L'Assemblea Regionale Siciliana, nella  seduta  del  19  dicembre
2008, ha approvato il disegno di legge n. 328 stralcio I  dal  titolo
«Interventi finanziari urgenti  per  l'occupazione  e  lo  sviluppo»,
pervenuto a questo Commissario  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 22 dicembre 2008. 
    La  norma  contenuta  nell'art.  1,  comma  12   della   delibera
legislativa da' adito a censura di costituzionalita' sotto il profilo
del mancato rispetto del principio di cui all'art. 81,  quarto  comma
della Costituzione. 
    Essa in particolare  recita:  «12.  Gli  enti  locali  che  hanno
proceduto all'assunzione a tempo  indeterminato  di  contrattisti  di
diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della  legge  regionale  21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni,  possono
fruire dei benefici previsti dal comma 14 dell'art. 23,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei limiti delle risorse assegnate
al Fondo unico per il precariato, ancorche'  non  abbiano  presentato
preventivamente istanza all'Agenzia  regionale  per  1'impiego  e  la
formazione professionale». 
    La disposizione in questione consentirebbe la corresponsione  dei
finanziamenti a carico del bilancio  regionale  alle  amministrazioni
locali  che,   nell'attivare   procedure   di   stabilizzazione   del
precariato,  hanno  assunto  con  contratti  a  tempo   indeterminato
lavoratori provenienti dal bacino dei  lavori  socialmente  utili  ai
sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del  1997
e dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pur  in
mancanza    della    preventiva    istanza    all'agenzia    preposta
all'istruttoria. 
    Nel caso  di  assunzione  a  tempo  indeterminato,  il  beneficio
economico previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 19/2005  e',
in particolare, pari ad un quintuplo del contributo  annuale  erogato
dall'Assessore  regionale  del  lavoro  ed  e'  ripartito  in  cinque
annualita' di eguale importo per ogni lavoratore assunto. 
    L'ammontare del contributo annuale, secondo l'art. 12,  comma  6,
della legge regionale n. 85/1995 e' pari al  40%  della  retribuzione
derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno, ovvero al 90% della
retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24
ore ivi compresi gli oneri sociali. 
    La residua parte della retribuzione e'  a  carico  dell'ente  che
effettua l'assunzione. 
    La disposizione teste' approvata amplia sostanzialmente il numero
degli  enti  locali  legittimati  a  fruire  dei  suddetti   benefici
economici, ma, pur comportando palesemente nuove e maggiori spese per
il bilancio regionale, non  contiene  ne'  la  quantificazione  degli
oneri necessari ne' l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. 
    L'estrema genericita' della previsione, non ancorata ad un limite
temporale  delle  assunzioni  cui  fare  riferimento,  non   consente
peraltro alcuna stima dei conseguenti presumibili oneri. 
    La stessa amministrazione regionale, nel  fornire  i  chiarimenti
richiesti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969  (allegato  1),
ha rappresentato di non avere contezza della disposizione oggetto  di
censura e che «non e' dato  conoscere  il  presumibile  numero  delle
amministrazioni locali destinatarie della norma». 
    La  amministrazione  regionale  ha   anche   precisato   che   lo
stanziamento  del  Fondo  unico  per  il   precariato   e'   pari   a
287.269.000,00 euro per  il  corrente  esercizio,  che  esso  risulta
interamente impegnato per le attivita' previste dalla normativa  gia'
in vigore e che le previsioni per il prossimo  esercizio  finanziario
(che ne  confermano  l'ammontare)  «non  consentono  ulteriori  nuove
spese». 
    E'  dunque  evidente  che  nella  fattispecie   risulta   violato
l'obbligo di indicare i mezzi con  cui  far  fronte  alle  nuove  e/o
maggiori spese posto dall'art. 81 della Costituzione. 
    Codesta ecc.ma Corte, con costante e consolidata  giurisprudenza,
e da ultimo nella sentenza n. 386 del 2008 ha affermato che «le leggi
istitutive di nuove spese debbono recare  una  esplicita  indicazione
del relativo mezzo di copertura (ex plurimis,  sentenze  n.  213  del
2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958)  e  che  a  tale  obbligo  non
sfuggono le norme regionali (ex plurimis sentenze n. 213 del  2008  e
n. 16 del 1961)». 
    E proprio in occasione di un giudizio su una legge della  Regione
Siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest'ultima «l'art. 17,
secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si
svolge entro i limiti dei  principi  ed  interessi  generali  cui  si
informa  la  legislazione  dello  Stato.  Il  che  comporta  che   il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 cost. si
ispira» (sentenza n. 359/2007). 
    Codesta  ecc.ma  Corte  ha  inoltre,  sul  punto,  chiarito   che
l'obbligo della copertura deve  essere  osservato  nei  confronti  di
spese nuove o maggiori che hanno refluenze anche in  esercizi  futuri
(nel caso specifico un quinquennio). Tale obbligo  va  osservato  con
puntualita' rigorosa nei confronti delle spese  che  incidono  su  un
esercizio in corso, per il quale e' stato consacrato con la legge  di
bilancio il pareggio tra entrate e spese, nell'ambito di una  visione
generale dello sviluppo  economico  e  della  situazione  finanziaria
della regione. 
    Per le spese ricadenti in  esercizi  futuri,  nella  sentenza  n.
1/1966, codesta ecc.ma Corte ha ammesso la possibilita' di ricorrere,
oltre ai consueti mezzi (quale ad esempio la riduzione di spese  gia'
autorizzate, l'accertamento formale di  nuove  entrate  ecc.),  anche
alla previsione di maggiori entrate purche'  la  stessa  risulti  non
arbitraria o irrazionale ed in un equilibrato rapporto con  la  spesa
che si intende effettuare. 
    Niente di tutto questo e' dato ritrovare nella norma  oggetto  di
censura, la quale si  limita  ad  affermare  che  le  amministrazioni
locali sono ammesse a fruire dei finanziamenti regionali nei  «limiti
delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato»,  che  come
sopra  rappresentato  e'  incapiente,  per   espressa   dichiarazione
dell'amministrazione competente. 
    Per le suesposte considerazioni, la norma dell'art. 1, comma  12,
del disegno di legge  teste'  approvato  e'  dunque  illegittima  per
violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione.