LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 8589/06, depositato il 5 dicembre 2006, avverso la sentenza n. 284 settembre 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta contro Agenzia Entrate Ufficio Caserta, proposto dal ricorrente Le Magot Club, leg. rappr. Fusco Nicola via Brunelleschi n. 33 - 81100 Caserta, difeso da dott. Battaglia Vincenzo, via Giovanni XXIII n. 21 81020 San Nicola La Strada (Caserta). Atti impugnati: Avviso di accertamento n. RE5040100739/04 IVA+IRPEG+IRAP 2002. Rilevato che l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Caserta, con avviso di accertamento anno 2002 IVA IRPEG IRAP, notificato il 27 dicembre 2004, ha accertato ai fini IRPEG ex artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600/73; 108 e 109 e 111-bis del TUIR n. 917/1986 il reddito imponibile di € 59.248,00, ai fini IVA, ex artt. 23, 54, 56 del d.P.R. n. 633/72 un volume di affari di € 119.944,00, ai fini IRAP, ex artt. 24 e 25 del d.lgs n. 446/1997 un valore della produzione imponibile ai IRAP di € 59.248,00. Rilevato che il contribuente nel ricorso deduceva l'illegittimita' dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, avendo l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento prima dello scadere dei 60 giorni dalla notifica del «processo verbale di accesso», impedendo al contribuente di contestare la pretesa contributiva e comprimendo, di fatto, il suo diritto alla difesa. Ritenuto che il Collegio giudicante di 1° grado ha rigettato il ricorso motivando che il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento riguarda il «processo verbale di constatazione» e non il «processo verbale di accesso e richiesta di documenti». Ritenuto che la contribuente ha proposto appello, deducendo che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto valido l'avviso di accertamento emesso 60 giorni prima della notifica del processo verbale di accesso, mentre la disposizione si applicherebbe in caso di redazione di processo verbale constatazione. Ritenuto che il Collegio giudicante di 1° grado ha rigettato il ricorso dichiarando valido l'avviso notificato prima dello scadere dei 60 giorni di cui all'art 12, legge n. 212/2000. Ritenuto che la Contribuente ha proposto appello, deducendo che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto valido l'atto di avviso non ravvisando violazione del termine di cui all'art. 12, legge n. 212/2000, sostenendo, in breve, che la sanzione della nullita' (prevista dalla richiamata norma in caso di redazione di processo verbale di constatazione e non in caso di redazione di processo verbale di accesso) si configura come un'ipotesi eccezionale che si determina nei soli casi espressamente previsti dalla legge. O s s e r v a Preliminarmente occorre puntualizzare che la maggior parte delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, costituiscono attuazione di «principi generali dell'ordinamento tributario» (art. 1). Notevoli novita' sono state introdotte dallo statuto del Contribuente in materia del contraddittorio durante la fase delle indagini; infatti, alcune norme dello Statuto sono dedicate ai diritti del contribuente durante le verifiche fiscali. In particolare, la disposizione che si occupa della fase delle indagini e' l'art.12, contenente principi destinati a regolare l'attivita' di verifica fiscale da parte degli uffici o della Polizia tributaria presso le sedi del contribuente. Particolare importanza, anche per la fattispecie de qua, assume il comma 7 della citata disposizione, il quale dispone che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da e' parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. Al fine di garantire il corretto rispetto di tale procedura, tale disposizione prevede che, salvo i casi di particolare urgenza, l'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima dello spirare del predetto termine di 60 giorni. Trattasi, dunque, di una fase procedimentale - diretta a garantire e incentivare il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente - che esalta la funzione propria del contraddittorio. In effetti le regole introdotte dalla richiamata disposizione mirano a salvaguardare i diritti e le garanzie del contribuente attraverso il rispetto delle formalita' procedimentali previste, dando rilievo e tutela al contraddittorio quale fase che deve contraddistinguere il rapporto tributario. Con il termine contraddittorio si indica un principio generale ricavabile dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione laddove e' disposto che il diritto di difesa e' inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. In particolare, il principio del contraddittorio, sancito dalla Carta costituzionale all'art. l11, costituisce l'insieme di regole che presiedono la partecipazione delle parti all'interno di ogni procedimento giurisdizionale, traducendosi in una possibilita' di tutti i soggetti che partecipano al procedimento di riuscire a determinare una pronuncia a loro favorevole. Tanto premesso, occorre sottolineare che la norma in questione, pero', cosi' come strutturata presenta alcune lacune. Infatti, il cd. statuto del contribuente non prevede sanzioni espresse in caso di mancato rispetto delle norme in esso in contenute. In particolare, alcuna sanzione e' prevista nel caso in cui non venga rispettato il termine di 60 giorni che deve intercorrere fra la data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento. Invero, l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dal comma 7 dell'art.12, legge n. 212/2000 di 60 giorni, sarebbe contrario alla ratio ed allo spirito della norma, tendente, come detto, a tutelare l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, concretizzandosi senz'altro in una compressione di tale diritto costituzionalmente garantito all'art. 24 nonche' una violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 della Costituzione. Tanto Premesso, questa Commissione, previo attento esame degli atti e ampia discussione, ritiene dover sottoporre all'esame della suprema Corte la legittimita' costituzionale dell'art. 12 comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui non prevede la nullita' dell'atto di accertamento, qualora il medesimo venga notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell'atto di accertamento.