Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
Presidente  pro  tempore  della  Provincia,  dott.  Luis  Durnualder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 5  novembre
2008 rep. n. 22303 (all. 1), rogata  dal  Segretario  Generale  della
Giunta Provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 3870 del 27 ottobre 2008 (all.  2),  dagli  avv.  proff.  Giuseppe
Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e  per
l'effetto del  provvedimento  del  Commissario  del  Governo  per  la
Provincia di Bolzano. prot. n. 964/2008 Area  III  del  10  settembre
2008, comunicato alla Provincia di Bolzano in data 19 settembre 2008,
con cui e' stata disposta la chiusura  per  7  giorni  dell'esercizio
pubblico «Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (Bolzano), Strada  del
Vino n. 9, gestito da Erika Dissertori (all. 3). 
    Con provvedimento prot. n. 964/2008 Area  III  del  10  settembre
2008, il Commissario del Governo  per  la  Provincia  di  Bolzano  ha
disposto la chiusura per 7 giorni dell'esercizio  pubblico  «Kalterer
Weinstadl», sito in Caldano (Bolzano), Strada del Vino n. 9,  gestito
da  Erika  Dissertori,  titolare   di   licenza   di   esercizio   n.
1.4/73.09/47/03/BA/f, rilasciata dal Presidente  della  Provincia  di
Bolzano in data 7 gennaio 2003. 
    Copia di siffatto provvedimento e' stata inoltrata alla Provincia
di Bolzano in data 19 settembre 2008. 
    La  pretesa  esigenza  cautelare  su  cui  il  provvedimento   si
riconnette all'intervenuto accertamento, nei corso  di  controlli  di
polizia,  della  somministrazione  di   bevande   alcoliche,   presso
l'esercizio, oltre le ore 2.00, in violazione del disposto  dell'art.
6, d.l. n. 117/2007 (1. conv. 160/2007). 
    Siffatto provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio,  in
realta',   operando   un'illegittima   invasione   delle   competenze
provinciali in materia di «esercizi pubblici» e «spettacoli  pubblici
per quanto attiene alla pubblica  sicurezza»,  e  delle  attribuzioni
gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma  assegnate  al
presidente della provincia dallo statuto speciale e  dalle  norme  di
attuazione,   risulta    gravemente    lesivo    delle    prerogative
costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano -  come
segnalato dalla medesima provincia con la propria nota del 18  agosto
2008 (all. 4) -, e si configura conseguentemente  illegittimo  per  i
seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
    1. - Violazione degli articoli 9, comma 1, nn. 6 e  7),  16,  20,
105 e 107 del d.P.R. n. 670/1972, del d.PR. n. 686/1973 e del d. lgs.
n. 266/1992, nonche' degli articoli 6, 97 e 117 della Costituzione  e
dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 
    1.1. - Con l'adozione del provvedimento di cui  in  epigrafe,  il
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha dato corso  ad
una  evidente  violazione  delle  competenze  provinciali,   che   la
Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente
giudizio,  benche'  il  provvedimento  amministrativo  in  questione,
datato 10 settembre 2008,  avesse  efficacia  temporanea  fissata  in
sette giorni, decorrenti dalle 48 ore successive  alla  notificazione
del medesimo, intervenuta in data 17 settembre 2008, e abbia, dunque,
dispiegato i propri effetti per intero. 
    Infatti, l'esaurimento degli effetti dell'atto  impugnato  lascia
aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, cosi',
l'interesse della parte  ricorrente  ad  ottenere  la  decisione  del
ricorso, con  l'eventuale  annullamento  dell'atto  emanato,  di  cui
l'effetto  e'  cessato  (Corte  costituzionale,  n.  222/2006;  Corte
costituzionale, 289/1993; Corte costituzionale, n. 3/1962). 
    1.2. - La Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di  peculiari
competenze in materia di «spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza» (art.  9,  comma  1,  n.  6,  St.)  ed  «esercizi
pubblici» (art. 9, comma 1, n. 7, St.), sia  di  natura  legislativa,
sia, ai sensi dell'art. 16 St., amministrativa. 
    L'art. 9, comma 1, n. 7), St., piu' in  particolare,  attribuisce
alla provincia la potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello
Stato  ai  fini  della  pubblica  sicurezza»  e  della  facolta'  del
Ministero  dell'interno  di  «annullare  d'ufficio,  ai  sensi  della
legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella  materia,  anche
se deflnitivi»: l'esercizio di tale potere di autotutela non puo' che
avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non
comprendendosi,  altrimenti,  ne'  il  fondamento,  ne  la  ratio  di
siffatta prerogativa ministeriale. 
    L'art. 16 dello Statuto di Autonomia  prevede,  poi,  che  «nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme legislative, le relative potesta' amministrative, che  in  base
all'ordinamento  preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,   sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». 
    L'art. 20, comma 1, dello Statuto di Autonomia, dispone, inoltre,
che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia  [...]  di  esercizi  pubblici»,  stabilendo  che   sono   di
competenza del Stato, e per esso del questore, le «altre attribuzioni
che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto». La
norma e' chiara ed univoca nella sua interpretazione: lo Stato, e per
esso il questore, e' competente per l'esercizio di poteri di pubblica
sicurezza solo ove intervenga in materia diverse da  quelle  elencate
dall'art. 20, comma 1, Statuto di Autonomia. A cio'  si  aggiunga  il
disposto dell'art. 9, comma 1, n. 6, St., il quale prevede che spetta
alla provincia la potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
spettacoli pubblici «per quanto attiene alla pubblica sicurezza»:  il
combinato disposto di siffatta prescrizione con l'art. 16 St. assegna
alla provincia anche le correlative competenze amministrative. 
    Nell'esercizio delle descritte attribuzioni, il presidente  della
provincia, ex art. 20 St., si avvale degli organi di polizia statale,
ovvero della polizia locale, urbana e rurale. 
    L'art. 3,  comma  1,  d.P.R.  n.  686/1973,  e'  esplicito,  poi,
nell'affermare che, «nelle materie di cui all'art. 20,  primo  comma,
dello  statuto,  i   provvedimenti   che   le   leggi   attribuiscono
all'autorita' di pubblica sicurezza sono  adottati,  nell'ambito  del
rispettivo territorio, dal Presidente della giunta  provinciale»:  al
presidente della  giunta  provinciale  sono  assegnate  espressamente
funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate
dall'art.  20  dello  Statuto  di  Autonomia.  Il  Presidente   della
Provincia  di  Bolzano  e',  quindi,  anche  Autorita'  di   Pubblica
Sicurezza, cui  compete  l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  a
garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. 
    A conferma del ruolo residuale degli,  interventi  statali  nelle
materie de quibus, pur quando vengano in rilievo esigenze di pubblica
sicurezza, si veda anche l'art. 4,  comma  1,  lett.  b),  d.P.R.  n.
686/1973, in virtu'  del  quale  le  attribuzioni  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza sono  esercitate  «dai  questori,  nei  comuni  di
Trento e di Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due
province e diverse da quelle indicate nel primo  comma  dell'art.  20
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670». 
    Si osserva che anche il legislatore  statale,  con  le  modifiche
apportate all'art. 110 T.U.L.P.S., dove ha individuato la  competenza
dello Stato alla irrogazione della sanzione della  sospensione  della
licenza del pubblico esercizio in  caso  di  violazione  delle  norme
sugli apparecchi per il gioco d'azzardo, ha tentato di comprimere  le
competenze provinciali in materia di pubblica sicurezza: tuttavia, la
Provincia autonoma di Bolzano,  in  applicazione  delle  disposizioni
statutarie citate, ha  mantenuto  inalterata  la  propria  disciplina
provinciale  e,  nonostante  cio',  nessuna  impugnazione  e'   stata
proposta, ai  sensi  dell'art.  97  St.  e  dell'art.  2,  d.lgs.  n.
266/1992, dal P.C.M. innanzi la Corte costituzionale. 
    E' rimasto dunque inalterato il quadro ordinamentale  che,  nella
Provincia di Bolzano,  regge  la  ripartizione  della  competenza  in
materia di pubblica sicurezza tra Stato e provincia autonoma. 
    Ad  ulteriore  conferma  dei  principi,  sopra   enucleati,   che
regolamentano siffatto riparto di competenze, si richiama  l'art.  4,
comma 1, d.lgs. n. 266/1992, il quale stabilisce che  «nelle  materie
di competenza propria della regione  o  delle  province  autonome  la
legge   non   puo'   attribuire   agli   organi   statali    funzioni
amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo». Ai sensi  del  successivo
comma 2, poi,  «quando  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  gli
organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali  riscontrino
violazioni di  norme  o  provvedimenti  rispettivamente  regionali  o
provinciali,   ovvero   statali,   ne    riferiscono    all'autorita'
amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti». 
    L'ordinamento, quindi, individua nel presidente  della  provincia
il titolare di poteri di pubblica sicurezza in  materia  di  pubblici
esercizi  e  spettacoli  pubblici,  qualificando  in  via   meramente
residuale i  poteri  di  pubblica  sicurezza  spettanti  agli  organi
statali. 
    In base allo Statuto speciale (norma di rango costituzionale)  ed
alle relative norme di attuazione (rango di legge  rinforzata -  art.
107 St.), nella Provincia di Bolzano la  linea  di  demarcazione  non
corre, dunque, fra le funzioni di  polizia  amministrativa  e  l'area
delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia  anche
all'interno di  quest'ultima,  per  separare  alcune  funzioni  dalle
altre. 
    Non trova, conseguentemente, applicazione tout court il  criterio
risolutivo del  conflitto  di  attribuzione  individuato  da  codesta
ecc.ma  Corte  nella  contrapposizione  della  nozione  di  «pubblica
sicurezza» a  quella  di  «polizia  amministrativa  locale»,  che  ha
condotto, in altri giudizi,  concernenti  le  regioni  ordinarie,  ad
affermare  la  legittimita'  di  interventi  statali  in  materie  di
competenza  regionale,  poiche'  volti   a   salvaguardare   l'ordine
pubblico. Tale criterio puo' essere applicato solo ove sia  possibile
individuare - e non e' il caso  della  Provincia  di  Bolzano,  nelle
materie sopra indicate - una  netta  separazione  tra  i  compiti  di
polizia  amministrativa  locale  e  gli  interventi  a  tutela  della
pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque,  ex  art.  17,
secondo comma, lettera h), della Costituzione, in senso  restrittivo,
come volti alla prevenzione dei reati o al  mantenimento  dell'ordine
pubblico  (Corte  costituzionale  nn.  407/2002;  383/2005;   6/2004;
162/2004; 95/2005). 
    Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorita'  statale
di pubblica sicurezza  non  hanno  comunque  rilevanza  esterna  alla
materie di cui agli articoli 9, comma 1, nn. 6 e 7 e 20, St., ed alle
connesse attribuzioni provinciali, sia di  matrice  legislativa  che,
per  quanto  qui  piu'  direttamente  rileva,   amministrativa,   non
attenendo in modo diretto all'ordine  pubblico  strettamente  inteso,
quanto  piuttosto  rientrando   nell'ampia   competenza   provinciale
delimitata dallo Statuto di  Autonomia  e  dalle  relative  norme  di
attuazione in materia di esercizi pubblici,  a  norma  dei  quali  il
presidente  della  provincia  esercita  le   attribuzioni   spettanti
all'autorita' di pubblica  sicurezza  previste  dalle  leggi  vigenti
nelle materie di  competenza  provinciale,  avvalendosi  anche  degli
organi di polizia statale, oltre che della polizia locale. 
    La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte  deve,
pertanto,  essere  risolta  tenendo  conto  delle  sopra   richiamate
disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, ex art. 105  St.,
che riservano alla Provincia di  Bolzano  competenze  piu'  ampie  di
quelle  riconosciute  alle  regioni  ordinarie,  le  quali   peraltro
apparivano non marginali gia' prima  della  revisione  costituzionale
del 2001, in base ad un criterio di riparto  affidato  alla  verifica
se, nell'attivita' di gestione di bar e caffe', «sicurezza  e  ordine
pubblico - rispetto ad ogni altro interesse pubblico  e  segnatamente
rispetto allo sviluppo economico della comunita' locali - assumano un
rilievo   talmente   preminente   da    imporre,    come    soluzione
costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in  materia
siano attribuiti non all'autorita' locale, ma a  quella  di  pubblica
sicurezza e che comunque in capo a questa debba essere  mantenuto  il
potere  di  disporre  sospensioni,  revoche  o  annullamenti»  (Corte
costituzionale n. 290/2001); competenze provinciali che  oggi,  anche
alla luce della legge cost. n. 3/2001, non possono  certamente  dirsi
recessive,  pena  l'evidente  violazione,  sotto   il   profilo   del
particolare regime di autonomia spettante alle province autonome, dei
principi costituzionali, che  giustificano  interventi  statali  tesi
alla valorizzazione delle peculiarita' delle province medesime  (art.
6 Cost.) e non alla compressione delle stesse. 
    A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie  e
di  attuazione  statutaria  posto  a  tutela   dell'autonomia   della
ricorrente,  appare  necessario  accertare   se   l'intervento,   del
Commissario del Governo sia giustificabile alla luce di sovraordinate
esigenze di tutela dell'ordine pubblico  strettamente  intese  o  non
costituisca,  piuttosto,  un'illegittima   erosione   di   competenze
provinciali. 
    A  questo  riguardo,  occorre  osservare   che   il   legislatore
provinciale, con la legge  provinciale  n.  58/1988,  ha  individuato
peculiari misure  a  tutela  del  corretto  esercizio  dell'attivita'
ricettiva, nel rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza. 
    In primo luogo, l'art. 4, legge provinciale n.  58/1988,  dispone
che  gli  esercizi  autorizzati  allo  svolgimento  di  attivita'  di
intrattenimento e  di  svago  che  intendano  svolgere  attivita'  di
somministrazione, possono esercitarla  previo  rilascio  di  apposita
licenza, di competenza provinciale. 
    L'art. 47, comma 3, legge provinciale n. 58/1988,  dispone,  poi,
che, «ove un pubblico  esercizio  sia  abituale  ritrovo  di  persone
pregiudicate o pericolose o  sia  stato  luogo  di  tumulti  o  gravi
disordini, o costituisca, comunque,  un  pericolo  per  1'ordine,  la
moralita' o la sicurezza pubblica,  il  sindaco  puo'  sospendere  la
licenza  di  esercizio  fino  a  un  massimo  di  tre  mesi,   oppure
anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del
vicinato a causa dell'attivita' dell'esercizio  stesso,  1'orario  di
chiusura. 
    Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano,
puo' revocare la licenza di esercizio». 
    L'art. 5, legge provinciale n. 13/1992, prevede ulteriori  misure
volte  a  reprimere  condotte  potenzialmente  idonee   ad   arrecare
turbativa alla sicurezza pubblica, prevedendo  l'adozione  di  misure
cautelative ad hoc (comma  3),  la  sospensione  o  la  revoca  della
licenza (commi 4 e 5). 
    L'art. 46, legge provinciale  n.  58/1988,  e  l'art.  11,  legge
provinciale n. 13/1992,  prevedono,  inoltre  che  la  vigilanza  sui
pubblici esercizi sia esercitata  dalla  polizia  statale  e  locale,
dalle amministrazioni provinciali e comunali, nonche' dagli organi di
polizia statali e amministrativi competenti. 
    Da un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza
di una rete di tutela sufficiente ad assicurare che  l'attivita'  del
pubblico  esercizio  si  svolga  in  modo  regolare  e   sicuro,   e,
dall'altro,  la  medesima  attivita'  non  presenta   caratteristiche
connaturate tali da rendere immanente il collegamento con  la  tutela
dell'ordine pubblico. 
    L'art. 6, d.l. n. 117/2007 (legge conv. n. 180/2007), al comma 2,
dispone che «tutti i titolari e i gestori di locali ove si  svolgono,
con qualsiasi modalita' e in qualsiasi  orario,  spettacoli  o  altre
forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di  vendita  e
di somministrazione di  bevande  alcoliche,  devono  interrompere  la
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due della  notte  e
assicurarsi che all'uscita del locale sia  possibile  effettuare,  in
maniera volontaria da parte dei clienti, una  rilevazione  del  tasso
alcolemico». Il successivo comma  3  stabilisce  che  «1'inOsservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura
del locale da sette fino a  trenta  giorni,  secondo  la  valutazione
dell'autorita' competente». 
    Posto che siffatta disposizione  presenta  evidenti  funzioni  di
tutela  della  sicurezza  pubblica,  promuovendo  un   consumo   piu'
consapevole  delle  bevande  alcoliche,  e   si   correla   in   modo
inscindibile con la materia dei  «pubblici  esercizi»,  imponendo  ai
gestori peculiari obblighi, e' evidente, alla luce  di  tutto  quanto
sopra esposto,  che  «1'autorita'  competente»  alla  irrogazione  di
sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni di cui al  medesimo
art. 6, d.l. n. 117/2007 (legge conv. n. 180/2007), e' il  Presidente
della Provincia. 
    Certamente non puo' essere portata a detrimento della  fondatezza
della tesi esposta la circostanza che la disposizione esaminata fosse
ricompresa nel decreto legge deputato a dettare prescrizioni  urgenti
modificative del codice della strada. 
    Come osservato  da  codesta  ecc.ma  Corte  «nessuna  ragionevole
distinzione  potrebbe  essere  individuata  tra  una   tutela   della
sicurezza pubblica (da intendersi trasferita alla  Provincia)  e  una
tutela dell'ordine pubblico (da intendersi,  invece,  riservata  allo
Stato). Parimenti  non  puo'  risultare  fondata  la  tesi,  avanzata
dall'Avvocatura, che vorrebbe riferire il  potere  di  cui  e'  causa
soltanto alla materia della  circolazione  stradale  (riservata  allo
Stato)»: con tale sentenza (n. 277/1988), la Corte,  pronunciando  in
materia di riparto di competenze sulla sicurezza pubblica tra Stato e
provincia, avendo riguardo alle prerogative spettanti a  quest'ultima
in punto di «spettacoli pubblici per, quanto attiene alla  sicurezza»
(art. 9, n. 6, St., e  art.  16  St.),  ha  individuato  un  criterio
discretivo che deve trovare applicazione anche nel  caso  di  specie,
chiarendo che, ove il collegamento con l'utilizzo  della  strada  sia
solo eventuale, la competenza ad intervenire al fine di garantire  il
rispetto delle disposizioni  volte  ad  assicurare  la  tutela  della
pubblica incolumita' deve essere individuata in capo alle Province. 
    Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e' certamente
da inquadrarsi nella materia della pubblica sicurezza, con profili di
connessione innegabili con le competenze provinciali di cui  all'art.
9, comma 1, nn. 6 e 7, St. ed art. 20 St.,  essendo  chiaro  che  non
ogni avventore dell'esercizio, soggetto, senza distinzione di  sorta,
al divieto di somministrazione di bevande alcoliche oltre  le  ore  2
della notte, sara' poi utente della strada. 
    Il divieto  di  somministrazione  opera  ex  se,  senza  che  sia
subordinato   all'effettivo   utilizzo   della   strada   da    parte
dell'avventore, ed e' pertanto evidente  come  lo  stesso  non  possa
essere inquadrato quale misura posta a tutela dell'ordine pubblico. 
    Non  rilevando,  quindi,  finalita'  intrinseche   alla   materia
dell'ordine  pubblico,  nell'accettazione  restrittiva  delineata  da
codesta ecc.ma Corte (Corte costituzionale  nn.  237/2006;  383/2005;
6/2004); 162/2004; 95/2005), e' evidente che l'esercizio  dei  poteri
di intervento sulla  gestione  dell'esercizio  spetta  unicamente  al
presidente della provincia. 
    Come  affermato  da  codesta  ecc.ma  Corte,  «quando  venga   in
considerazione 1'attivita' di privati a  contenuto  economico,  nelle
svariate forme giuridiche  nelle  quali  essa  puo'  manfestarsi,  la
scelta di larga  massima  compiuta  dal'legislatore  [...]  e'  stata
quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione
diretta o indiretta della comunita', sulla non irragionevole premessa
che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza  alle
popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in
applicazione del principio di sussidiarieta»  (Costituzionale  cost.,
n. 190/2001). 
    L'attribuzione a livello provinciale della competenza legislativa
ed amministrativa, ivi compresa quella della garanzia della sicurezza
pubblica, in determinate materie risponde,  dunque,  ad  esigenze  di
contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed  un
sufficiente  grado  di  accentramento  della  funzione,   certamente,
necessario posta la natura degli interventi richiesti, in ossequio ai
principi di cui all'art. 9 della Costituzione, rafforzati nell'ambito
del quadro statutario e di  attuazione  statutaria,  a'  salvaguardia
dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano. 
    In Provincia di Bolzano, tale  impostazione  -  oltre  che  dalle
richiamate disposizioni statutarie e di attuazione  statutaria  -  e'
rafforzata anche dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59, legge
provinciale n. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla
data di entrata in  vigore  della  medesima  legge,  non  trova  piu'
applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931.