Sentenza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
della legge 25  febbraio  1992,  n.  210  (Indennizzo  a  favore  dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni),  promosso
con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Tribunale di Palermo,  sezione
lavoro, nel procedimento civile vertente  tra  F.F.  e  il  Ministero
della salute, iscritta al  n.  275  del  registro  ordinanze  2008  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 14 gennaio  2009  il  giudice
relatore Ugo De Siervo. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto una richiesta  di
indennizzo per i danni subiti a seguito di «somministrazione di siero
antitetanico per via intramuscolare», con ordinanza del  15  novembre
2007 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha sollevato  questione
di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3,  32  e
38 della Costituzione dell'art. 1, comma 2, della legge  25  febbraio
1992, n.  210  (Indennizzo  a  favore  dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), «nella  parte  in  cui
non prevede che i benefici previsti dalla legge citata spettino anche
ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti  da  epatiti
contagiate a seguito di somministrazione di derivati del sangue». 
    Il Tribunale riferisce che il ricorrente nel giudizio a  quo  era
stato sottoposto il 4 novembre  1983  a  somministrazione  «di  siero
antitetanico per in via intramuscolare» e che nel marzo del 2000  gli
era  stata  diagnosticata  «una  cirrosi  epatica   HCV   correlata»,
asseritamente  contratta  a   seguito   della   somministrazione   di
immunoglobulina umana. 
    Il ricorrente aveva  avanzato  richiesta  di  indennizzo  per  la
patologia sofferta, ma la competente Commissione  medica  ospedaliera
non aveva riconosciuto  il  nesso  causale  tra  la  somministrazione
dell'immunoglobulina e la patologia HCV. 
    Proposto ricorso avanti al giudice ordinario, il Ministero  della
salute, costituitosi in giudizio, aveva negato  la  fondatezza  della
domanda  evidenziando  l'assenza  del  nesso  di  causalita'  tra  la
somministrazione di emoderivati e la patologia di cui  il  ricorrente
risultava affetto. 
    Nel corso del giudizio veniva  disposta  una  consulenza  tecnica
d'ufficio la quale accertava la sussistenza del nesso  di  causalita'
tra la somministrazione del siero antitetanico avvenuta  nel  1983  e
l'epatite HCV sofferta. La  consulenza  tecnica  d'ufficio,  inoltre,
chiariva che «le immunoglobuline antitetano vengono ottenute mediante
un complesso meccanismo di filtrazione di sangue  umano»  e  che  nel
1983, data della  somministrazione  al  ricorrente,  «non  era  stato
ancora rilevato l'agente patogeno Virus dell'epatite C,  identificato
solo nel 1989, sicche' allora lo  screening  per  anticorpo  HCV  del
sangue da utilizzare per l'antitetanica  non  era  ancora  possibile,
cosi' rendendo elevate le possibilita' di contagio». 
    Il giudice a quo, accogliendo l'istanza del ricorrente, ha quindi
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
2, della legge n. 210 del 1992. 
    Riguardo alla rilevanza,  il  tribunale  osserva  che  una  volta
accertata la sussistenza del nesso causale tra l'epatite  da  cui  e'
affetto  il  ricorrente  e  la   somministrazione   dell'emoderivato,
l'accoglimento  della  domanda  di  indennizzo  viene   a   dipendere
dall'esito  del  giudizio  di  costituzionalita',   non   sussistendo
«ulteriori eccezioni ostative all'accoglimento del ricorso». 
    La questione sarebbe non manifestamente infondata in  riferimento
agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione. 
    Attesa la natura assistenziale, ai sensi degli artt. 2 e 38 della
Costituzione, dell'indennizzo riconosciuto  ai  danneggiati,  non  vi
sarebbero ragioni per cui  la  tutela  della  salute  e  l'assistenza
sociale correlata siano escluse per i soggetti  che  subiscano  danni
irreversibili  derivanti  da   epatiti   contratte   a   seguito   di
somministrazione di derivati del sangue. 
    Lo stesso indennizzo sarebbe  poi  riconducibile  all'obbligo  di
tutela della salute previsto all'art. 32 della Costituzione. 
    La disposizione censurata, inoltre, violerebbe  il  principio  di
eguaglianza, in quanto prevederebbe l'indennizzo a  favore  dei  soli
soggetti contagiati da HIV, e non anche quindi  a  favore  di  quelli
contagiati da epatite, a seguito di somministrazione di  emoderivati;
la stessa legge prevederebbe invece, a seguito della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 476 del 2002, l'indennizzo a favore anche dei
soggetti contagiati da epatite (equiparandoli a quelli contagiati  da
HIV)  solo  nel  caso  il  contagio  si  verifichi   a   seguito   di
somministrazione di sangue (art. 1, commi 2 e 3). 
    La mancata  previsione  dell'indennizzo  a  favore  dei  soggetti
contagiati da epatite a seguito di  somministrazione  di  emoderivati
determinerebbe una disparita' di trattamento ingiustificata anche  in
considerazione delle strette analogie che sussistono tra le infezioni
da HIV e quelle da epatite. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il  Tribunale  di  Palermo,  sezione  lavoro,  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei  soggetti  danneggiati
da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non
prevede che i benefici  riconosciuti  dalla  legge  citata  «spettino
anche ai soggetti che presentino  danni  irreversibili  derivanti  da
epatiti contratte a  seguito  di  somministrazione  di  derivati  del
sangue». 
    Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 3 della  Costituzione
per l'irragionevole disparita' di trattamento che essa determina  tra
i  soggetti  che   abbiano   contratto   l'epatite   a   seguito   di
somministrazione di emoderivati, ai quali non e'  riconosciuto  alcun
indennizzo, e coloro che abbiano contratto l'infezione da HIV per  la
medesima ragione, ai quali la legge, invece, accorda il beneficio. 
    Il rimettente denuncia, altresi', la violazione degli artt. 2, 32
e 38 della Costituzione dal momento che non vi sarebbero ragioni  per
cui la tutela della salute e  l'assistenza  sociale  correlata  siano
escluse per i soggetti che subiscano danni irreversibili derivanti da
epatiti contratte a  seguito  di  somministrazione  di  derivati  del
sangue. 
    2. - La questione e' fondata. 
    L'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992 riconosce  una
misura di sostegno economico  in  favore  dei  soggetti  che  abbiano
subito danni a seguito di taluni interventi terapeutici. 
    In particolare, e' previsto un indennizzo in favore di coloro che
siano  stati  contagiati  da  infezioni   da   HIV   a   seguito   di
somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' in  favore  degli
operatori sanitari che a causa del contatto  con  sangue  e  derivati
siano stati contagiati dalla medesima infezione. 
    Il comma 3 dell'art. 1  della  legge  n.  210  citata  riconosce,
altresi', l'indennizzo in favore di coloro che abbiano  subito  danni
irreversibili da epatite contratta a seguito di trasfusione.  Con  la
sentenza n.  476  del  2002  questa  Corte  ha  riconosciuto  analogo
beneficio anche in favore degli operatori sanitari che  in  occasione
del servizio e durante il medesimo abbiano riportato danni permanenti
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue  e
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite. 
    Dunque, dalla disciplina complessiva del 1992 emerge che,  mentre
l'indennizzo e' sempre riconosciuto nel caso di soggetti che  abbiano
contratto   infezioni   da   HIV,   siano   esse    derivate    dalla
somministrazione di sangue ovvero di  emoderivati,  ai  soggetti  che
abbiano contratto l'epatite il beneficio e' concesso solo nel caso in
cui la malattia sia conseguita a trasfusione, ovvero, se si tratta di
operatori sanitari, nelle ipotesi di contatto con il  sangue  o  suoi
derivati. 
    Resta priva di tutela, invece, l'ipotesi, oggetto del giudizio  a
quo,  in   cui   l'infezione   da   epatite   sia   conseguita   alla
somministrazione di emoderivati. Dunque, con riguardo a tale caso, si
interrompe il parallelismo con la disciplina prevista  a  favore  dei
soggetti affetti da infezione da HIV (sentenza n. 476 del 2002) 
    Come gia' riconosciuto da questa  Corte,  il  beneficio  previsto
dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 210 del 1992 consiste in una
misura di sostegno economico fondata  sulla  solidarieta'  collettiva
garantita ai cittadini,  alla  stregua  degli  artt.  2  e  38  della
Costituzione, a fronte di eventi generanti una situazione di  bisogno
(sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996). 
    Esso  trova  il  proprio  fondamento  nella  «insufficienza   dei
controlli sanitari fino ad allora predisposti»  in  questo  specifico
settore (sentenza n. 476 del 2002), e come tale  si  impone  anche  a
favore di coloro che, allo stato dell'attuale legislazione, ne  siano
irragionevolmente esclusi, nonostante che ricorra la  medesima  ratio
ora indicata. 
    Il mancato riconoscimento dell'indennizzo a favore di coloro  che
abbiano  contratto  l'epatite  a  seguito  di   somministrazione   di
emoderivati non trova alcuna ragionevole giustificazione, dal momento
che, del tutto  immotivatamente,  tale  fattispecie  resta  priva  di
tutela. 
    Deve pertanto essere dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
della  disciplina  censurata  per  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione. 
    Restano assorbite le ulteriori censure. 
    Occorre  peraltro  rilevare  che,  benche'  il  rimettente  abbia
specificamente denunciato il comma 2 dell'art. 1 della legge  n.  210
del 1992, le censure debbano piu' propriamente intendersi riferite al
comma 3 del medesimo articolo, il quale disciplina  l'indennizzo  per
il caso di epatite, laddove, invece, il comma 2 si occupa  dei  danni
derivanti da infezioni  da  HIV.  Pertanto -  trattandosi  di  errore
materiale - e' il suddetto comma 3 che deve costituire oggetto  della
declaratoria di incostituzionalita'.