IL TRIBUNALE 
    Premesso che  all'udienza  preliminare  del  10  luglio  2008  il
difensore di fiducia nominato dall'imputato Di Napoli Luigi all'esito
di rinuncia e comunque di revoca del pregresso difensore  di  fiducia
chiedeva termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p.; 
        che gia' ad una precedente udienza  preliminare  in  data  22
aprile 2008 il medesimo imputato aveva  revocato  il  suo  precedente
difensore di fiducia nominandone uno nuovo, il quale aveva  richiesto
termine a difesa ex art. 108 c.p.p., che era stato accordato; 
        che in  questa  stessa  fase  processuale  il  Di  Napoli  ha
avanzato n. 2 istanze di ricusazione  di  questo  giudicante  su  cui
risulta essersi pronunciata la Corte d'appello di Lecce dichiarandole
inammissibili; 
        che tutto questo ha determinato l'impossibilita' di  definire
questa fase processuale; 
        ritenuto  che  vada  sollevata  d'ufficio  la  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 108 c.p.p. per violazione degli
artt 3, 24 e 111, secondo comma, seconda parte, Cost.,  laddove,  nei
casi di  rinuncia,  revoca,  incompatibilita'  ed  abbandono  siccome
disciplinati dagli artt. 105 e segg. c.p.p.,  prevede  per  il  nuovo
difensore di fiducia dell'imputato o per quello  designato  d'ufficio
che ne faccia richiesta,  il  diritto  -  la  valutazione  della  cui
sussistenza e' preclusa al giudice (tanto non e' previsto  per  altre
ipotesi di  differimento  dell'udienza  provenienti  dall'imputato  o
dalla sua difesa quale ad esempio quella per impedimento a  comparire
in cui ne va sindacata la legittimita') - ad un termine  congruo  per
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del
procedimento (termine che non puo' essere inferiore a 7 giorni ovvero
- ma nelle limitate ipotesi previste dall'art. 108 cpv. c.p.p. - a 24
ore); 
        che  l'aver  previsto  un  siffatto  diritto   della   difesa
dell'imputato a cui corrisponde un obbligo per l'organo giudicante di
riconoscerlo senz'altro differendo l'udienza quantomeno  nei  termini
di  cui  sopra  (senza  peraltro   alcun   effetto   sospensivo   del
procedimento  e  dei  termini  di  prescrizione)  appare  in   palese
violazione dell'art. 3 Cost. (perche' irragionevolmente non  consente
al giudice di delibare se la richiesta del termine a difesa sia stata
correttamente finalizzata a  prendere  cognizione  degli  atti  e  ad
informarsi sui fatti oggetto del procedimento ovvero sia stata  mossa
da esigenze estranee a tale legittima finalita' ed in particolare  da
esigenze di tipo ostruzionistico evidentemente frutto di un  concerto
tra l'imputato e la  sua  difesa  tecnica  pregressa  e  nuova  nella
sequenza: rinuncia, revoca o abbandono del  vecchio  difensore/nomina
del nuovo di fiducia o designazione del nuovo d'ufficio/richiesta del
termine a difesa da parte di quest'ultimo), degli artt. 3 e 24  Cost.
(perche' la previsione di tale diritto al termine a difesa  senza  la
facolta' di  deliberarne  la  fondatezza  da  parte  del  giudice  e'
suscettibile   di    pregiudicare    indebitamente    le    posizioni
costituzionalmente garantite degli altri imputati  e  della  o  delle
parti civili, che hanno interesse o possono avere  interesse  ad  una
rapida    definizione    del     giudizio),     nonche'     dell'art.
111, secondo comma, seconda parte, Cost. (perche' la detta previsione
e' pure  suscettibile  di  pregiudicare  la  ragionevole  durata  del
processo, in quanto  una  serie  di  comportamenti  posti  in  essere
scientemente dall'imputato in concerto  con  la  sua  difesa  tecnica
nello schema della sequenza sopra indicato  che  comportino  ripetuti
differimenti delle udienze ai sensi dell'art.  108  c.p.p.  viene  di
fatto a paralizzare l'attivita' processuale); 
        che pertanto appare non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 108 c.p.p.
nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il  termine
a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente per prendere
cognizione  degli  atti  e  per  informarsi  sui  fatti  oggetto  del
procedimento e non per altre indebite finalita'; 
        che nel caso di specie, in ragione dei comportamenti  siccome
sopra descritti posti in essere dall'imputato  Di  Napoli  Luigi  nel
corso della presente fase processuale in concerto con la  sua  difesa
tecnica, appare evidente la rilevanza della  questione  sollevata  ai
fini della decisione sulla richiesta del termine a difesa allo  stato
insindacabile  dal  giudicante  per  come  la  norma   censurata   di
illegittimita' costituzionale e' formulata.