/2008. 
    L'art. 3 contiene norme relative alla definizione  dei  piani  di
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche   rientranti   nelle
competenze delle regioni e degli enti locali. 
    Tale norma e' lesiva delle attribuzioni regionali  ed  e'  dunque
illegittima per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
1) Violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione. 
    L'art. 3 inserisce un nuovo comma dopo il sesto  comma  dell'art.
64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,  convertito  in  legge  6
agosto 2008 n. 133, il quale dispone: 
        «6-bis.  I  piani  di  ridimensionamento  delle   istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e  degli  enti
locali, devono essere in  ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per
assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione
della rete scolastica previsti dal presente comma, gia'  a  decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e gli enti locali inadempienti ad adottare,  entro  quindici  giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e  gli  enti  locali  competenti  non
adempiano alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina  un
commissario ad acta. Gli eventuali oneri  derivanti  da  tale  nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.». 
    La Regione Toscana ha gia' impugnato l'art. 64 della legge n. 133
del 2008, nella  parte  in  cui  incide  nella  potesta'  legislativa
regionale  in  materia  di  istruzione,  con  specifico   riferimento
all'organizzazione scolastica. 
    A poche settimane di distanza dall'approvazione  della  legge  n.
133/2008 il Governo e' di nuovo  intervenuto  sulla  materia  con  la
modifica  in  esame  che,  di  certo,  non  valorizza  le  competenze
regionali. 
    La giurisprudenza costituzionale ha infatti rilevato che «1'ampio
decentramento delle funzioni amministrative delineato dalla legge del
15 marzo 1997, n. 59 ed attuato con il  decreto  legislativo  del  31
marzo 1998, n. 112, ha visto delegare  importanti  e  nuove  funzioni
alle regioni, fra cui anzitutto quelle di programmazione dell'offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione  professionale  (art.
138, comma 1, lettera a), e di programmazione della  rete  scolastica
(art. 138, comma 1, lettera b). Ed e' in tale quadro  che  il  d.P.R.
del 18 giugno 1998, n. 233, ha disposto, all'art. 3,  comma  1,  che:
''I piani di dimensionamento delle istituzioni  scolastiche  previsti
dall'art. 21, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  al  fine
dell'attribuzione  dell'autonomia  e  personalita'  giuridica,   sono
definiti in  conferenze  provinciali  di  organizzazione  della  rete
scolastica, nel rispetto degli  indirizzi  di  programmazione  e  dei
criteri  generali,   riferiti   anche   agli   ambiti   territoriali,
preventivamente adottati dalle regioni". 
    Sicche', proprio alla  luce  del  fatto  che  gia'  la  normativa
antecedente  alla  riforma  del  Titolo  V  prevedeva  la  competenza
regionale   in   materia   di   dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la  competenza  sulla  programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n.  112  del  1998,  e'  da
escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 ''abbia  voluto
spogliare  le  regioni  di  una  funzione  che  era  gia'   ad   esse
conferita''» (sentenza n. 13 del 2004; n. 34 del 2005). 
    In  attuazione  della  suddetta  normativa  statale,  la  Regione
Toscana  ha  compiutamente  disciplinato  l'aspetto  che  qui  rileva
dell'organizzazione scolastica e del dimensionamento degli istituti. 
    In particolare, la legge  regionale  26  luglio  2002,  n.  32  e
successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato le norme per  la
programmazione  della  rete  scolastica  regionale,  istituendo   tra
l'altro la conferenza zonale per l'istruzione; poi con il regolamento
attuativo di tale legge, approvato con il d.P.G.R. 8 agosto  2003  n.
47/R,  recante  norme  per  il  diritto  allo  studio  universitario,
successivamente modificato con il d.P.G.r. n. 12 del 2005,  e'  stato
stabilito che la regione definisce i criteri  per  la  programmazione
della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato e che
in base a tali criteri le province provvedono poi  alla  istituzione,
al trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi,  indirizzi  e
sezioni di qualifica del secondo ciclo; il piano provinciale contiene
anche le proposte di modifica del dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche. 
    Infine con il piano di indirizzo  generale  integrato,  approvato
con delibera del Consiglio regionale n. 93  del  20  settembre  2006,
valevole per il periodo 2006-2010, la Regione Toscana  ha  dettato  i
criteri, nel rispetto dei principi indicati nel  d.P.R.  n.  233  del
1998, per la programmazione della rete scolastica e, quindi,  per  il
dimensionamento e la localizzazione degli istituti scolastici. 
    Il procedimento e' complesso, coinvolge tutti gli enti locali, si
articola in una serie di passaggi procedurali  che  vedono  entro  il
mese  di  settembre  l'approvazione  degli  atti   da   parte   delle
Istituzioni  scolastiche  autonome;  entro   il   mese   di   ottobre
l'approvazione degli atti dei comuni tramite le conferenze zonali per
l'istruzione; entro il mese di novembre l'approvazione degli atti  di
competenza provinciale e la chiusura del procedimento da parte  della
regione entro dicembre, in tempo per le operazioni di  pre-iscrizione
dell'anno scolastico successivo. 
    Il sistema ha sempre funzionato, non vi sono stati  sprechi,  ne'
disfunzioni,  i  criteri  articolati  dalla  regione   hanno   sempre
rispettato, si ripete, quelli fissati dal d.P.R. n. 233/1998. 
    La  norma   impugnata   impone   l'ultimazione   dei   piani   di
ridimensionamento delle  istituzioni  scolastiche  non  oltre  il  30
novembre, e cio' gia' a partire dall'anno scolastico 2009-2010. 
    E' evidente che tale previsione lede  le  competenze  legislative
regionali in materia di istruzione, con  particolare  riferimento  al
settore della programmazione scolastica,  che,  come  chiarito  dalla
giurisprudenza   costituzionale,   in   base   all'art.   117   della
Costituzione rientra nella potesta' legislativa concorrente. 
    Ne'  l'impugnata  disposizione  contiene  principi  in   materia,
perche' detta un termine secco entro il quale devono essere  rivisti,
nell'ottica del risparmio, i piani di dimensionamento degli  istituti
scolastici:  si  tratta  quindi  di  norma  di  dettaglio  che  va  a
sostituirsi in modo arbitrario  sui  procedimenti  gia'  disciplinati
dalle regioni. Ne' la norma puo' ritenersi giustificata  da  esigenze
di unitarieta' che autorizzino lo Stato  a  disciplinare  un  aspetto
della materia in attuazione dell'art. 118 della Costituzione. 
2) Violazione dell'art. 120 della Costituzione. 
    Come sopra rilevato la norma impugnata dispone  che  in  caso  di
mancato rispetto del termine del 30 novembre, previa  diffida,  viene
attivato  il  potere  sostitutivo   nei   confronti   delle   regioni
inadempienti, con la nomina di un  Commissario  ad  acta.  Viene,  in
merito, richiamata l'applicazione dell'art. 8, comma 1,  della  legge
n. 131 del 2003. 
    L'art. 120 secondo comma della Costituzione indica i casi in  cui
il Governo puo' sostituirsi alle regioni. Questo puo' avvenire: 
        nel  caso  di  mancato   rispetto   di   norme   e   trattati
internazionali o della normativa comunitaria; 
        nei casi  di  pericolosita'  grave  per  l'incolumita'  e  la
sicurezza pubblica; 
        nei casi in cui lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica  e  in  particolare  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 
    L'approvazione dei piani  di  dimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche non rientra in alcuna delle suddette ipotesi e quindi non
e' legittima la previsione del potere sostitutivo che, nella  riforma
del Titolo V della Costituzione, costituisce  una  misura  del  tutto
eccezionale in un sistema basato sull'equiordinazione degli enti  che
compongono la Repubblica, secondo quanto disposto dall'art. 114 della
Costituzione.