IL GIUDICE DI PACE 
    Sciogliendo la riserva che precede; 
    Visto il ricorso per risarcimento  danni  da  incidente  stradale
presentato dalla  ricorrente  Balli  Cinzia,  ex  art.  141,  decreto
legislativo n. 209/2005, poiche' la stessa in qualita' di trasportata
sull'auto dell'odierno  convenuto  veniva  tamponata  da  altra  auto
subendo lesioni. 
    Visto che non vi e' in capo  al  vettore  e  alla  sua  compagnia
assicurativa alcuna responsabilita', la convenuta SASA  Assicurazioni
Riassicurazioni   S.p.A.   sollevava   eccezione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209/2005  per
violazione degli art. 24 e 76 della Costituzione  poiche'  lo  stesso
prevede, in caso di lesioni del terzo, la risarcibilita' in capo alla
compagnia   assicuratrice   del   vettore   indipendentemente   dalla
responsabilita' di detto conducente. 
    Difatti, rileva il presente giudicante, che in  base  alla  nuova
normativa, al danneggiato  e'  impedito  di  rivolgere  le  richieste
risarcitorie nei confronti del responsabile del  danno  e  della  sua
compagnia, secondo i canoni classici e tipici  della  responsabilita'
civile (salvo l'ipotesi di caso fortuito). 
    Egli deve necessariamente rivolgere la propria richiesta danni al
proprio vettore ed  alla  relativa  compagnia,  indipendentemente  da
qualsiasi responsabilita' in capo al vettore, cio' in spregio  ed  in
aperto contrasto anche con la  direttiva  2005/14/CE  del  Parlamento
europeo,  il  cui  art.  4-quinquies  obbliga  gli  Stati  membri   a
provvedere «affinche' le persone  lese  a  seguito  di  un  sinistro,
causato da un veicolo assicurato..., possano avvalersi di un  diritto
di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura  contro  la
responsabilita' civile la persona responsabile del sinistro», cio' e'
in contrasto  non  solo  con  i  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico, ma anche con quanto previsto dall'art.  144  dello  stesso
codice  secondo  cui  «il  danneggiato  per  sinistro  causato  dalla
circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo
di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti  dell'impresa  di  assicurazione  del  responsabile  civile
(comma 1); "nel giudizio promosso contro l'impresa  di  assicurazione
e' chiamato anche il responsabile del  danno"  (comma  3);  "L'azione
diretta che spetta  la  danneggiato  nei  confronti  dell'impresa  di
assicurazione e' soggetta al  termine  di  prescrizione  cui  sarebbe
soggetta l'azione verso il responsabile civile" (comma 4)». 
    Quindi, l'art. 141 ha introdotto una vera e propria  lesione  del
diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la
quale non potra' efficacemente  tutelarsi  non  potendo  disporre  di
elementi idonei a dimostrare l'esclusiva  responsabilita'  dell'altro
conducente e a far scattare la inoperativita' del caso fortuito. 
    Infine il decreto legislativo n. 209/2005 e'  stato  emanata  dal
Governo su legge delega del Parlamento eccedendo i criteri  direttivi
fissati dalla legge delega n.229/03,  senza  chiedere  il  preventivo
parere del Consiglio di Stato violando in  tal  modo  l'art.76  della
Costituzione. 
    Difatti, al Consiglio di Stato, e' stato sottoposto uno schema di
codice  che  era  parzialmente  diverso  da  quello  poi  emanato  e,
sopratutto, assolutamente privo delle norme relative al  risarcimento
diretto. 
    In applicazione quindi all'art. 76 della Costituzione, il Governo
avrebbe dovuto sottoporre di nuovo al Consiglio di Stato  il  Codice,
onde ottenere un nuovo parere, ma cio'  non  e'  stato  fatto  e  gli
articoli relativi al  risarcimento  del  terzo  trasportato  sono  da
ritenersi incostituzionali essendo stati inseriti all'ultimo  momento
senza il rigoroso rispetto del dettato della legge  delega  il  quale
richiedeva l'obbligatorieta' del parere del Consiglio di Stato. 
    La  questione  ha  un'indubbia   rilevanza   nella   controversia
all'esame del decidente, dal momento che  il  presente  giudizio  non
puo' essere deciso indipendentemente dalla soluzione della  questione
di  costituzionalita',  la  quale  costituisce  una  vera  e  propria
questione pregiudiziale, stante la non manifesta  infondatezza  della
questione per contrasto dell'art.  141  del  decreto  legislativo  n.
209/2005 con gli art. 24 e 76 della Costituzione.