Ordinanza
nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della   nota   n. 0014656   emessa   dal   Ministero  dei  trasporti,
Dipartimento   trasporti  terrestri,  personale,  affari  generali  e
pianificazione  generale  dei  trasporti,  in  data 14 febbraio 2008,
promosso  con ricorso della Regione Siciliana notificato il 18 aprile
2008, depositato in cancelleria il 24 aprile 2008 ed iscritto al n. 7
del registro conflitti tra enti 2008.
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  novembre  2008  il giudice
relatore Franco Gallo.
   Ritenuto  che,  con ricorso notificato al «Ministero dei Trasporti
in  persona  del  Ministro  pro tempore» presso il Ministero stesso e
presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  il  18  aprile  2008  e
depositato il 24 aprile successivo, la Regione Siciliana ha sollevato
- in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale, agli artt. 2 e 4
del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della  Regione  siciliana  in  materia  finanziaria), e agli artt. 1,
2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia di
comunicazioni  e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti
dello  Stato, in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero
dei  trasporti,  Dipartimento  trasporti terrestri, personale, affari
generali e pianificazione generale dei trasporti, in data 14 febbraio
2008 e pervenuta alla Regione in data 19 febbraio 2008;
     che    la    ricorrente    riferisce   che,   con   tale   nota,
l'«Amministrazione  statale  rivendica a se' le entrate relative alle
operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia e richieste in via
telematica  utilizzando  il  sistema  informatico  del  Ministero, da
soggetti  “terzi” (agli uffici pubblici) quali imprese di
revisione o studi di consulenza pur se riconosciuti ed autorizzati ad
operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle
comunicazioni,  prospettando,  in  caso di disaccordo, l'interruzione
dei collegamenti»;
     che la Regione formula due distinti motivi di doglianza;
     che,  con  il  primo  motivo,  deduce la violazione dell'art. 36
dello statuto di autonomia e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074 del
1965, in quanto tali norme (secondo la ricorrente) attribuiscono alla
Regione  Siciliana tutte le entrate tributarie erariali, in qualsiasi
modo  denominate,  il  cui  presupposto  d'imposta  si sia verificato
nell'ambito  della  stessa  Regione  -  con le eccezioni previste dal
secondo  comma  dell'art.  36 dello statuto, e dall'art. 2 del d.P.R.
n. 1074   del   1965  -,  incluse  quelle  che,  sebbene  relative  a
fattispecie  tributarie  maturate nell'ambito regionale, affluiscono,
per  esigenze  amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal
territorio della Regione;
     che  la ricorrente rileva, in proposito, che «e' pacifico che le
imposte  di bollo riscosse in Sicilia sono entrate regionali e non si
vede  per  quale  motivo dovrebbero trovare eccezione quelle relative
alle  operazioni  in  questione  e  di  cui all'art. 3 della legge 16
febbraio 1967, n. 14»;
     che,  con  il  secondo  motivo, la medesima ricorrente deduce la
violazione  degli  artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del d.P.R. n. 1113
del  1953,  che reca le norme di attuazione dello statuto speciale in
materia di comunicazione e trasporti;
     che,  al  riguardo,  la  Regione  afferma  di  avere,  ai  sensi
dell'art.  17,  lettera a), e dell'art. 20 dello statuto speciale, la
competenza  legislativa concorrente e la competenza amministrativa in
materia di trasporti di interesse regionale e sostiene, inoltre, che:
a)  l'art. 1 del d.P.R. n. 1113 del 1953 le ha attribuito, in materia
di comunicazione e di trasporti regionali, le competenze degli organi
centrali e periferici dello Stato e, in materia di motorizzazione, le
competenze  degli  organi  periferici  dello  Stato;  b) l'art. 2 del
citato  d.P.R.  n. 1113  del 1953, «per l'esercizio del trasferimento
delle  funzioni  di  cui  al  precedente  articolo,  ha  previsto  il
passaggio  alle  dipendenze della regione degli uffici periferici del
ministero  dei trasporti (salvo i centri prova dei veicoli a motore e
dispositivi  di  cui alla legge 10 dicembre 1986, n. 870)»; c) l'art.
2-quater   dello   stesso   decreto   ha   previsto   il  sistema  di
determinazione  dei  rimborsi  spettanti alla Regione per l'esercizio
delle  spese  sostenute  in  ordine  all'esercizio  di tali funzioni;
«spese   dalle   quali   vanno   sottratti  i  “proventi”
direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alla
regione»;
     che  la  stessa  Regione  riferisce,  poi,  che l'introduzione a
livello  nazionale  (ad  opera  del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358)
«dello   sportello   telematico   dell'automobilista   […]  ha
comportato   che  imposte  e  diritti  relativi  alle  operazioni  di
motorizzazione  espletabili  mediante  procedura  S.T.A.  ed indicati
nella  circolare  ministeriale  6  maggio  2003, n. 1670/M360 vengano
dagli  operatori  privati,  autorizzati  ad  avvalersi  del servizio,
direttamente  versati  allo  Stato  e non piu' agli uffici periferici
regionali e per essi, all'istituto cassiere»;
     che,  secondo la ricorrente, la nota censurata viola gli evocati
parametri,  perche'  «a  tale  nuovo  sistema […] pretende far
conseguire l'attribuzione allo Stato» del gettito delle imposte e dei
diritti relativi alle operazioni di motorizzazione.
   Considerato  che,  per  costante  giurisprudenza  di questa Corte,
l'unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nei giudizi per
conflitto  di  attribuzione  proposti dalle Regioni (o dalle Province
autonome)  ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e'
il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al  quale deve essere
notificato  personalmente  l'atto introduttivo (ex plurimis, sentenze
n. 355  del  1992  e  n. 215  del 1988; ordinanze n. 653 e n. 652 del
1988);
     che  il  ricorso  per  conflitto  di attribuzione proposto dalla
Regione Siciliana e' stato notificato, invece, soltanto al «Ministero
dei  Trasporti  in  persona  del  Ministro  pro  tempore»,  presso il
Ministero stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato, e non al
Presidente del Consiglio dei ministri;
     che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.