Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  42,  comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita', a norma dell'art. 15  della  legge  8  marzo
2000, n. 53), promosso con ordinanza del 26 marzo 2008 dal  Tribunale
di Tivoli nel procedimento civile  vertente  tra  C.F.  e  l'Istituto
superiore «Zambeccari», iscritta al n.  244  del  registro  ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª
serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di costituzione di C.F.; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2008  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Udito l'avvocato Giampaolo Ruggiero per C.F. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ordinanza del 26 marzo 2008,  il  Tribunale  di  Tivoli,
sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e paternita', a norma  dell'art.  15  della
legge 8 marzo 2000, n. 53), per violazione degli  artt.  2,  3  e  32
della Costituzione. 
    Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i
citati parametri costituzionali  «nella  parte  in  cui  esclude  dal
novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto  il
figlio convivente, in assenza di altri soggetti  idonei  a  prendersi
cura della persona affetta» da disabilita' grave. 
    1.1. - Nell'ordinanza di rimessione si precisa  che  il  giudizio
principale ha ad oggetto il ricorso proposto ai sensi  dell'art.  700
del codice di procedura civile avverso il provvedimento con il  quale
un Istituto statale di istruzione superiore aveva respinto  l'istanza
avanzata da un proprio dipendente -   inquadrato  come  collaboratore
scolastico  a  tempo  indeterminato -   finalizzata  ad  ottenere  il
riconoscimento del diritto al congedo  straordinario  retribuito  per
poter  assistere  la  madre  in  situazione  di  disabilita'   grave,
certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle  persone  handicappate),  in  quanto  unico  soggetto
convivente. 
    Il rigetto dell'istanza da parte dell'Amministrazione, afferma il
rimettente, e' stato  motivato  in  ragione  della  mancata  menzione
espressa, nella  disposizione  censurata,  del  figlio  del  genitore
disabile tra  i  soggetti  legittimati  alla  fruizione  del  congedo
straordinario retribuito. 
    2. -  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
rimettente osserva che questa Corte, con le sentenze n. 233 del  2005
e n. 158 del 2007, ha esteso il beneficio  in  esame;  con  la  prima
pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in  cui
i genitori siano  impossibilitati  a  provvedere  all'assistenza  del
figlio in situazione di disabilita' grave perche' totalmente inabili;
con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile. 
    In particolare, ad avviso del giudice a quo, rileverebbe nel caso
di specie l'affermazione di questa Corte secondo la quale  la  «ratio
legis della disposizione normativa in  esame  consiste  nel  favorire
l'assistenza al soggetto con handicap grave  mediante  la  previsione
del diritto ad  un  congedo  straordinario -   rimunerato  in  misura
corrispondente all'ultima retribuzione  e  coperto  da  contribuzione
figurativa -  che, all'evidente fine di assicurare continuita'  nelle
cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli  alla  salute
psicofisica del soggetto diversamente abile, e' riconosciuto non solo
in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al  lavoratore  padre
ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore  di  uno  dei  fratelli  o
delle sorelle conviventi» (sentenza n. 233 del 2005).  Il  rimettente
sottolinea, altresi', che, sempre secondo questa Corte,  «l'interesse
primario  cui  e'  preposta  la  norma  in   questione -    ancorche'
sistematicamente collocata  nell'ambito  di  un  corpo  normativo  in
materia di tutela e sostegno  della  maternita'  e  paternita' -   e'
quello di assicurare in via prioritaria la continuita' nelle  cure  e
nell'assistenza del disabile che si realizzino in  ambito  familiare,
indipendentemente   dall'eta'   e   dalla   condizione   di    figlio
dell'assistito» (sentenza n. 158 del 2007). 
    3. -  Alla luce di tali premesse, secondo il Tribunale di Tivoli,
l'esclusione  del  figlio  del  disabile  dal  novero  dei   soggetti
legittimati a fruire del congedo retribuito  previsto  dall'art.  42,
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in  mancanza  di  altre  persone
idonee ad occuparsi dello stesso, contrasterebbe in primo  luogo  con
l'art. 3 della Costituzione, posto che lo «status di figlio e'  fonte
dell'obbligo alimentare previsto dall'art.  433  del  codice  civile,
nell'ambito  del  quale  il  figlio  medesimo  e'  collocato  in  via
prioritaria rispetto allo stesso genitore  dell'avente  diritto»;  di
conseguenza, il  mancato  riconoscimento  del  relativo  diritto  nei
confronti del figlio convivente, rispetto a  quanto  previsto  per  i
genitori,  il  coniuge  ed  i  fratelli  conviventi,   determinerebbe
un'ingiustificata disparita' di trattamento del figlio rispetto  agli
altri congiunti del disabile. 
    In secondo luogo, sempre ad  avviso  del  giudice  a  quo,  detta
esclusione violerebbe anche l'art. 2 Cost., «che richiede il rispetto
dei  doveri   inderogabili   di   solidarieta'   e   la   conseguente
predisposizione di misure che consentano l'esercizio  dei  medesimi»,
nonche' l'art. 32 Cost., poiche' il diritto alla salute non  verrebbe
sufficientemente tutelato  a  causa  della  mancata  garanzia  ad  un
«soggetto lavoratore,  avente  lo  status  di  unico  convivente  con
persona affetta da stabile  disabilita»,  della  «predisposizione  di
idonee  misure  finalizzate   alla   prestazione   della   necessaria
assistenza». 
    4. -  In punto di  rilevanza,  infine,  il  Tribunale  di  Tivoli
osserva che «la pretesa azionata dal ricorrente non puo'  che  essere
esaminata in riferimento»  alla  disposizione  censurata,  risultando
altresi' dagli atti di  causa  che  «l'istante  e'  l'unico  soggetto
convivente con la madre [...] riconosciuta affetta da handicap grave,
ai sensi  dell'art.  3,  comma  3,  legge  n.  104  del  1992,  dalla
competente commissione della AUSL locale» e che il rigetto  da  parte
della autorita' scolastica dell'istanza di  concessione  del  congedo
straordinario avanzata dal ricorrente e'  motivata  unicamente  dalla
mancata inclusione, nel novero dei soggetti legittimati,  del  figlio
del disabile. 
    5. -  Con memoria depositata  in  data  17  luglio  2008,  si  e'
costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio  a  quo,  chiedendo
che la questione di legittimita' costituzionale sia accolta. 
    La parte privata, dopo aver ribadito la ricostruzione dei fatti e
le  argomentazioni  svolte  dal   giudice   rimettente,   deduce   in
particolare   che   la   disparita'   di   trattamento    determinata
dall'esclusione del figlio di un disabile dai soggetti legittimati  a
poter usufruire del  congedo  straordinario  retribuito  riserverebbe
«irragionevolmente una minor  tutela  sia  al  nucleo  familiare  del
disabile [...], rispetto a quella  riservata  alla  sua  famiglia  di
origine,  sia  al  diritto  alla  salute   dello   stesso,   la   cui
realizzazione e' assicurata anche attraverso  il  sostegno  economico
della famiglia che lo assiste». 
                       Considerato in diritto 
    1. -  Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del  lavoro,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma  5,  del
decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita', a norma dell'art. 15  della  legge  8  marzo
2000, n. 53), «nella parte in cui esclude  dal  novero  dei  soggetti
legittimati a fruire del congedo ivi previsto il  figlio  convivente,
in assenza di altri soggetti idonei a prendersi  cura  della  persona
affetta» da disabilita' grave, per contrasto con gli artt. 2, 3 e  32
della Costituzione. 
    Ad avviso del giudice rimettente, infatti,  la  norma  censurata,
riconoscendo  il  diritto   al   congedo   straordinario   retribuito
esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilita'
grave, o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o  impossibilita'
(dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa  Corte),  ai  fratelli  e
sorelle con essa conviventi, nonche' (dopo la successiva sentenza  n.
158 del 2007) al coniuge convivente  del  disabile,  si  porrebbe  in
contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma,  Cost.,   determinando   un
ingiustificato  trattamento  deteriore  di  un  soggetto,  il  figlio
convivente, tenuto  ai  medesimi  obblighi  di  assistenza  morale  e
materiale nei confronti del disabile. 
    La norma in questione, al contempo, contrasterebbe con  l'art.  2
Cost., il quale, imponendo il rispetto  dei  doveri  inderogabili  di
solidarieta', richiederebbe la predisposizione  di  misure  idonee  a
consentirne l'adempimento, nonche' con l'art. 32 Cost., in quanto  la
garanzia  del  diritto  alla  salute,  ivi   prevista,   risulterebbe
vanificata  dalla  mancata  previsione   del   diritto   al   congedo
straordinario a favore dell'unico soggetto convivente con la  persona
affetta  da  stabile  disabilita'  e   bisognosa   della   necessaria
assistenza. 
    2. -  La questione e' fondata. 
    2.1. -  Questa Corte ha  operato  un  primo  vaglio  della  norma
censurata   relativa   all'istituto   del   congedo    straordinario,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art.  42,  comma  5,
del d.lgs. n. 151 del 2001, nella  parte  in  cui  non  prevedeva  il
diritto di uno  dei  fratelli  o  delle  sorelle  conviventi  con  un
disabile grave a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui
i genitori fossero impossibilitati a  provvedere  all'assistenza  del
figlio handicappato perche' totalmente inabili (sentenza n.  233  del
2005). 
    In quell'occasione  la  Corte  ha  sottolineato  che  il  congedo
straordinario  retribuito  si  iscrive  negli  interventi   economici
integrativi  di  sostegno  alle  famiglie   che   si   fanno   carico
dell'assistenza  della  persona  diversamente   abile,   evidenziando
altresi' il rapporto di  stretta  e  diretta  correlazione  di  detto
istituto con le finalita' perseguite dalla legge n. 104 del 1992,  ed
in particolare con quelle di tutela della salute  psico-fisica  della
persona handicappata e di promozione  della  sua  integrazione  nella
famiglia. 
    2.2.  -  Questa  Corte   ha   poi   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della medesima disposizione, nella parte  in  cui  non
includeva nel novero dei soggetti beneficiari, ed in via  prioritaria
rispetto agli  altri  congiunti  indicati  dalla  norma,  il  coniuge
convivente della persona in situazione di disabilita' grave (sentenza
n. 158 del 2007). 
    Con tale pronuncia si e' posta in evidenza la ratio dell'istituto
del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi  presupposti
e delle vicende normative che lo  hanno  caratterizzato,  rilevandosi
che «sin dal momento della  sua  introduzione,  [...]  l'istituto  in
questione mirava  a  tutelare  una  situazione  di  assistenza  della
persona con handicap grave gia' in atto, pur  limitando  l'ambito  di
operativita' del beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro
scomparsa, fratelli) della sola famiglia di  origine  del  disabile».
Conseguentemente, si e' affermato che «l'interesse  primario  cui  e'
preposta  la  norma  in   questione -    ancorche'   sistematicamente
collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e paternita' -  e' quello di assicurare  in
via prioritaria la  continuita'  nelle  cure  e  nell'assistenza  del
disabile che si realizzino  in  ambito  familiare,  indipendentemente
dall'eta' e dalla condizione di figlio dell'assistito». 
    Sulla base di tali premesse, questa  Corte  ha  ritenuto  che  il
trattamento riservato dalla norma censurata al  lavoratore  coniugato
con un disabile, che versi in situazione di  gravita'  e  con  questo
convivente, ometteva di considerare le situazioni  di  compromissione
delle capacita' fisiche, psichiche e  sensoriali,  tali  da  «rendere
necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione» -   secondo
quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104  del  1992 -   che  si
fossero realizzate in dipendenza di eventi  successivi  alla  nascita
ovvero in esito a malattie di natura  progressiva.  In  tal  modo  la
stessa  norma  avrebbe  comportato   un   inammissibile   impedimento
all'effettivita' dell'assistenza ed integrazione del disabile  stesso
nell'ambito di un nucleo  familiare  in  cui  ricorrono  le  medesime
esigenze che l'istituto in questione e'  deputato  a  soddisfare,  in
violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. 
    2.3. -  I  principi  appena  richiamati  sono  applicabili  anche
all'ipotesi oggetto del presente giudizio. 
    La  disposizione  censurata,  omettendo  di   prevedere   tra   i
beneficiari  del   congedo   straordinario   retribuito   il   figlio
convivente, anche qualora questi sia l'unico  soggetto  in  grado  di
provvedere all'assistenza della persona affetta  da  handicap  grave,
viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la  ratio
dell'istituto. Questa,  infatti,  come  sopra  evidenziato,  consiste
essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in  ambito
familiare e nell'assicurare continuita' nelle cure e nell'assistenza,
al fine di evitare lacune  nella  tutela  della  salute  psico-fisica
dello stesso, e cio' a prescindere dall'eta' e  dalla  condizione  di
figlio di quest'ultimo. 
    Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento deteriore
dell'unico figlio convivente del disabile -  allorche' sia  anche  il
solo  soggetto  in  grado  di  assisterlo -   rispetto   agli   altri
componenti  del  nucleo  familiare  di   quest'ultimo   espressamente
contemplati  dalla  disposizione  oggetto  di  censura;   trattamento
deteriore  che,  diversificando  situazioni  omogenee,  quanto   agli
obblighi inderogabili di solidarieta' derivanti dal legame familiare,
risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.