LA CORTE D'APPELLO 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  di  lavoro
iscritta al n. 1313/2007 - R.G.L. promossa da: T. M. avente la patria
potesta' di T. P. avv. Marzocchella, appellante; 
    Contro Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  appellato;  e
I.N.P.S. appellato; avv. Zecchini e Regione Piemonte appellata. 
    Premesso che, con separati ricorsi  poi  riuniti,  T.  M.,  nella
qualita' di genitore esercente la potesta' sul figlio  minore  T.  P.
evoco' avanti il tribunale di Torino  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, l'I.N.P.S. e la Regione Piemonte e - premesso di esser
cittadina  albanese  dimorante  in  Italia  munita  di  permesso   di
soggiorno di durata superiore  all'anno  con  iscrizione  del  figlio
minore T. P. quale persona a carico convivente; che il proprio figlio
in data 20 marzo 2006 e'  stato  riconosciuto  dalla  Commissione  di
prima istanza  «minore  con  difficolta'  persistenti  a  svolgere  i
compiti e le funzioni proprie della sua  eta»;  che  il  medesimo  e'
regolarmente iscritto e frequenta la classe I della  scuola  primaria
di Susa - lamento' esser state negate sia l'indennita'  di  frequenza
di cui alla legge n. 289/1990 sia l'indennita' di accompagnamento  di
cui all'art. 1, legge n. 18/1980 per  non  esser  in  possesso  della
carta di soggiorno, come richiesto dall'art. 30, comma 19,  legge  n.
388/2000; 
        che il  tribunale  con  sentenza  14  giugno/18  agosto  2007
respinse il ricorso  affermando  che  legittimamente  il  legislatore
aveva condizionato il diritto  dello  straniero  extracomunitario  ai
trattamenti assistenziali previsti per i cittadini al possesso  della
carta di soggiorno anziche' del  solo  permesso  come  in  precedenza
stabilito dall'art. 41, d.lgs. n. 286/1998; 
        che T. M.,  nella  predetta  qualita',  ha  proposto  appello
lamentando il contrasto di detta normativa con la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo (CEDU); 
        che, nella contumacia del Ministero e della Regione Piemonte,
l'I.N.P.S. chiede respingersi l'appello. 
    Ritenuto che l'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dispone: «Ai sensi dell'art. 41 del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, l'assegno  sociale  e  le  provvidenze  economiche  che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali sono concessi,  alle  condizioni  previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri  che  siano  titolari  di
carta di soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e  servizi  sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli
stranieri che siano almeno  titolari  di  permesso  di  soggiorno  di
durata non inferiore ad un anno ...»; 
        che la «carta di soggiorno» regolata dall'art. 9,  d.lgs.  n.
286/1998, ora permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007,  richiede  per
il suo rilascio, tra l'altro, il «possesso, da almeno cinque anni, di
un permesso di soggiorno in corso di validita»; 
        che e' pacifico che  le  provvidenze  richieste  in  causa  a
favore del minore T. P. (indennita'  di  frequenza  e  indennita'  di
accompagnamento) si configurano come «provvidenze  economiche  e  che
costituiscono diritti soggettivi», condizionate  quindi  al  possesso
della carta di soggiorno e non del solo permesso di soggiorno; 
        che il recente orientamento della Corte costituzionale e' nel
senso che «l'art. 117, primo comma Cost. condiziona l'esercizio della
potesta' legislativa dello Stato e delle regioni  al  rispetto  degli
obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo,  le  cui  norme  pertanto,
cosi' come interpretate dalla Corte europea  dei  diritti  dell'uomo,
costituiscono fonte integratrice del parametro  di  costituzionalita'
introdotto dall'art. 117, primo comma Cost., e la loro violazione  da
parte di una legge statale o regionale comporta che tale  legge  deve
essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre  che
la norma della convenzione non risulti a sua volta in  contrasto  con
una norma costituzionale», (Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/2007); 
        che la CEDU ha reiteratamente affermato: 1) che tra i diritti
patrimoniali tutelati dall'art. 1 del protocollo addizionale  I  alla
Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  adottato  a
Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge  n.  848/1955,  si
intendono anche le prestazioni sociali, ivi comprese quelle  cui  non
corrisponde  il  versamento  di  contributi  (in   tal   senso,   con
riferimento all'assegno di invalidita' civile regolato dall'art.  13,
legge n. 118/1971, sentenza 26 febbraio 1993 in causa Salesi/Italia);
2) che per tali diritti vige il divieto  di  discriminazione  di  cui
all'art. 14 della Convenzione (sentenza 30 settembre  2003  in  causa
Koua Poirrez/Francia nella  quale  si  stabilisce  il  principio  che
«l'assegno per minorati adulti previsto dalla  legislazione  francese
e' un diritto patrimoniale a sensi dell'art. 1  del  Protocollo  I  e
conseguenzialmente soggiace al  divieto  di  discriminazione  sancito
dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»); 
        che pertanto non e' manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000
nella  parte  in  cui,  condizionando  il  diritto  dello   straniero
legalmente  soggiornante  sul  territorio  nazionale  alla  fruizione
dell'assegno  sociale  e  delle  altre  provvidenze  economiche   che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali (e tali sono certamente  sia  l'indennita'
di frequenza di cui  alla  legge  n.  289/1990  sia  l'indennita'  di
accompagnamento di cui all'art. 1, legge  n.  18/1980)  al  requisito
della titolarita' della carta di soggiorno  e,  quindi,  alla  legale
presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni,  pone  una
discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al  cittadino,
in violazione degli artt. 14 della Convenzione ed  1  del  Protocollo
aggiuntivo sopra citato, cosi' come interpretati dalla Corte  stessa,
in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma  Cost.  che  condiziona
l'esercizio della  potesta'  legislativa  nazionale  e  regionale  al
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  e  dagli
obblighi internazionali; 
        che la questione e' nel caso in  esame  rilevante  in  quanto
proprio il requisito del possesso della carta di soggiorno e' l'unico
ostacolo  all'accoglimento,  quanto  meno,  della  domanda   relativa
all'indennita' di frequenza.