LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 1313/2007 - R.G.L. promossa da: T. M. avente la patria potesta' di T. P. avv. Marzocchella, appellante; Contro Ministero dell'economia e delle finanze, appellato; e I.N.P.S. appellato; avv. Zecchini e Regione Piemonte appellata. Premesso che, con separati ricorsi poi riuniti, T. M., nella qualita' di genitore esercente la potesta' sul figlio minore T. P. evoco' avanti il tribunale di Torino il Ministero dell'economia e delle finanze, l'I.N.P.S. e la Regione Piemonte e - premesso di esser cittadina albanese dimorante in Italia munita di permesso di soggiorno di durata superiore all'anno con iscrizione del figlio minore T. P. quale persona a carico convivente; che il proprio figlio in data 20 marzo 2006 e' stato riconosciuto dalla Commissione di prima istanza «minore con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta»; che il medesimo e' regolarmente iscritto e frequenta la classe I della scuola primaria di Susa - lamento' esser state negate sia l'indennita' di frequenza di cui alla legge n. 289/1990 sia l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 per non esser in possesso della carta di soggiorno, come richiesto dall'art. 30, comma 19, legge n. 388/2000; che il tribunale con sentenza 14 giugno/18 agosto 2007 respinse il ricorso affermando che legittimamente il legislatore aveva condizionato il diritto dello straniero extracomunitario ai trattamenti assistenziali previsti per i cittadini al possesso della carta di soggiorno anziche' del solo permesso come in precedenza stabilito dall'art. 41, d.lgs. n. 286/1998; che T. M., nella predetta qualita', ha proposto appello lamentando il contrasto di detta normativa con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU); che, nella contumacia del Ministero e della Regione Piemonte, l'I.N.P.S. chiede respingersi l'appello. Ritenuto che l'art. 80, comma 19, legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone: «Ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ...»; che la «carta di soggiorno» regolata dall'art. 9, d.lgs. n. 286/1998, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo come modificato dall'art. 1, d.lgs. n. 3/2007, richiede per il suo rilascio, tra l'altro, il «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita»; che e' pacifico che le provvidenze richieste in causa a favore del minore T. P. (indennita' di frequenza e indennita' di accompagnamento) si configurano come «provvidenze economiche e che costituiscono diritti soggettivi», condizionate quindi al possesso della carta di soggiorno e non del solo permesso di soggiorno; che il recente orientamento della Corte costituzionale e' nel senso che «l'art. 117, primo comma Cost. condiziona l'esercizio della potesta' legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, cosi' come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalita' introdotto dall'art. 117, primo comma Cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale», (Corte cost. sentenze nn. 348 e 349/2007); che la CEDU ha reiteratamente affermato: 1) che tra i diritti patrimoniali tutelati dall'art. 1 del protocollo addizionale I alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con legge n. 848/1955, si intendono anche le prestazioni sociali, ivi comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi (in tal senso, con riferimento all'assegno di invalidita' civile regolato dall'art. 13, legge n. 118/1971, sentenza 26 febbraio 1993 in causa Salesi/Italia); 2) che per tali diritti vige il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione (sentenza 30 settembre 2003 in causa Koua Poirrez/Francia nella quale si stabilisce il principio che «l'assegno per minorati adulti previsto dalla legislazione francese e' un diritto patrimoniale a sensi dell'art. 1 del Protocollo I e conseguenzialmente soggiace al divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo»); che pertanto non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, legge n. 388/2000 nella parte in cui, condizionando il diritto dello straniero legalmente soggiornante sul territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali (e tali sono certamente sia l'indennita' di frequenza di cui alla legge n. 289/1990 sia l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980) al requisito della titolarita' della carta di soggiorno e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da almeno cinque anni, pone una discriminazione nei confronti dello straniero rispetto al cittadino, in violazione degli artt. 14 della Convenzione ed 1 del Protocollo aggiuntivo sopra citato, cosi' come interpretati dalla Corte stessa, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost. che condiziona l'esercizio della potesta' legislativa nazionale e regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; che la questione e' nel caso in esame rilevante in quanto proprio il requisito del possesso della carta di soggiorno e' l'unico ostacolo all'accoglimento, quanto meno, della domanda relativa all'indennita' di frequenza.