Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnualder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 5 novembre 2008 rep. n. 22303 (all. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 3870 del 27 ottobre 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. prot. n. 964/2008 Area III del 10 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano in data 19 settembre 2008, con cui e' stata disposta la chiusura per 7 giorni dell'esercizio pubblico «Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (Bolzano), Strada del Vino n. 9, gestito da Erika Dissertori (all. 3). Con provvedimento prot. n. 964/2008 Area III del 10 settembre 2008, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto la chiusura per 7 giorni dell'esercizio pubblico «Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (Bolzano), Strada del Vino n. 9, gestito da Erika Dissertori, titolare di licenza di esercizio n. 1.4/73.09/47/03/BA/f, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 7 gennaio 2003. Copia di siffatto provvedimento e' stata inoltrata alla Provincia di Bolzano in data 19 settembre 2008. La pretesa esigenza cautelare su cui il provvedimento si riconnette all'intervenuto accertamento, nei corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso l'esercizio, oltre le ore 2.00, in violazione del disposto dell'art. 6, d.l. n. 117/2007 (1. conv. 160/2007). Siffatto provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio, in realta', operando un'illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza», e delle attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma assegnate al presidente della provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano - come segnalato dalla medesima provincia con la propria nota del 18 agosto 2008 (all. 4) -, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli articoli 9, comma 1, nn. 6 e 7), 16, 20, 105 e 107 del d.P.R. n. 670/1972, del d.PR. n. 686/1973 e del d. lgs. n. 266/1992, nonche' degli articoli 6, 97 e 117 della Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 1.1. - Con l'adozione del provvedimento di cui in epigrafe, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali, che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche' il provvedimento amministrativo in questione, datato 10 settembre 2008, avesse efficacia temporanea fissata in sette giorni, decorrenti dalle 48 ore successive alla notificazione del medesimo, intervenuta in data 17 settembre 2008, e abbia, dunque, dispiegato i propri effetti per intero. Infatti, l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato lascia aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, cosi', l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato, di cui l'effetto e' cessato (Corte costituzionale, n. 222/2006; Corte costituzionale, 289/1993; Corte costituzionale, n. 3/1962). 1.2. - La Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di peculiari competenze in materia di «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza» (art. 9, comma 1, n. 6, St.) ed «esercizi pubblici» (art. 9, comma 1, n. 7, St.), sia di natura legislativa, sia, ai sensi dell'art. 16 St., amministrativa. L'art. 9, comma 1, n. 7), St., piu' in particolare, attribuisce alla provincia la potesta' legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e della facolta' del Ministero dell'interno di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se deflnitivi»: l'esercizio di tale potere di autotutela non puo' che avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non comprendendosi, altrimenti, ne' il fondamento, ne la ratio di siffatta prerogativa ministeriale. L'art. 16 dello Statuto di Autonomia prevede, poi, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». L'art. 20, comma 1, dello Statuto di Autonomia, dispone, inoltre, che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia [...] di esercizi pubblici», stabilendo che sono di competenza del Stato, e per esso del questore, le «altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto». La norma e' chiara ed univoca nella sua interpretazione: lo Stato, e per esso il questore, e' competente per l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo ove intervenga in materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma 1, Statuto di Autonomia. A cio' si aggiunga il disposto dell'art. 9, comma 1, n. 6, St., il quale prevede che spetta alla provincia la potesta' legislativa concorrente in materia di spettacoli pubblici «per quanto attiene alla pubblica sicurezza»: il combinato disposto di siffatta prescrizione con l'art. 16 St. assegna alla provincia anche le correlative competenze amministrative. Nell'esercizio delle descritte attribuzioni, il presidente della provincia, ex art. 20 St., si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. L'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, e' esplicito, poi, nell'affermare che, «nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della giunta provinciale»: al presidente della giunta provinciale sono assegnate espressamente funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate dall'art. 20 dello Statuto di Autonomia. Il Presidente della Provincia di Bolzano e', quindi, anche Autorita' di Pubblica Sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. A conferma del ruolo residuale degli, interventi statali nelle materie de quibus, pur quando vengano in rilievo esigenze di pubblica sicurezza, si veda anche l'art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 686/1973, in virtu' del quale le attribuzioni dell'autorita' di pubblica sicurezza sono esercitate «dai questori, nei comuni di Trento e di Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670». Si osserva che anche il legislatore statale, con le modifiche apportate all'art. 110 T.U.L.P.S., dove ha individuato la competenza dello Stato alla irrogazione della sanzione della sospensione della licenza del pubblico esercizio in caso di violazione delle norme sugli apparecchi per il gioco d'azzardo, ha tentato di comprimere le competenze provinciali in materia di pubblica sicurezza: tuttavia, la Provincia autonoma di Bolzano, in applicazione delle disposizioni statutarie citate, ha mantenuto inalterata la propria disciplina provinciale e, nonostante cio', nessuna impugnazione e' stata proposta, ai sensi dell'art. 97 St. e dell'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, dal P.C.M. innanzi la Corte costituzionale. E' rimasto dunque inalterato il quadro ordinamentale che, nella Provincia di Bolzano, regge la ripartizione della competenza in materia di pubblica sicurezza tra Stato e provincia autonoma. Ad ulteriore conferma dei principi, sopra enucleati, che regolamentano siffatto riparto di competenze, si richiama l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266/1992, il quale stabilisce che «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo». Ai sensi del successivo comma 2, poi, «quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorita' amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti». L'ordinamento, quindi, individua nel presidente della provincia il titolare di poteri di pubblica sicurezza in materia di pubblici esercizi e spettacoli pubblici, qualificando in via meramente residuale i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. In base allo Statuto speciale (norma di rango costituzionale) ed alle relative norme di attuazione (rango di legge rinforzata - art. 107 St.), nella Provincia di Bolzano la linea di demarcazione non corre, dunque, fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia anche all'interno di quest'ultima, per separare alcune funzioni dalle altre. Non trova, conseguentemente, applicazione tout court il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale», che ha condotto, in altri giudizi, concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimita' di interventi statali in materie di competenza regionale, poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico. Tale criterio puo' essere applicato solo ove sia possibile individuare - e non e' il caso della Provincia di Bolzano, nelle materie sopra indicate - una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex art. 17, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in senso restrittivo, come volti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (Corte costituzionale nn. 407/2002; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005). Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorita' statale di pubblica sicurezza non hanno comunque rilevanza esterna alla materie di cui agli articoli 9, comma 1, nn. 6 e 7 e 20, St., ed alle connesse attribuzioni provinciali, sia di matrice legislativa che, per quanto qui piu' direttamente rileva, amministrativa, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, quanto piuttosto rientrando nell'ampia competenza provinciale delimitata dallo Statuto di Autonomia e dalle relative norme di attuazione in materia di esercizi pubblici, a norma dei quali il presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale. La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte deve, pertanto, essere risolta tenendo conto delle sopra richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, ex art. 105 St., che riservano alla Provincia di Bolzano competenze piu' ampie di quelle riconosciute alle regioni ordinarie, le quali peraltro apparivano non marginali gia' prima della revisione costituzionale del 2001, in base ad un criterio di riparto affidato alla verifica se, nell'attivita' di gestione di bar e caffe', «sicurezza e ordine pubblico - rispetto ad ogni altro interesse pubblico e segnatamente rispetto allo sviluppo economico della comunita' locali - assumano un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all'autorita' locale, ma a quella di pubblica sicurezza e che comunque in capo a questa debba essere mantenuto il potere di disporre sospensioni, revoche o annullamenti» (Corte costituzionale n. 290/2001); competenze provinciali che oggi, anche alla luce della legge cost. n. 3/2001, non possono certamente dirsi recessive, pena l'evidente violazione, sotto il profilo del particolare regime di autonomia spettante alle province autonome, dei principi costituzionali, che giustificano interventi statali tesi alla valorizzazione delle peculiarita' delle province medesime (art. 6 Cost.) e non alla compressione delle stesse. A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie e di attuazione statutaria posto a tutela dell'autonomia della ricorrente, appare necessario accertare se l'intervento, del Commissario del Governo sia giustificabile alla luce di sovraordinate esigenze di tutela dell'ordine pubblico strettamente intese o non costituisca, piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali. A questo riguardo, occorre osservare che il legislatore provinciale, con la legge provinciale n. 58/1988, ha individuato peculiari misure a tutela del corretto esercizio dell'attivita' ricettiva, nel rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza. In primo luogo, l'art. 4, legge provinciale n. 58/1988, dispone che gli esercizi autorizzati allo svolgimento di attivita' di intrattenimento e di svago che intendano svolgere attivita' di somministrazione, possono esercitarla previo rilascio di apposita licenza, di competenza provinciale. L'art. 47, comma 3, legge provinciale n. 58/1988, dispone, poi, che, «ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per 1'ordine, la moralita' o la sicurezza pubblica, il sindaco puo' sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attivita' dell'esercizio stesso, 1'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, puo' revocare la licenza di esercizio». L'art. 5, legge provinciale n. 13/1992, prevede ulteriori misure volte a reprimere condotte potenzialmente idonee ad arrecare turbativa alla sicurezza pubblica, prevedendo l'adozione di misure cautelative ad hoc (comma 3), la sospensione o la revoca della licenza (commi 4 e 5). L'art. 46, legge provinciale n. 58/1988, e l'art. 11, legge provinciale n. 13/1992, prevedono, inoltre che la vigilanza sui pubblici esercizi sia esercitata dalla polizia statale e locale, dalle amministrazioni provinciali e comunali, nonche' dagli organi di polizia statali e amministrativi competenti. Da un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza di una rete di tutela sufficiente ad assicurare che l'attivita' del pubblico esercizio si svolga in modo regolare e sicuro, e, dall'altro, la medesima attivita' non presenta caratteristiche connaturate tali da rendere immanente il collegamento con la tutela dell'ordine pubblico. L'art. 6, d.l. n. 117/2007 (legge conv. n. 180/2007), al comma 2, dispone che «tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico». Il successivo comma 3 stabilisce che «1'inOsservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente». Posto che siffatta disposizione presenta evidenti funzioni di tutela della sicurezza pubblica, promuovendo un consumo piu' consapevole delle bevande alcoliche, e si correla in modo inscindibile con la materia dei «pubblici esercizi», imponendo ai gestori peculiari obblighi, e' evidente, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che «1'autorita' competente» alla irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di cui al medesimo art. 6, d.l. n. 117/2007 (legge conv. n. 180/2007), e' il Presidente della Provincia. Certamente non puo' essere portata a detrimento della fondatezza della tesi esposta la circostanza che la disposizione esaminata fosse ricompresa nel decreto legge deputato a dettare prescrizioni urgenti modificative del codice della strada. Come osservato da codesta ecc.ma Corte «nessuna ragionevole distinzione potrebbe essere individuata tra una tutela della sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla Provincia) e una tutela dell'ordine pubblico (da intendersi, invece, riservata allo Stato). Parimenti non puo' risultare fondata la tesi, avanzata dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il potere di cui e' causa soltanto alla materia della circolazione stradale (riservata allo Stato)»: con tale sentenza (n. 277/1988), la Corte, pronunciando in materia di riparto di competenze sulla sicurezza pubblica tra Stato e provincia, avendo riguardo alle prerogative spettanti a quest'ultima in punto di «spettacoli pubblici per, quanto attiene alla sicurezza» (art. 9, n. 6, St., e art. 16 St.), ha individuato un criterio discretivo che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, chiarendo che, ove il collegamento con l'utilizzo della strada sia solo eventuale, la competenza ad intervenire al fine di garantire il rispetto delle disposizioni volte ad assicurare la tutela della pubblica incolumita' deve essere individuata in capo alle Province. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e' certamente da inquadrarsi nella materia della pubblica sicurezza, con profili di connessione innegabili con le competenze provinciali di cui all'art. 9, comma 1, nn. 6 e 7, St. ed art. 20 St., essendo chiaro che non ogni avventore dell'esercizio, soggetto, senza distinzione di sorta, al divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 2 della notte, sara' poi utente della strada. Il divieto di somministrazione opera ex se, senza che sia subordinato all'effettivo utilizzo della strada da parte dell'avventore, ed e' pertanto evidente come lo stesso non possa essere inquadrato quale misura posta a tutela dell'ordine pubblico. Non rilevando, quindi, finalita' intrinseche alla materia dell'ordine pubblico, nell'accettazione restrittiva delineata da codesta ecc.ma Corte (Corte costituzionale nn. 237/2006; 383/2005; 6/2004); 162/2004; 95/2005), e' evidente che l'esercizio dei poteri di intervento sulla gestione dell'esercizio spetta unicamente al presidente della provincia. Come affermato da codesta ecc.ma Corte, «quando venga in considerazione 1'attivita' di privati a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle quali essa puo' manfestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal'legislatore [...] e' stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione diretta o indiretta della comunita', sulla non irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarieta» (Costituzionale cost., n. 190/2001). L'attribuzione a livello provinciale della competenza legislativa ed amministrativa, ivi compresa quella della garanzia della sicurezza pubblica, in determinate materie risponde, dunque, ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della funzione, certamente, necessario posta la natura degli interventi richiesti, in ossequio ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione, rafforzati nell'ambito del quadro statutario e di attuazione statutaria, a' salvaguardia dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano. In Provincia di Bolzano, tale impostazione - oltre che dalle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria - e' rafforzata anche dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59, legge provinciale n. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non trova piu' applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931.