LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'appello   n.   860/2007
depositato il 12 giugno 2007 avverso la sentenza  n.  9  maggio  2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  Venezia  proposto
dall'ufficio: Agenzia entrate Ufficio  Venezia  2,  controparte:  Dal
Corso Ermanno, Via Scaltenigo 167 I 1 - 30035 Mirano (Venezia) difeso
da: Druda Davide, Via Tommaseo 69, - 35131 Padova, terzi chiamati  in
causa: Conc. Gest Line S.p.A. ora Equitalia Polis S.p.A., Via  Torino
n. 164 Mestre, 30170 Venezia, difeso da: Schiavon Luca, Studio legale
dell'avv. .... Mestre  -  Via  Miranese,  3  -  30171  Venezia;  atti
impugnati: cartella di pagamento n. 11920040013682503  IVA+IRPEF+IRAP
1996; cartella di pagamento n. 11920040013682503 IVA+IRPEF+IRAP 1997;
cartella di pagamento n. 11920040014439540 IVA+IRPEF+IRAP 1998. 
    Premesso che con un primo ricorso, rubricato al  n.  1399/05  del
Ruolo generale della Commissione tributaria provinciale  di  Venezia,
Dal Corso Ermanno impugnava la cartella esattoriale notificata il  23
maggio 2005 dalla Concessionaria Gest Line S.p.A. con  un  carico  di
euro 26.638,13 per Irpef, Irap ed Iva relative all'anno 98; 
    Il ricorrente deduceva, oltre ad ulteriori motivi  di  doglianza,
nullita' della cartella perche' carente di  adeguate  indicazioni  in
ordine alla pretesa tributaria e perche' mancante di sottoscrizione e
dell'indicazione del responsabile del procedimento; 
    Si costituiva il Concessionario  Gest  Line  S.p.A.,  osservando,
quanto alla compilazione ed al contenuto dell'atto impugnato, che  la
redazione   della   cartella   esattoriale   non   ne   richiede   la
sottoscrizione a pena di nullita', non potendosi assimilare  ad  atto
amministrativo in senso proprio, in quanto  non  emesso  da  soggetto
appartenente  alla  pubblica  amministrazione;  che,  quand'anche  la
cartella fosse assimilata ad atto amministrativo,  la  sottoscrizione
non ne costituirebbe elemento essenziale, non essendo  prevista  come
tale  dalla  legge;  che  l'atto,  inoltre,  risultava  compilato  in
conformita' alle disposizioni ministeriali, secondo i modelli forniti
dall'amministrazione,  ove  non   e'   prevista   l'indicazione   del
responsabile del procedimento e che,  in  ogni  caso,  la  denunciata
carenza non sarebbe causa di nullita' della cartella, in quanto detta
sanzione non sarebbe espressamente prevista per legge; che l'art.  7,
legge n. 212/2000 e' norma imperfetta, priva di sanzione, per  cui  -
anche sotto tale profilo - non potrebbe pronunciarsi alcuna  nullita'
della  cartella  impugnata;  che  la   cartella,   in   quanto   atto
riproduttivo del ruolo, presuppone un'attivita'  di  accertamento  di
competenza  dell'ufficio  finanziario,  cui  il   concessionario   e'
estraneo; 
    Si costituiva, altresi',  l'Agenzia  delle  entrate  di  Venezia,
esponendo proprie controdeduzioni difensive; 
    Con altro ricorso, iscritto al n. 1400 del  Ruolo  Generale,  poi
riunito al precedente, il Dal Corso impugnava la cartella  notificata
dal concessionario Gest Line il 23 maggio 2005, portante un carico di
euro 42.695,09, relativi ad Irpef per gli anni '96 e '97 e ad Iva per
l'anno '97, con argomenti conformi a quanto  dedotto  nel  precedente
giudizio ed era, anche in tal caso, presentata istanza di sospensione
della cartella impugnata; 
    Conformi,   altresi',   alle   difese   svolte   nel   precedente
procedimento, anche le argomentazioni svolte dal  Concessionario  per
l'esazione; 
    La commissione provinciale, riuniti i ricorsi, previa sospensiva,
li accoglieva, compensando le spese; 
    Ha ritenuto il Collegio che,  ai  sensi  dell'art.  7,  legge  n.
212/2000, la cartella deve tassativamente  recare  l'indicazione  del
responsabile del procedimento e che la stessa deve anche riportare la
sottoscrizione del funzionario responsabile, in  quanto  assimilabile
ad atto amministrativo  ed  in  quanto  atto  incidente  nella  sfera
giuridica e patrimoniale del soggetto passivo; 
    Con appello promosso in via principale, l'Agenzia delle  entrate,
ribadito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva
per le eccezioni attinenti  a  vizi  propri  della  cartella,  quanto
all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, ha ribadito
che la stessa non e' stabilita a pena di nullita',  potendo  supplire
l'art. 5, comma 2, legge n. 241/1990, secondo cui, sino a che non sia
assegnata  l'istruttoria  del  procedimento  ad  uno  dei  dipendenti
dell'unita' organizzativa, si  intende  responsabile  il  funzionario
preposto alla  stessa;  anche  la  firma  non  sarebbe  da  ritenersi
requisito essenziale dell'atto, sia perche' non assimilabile ad  atto
amministrativo, sia perche', in ogni  caso,  la  sottoscrizione  puo'
ritenersi essenziale solo se prevista come tale dalla legge; inoltre,
l'art. 25, d.P.R. n.  602/1973,  novellato  dal  d.lgs.  n.  46/1999,
prevede espressamente che la cartella dev'essere conforme al  modello
ministeriale, secondo  il  quale  e'  sufficiente  l'indicazione  del
concessionario nel frontespizio dell'atto; il  che  sarebbe  conforme
anche alle esigenze indotte dalla diffusione delle tecnologie e delle
procedure automatizzate nella redazione degli atti; 
    Si e', altresi', costituita l'attuale Agente per  la  Riscossione
Equitalia Polis S.p.A., resistendo, in  particolare,  alle  eccezioni
attinenti  al  contenuto  formale  delle  cartelle,   ribadendo,   al
riguardo, quanto gia' osservato nel precedente grado  di  giudizio  e
proponendo appello incidentale sulle spese; 
    Si e', inoltre, costituito il  contribuente,  deducendo,  in  via
preliminare,  l'inammissibilita'  dell'appello   dell'Agenzia   delle
entrate per carenza di legittimazione ed interesse ad agire del detto
Ufficio, in quanto la vertenza avrebbe ad oggetto esclusivamente vizi
formali delle cartelle impugnate; nel resto, il  ricorrente  aderisce
agli  argomenti  addotti  dal  primo  Collegio  a  motivazione  della
sentenza,   riproponendo,   in   via   incidentale   e   condizionata
all'eventuale  accoglimento  dei  motivi  d'appello  principale,   le
eccezioni  di  nullita'  delle  cartelle  impugnate,  di   tardivita'
dell'iscrizione a ruolo dei tributi ed intempestivita' della notifica
degli atti del concessionario,  ritenute  assorbite  dal  giudice  di
primo grado. 
    Rilevato,  inoltre,  che  come  gia'  osservato,  nella  sentenza
impugnata il giudice di primo  grado  ha  ritenuto  che,  secondo  il
disposto  di  cui  all'art.  7,  legge  27  luglio  2000,   n.   212,
l'indicazione dell'Ufficio  innanzi  al  quale  presentare  eventuale
ricorso   e   l'indicazione   del   responsabile   del   procedimento
costituiscono elementi tassativi ed  imprescindibili  della  cartella
esattoriale; 
    In ragione dell'insussistenza dei  suindicati  elementi,  nonche'
della  sottoscrizione  da  parte  del  Funzionario   competente,   la
commissione provinciale ha ritenuto illegittime «e quindi  nulle»  le
cartelle impugnate, cosi' motivando l'accoglimento  del  ricorso  del
contribuente; 
    L'ufficio ha promosso  appello  avverso  la  suddetta  decisione,
deducendo, nel primo e secondo motivo  di  gravame,  che  la  mancata
indicazione del responsabile del procedimento, come pure la  mancanza
della  sottoscrizione  della  cartella  esattoriale,  non  comportano
nullita' della stessa; 
    Il contribuente, costituitosi  in  giudizio,  ha  contestato  gli
assunti difensivi dell'appellante, contro  deducendo  al  riguardo  e
riaffermando, sul punto, la fondatezza della decisione impugnata; 
    Alla luce degli argomenti difensivi dedotti dalle  parti,  appare
di centrale rilevanza la questione attinente agli  elementi  ed  alle
indicazioni,  che  debbono  integrare  il  contenuto  della  cartella
esattoriale,  affinche'  la  stessa  possa  considerarsi  validamente
emessa; 
    Di altrettanta rilevanza ai fini di  questo  giudizio  appare  la
connessa  questione  attinente  alle  conseguenze  che,   sul   piano
sostanziale e processuale, debbano derivare dall'omissione dei  detti
elementi; 
    Considerato che le questioni dibattute in causa,  attinenti  alla
compilazione delle cartelle esattoriali, sono  da  tempo  oggetto  di
ampio dibattito sia dottrinale che  giurisprudenziale,  connotato  da
posizioni piuttosto articolate, che  vanno  dalla  ritenuta  nullita'
della cartella priva delle predette indicazioni  (CTR  Venezia  sent.
47/30/07; CTR Venezia sent. 35/19/07; CTR Venezia sent. 7/28/07;  CTR
Venezia sent. 40/28/06; CTR Roma, sent. 7/09/08; CTR  Palermo,  sent.
9/31/08; CTP Pordenone, sent. 11/02/08; CTP Torino,  sent.  23/26/08;
CTP Treviso sent. 6/01/08; CTP Treviso, sent. 128/2/07; CTP  Treviso,
sent. 121/02/07; CTP Vicenza, sent. 114/02/07; CTP Rovigo; CTP  Lucca
sent. 164/03/07;  CTP  Pescara  sent.  43/02/08;  CTP  Pescara  sent.
44/02/08; CTP Lecce sent. 517/02/07; CTP Bari sent. 445/04/07;  sent.
88/02/07; CTP Bari sent. 445/04/07; CTP Lecce, sent. 517/02/07)  alla
contraria opinione secondo cui l'eventuale omissione delle stesse non
ne  inficia  la  legittimita'  o  la  validita'  (CTP  Milano,  sent.
510/41/07; CTP Macerata 7/11/06; CTP Vicenza 23/11/06); 
    Il dibattito, gia' di per se' articolato, e' venuto accentuandosi
a seguito della nota ordinanza in data 10 ottobre 2007 n.  377  (dep.
il 9 novembre 2007 - pubbl. in Gazzetta Ufficiale 14 novembre  2007),
con cui la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui
«l'obbligo imposto ai concessionari di  indicare  nelle  cartelle  di
pagamento il responsabile  del  procedimento,  lungi  dall'essere  un
inutile  adempimento,  ha  lo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa, la piena  informazione  del  cittadino
(anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile)  e
la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti  aspetti  del
buon andamento e dell'imparzialita'  della  pubblica  amministrazione
predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.»; 
    Nonostante la chiara posizione assunta sul punto dalla  Consulta,
e' venuta formandosi, anche  successivamente  alla  detta  ordinanza,
opinione giurisprudenziale volta  a  ritenere  che  la  nullita'  non
sussista anche in presenza di omessa indicazione del responsabile del
procedimento, in quanto  l'art.  7, comma  2 legge  n.  212/2000  non
sanziona detta omissione  espressamente  con  la  nullita'  dell'atto
carente; 
    Nell'ambito dell'indirizzo contrario,  secondo  cui  la  cartella
mancante  dell'indicazione  del  responsabile  del  procedimento   e'
affetta  da  nullita',  l'art.  7, comma  2 legge  n.   212/2000   e'
interpretato  anche  in  relazione  al  disposto  di   cui   all'art.
21-septies legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale «E' nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali»; 
    La situazione di sostanziale incertezza sulla portata applicativa
dell'art. 7, comma 2 legge n. 212/2000, in relazione al  citato  art.
21-septies, legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  sulla
sanzione  conseguente  all'omessa   indicazione   in   cartella   del
responsabile  del  procedimento,  e'  stata  oggetto  di  un  recente
intervento legislativo, nelle forme del  decreto  legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31; 
    All'art. 36, comma  4-ter  seconda  proposizione  della  predetta
legge e' stato, infatti, previsto che la cartella  esattoriale  debba
contenere, a pena di nullita',  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento, ma cio' esclusivamente  per  i  ruoli  consegnati  agli
agenti per la riscossione dal 1° giugno prossimo; 
    La norma precisa espressamente,  inoltre,  che  per  il  passato,
cioe' per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati  prima
di tale data, la mancata indicazione del responsabile  non  determina
nullita' dell'atto; 
    Cio' premesso, ritiene questo Collegio che se,  da  un  lato,  il
legislatore e' venuto formulando un principio  di  massima  chiarezza
nel confermare l'indicazione del responsabile del  procedimento  come
requisito  essenziale,  la  cui  mancanza  comporta  nullita'   della
cartella, appare, tuttavia, d'altro canto,  suscettibile  di  censura
per  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di  uguaglianza  ed
imparzialita'  nell'attivita'  amministrativa,  il   fatto   che   la
soggezione alla sanzione sia posta  in  relazione  ad  un  mero  dato
temporale (anteriorita' o meno della consegna dei ruoli al 1°  giugno
2008). 
    Va, al riguardo, osservato che la nullita' costituisce,  come  e'
noto, la massima sanzione prevista dall'ordinamento per i casi in cui
l'atto presenti  anomalie  o  la  mancanza  di  elementi  costitutivi
essenziali, la cui carenza determina l'improduttivita' degli  effetti
propri dell'atto stesso. 
    Il  che  assume,  nell'ambito   tributario,   caratterizzato   da
preminenti  e  fondanti  finalita'  di  ordine  pubblicistico,  ancor
maggiore significato e rilevanza, dal momento che  l'esercizio  della
potesta' impositiva e  delle  attivita'  conseguenti,  ivi  compresa,
naturalmente,   la   riscossione   dei   tributi   devono    avvenire
nell'assoluta  ed  imprescindibile  salvaguardia  dei   diritti   dei
contribuenti. 
    Pertanto, laddove il  Legislatore  ravvisi  che  una  determinata
indicazione o elemento afferente ad atti emanati in ambito tributario
assuma carattere tassativo e necessario,  tanto  che  l'omissione  e'
considerata  causa  di  nullita'   dell'atto   stesso,   appare   non
rispondente  ai   ricordati   principi   di   buona   ed   imparziale
amministrazione la contestuale introduzione di  un  limite  temporale
all'efficacia sostanziale del vizio che determina nullita'. 
    Se l'omissione (nel caso di specie,  la  mancata  indicazione  in
cartella  del  responsabile  del  procedimento)   e'   dallo   stesso
legislatore qualificata di tale rilevanza da rendere  l'atto  carente
improduttivo di qualunque effetto (salvo, naturalmente, l'esaurimento
del rapporto tributario)  non  pare  ammissibile  che  l'operativita'
della sanzione possa essere circoscritta  ad  un  determinato  ambito
temporale,  che  -  di  fatto,  nell'impedire  l'operativita'   della
nullita' per i rapporti sorti antecedentemente - viene  a  sanare  la
medesima omissione per il passato. 
    L'attrito stridente della norma qui  censurata  con  fondamentali
principi costituzionali appare di tutta evidenza. 
    In primo luogo, in relazione al  principio  di  cui  all'art.  3,
primo comma Cost., in quanto una norma siffatta viene ad introdurre -
in concreto - una tangibile discriminazione  tra  soggetti  che,  pur
versando in situazioni  giuridico-tributarie  identiche,  potranno  o
meno far  valere  la  nullita'  dell'atto  inficiato  dalla  medesima
omissione solo in relazione ad un dato temporale  che  non  ha  alcun
fondamento logico-giuridico, ma costituisce una limitazione meramente
arbitraria e del tutto  disancorata  dalle  esigenze  di  tutela  del
contribuente. 
    Esigenze, quest'ultime, che sono a fondamento della  tassativita'
dell'indicazione richiesta (e gia' ritenuta tale  dall'art.  7, comma
2, legge n. 212/2000). 
    L'art. 36 comma 4-ter va censurato, inoltre, anche  in  relazione
all'art.  24  Cost.,  in  quanto  la  preclusione  retroattiva  della
facolta' di far valere  la  nullita'  dell'atto  viene  a  ledere  il
diritto di difesa del contribuente, per  il  quale  -  a  fronte,  si
ripete, del medesimo  vizio  colpito  (nel  futuro)  con  la  massima
sanzione prevista dall'ordinamento - l'atto, sebbene  viziato,  viene
ad operare regolarmente ogni effetto, senza che il contro interessato
possa, come sarebbe suo diritto, vanificarne l'efficacia. 
    Va, inoltre, incidentalmente osservato come, ai  sensi  dell'art.
3, legge n. 212/2000, comma 1, le disposizioni tributarie non possano
che operare per il futuro, fermo il principio secondo  il  quale  «In
tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base  all'art.
3, legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del  contribuente),  il
quale ha codificato nella materia fiscale il  principio  generale  di
irretroattivita' delle leggi,  stabilito  dall'art.  12  disposizioni
sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva  delle
medesime salvo che questa sia espressamente  prevista»  (Cass.,  sez.
trib., 2 aprile 2003, n. 5015). 
    Ora, il fatto che il Legislatore, nel formulare l'art. 36,  comma
4-ter nella parte qui censurata, non abbia  espressamente  dichiarato
di agire in deroga al generale principio  di  irretroattivita'  della
norma tributaria, costituisce - ad avviso del  Collegio  -  ulteriore
incongruenza, che, sia pure sotto altro profilo, incide negativamente
sull'assetto normativo di una materia gia' afflitta da noti contrasti
interpretativi e divergenti valutazioni sia in ambito dottrinario che
giurisprudenziale. 
    Il che ulteriormente accentua lo stato di incertezza  applicativa
anche della nuova norma del citato art. 36, comma 4-ter, in antitesi,
dunque,  alle  esigenze  di   maggiore   certezza,   trasparenza   ed
organicita'  della  materia  tributaria,  anch'esse  predicate  dallo
Statuto del contribuente. 
    Infine, appare altrettanto significativo il contrasto con  l'art.
97  Cost.,  laddove   la   norma,   avente   portata   manifestamente
discriminatoria, confligge con le esigenze di  imparzialita'  e  buon
andamento della funzione amministrativa. 
    Cio' in quanto - in presenza di situazioni giuridiche  identiche,
rappresentate dall'emanazione di atti  aventi  portata  ed  efficacia
ablatoria  nei  confronti  dei   contribuenti   -   l'Amministrazione
Finanziaria conserva, non ostante la presenza  di  vizi  di  gravita'
tale da essere ritenuti causa  di  nullita'  degli  atti  azionabili,
piena facolta' di perseguire i contribuenti, solo  in  ragione  della
delimitazione  temporale  introdotta   -   senza   alcun   plausibile
fondamento logico e giuridico - dal Legislatore. 
    Ne' puo' fondatamente ritenersi che,  a  giustificare  sul  piano
giuridico una tale distinzione temporale, possano essere  ragioni  di
opportunita' pratica, quali la volonta' di evitare  il  travolgimento
degli  atti  anteriori,  trattandosi,  in  tal  caso,  di   finalita'
plausibili sul piano strettamente  amministrativo  e  gestionale,  ma
assolutamente irrilevanti ed estranee alla funzione legislativa  che,
per sua stessa natura, deve avere carattere generale  ed  imparziale,
libera, cioe', da ragioni contingenti di una o alcune delle parti che
potrebbero risentire gli effetti dei  principi  affermati  sul  piano
legislativo. 
    Tutto cio' premesso;