Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  promosso  con ordinanza del 12 febbraio 2008 dal Tribunale di
Lanciano,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  M.  A. ed altro,
iscritta  al  n. 164  del  registro ordinanze 2008 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 23, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lanciano,  con  ordinanza del 12
febbraio   2008,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria   2006),  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  per  le
violazioni  di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773  (Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza),  e successive modificazioni, commesse in data antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse, e «pertanto le
sanzioni penali previste nella formulazione originaria della norma»;
     che  il  rimettente  rileva che l'art. 1, comma 543, della legge
n. 266 del 2005, sostituendo il comma 9 dell'art. 110 del r.d. n. 773
del 1931, ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie in
materia   di   installazione   in  esercizi  pubblici  di  apparecchi
automatici  da  gioco  non  conformi  alle disposizioni di legge gia'
configurate   come   reato  contravvenzionale,  ivi  compresa  quella
contestata agli imputati nel procedimento principale;
     che,  peraltro,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 547, della legge
n. 266 del 2005, alle violazioni anteriormente commesse continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti;
     che,  ad  avviso  del giudice a quo, tale disciplina transitoria
viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto, introducendo una deroga
al  principio  di  retroattivita'  della  lex  mitior,  determina una
ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che abbiano posto
in essere una delle violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d.
n. 773  del  1931  anteriormente  al  1°  gennaio  2006  e coloro che
commettono il medesimo fatto illecito successivamente a tale data, in
danno dei primi, i quali rimangono soggetti a sanzione penale;
     che, al riguardo, il rimettente richiama la giurisprudenza della
Corte  costituzionale,  secondo  la  quale  deroghe  al  principio di
retroattivita' della legge penale favorevole, sancito dall'art. 2 del
codice penale, possono essere disposte dal legislatore in presenza di
sufficienti  ragioni  giustificative  (citata  la sentenza n. 393 del
2006), negando che nella specie ne ricorra alcuna;
     che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   chiedendo   di   dichiarare  la  questione  inammissibile  o
manifestamente infondata.
   Considerato  che  il  Tribunale di Lanciano dubita, in riferimento
all'art.  3  della  Costituzione,  della  legittimita' costituzionale
dell'art.  1,  comma  547,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce
che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto
18  giugno  1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza),  commesse  in  data  antecedente all'entrata in
vigore  della  citata  legge, si applicano le disposizioni vigenti al
tempo  delle  violazioni  stesse,  e  «pertanto  le  sanzioni  penali
previste nella formulazione originaria della norma»;
     che  questa  Corte,  con la sentenza n. 215 del 2008, successiva
alla  pubblicazione  dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 547, della legge
n. 266  del  2005,  proprio  nella parte in cui stabiliva che, per le
violazioni  di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e
successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in
vigore  della  citata  legge,  si  applicassero  le  sanzioni  penali
previste al tempo delle violazioni stesse;
     che,   dunque,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
inammissibile,  essendo  venuta  meno  la  deroga al principio di non
ultrattivita'  della  legge  penale,  cui si riferisce la censura del
rimettente;
     che  la  pronuncia  di  manifesta  inammissibilita'  deve essere
preferita alla restituzione degli atti, nonostante la sentenza n. 215
del  2008  sia  sopravvenuta  all'ordinanza  di rimessione, in quanto
l'efficacia  ex tunc della detta pronuncia di illegittimita' preclude
ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione,
divenuta  priva di oggetto (ordinanze n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34
del  2002,  n. 575  del  2000,  n. 525  e n. 233 del 1995, n. 171 del
1992).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.