IL TRIBUNALE Premesso che all'udienza preliminare del 10 luglio 2008 il difensore di fiducia nominato dall'imputato Di Napoli Luigi all'esito di rinuncia e comunque di revoca del pregresso difensore di fiducia chiedeva termine a difesa ai sensi dell'art. 108 c.p.p.; che gia' ad una precedente udienza preliminare in data 22 aprile 2008 il medesimo imputato aveva revocato il suo precedente difensore di fiducia nominandone uno nuovo, il quale aveva richiesto termine a difesa ex art. 108 c.p.p., che era stato accordato; che in questa stessa fase processuale il Di Napoli ha avanzato n. 2 istanze di ricusazione di questo giudicante su cui risulta essersi pronunciata la Corte d'appello di Lecce dichiarandole inammissibili; che tutto questo ha determinato l'impossibilita' di definire questa fase processuale; ritenuto che vada sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 c.p.p. per violazione degli artt 3, 24 e 111, secondo comma, seconda parte, Cost., laddove, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilita' ed abbandono siccome disciplinati dagli artt. 105 e segg. c.p.p., prevede per il nuovo difensore di fiducia dell'imputato o per quello designato d'ufficio che ne faccia richiesta, il diritto - la valutazione della cui sussistenza e' preclusa al giudice (tanto non e' previsto per altre ipotesi di differimento dell'udienza provenienti dall'imputato o dalla sua difesa quale ad esempio quella per impedimento a comparire in cui ne va sindacata la legittimita') - ad un termine congruo per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento (termine che non puo' essere inferiore a 7 giorni ovvero - ma nelle limitate ipotesi previste dall'art. 108 cpv. c.p.p. - a 24 ore); che l'aver previsto un siffatto diritto della difesa dell'imputato a cui corrisponde un obbligo per l'organo giudicante di riconoscerlo senz'altro differendo l'udienza quantomeno nei termini di cui sopra (senza peraltro alcun effetto sospensivo del procedimento e dei termini di prescrizione) appare in palese violazione dell'art. 3 Cost. (perche' irragionevolmente non consente al giudice di delibare se la richiesta del termine a difesa sia stata correttamente finalizzata a prendere cognizione degli atti e ad informarsi sui fatti oggetto del procedimento ovvero sia stata mossa da esigenze estranee a tale legittima finalita' ed in particolare da esigenze di tipo ostruzionistico evidentemente frutto di un concerto tra l'imputato e la sua difesa tecnica pregressa e nuova nella sequenza: rinuncia, revoca o abbandono del vecchio difensore/nomina del nuovo di fiducia o designazione del nuovo d'ufficio/richiesta del termine a difesa da parte di quest'ultimo), degli artt. 3 e 24 Cost. (perche' la previsione di tale diritto al termine a difesa senza la facolta' di deliberarne la fondatezza da parte del giudice e' suscettibile di pregiudicare indebitamente le posizioni costituzionalmente garantite degli altri imputati e della o delle parti civili, che hanno interesse o possono avere interesse ad una rapida definizione del giudizio), nonche' dell'art. 111, secondo comma, seconda parte, Cost. (perche' la detta previsione e' pure suscettibile di pregiudicare la ragionevole durata del processo, in quanto una serie di comportamenti posti in essere scientemente dall'imputato in concerto con la sua difesa tecnica nello schema della sequenza sopra indicato che comportino ripetuti differimenti delle udienze ai sensi dell'art. 108 c.p.p. viene di fatto a paralizzare l'attivita' processuale); che pertanto appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 108 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di valutare se il termine a difesa ivi previsto sia stato richiesto effettivamente per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento e non per altre indebite finalita'; che nel caso di specie, in ragione dei comportamenti siccome sopra descritti posti in essere dall'imputato Di Napoli Luigi nel corso della presente fase processuale in concerto con la sua difesa tecnica, appare evidente la rilevanza della questione sollevata ai fini della decisione sulla richiesta del termine a difesa allo stato insindacabile dal giudicante per come la norma censurata di illegittimita' costituzionale e' formulata.