Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'articolo  13  della
legge della Regione Liguria 3 aprile 2007 n. 15 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 15 novembre  2007
dal Tribunale amministrativo  regionale  della  Liguria  sul  ricorso
proposto dalla Societa' Almirall S.p.A. contro la Regione Liguria  ed
altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre  2008  il  giudice
relatore Ugo De Siervo. 
    Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2007 (reg. ord. n. 106
del 2008) il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   6
[recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile  2007,  n.  15
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione Liguria - Legge finanziaria 2007), in riferimento  agli
artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della
Costituzione; 
        che tale disposizione stabilisce che «ai sensi  dell'articolo
6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge  16
novembre  2001  n.  405  (Interventi  urgenti  in  materia  di  spesa
sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007  ed
ai fini del rispetto degli impegni assunti con l'accordo 6 marzo 2007
con il Ministero della salute e  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, relativamente  agli  interventi  per  il  contenimento
della  spesa  farmaceutica,  per   quanto   concerne   la   categoria
terapeutica degli inibitori di pompa protonica, e' posto a carico del
Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale
categoria terapeutica, salvo le deroghe  previste  con  provvedimenti
amministrativi.  La   Giunta   regionale   puo'   altresi'   derogare
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  in
presenza di atti nazionali o  regionali  finalizzati  a  garantire  i
medesimi effetti economici»; 
        che la norma impugnata segue  alcuni  analoghi  provvedimenti
amministrativi della Regione Liguria; 
        che la delibera applicativa di  tale  disposizione  e'  stata
oggetto di ricorso innanzi al giudice  rimettente  da  parte  di  una
societa' farmaceutica; 
        che,  per  il  giudice  a  quo,  la  censurata   disposizione
disattenderebbe  l'art.  6  della  legge  [recte:  decreto-legge]  18
settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n.  405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),  nella  parte  in
cui consente il meccanismo di cui al comma 2 solo per i  farmaci  non
essenziali, tra i quali quindi non rientrerebbero quelli di fascia A,
quali sono gli inibitori della pompa protonica in oggetto; 
        che, per il rimettente, la contestata disposizione non appare
compatibile con i parametri legislativi  nazionali  che,  sul  punto,
assumono evidente rilievo in termini di  determinazione  dei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria, per cui l'esclusione dalla  piena
rimborsabilita' presuppone una valutazione dell'Agenzia italiana  del
farmaco  avente  carattere   di   provvedimento   efficace   adottato
dall'organo competente,  mentre  nel  caso  di  specie  esso  sarebbe
intervenuto  in  epoca  successiva   all'approvazione   della   norma
regionale; 
        che, al riguardo, il giudice  a  quo  eccepisce  altresi'  la
violazione del principio di eguaglianza, in quanto  il  provvedimento
della suddetta Agenzia ha  approvato  l'allineamento  del  prezzo  di
rimborso dei farmaci  in  oggetto,  reputando  necessario  assicurare
sull'intero territorio nazionale la  unitarieta'  prescrittiva  e  la
disponibilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  della
categoria omogenea degli inibitori di pompa; 
        che  nell'ordinanza  di  rimessione  si  prospetta  anche  la
questione di legittimita' costituzionale per violazione dei  principi
costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e tutela della  salute.
La disposizione oggetto di censura attribuirebbe, infatti, in termini
generici, una «delega in bianco agli  organi  amministrativi  per  la
deroga alla disposizione, senza l'individuazione di alcun criterio  o
parametro per l'esercizio di tale potere di deroga».  D'altro  canto,
l'asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza
affiorerebbe altresi' dalla natura di legge provvedimento della norma
regionale in questione, «essendo la stessa produttiva di effetti  nei
confronti   di   destinatari   chiaramente   individuabili,   aziende
farmaceutiche ricorrenti e pazienti che necessitano di tale  farmaco,
con  la  conseguenza  che  si  impone  uno  scrutinio   rigoroso   di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  o  derogatorio,
anche territoriale, oltre che in termini di ragionevolezza»; 
        che, per l'autorita' rimettente,  la  censurata  disposizione
violerebbe altresi' gli artt. 24 e 113 della Costituzione, «in quanto
la norma provvedimento risulta approvata dalla  regione  all'evidente
fine di riproporre in via legislativa un atto  amministrativo  i  cui
effetti  risultano  essere  stati  sospesi  in  via  cautelare  nella
naturale sede giurisdizionale»; 
        che il rimettente, a questo proposito, paventa anche i rischi
di  elusione  della  tutela  assicurata  in  termini   di   principio
fondamentale dalle norme costituzionali, a seguito del sempre maggior
ricorso, in ambito regionale, alle leggi-provvedimento in pendenza di
giudizi ed al fine di superare provvedimenti giurisdizionali; 
        che e' intervenuta nel presente giudizio la Regione  Liguria,
che ha sostenuto  la  inammissibilita'  e,  comunque,  l'infondatezza
delle questioni proposte. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Liguria  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 6 [recte: 13] della legge della Regione  Liguria  3  aprile
2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale della  Regione  Liguria -  Legge  finanziaria  2007),  in
riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi  secondo,  lettera
m), e terzo, della Costituzione; 
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  la   sentenza   n.   271   del   2008,   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione  impugnata  per
contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,   lettera   m),   della
Costituzione; 
        che, pertanto, l'odierna questione  di  costituzionalita'  e'
divenuta priva di oggetto e  deve  essere  dichiarata  manifestamente
inammissibile (ordinanza n. 269 del 2008). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.