Ricorso  della  Regione Calabria, nella persona del suo Presidente
pro tempore, on. Agazio Loiero (C.F. e P.I. 02205340793), autorizzato
a costituirsi in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte costituzionale
con  deliberazione  della giunta regionale n. 538 dell'8 agosto 2008,
rappresentato  e  difeso, giusta procura a margine del presente atto,
dall'avv.  prof.  Giovanni  Pitruzzella, ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Roma, piazza della Marina n. 1.
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza
del  Consiglio  dei ministri, Palazzo Chigi, e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
                              F a t t o
   Nell'ambito  delle previsioni di cui al d.1. 27 maggio 2008, n. 93
(Disposizioni  urgenti  per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie),  l'art.  1  (Esenzione  ICI  prima casa) stabilisce che «a
decorrere  dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale sugli
immobili  di  cui  al  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.  Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  intende  quella  considerata tale ai sensi del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n. 504,  e  successive
modificazioni,  nonche'  quelle  ad  esse  assimilate  dal comune con
regolamento  vigente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  ad  eccezione  di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per   le   quali   continua  ad  applicarsi  la  detrazione  prevista
dall'articolo  8,  commi  2  e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
L'esenzione  si  applica  altresi' nei casi previsti dall'articolo 6,
comma  3-bis,  e  dall'articolo  8,  comma 4, del decreto legislativo
n. 504  del  1992,  e successive modificazioni; sono conseguentemente
abrogati  il  comma  4  dell'articolo  6  ed  i  commi  2-bis e 2-ter
dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992».
   In  particolare,  ai  sensi  del  comma  4, «La minore imposta che
deriva  dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di
euro  a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta  a  quella  prevista  dal  comma  2-bis  dell'articolo 8 del
decreto  legislativo  n. 504  del  1992,  introdotto dall'articolo 1,
comma  5,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello
stato  di  previsione  del Ministero dell'interno l'apposito fondo e'
integrato  di  un  importo  pari a quanto sopra stabilito a decorrere
dall'anno  2008.  In  sede  di  Confererqa  Stato-citta' ed autonomie
locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, criteri e modalita' per la erogazione
del  rimborso  ai  comuni  che  il  Ministro dell'interno provvede ad
attuare  con  proprio  decreto.  Relativamente alle regioni a statuto
speciale,  ad  eccezione  delle  Regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle
Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni
caso   disposti   a   favore   dei   citati   enti,   che  provvedono
all'attribuzione  delle  quote  dovute  ai  comuni  compresi nei loro
territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo
3,  comma  1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come
determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  il  Ministero  dell'interno  eroga  al  soggetto  di  cui al
medesimo  decreto  ministeriale  22  novembre  2005,  per le medesime
finalita',  lo  0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4. I commi
7,  8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati
[corsivo aggiunto, ndr.]».
   Infine, ai sensi del comma 7, «Dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo
patto  di  stabilita'  interno,  in  funzione  della  attuazione  del
federalismo  fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti
locali  di  deliberare  aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti  con  legge  dello Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario,  le  disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti  e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione  nei  termini  fissati  ai sensi dell'articolo 174 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [corsivo aggiunto, ndr.]».
   Le  citate  disposizioni contenute nel presente decreto-legge sono
state  trasposte  - con alcune modificazioni - nella successiva legge
di conversione, 24 luglio 2008, n. 126.
   Con  riferimento ai commi su richiamati, le predette modificazioni
hanno  riguardato  i  commi  4  e  7 nonche' l'introduzione dei commi
4-bis, 4-ter e 7-bis.
   In  specie,  relativamente  alla erogazione del rimborso in favore
dei  Comuni  -  da  adottarsi  con decreto del Ministro dell'interno,
giusti  i criteri e le modalita' stabiliti in Conferenza Stato-Citta'
ed  autonomie  locali  - si prevede che lo stesso decreto sia emanato
«entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, secondo principi che tengano conto
dell'efficienza  nella  riscossione  dell'imposta,  del  rispetto del
patto di stabilita' interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei
piccoli  comuni».  A cio' si aggiungono le previsioni di cui ai commi
4-bis  e  ter,  ai  sensi  dei  quali  «Per l'anno 2008, il Ministero
dell'interno,  fatti  salvi  eventuali  accordi  intervenuti  in data
precedente  in  sede  di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e
alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per
cento  del  rimborso  loro  spettante,  come determinato ai sensi del
comma  4  [...]  In  sede  di prima applicazione, fino all'erogazione
effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai
sensi   del  comma  4-bis,  il  limite  dei  tre  dodicesimi  di  cui
all'articolo  222  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
maggiorato  dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale
sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi
da  1  a  4,  a  favore  delle  singole  amministrazioni comunali nei
confronti dello Stato».
   Il   comma   7   dell'originario  decreto-legge  -  relativo  alla
sospensione  della potesta' regionale e degli EE.LL. di deliberazione
di  aumenti  dei  tributi,  delle addizionali e delle aliquote ovvero
delle  maggiorazioni delle aliquote di tributi statali - e' integrato
come  segue:  «Resta  fermo  che continuano comunque ad applicarsi le
disposizioni  relative  al  mancato  rispetto del patto di stabilita'
interno,  di  cui  ai  commi  669,  670,  671,  672,  691,  692 e 693
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296. Le sezioni
regionali  di  controllo della Corte dei conti verificano il rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al presente comma, riferendo l'esito di
tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del
referto  per  il  coordinamento  del  sistema di finanza pubblica, ai
sensi  dell'articolo  3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, nonche' alla sezione delle autonomie». A tale
disposizione  si  aggiunge quella del comma 7-bis, ai sensi del quale
«I  comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione
del  servizio  di  accertamento  e  riscossione dell'imposta comunale
sugli  immobili  possono  rinegoziare  i contratti in essere, ai fini
dell'accertamento    e    della   riscossione   di   altre   entrate,
compatibilmente   con   la   disciplina  comunitaria  in  materia  di
prestazione di servizi».
   Ai  fini  di  quanto  su esposto la giunta regionale richiamata la
propria delibera n. 393 del 3 giugno 2008, del seguente tenore:
     che  con  decreto-legge  del  27 maggio 2008, n. 93 (emanato dal
Presidente  della Repubblica in data 27 maggio 2008, pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  n. 124 del 28 maggio 2008) recante «disposizioni
urgenti  per  salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», il
Governo,  nel  decretare  all'art. 1 l'esenzione della corresponsione
dell'ICI  per  la prima casa a decorrere dall'anno 2008, ha previsto,
per  finanziare  l'abbattimento dell'imposta, la sottrazione di fondi
destinati  alla  Regione  Calabria e gia' devoluti (cfr. comma 2-bis,
art  8,  d.lgs.  n. 504/1992,  introdotto  dal comma 5, art. 1, legge
n. 244/2007);
     che,  in  particolare,  va censurato il disposto dell'art. 5 del
succitato decreto-legge, il quale, al fine di assicurare la copertura
finanziaria  per  l'eliminazione  dell'ICI,  ha disposto la riduzione
delle  autorizzazioni  di  spesa  di cui all'elenco n. 1, allegato al
decreto,  e  per gli importi ivi individuati, in tal modo operando la
riduzione  di  tutti i fondi gia' destinati alla Regione Calabria, in
specie quelli destinati alle infrastrutture ed alla difesa del suolo,
nonche'  quelli  destinati  alla  forestazione  e  riforestazione, ai
salari dei forestali ed alla stabilizzazione dei lavoratori s.u, e di
p.u.;
     che   i   settori  maggiormente  colpiti  in  conseguenza  degli
interventi  previsti  per  la  copertura  del  minor  gettito  sono i
seguenti;  Riconversione degli interventi per opere di infrastrutture
pubbliche  e  logistica  in  Sicilia e Calabria (1.365,5 ml di euro);
Fondo  per la promozione e il sostegno dello sviluppo del TPL (353 ml
di euro nel triennio 2008-2010);
   Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto pubblico
locale  (5 ml di euro nel triennio 2008-2010); Fondo isole minori (60
ml di euro nel triennio 2008-2010); Incentivi trasporto pesante verso
trasporto marittimo (231 ml di euro nel triennio); Banda larga (50 ml
di  euro); Esternalizzazione servizi Asl e ospedalieri (87 ml di euro
nel  triennio); Recupero centri storici (30 ml di euro nel triennio);
Investimenti diretti INAIL.
   Considerato  che  le risorse sottratte, soprattutto quelle dirette
alla   realizzazione  di  importanti  e  strategiche  infrastrutture,
comportano gravi ripercussioni sulle programmazioni finanziarie e sul
piano  politico-istituzionale  con  effetti  deleteri per lo sviluppo
della  compagine  sociale  ai  fini  di  una  significativa  crescita
economica dell'intera regione;
   Ritenuto  che  il  decreto-legge e' atto munito di forza di legge,
che  per  sua  natura puo' essere adottato dal Governo soltanto nella
ricorrenza  di  casi  straordinari  di  necessita'  ed urgenza, unico
requisito  legittimante  l'eccezionale esercizio del potere normativo
(sent.  Corte  cost.  n. 29/1995),  la  cui  mancanza  integra  vizio
determinante   l'incostituzionalita'   del   decreto   e  l'eventuale
conversione  in  legge  non puo' comunque sanare il vizio, che incide
sulla  separazione  tra i poteri dello Stato e non esclusivamente sul
rapporto  politico  fra  Parlamento  e  Governo  (sent.  Corte  cost.
n. 171/2007)
     che  lo stesso decreto-legge si appalesa fondamentalmente lesivo
del  principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, principio
riconosciuto  dall'art,  120,  ultimo  comma  della  Costituzione, in
quanto la regione ha riposto legittimo affidamento negli stanziamenti
gia'  assegnati  e  poi  notevolmente  ridotti;  in  particolare,  la
riduzione   della  spesa  e'  avvenuta  in  maniera  generalizzata  e
«lineare»,  senza considerare il metodo di concertazione per « Patti»
e degli Accordi gia' sottoscritti fra Governo e regioni (anche in via
bilaterale  tipo  Banda  larga).  Ne  e'  un  esempio il taglio delle
risorse  per  il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo
del  TPL  (353 ml di euro nel triennio 2008-2010) e dell'Osservatorio
nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (5 ml di euro
nel    triennio   2008-2010),   stanziamenti   definiti   nell'ambito
dell'accordo  Governo-regioni  sul  TPL  sottoscritto dal Governo nel
mese  di  dicembre  trasformato  in parte in legge con la Finanziaria
2008;
     che il decreto-legge, inoltre, si pone in contrasto con la ratio
dell'art.  119, in quanto lo Stato non puo' introdurre una disciplina
normativa  che,  nel sospendere il potere delle regioni di deliberare
aumenti  dei  tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni  di  aliquote  di  tributi ad essi attribuiti con legge
(art.  1,  comma  7, decreto-legge n. 93/2008) restringe i confini di
autonomia finanziaria regionale, delineati dal citato art. 119;
   Ritenuto,  quindi,  che  la  regione  ha interesse ad istaurare un
giudizio  innanzi  alla Corte costituzionale mediante ricorso, in via
principale,  per  1'impugnazione  del  decreto-legge,  emanato  a) in
assenza dei requisiti sopra enunciati; b) in violazione del principio
di  leale  collaborazione  di  cui  all'art. 120, ultimo comma, della
Cost.; c) in contrasto della ratio dell'art. 19 Cost.
   Ritenuto,comunque,   che  e'  interesse  della  regione  procedere
all'eventuale  impugnazione  della  legge  di  conversione del citato
decreto.
   Alla  luce  della  premessa  articolata  disciplina  normativa, si
rappresenta quanto segue.
                            D i r i t t o
   La  riferita  disciplina normativa appare meritevole di censura. I
relativi  profili  di  illegittimita' costituzionale si rappresentano
come segue.
1) Violazione dell'art. 119 Cost.
   Ai  sensi  dell'art.  119  Cost. «I comuni, le province, le citta'
metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa. I comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni
hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri,  in  armonia  con  la  Costituzione  e  secondo i principi di
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.
Dispongono  di  compartecipazioni  al  gettito  di  tributi  erariali
riferibile  al  loro  territorio.  La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore  capacita'  fiscale  per  abitante. Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province,
alle  citta' metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente
le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite. Per promuovere lo sviluppo
economico,  la  coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti  della  persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua   interventi  speciali  in  favore  di  determinati  comuni,
province,  citta'  metropolitane e regioni. I comuni, le province, le
citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  un  proprio patrimonio,
attribuito  secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato.  Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese
di  investimento.  E'  esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti».
   Nell'alveo  di  tale  previsione  -  anche  alla  luce di un ormai
consolidato  orientamento  giurisprudenziale - trovano collocazione i
principi  cui si ispira il sistema di autonomia finanziaria regionale
e degli enti locali, (cfr. art. 119 Cost., primo comma, «I comuni [e]
le  regioni  hanno  autonomia  finanziaria  di  entrata  e di spesa»)
introdotto  a  seguito  della  riforma  del  Titolo V, Parte II della
Costituzione (legge cost. n. 3/2001).
   In   specie   tali   principi   possono   essere   condensati  nel
riconoscimento    della    potesta'   tributaria   regionale,   nella
compartecipazione  al  gettito  di  tributi  erariali  - per la quota
riferibile  al  territorio  regionale  -  e  nell'attribuzione  delle
risorse  del  fondo  perequativo  (cfr.  art. 119 Cost., commi 2 e 3,
«stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri [...] dispongono
di  compartecipazioni  al  gettito  di tributi erariali riferibile al
loro   territorio.   La   legge   dello  Stato  istituisce  un  fondo
perequativo,  senza  vincoli  di  destinazione,  per  i territori con
minore capacita' fiscale per abitante») per l'integrale finanziamento
delle  relative funzioni; a tali fondi si aggiungono - per completare
il   quadro  della  finanza  locale  -  la  destinazione  di  risorse
aggiuntive   per  interventi  speciali,  il  patrimonio  regionale  e
l'eventuale ricorso all'indebitamento per investimenti (cfr. art. 119
Cost.,  commi 5 e 6, «lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati comuni [e] regioni [...]
I  comuni  [e]  le  regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito
secondo  i  principi  generali  determinati  dalla legge dello Stato.
Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare spese di
investimento»).
   E'  proprio  nel  contesto  delle  relative  previsioni  che  pare
incidere  la  disciplina  introdotta  con  l'articolo  1  del  citato
decreto-legge, come modificato e convertito nella legge n. 126/2008.
   La  esenzione  dalla  imposta  comunale sugli immobili dell'unita'
immobiliare  adibita  ad  «abitazione principale» (cfr. art. 1, comma
1, d.l.  n. 93/2008)  determina  infatti l'acquisizione di una minore
imposta,  calcolata  in  un ammontare pari ad 1.700 milioni di €
(cfr.  art. 1, comma 4). In tal senso, la relativa carenza di risorse
finanziarie  in  capo  ai  comuni  si pone - di per se' - in evidente
contrasto  con  la previsione di cui all'art. 119 Cost., commi 2 e 4,
ai sensi dei quali «i comuni [...] dispongono di compartecipazioni al
gettito  di tributi erariali riferibile al loro territorio», le quali
«consentono  ai  comuni [...] di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche  loro attribuite». Lo schema delineato dal riformato Titolo
V,  Parte  II, della Costituzione in materia di autonomia finanziaria
degli enti  locali (art.  119  Cost., primo comma) presuppone che sia
garantita,  infatti,  la  autonomia  delle  risorse finanziarie degli
stessi (art. 119 Cost., secondo comma).
   In  tal senso la norma in esame contempla la misura del «rimborso»
ai  singoli comuni del minor gettito percepito, giusta l'integrazione
dell'apposito  fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno  per  un  importo  pari  a  quello predetto, a decorrere
dall'anno  2008  (cfr.  art.  1,  comma  4) rinviando, peraltro, alla
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  la  definizione  dei
«criteri  [e  delle]  modalita'  per  la  erogazione  del rimborso ai
comuni,  che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio
decreto».  E'  proprio  alla  luce  di tale disciplina che emerge con
evidenza  il  vulnus  procurato  alle  regioni ed, in particolare, al
principio   di   autonomia  finanziaria  ugualmente  contemplato  dal
medesimo art. 119 Cost. in favore delle stesse. Non solo, infatti, le
minori risorse finanziarie destinate agli enti locali sono compensate
e   recuperate  attraverso  l'eventuale  storno  di  contributi  gia'
devoluti  a  favore  delle  regioni (cfr. comma 2-bis, art. 8, d.lgs.
n. 504/1992,  introdotto dal comma 5, art. 1, legge n. 244/2007) ma -
ai  sensi  del  comma 7, art. 1 - dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge  «e  fino  alla  definizione dei contenuti del patto di
stabilita'  interno [...] e' sospeso il potere delle regioni [...] di
deliberare  aumenti  dei  tributi,  delle addizionali, delle aliquote
ovvero  delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti
con legge dello Stato».
   Tale   disposizione  si  pone  in  contrasto  sia  con  la  chiara
previsione  di  cui  all'art.  119  Cost.  in  materia  di  autonomia
finanziaria  e tributaria regionale - tanto in linea di principio, ex
art.  119,  comma  quanto  nel  dettaglio delle indicazioni di cui ai
commi  2  e  4  del  medesimo  articolo - sia con l'ormai consolidato
indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale circa i limiti
che deve incontrare la potesta' legislativa tributaria statale. Fatti
salvi i principi di coordinamento della finanza pubblica, infatti, lo
Stato  non  puo'  introdurre  una  disciplina  normativa che sia piu'
restrittiva dei confini di autonomia finanziaria regionale, delineati
dal  citato art. 119 (ex plurimis, cfr. Corte cost., sentt. 296, 297,
311, 370 e 376 del 2003; 4, 16, 17, 29, 36, 37 e 49 del 2004; 35, 51,
64,  72, 77, 107, 160, 162, 222, 397 e 417 del 2005; 2, 31, 118, 148,
155,  214,  267,  323, 412, 451 del 2006; 89, 98, 105, 137, 157, 169,
179, 194, 201, 202, 275, 285, 412, 451 del 2007).
   Ne'  pare,  sotto questi profili, che le modificazioni intervenute
in  sede  di  conversione abbiano provveduto a correggere i vizi gia'
lamentati   nelle  disposizioni  contenute  nell'originario  decreto:
restano  inalterati,  infatti,  i  vizi di legittimita' relativi alla
pretesa   violazione   dell'art.   119  Cost.  sub  specie  autonomia
finanziaria  regionale  contenuti  nel citato comma 7, l'integrazione
del quale non incide sulla lesione prodotta dalla disposizione di cui
al  primo  inciso  (i.e. «e' sospeso il potere delle regioni [...] di
deliberare  aumenti  dei  tributi,  delle addizionali, delle aliquote
ovvero  delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti
con  legge  dello Stato»); al contrario, sembrano aggravare i termini
della  protestata violazione costituzionale le disposizioni di cui ai
citati  commi  4-bis  e  ter,  nella parte in cui sono determinate le
modalita' di ripartizione ed accreditamento del (50% del) rimborso di
cui al comma 4, cosi' ribadendosi il vulnus procurato al principio di
autonomia finanziaria regionale.
2) Violazione del principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
   Il  suddetto  vizio  di legittimita' - nei termini in cui e' stato
riferito  -  appare  ancora piu' rilevante laddove si consideri come,
nel  caso  in  oggetto,  la relativa disciplina sia compendiata in un
provvedimento   normativo  (i.e.  il  decreto-legge)  sottratto  alla
necessaria (in materia) dialettica istituzionale Stato-regioni.
   Per tal motivo, oltre alla pretesa violazione dell'art. 119 Cost.,
si   puo'   ritenere   violato   altresi'   il   principio  di  leale
collaborazione  fra  lo  Stato  e  le  regioni  che - in virtu' della
particolare  importanza  della  materia  e  rilevanza degli interessi
implicati dalla stessa - avrebbe dovuto essere implementato.
   La   relativa   criticita'   emerge   con  chiarezza  dalle  prime
osservazioni licenziate, in materia, dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome (cfr. all. 1). Nel documento de quo, infatti,
si  rileva come la ratio - pur condivisibile, nel merito - sottesa al
provvedimento  normativo  sia  stata  perseguita attraverso forme che
aggirano  i  «metodi  della  concertazione e leale collaborazione fra
livelli istituzionali, intenti piu' volte richiamati dalla Conferenza
delle  regioni  e  delle province autonome» ed altresi' oggetto - per
l'attuazione  della  normativa  relativa a tali ambiti materiali - di
una  giurisprudenza  costituzionale  costante nel richiamare lo Stato
alle  necessarie  forme  di  cooperazione,  tipiche  di un sistema di
governo multilivello.
   Nel  merito  la  Conferenza  rileva - in particolare - la «elevata
criticita» proprio della «sospensione del potere delle regioni e enti
locali di  deliberare  aumenti  di  tributi, delle addizionali, delle
aliquote  ovvero  delle  maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato»; invero - rileva la Conferenza - il
«provvedimento,  in  palese  e manifesto contrasto con la volonta' di
procedere  in  tempi  brevi  all'attuazione  del federalismo fiscale,
penalizza  le regioni e gli enti locali nel giudizio delle agenzie di
rating e, quindi, di riflesso, sul costo dell'indebitamento futuro».
   Sotto   tale   profilo,  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione  ridonda  anche  sulla violazione dell'art. 119 Cost.,
laddove  «la  sterilizzazione della autonomia finanziaria comportera'
l'ingiustificabile  rigidita'  dei bilanci, mortificando il principio
di  responsabilita' e rappresentanza dei livelli di governo regionali
e degli enti locali» (cfr. ancora all. 1).